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REQUISITO OBBLIGATORIO: vedi sezione Beneficiari e Finanziamenti ammissibili INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino soc.coop. Sede legale in Roscigno (SA) cap 84020 - Via IV Novembre snc Sede Amministrativa in Sant Arsenio (SA) cap 84037 Via Paolo Borsellino snc Tel.: 0975/398611 - Fax: 0975/398630 Email: trasparenza@bccmontepruno.it - Sito internet: www.bccmontepruno.it Registro delle Imprese della CCIAA di. Salerno n. 115469 C.F. 00269570651 Iscritta all Albo della Banca d Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784.1 Iscritta all Albo delle società cooperative n. A159517 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie. Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale. Cenni sulle commissioni bancarie Negli ultimi anni sono stati emanati dal legislatore numerosi provvedimenti normativi aventi ad oggetto la disciplina delle commissioni bancarie sui rapporti di affidamento. Con la legge di conversione n. 214/2011 del decreto legge 201/2011, è stato introdotto nel Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993) il nuovo art. 117-bis ( Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti ), in forza del quale è stabilito espressamente che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione omnicomprensiva (commissione per la messa a disposizione dei fondi o commissione sull accordato) calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell affidamento e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. La norma dispone, inoltre, che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possano prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull ammontare dello sconfinamento. La commissione di istruttoria veloce non è applicata per autorizzazioni di sconfinamento concesse su rapporti che a fine giornata non presentano sconfinamenti per effetto di accrediti successivi allo sconfinamento stesso. Per i rapporti intestati a soggetti classificati come consumatori uno sconfinamento su saldo disponibile inferiore ad 500,00 per un periodo inferiore a 7 giorni non produce applicabilità di tale commissione (una sola volta nel trimestre). BENEFICIARI E FINANZIAMENTI AMMISSIBILI Beneficiari I beneficiari del plafond sono le aziende aventi sede legale nel territorio di competenza della Banca, rilevabile sul sito http://www.bccmontepruno.it/rete-mappa-sportelli.php. Per aziende si intendono quelle già costituite, nonché le nuove iniziative imprenditoriali che, in primo luogo, dimostreranno la loro volontà, attraverso di piano di sviluppo, di voler investire e far sviluppare l azienda. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 20/02/2015 (ZF/000000431) Pagina 1 di 6

Non sono previste limitazioni in base al settore di operatività dell azienda. FOGLIO INFORMATIVO Finanziamenti ammissibili La Banca mette a disposizione di ogni singola impresa 150.000,00 ; si impegna a valutare progetti che mirino a finanziare l acquisto di: macchinari, impianti, attrezzature, strumentazioni anche finalizzate a migliorare l utilizzo delle tecnologie all interno dell azienda; piani di impresa caratterizzati da contenuto tecnologico ed innovativo e mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell economia digitale; componenti hardware e software; licenze e brevetti; processi di ottimizzazione delle attività attraverso un incremento sostanziale dell utilizzo di tecnologie nell azienda; processi finalizzati all incremento delle produzioni aziendali anche attraverso l incremento delle risorse umane; progettazione, sviluppo e collaudo architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi; consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento; processi di internazionalizzazione. È necessario che l azienda presenti, in maniera dettagliata, gli interventi che intende effettuare attraverso un piano industriale oppure un business plan. Durata Il plafond sarà disponibile fino al 31/12/2015. CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G. Ordinario: 7,26% Il contratto prevede l'applicazione della tariffa onnicomprensiva. Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. TASSI Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido Commissione onnicomprensiva entro fido: EURIBOR 3M (MMP 365 GG) (Attualmente pari a: 0,066%) + 5 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 5,066% T.A.E.: 5,16305% EURIBOR 3M (MMP 365 GG) (Attualmente pari a: 0,066%) + 7 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 7,066% T.A.E.: 7,25544% 2% annuale Commissione di istruttoria veloce (extra-fido) 15,00 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 20/02/2015 (ZF/000000431) Pagina 2 di 6

CAPITALIZZAZIONE Periodicità TRIMESTRALE SPESE Spese per la stipula del contratto Imposte e tasse presenti e future Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni economiche Nella misura effettivamente sostenuta Subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria iniziale, massimo 1.000,00 Spese per la gestione del rapporto Invio comunicazioni periodiche Altre comunicazioni POSTA: 2,80 CASELLARIO POSTALE INTERNO: NON PREVISTO NON INVIATA: NON PREVISTO CHIOSCO MULTIMEDIALE: NON PREVISTO CASELLARIO ELETTRONICO: NON PREVISTO POSTA: 2,80 CASELLARIO POSTALE INTERNO: NON PREVISTO NON INVIATA: NON PREVISTO CHIOSCO MULTIMEDIALE: NON PREVISTO CASELLARIO ELETTRONICO: NON PREVISTO Spese collegate al rinnovo del credito 0,00 Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Variazioni unilaterali delle condizioni Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l apertura di credito è a tempo indeterminato), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 5 giorni. Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l effetto di sospendere immediatamente l utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell apertura di credito. Il cliente, anche senza un espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso. Indipendentemente dal fatto che l apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale N. 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del cliente. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 20/02/2015 (ZF/000000431) Pagina 3 di 6

Reclami, ricorsi e mediazione I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della banca, via Paolo Borsellino, snc 84037 SANT ARSENIO (SA), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi innanzi indicati - deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA Consumatore Microimpresa Clientela al dettaglio Canone annuo / Spese tenuta conto Capitalizzazione degli interessi Disponibilità somme versate Fido o affidamento Saldo disponibile Sconfinamento in assenza di fido / Sconfinamento extra-fido Spesa singola operazione non compresa nel canone Causali che non concorrono al computo delle spese per operazione Spese annue per conteggio interessi e competenze Spese per invio estratto conto Persona fisica che agisce per scopi diversi dall attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese. Spese fisse per la gestione del conto. Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi. Nell ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Numero di giorni successivi alla data dell operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate. Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile. Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo. 016 Commissioni 018 Interessi e competenze 060 Rettifica valuta 066 Spese 068 Storno Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 20/02/2015 (ZF/000000431) Pagina 4 di 6

Commissione sulla messa a disposizione di fondi Commissione di istruttoria veloce (CIV) D.M. 644/2012 Tasso creditore annuo nominale Tasso debitore annuo nominale EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) Tasso BCE (Tasso delle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea) Tasso di interesse debitore effettivo (TAE) Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) FOGLIO INFORMATIVO Compenso per l impegno della banca di tenere a disposizione del cliente riserve liquide commisurate all ammontare dell affidamento concesso. E calcolata sull importo dell affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con la periodicità stabilita. Importo addebitato al cliente a fronte dello sconfinamento in assenza di fido o oltre il fido concesso, quale recupero costi sostenuti per la valutazione dello sconfinamento. Casi in cui è svolta l istruttoria veloce: - Pagamento assegni, cambiali, titoli e altri effetti; - Esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (bonifici, utenze, RID, etc.); - Pagamento deleghe fiscali; - Prelevamento di contante allo sportello e/o richiesta emissione assegni circolari/lettera; - Acquisto di strumenti finanziari; - Anticipazione effetti e altri documenti oltre i limiti del fido; - Ogni altro addebito consentito ed avente le caratteristiche analoghe alle fattispecie sopra elencate. Esenzioni: La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca. Quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: - Per gli sconfinamenti in assenza di fido il saldo passivo complessivo (anche se derivante da più addebiti) è inferiore o pari a 500,00 euro; per gli utilizzi extra-fido l ammontare di questi ultimi (anche se derivante da più addebiti) è inferiore o pari a 500,00 euro; - Lo sconfinamento non ha durata superiore a 7 giorni consecutivi. Il consumatore beneficia dell esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l anno solare. Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. E determinato ogni giorno sul mercato interbancario e dipende dal rapporto tra domanda e offerta di denaro in prestito. E il tasso applicato alle operazioni attraverso le quali le banche si procurano liquidità dalla Banca Centrale Europea. Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi. Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull ammontare del prestito concesso. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell economia e delle finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti, verificare che la differenza tra il tasso ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (in tal caso occorre ridurre il tasso in modo che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 20/02/2015 (ZF/000000431) Pagina 5 di 6

Valute sui prelievi Valute sui versamenti BIC Bank Identifier Code IBAN International Bank Account Number SEPA quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. Codice alfabetico o alfanumerico che individua in modo univoco le istituzioni finanziarie sulla rete SWIFT (primario vettore internazionale di messaggi interbancari di tipo finanziario) Codice strutturato e alfanumerico che individua a livello istituzionale e in modo univoco il conto del cliente. Esso viene attribuito dalle banche (in particolare di Paesi europei) alla propria clientela e rappresenta le coordinate bancarie internazionali. L IBAN è indicato sull estratto conto. Acronimo per Single Euro Payment Area (area unica di pagamenti in euro) iniziativa del sistema bancario europeo, riunito nell EPC. Scopo ed obiettivo della SEPA è la standardizzazione dei sistemi e dei mezzi di pagamento europei a beneficio di tutti i cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni dell area SEPA (che comprende i Paesi UE, l Islanda, la Norvegia il Liechtenstein e la Svizzera). FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 20/02/2015 (ZF/000000431) Pagina 6 di 6