CERIMONIALE DEL COMUNE DI ANACAPRI

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Transcript:

PRONTUARIO DI CERIMONIALE DEL COMUNE DI ANACAPRI CAPO I SCOPO DEL REGOLAMENTO ART. 1 Finalità e Contenuto 1. Il cerimoniale raccoglie l insieme delle norme o delle buone usanze del vivere civile che sono alla base di una sana pubblica Amministrazione. 2. Il cerimoniale, giustamente interpretato e applicato, è la migliore dimostrazione di senso sociale, di comprensione e rispetto dell autorità costituita. Molti consigli circa la buona convivenza sono oggi superati, ma molte norme fondamentali restano tuttora valide e tante regole è giusto che siano applicate, affinché la nostra vita, per molti aspetti più complessa e difficile di un tempo, ma per altri più agevole e possibilistica, sia fondata sull ordine ed il rispetto reciproco della persona e della società. 3. Il presente prontuario regolamenta l ordine di precedenza nelle pubbliche funzioni civili e religiose, e la partecipazione nelle manifestazioni private o pubbliche. 4. Presso gli Enti locali il cerimoniale è definito "Protocollo Ufficiale" e detta le regole di precedenze nelle cerimonie pubbliche e le posizioni protocollari nelle sfilate e nelle processioni. 5. Il cerimoniale comunale rappresenta l insieme di tutte le norme che disciplinano le varie manifestazioni civiche. 6. Nelle cerimonie l ordine è una necessità predominante, sia dal punto di vista dello stile che da quello della sicurezza, considerando che l infinita complessità dei rapporti umani impone l assoluto rispetto di regole e normative necessarie al buon espletamento di una cerimonia. 7. Alla base di una giusta e corretta interpretazione del cerimoniale vi è la buona educazione, insieme al buon senso e al garbo. 8. Il presente regolamento disciplina anche l uso dello stemma del gonfalone e della fascia tricolore ai sensi:

Della Legge 5 Febbraio 1998 n. 22 Uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell Unione Europea ; Del Regolamento del Governo sull uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell Unione Europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici approvato con D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121; dell art. 2 dello statuto comunale. Capo 2 PARTECIPAZIONE DELLE AUTORITÀ ALLE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE ART. 2 Le Cerimonie 1. Le cerimonie possono essere civili o religiose. 2. Sono manifestazioni civili quelle del 25 Aprile, del 1 Maggio, del 2 Novembre, del 4 Novembre, la festa della Repubblica e dell Unità Nazionale e quelle stabilite da decreti o leggi nazionali. 3. Le manifestazioni religiose cui partecipa l Amministrazione Comunale sono: la ricorrenza del Corpus Domini e quella di "S. Antonio", Patrono del Comune di Anacapri. 4. Nella mattinata del 4 Novembre, commemorazione dei Caduti, l Amministrazione Comunale nel corso della mattinata si reca a deporre sul monumento celebrativo una corona di alloro recante il nastro tricolore. 5. Apre il corteo il Gonfalone del Comune, scortato da agenti del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dal successivo art. 9 c. 4. Davanti al monumento, il Sindaco o suo delegato, pronuncia un discorso commemorativo dell evento; la cerimonia si conclude con la deposizione della corona d alloro ai piedi del monumento, da parte del primo cittadino. Analoghe procedure vengono seguite durante le celebrazioni delle feste della Repubblica e dell Unità Nazionale. ART. 3 Ordine di precedenza delle Autorità nelle manifestazioni 1. A livello municipale, la prima autorità è il Sindaco, in quanto rappresenta la cittadinanza; a Lui compete in qualsiasi manifestazione pubblica il posto centrale con la fascia tricolore (che va dalla spalla destra al fianco sinistro). 2. Alla sinistra del Sindaco seguirà il Vice Sindaco, mentre alla sua destra seguirà il Comandante dei Vigili Urbani. 3. Nelle file successive seguono: - Gli Assessori comunali; - I Consiglieri comunali; - Il Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato o un suo delegato, il Comandante della stazione locale dell arma dei Carabinieri o un suo delegato, il Comandante della Guardia di finanza o suo delegato; - Altre Autorità presenti. ART. 4 Visite Ufficiali del Presidente della Repubblica Italiana e di Autorità nazionali, regionali e provinciali, sia civili che religiose.

1. Quando una di queste sopracitate personalità si reca in visita ufficiale in un Comune o partecipa ad una cerimonia, è indispensabile che il programma venga precedentemente stabilito in ogni dettaglio, con l ufficio cerimoniale di pertinenza. Tutto deve essere esaminato e definito dal funzionario competente, che si recherà sul posto prescelto per l accoglienza in anticipo e sarà presente all arrivo dell ospite per indirizzarlo nello svolgimento della cerimonia fornendogli tempestivamente ogni utile informazione. Niente deve essere lasciato all improvvisazione ed il programma dell evento, una volta concordato, va eseguito in ogni suo punto, facendo particolare attenzione al rispetto degli orari in esso indicati. Nessuna variazione, non indispensabile, sarà apportata all ultimo momento e mai in maniera affrettata perché la confusione che ne può derivare è spesso causa di scompiglio, le cui conseguenze non possono essere prevedibili. 2. Per quanto concerne l ordine di precedenza delle varie cariche pubbliche vige quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 5 Cerimonie e riti funebri 1. In caso di decesso del Sindaco in carica, di un ex Sindaco, di un Assessore Comunale o di un ex, il Comune sarà presente ai funerali con il gonfalone. 2. In caso di decesso di un dipendente del Comune per causa di servizio il Comune partecipa ai funerali con il gonfalone con fiocco nero portato dal gonfaloniere e affiancato dai Vigili Urbani. Capo 3 LO STEMMA ART. 6 Descrizione dello stemma Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma, riconosciuto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 01.12.1953, ai sensi dell art. 2 del vigente Statuto Comunale e precisamente: Di rosso, alla capra saliente su una scala posta su barra, il tutto al naturale e gli ornamenti esteriori sono da Comune. 1. Lo stemma del Comune viene riprodotto: ART. 7 Riproduzione dello stemma sulla carta intestata e sugli atti d ufficio; sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di Anacapri; sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune; sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune; sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali; sugli automezzi comunali; sulle divise dei propri dipendenti; su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza; sul sito internet del Comune;

su ogni atto, documento od oggetto su cui il Comune delibera di riprodurre il suo stemma. 2. La riproduzione dello stemma del Comune da parte di privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco e limitata alle iniziative e alle manifestazioni cui è concessa la compartecipazione o il patrocino del Comune stesso. Capo 4 IL GONFALONE ART. 8 Descrizione del Gonfalone 1. Il Gonfalone Comunale, come previsto dall art. 2 dello Statuto Comunale, è così descritto: Drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d argento e caricato dello stemma, sopradescritto, con l iscrizione centrata in argento: Comune di Anacapri. Le parti in metallo ed i cordoni sono argentati. L asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d argento. 2. Il Gonfalone è custodito nel Palazzo Municipale. ART. 9 Uso del Gonfalone 1. Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all interno del Palazzo Municipale o nelle comunali il Gonfalone è esposto unitamente alla bandiera nazionale ed a quella europea. 2. Al di fuori del Palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite dalla comunità, o nelle altre occasioni, disposte dal Sindaco con proprio atto motivato. 3. Non è necessaria alcuna specifica disposizione del Sindaco perché l Amministrazione Comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze: - Festività del Corpus Domini; - Festa dell Unità Nazionale (4 novembre); - Festa del Santo Patrono (13 giugno); - Lutto cittadino, regionale o nazionale; - Cerimonie di Gemellaggio; - Cerimonie organizzate direttamente dal Comune; - Cerimonie ufficiali di altri Enti a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare. 4. Il Gonfalone è retto da un gonfaloniere e affiancato da due Vigili Urbani in alta uniforme disposti uno per lato. 5. Il Sindaco dispone a seconda delle circostanze a quali manifestazione partecipare con il Gonfalone senza gli Agenti di Polizia Municipale. Capo 5 FASCIA TRICOLORE E BANDIERE

ART. 10 La fascia tricolore 1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore recante lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune, da indossarsi a tracolla. 2. L uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco il quale potrà farsi rappresentare, con l uso di tale distintivo, dal vice Sindaco, da un Assessore o da un Consigliere Comunale, da lui delegato. ART. 11 Esposizione delle bandiere all esterno del Palazzo Municipale 1. All esterno del Palazzo Municipale sono esposte la bandiera nazionale, quella europea e quella comunale in occasione delle cerimonie di cui all articolo 2 nel caso di disposizioni pervenute dalla Prefettura o altri enti sovra comunali, previa autorizzazione del Sindaco. 2. Il Sindaco può disporre l esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità. ART. 12 Esposizione delle bandiere all interno degli edifici comunali 1. All interno del Palazzo Municipale la bandiera nazionale e quella comunale sono quotidianamente esposte nell Ufficio del Sindaco. 2. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale e quella comunale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate. 3. Il Sindaco può disporre l esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità. ART. 13 Modalità di esposizione delle bandiere di cui all articolo precedente 1. Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d uso. Su di esse, e sul pennone che le reca, non possono essere applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo. 2. Le bandiere devono essere issate su pennoni separati e sistemate tutte alle stessa altezza. 3. Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa il posto d onore a sinistra rispetto all osservatore. 4. Quando le bandiere sono tre quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all osservatore. 5. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz asta o recare all estremità superiore dell inferitura, due strisce di velo nero. 6. Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge. Capo 6 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Responsabile della corretta applicazione del presente regolamento 1. Il funzionario responsabile che dovrà vigilare affinché il presente regolamento sia correttamente applicato è individuato nella figura di un dipendente dell Ufficio Segreteria. Art. 15 Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l acquisita esecutività della relativa deliberazione di approvazione e la successiva esposizione all albo pretorio per quindici giorni.