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Comune di Monastero di Vasco Provincia di Cuneo COPIA ======================================================================= VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 ======================================================================= OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI IU COMPONENTE TASI ( TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016. L anno duemilasedici il giorno undici del mese di aprile alle ore 19:15 in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, è stato convocato il Consiglio Comunale nell apposita sala del Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa. All appello risultano: PRESENTE ASSENTE 1) ZARCONE dr. Giuseppe SINDACO 2) CAULA Claudio 3) COMINO Oscar 4) MAERO Silvio 5) MUSSO Giorgio 6) TURCO Bruna 7) TURCO Giovanni Battista Totale presenti/assenti 6 1 Assiste all adunanza il Segretario Comunale ROSSI dott.ssa Fulvia, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZARCONE dr. Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l Imposta Unica Comunale (IUC) (con decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore - l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, per servizi indivisibili comunali - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. Visto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l abrogazione dell articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) - commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) Visti in particolare, i seguenti commi dell art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale come definita ai fini dell imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna; 676. L aliquota di base della TASI è pari all 1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l aliquota fino all azzeramento. 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2016, l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 679. Il comune con regolamento di cui all articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all anno, all estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 681. Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. L occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l applicazione della IUC, concernente tra l altro: VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 25.6.2014 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); VISTO il DM che per l anno 2016 è stato differito al 30.4.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all articolo 151 del Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la L. 28.12.2015 n. 208 ( legge di stabilità 2016) che ha previsto l esenzione dall imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o utilizzatore a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; Dato atto che per l anno 2015 con deliberazione n. 4 il Consiglio comunale aveva stabilito l aliquota del 2 per mille esclusivamente sulle abitazioni principali per tutte le categorie catastali e relative pertinenze; Ritenuto pertanto proporre di non applicare alcuna aliquota TASI per l anno 2016 ai sensi di quanto stabilito dalla Legge di stabilità; Dato atto che in merito alla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell art. 49 del T.U. 267/2000. Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano; D E L I B E R A 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 2) di determinare la seguenti aliquota per l applicazione della componente TASI anno 2016: - ALIQUOTA 2 PER MILLE esclusivamente per le abitazioni principali di categoria appartenti alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; - ALIQUOTA 0 PER MILLE per tutte le altre categorie di immobili;

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione ; Con successiva votazione favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134 comma 4 del T.U. sull ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgvo n.267 del 18.8.2000

Confermato e sottoscritto IL SINDACO F.to: ZARCONE dr. Giuseppe F.to: ROSSI dott.ssa Fulvia Parere Esito Data Il Responsabile Firma Parere Contabile Favorevole 11/04/2016 F.to:Rag. OLIVERO Monica Parere Tecnico Favorevole 11/04/2016 F.to:Rag. OLIVERO Monica CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/04/2016 al 04/05/2016 come prescritto dall art.124, 1 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. Monastero di Vasco, li 19/04/2016 F.to: ROSSI dott.ssa Fulvia DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-apr-2016 a seguito: decorrenza dieci giorni consecutivi dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio, senza reclami, ai sensi dell art. 134, comma 3 del D. Lg. 267/2000 dichiarazione di immediata eseguibilità (articolo 134, comma 3 del D.lgvo 267/2000) Monastero di Vasco, li 11-apr-2016 ROSSI dott.ssa Fulvia E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Monastero di Vasco, li 19/04/2016 ROSSI dott.ssa Fulvia