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Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici Città di Bellinzona

Il Municipio di Bellinzona richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC, nonché la Legge cantonale sugli esercizi pubblici (LEP) del 21 dicembre 1994 e il Regolamento della Legge sugli esercizi pubblici (RLEP) del 3 dicembre 1996 ordina CAPITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola le competenze del Municipio, così come quelle a esso delegate dalla Legge o dal Regolamento cantonale sugli esercizi pubblici. CAPITOLO II Definizioni Art. 2 Occasioni straordinarie / Circostanze urgenti 1. Sono considerate occasioni straordinarie l organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni musicali, politiche, religiose, sportive. 2. Sono circostanze urgenti ai sensi dell art. 38 della legge, in relazione alle quali il Sindaco e per delega la Polizia comunale, possono concedere deroghe d orario, i banchetti, le cene sociali e in genere le manifestazioni pubbliche o private che giustificano festeggiamenti secondo gli usi locali, di cui il gerente dell esercizio pubblico non poteva ragionevolmente prevedere lo svolgimento in tempi tali da rispettare i termini di cui all art. 14 e per i quali la mancata concessione della deroga d orario può causare pregiudizio economico all esercizio pubblico. CAPITOLO III Orari di apertura Art. 3 In generale 1. Gli esercizi pubblici, esclusi locali notturni e le discoteche, così come i piano bar, non possono venire aperti prima delle ore 05.00. Devono rimanere aperti almeno 8 ore al O.49.2

giorno anche non consecutive e per almeno 5 giorni la settimana, riservato l art. 102 RLEP. 2. Alfine di garantire un minimo di esercizi pubblici aperti, il Municipio può imporre aperture superiori alle 8 ore, rispettivamente coordinare i giorni di riposo settimanali. Art. 4 Locali notturni 1. I locali notturni e le discoteche non possono venire aperti prima delle ore 21.00 2. Restano riservate le normative concerneti le discoteche pomeridiane (art. 40 LEP) Art. 5 Piano bar I locali piano bar non possono venire aperti prima delle ore 19.00 CAPITOLO IV Orari di chiusura Art. 6 Locali in genere 1. Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, così come i piano bar, devono venire chiusi entro le ore 01.00. 2. Per il servizio all aperto valgono anche i disposti degli art. 12 cpv. 2 e 3 e 22 cpv. 2 della presente ordinanza. Art. 7 Locali notturni a) In generale 1. I locali notturni devono chiudere entro le ore 03.00. 2. In casi eccezionali, così come per i giorni di venerdì, sabato, domenica e nei giorni prefestivi, il Municipio può concedere una deroga di un ora, sino alle ore 0400. In questo caso, il locale notturno dovrà offrire spettacoli di varietà e/o esibizioni musicali per ogni giorno oggetto di deroga. b) Piano bar e discoteche 1. I piano bar così come i locali dove l offerta musicale è limitata alla riproduzione di musica registrata, sia essa a mezzo di disc-jockey o meno, devono chiudere entro le ore 02.00. 2. In casi eccezionali, così come per i giorni di venerdì, sabato, domenica e nei giorni prefestivi, il Municipio può concedere una deroga di un ora, sino alle ore 03.00. O.49.3

CAPITOLO V Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie Art. 8 Notifica 1. Il gerente notifica entro il 1 gennaio di ogni anno: - gli orari di apertura e di chiusura; - i giorni di riposo settimanali; - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi. 2. Eventuali modifiche (di regola per casi eccezionali), devono essere comunicate al Municipio almeno con 30 giorni di anticipo. Restano riservati gli articoli 100 cpv. 2 e 101 RLEP. 3. In caso di lutti, disordini, eventi naturali imprevedibili o altri casi gravi o urgenti, il gerente deve notificare tempestivamente la chiusura alla Polizia comunale (modifica temporanea d orario) Art. 9 Facoltà del Municipio 1. Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso. 2. Il coordinamento può essere effettuato tra diversi comuni. CAPITOLO VI Deroghe Art. 10 Definizione La deroga d orario, in quanto autorizzazione di polizia, rappresenta un autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Pertanto il beneficiario della stessa non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti. Art. 11 Concessione 1. Il Municipio, salvo per i locali notturni (cfr. art. 7), può concedere di volta in volta, deroghe d orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi. 2. Conformemente all art. 38 LEP, la Polizia comunale è competente per il rilascio di deroghe d orario in casi urgenti. O.49.4

Art. 12 Limitazioni 1. Salvo circostanze particolari (festività di San Silvestro, carnevale ecc.), non possono venire concesse deroghe di orario oltre le ore 04.00. 2. La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all aperto. 3. Le deroghe per servizio all aperto non possono andare oltre le ore 0100. 4. Le condizioni della cosiddetta notte libera verranno definite di volta in volta (ballo, orario, rumori, ecc.); normalmente quest ultima verrà concessa solo all interno (sale, capannoni, ecc.). Art. 13 Tasse / esenzione Per il rilascio di deroghe d orario, il Municipio preleva le seguenti tasse: 1. Locali notturni: fr. 50. per ora; fr. 80. per fine settimana (ve, sa) Piano bar e discoteche: fr. 40. per ora; fr. 60. per fine settimana (ve, sa) Altri locali: fr. 30. per ora di deroga, ogni giorno; fr. 30. per autorizzazione di ballo pubblico occasionale. 2. Sono esenti da tasse eventuali deroghe d orario concesse d ufficio a tutti gli esercizi pubblici in occasioni particolari (San Silvestro, carnevale ecc.). CAPITOLO VII Permessi speciali Art. 14 Concessione Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi, su fondi sprovvisti di patente, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie (art. 30 e seguenti LEP). Le istanze d autorizzazione, debitamente motivate dal gerente dell esercizio pubblico interessato, devono essere inoltrate alla Polizia comunale con almeno 15 giorni d anticipo. Art. 15 Presupposti Il rilascio dell autorizzazione è subordinato: - alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno fr. 3 000 000.- per sinistro; O.49.5

- al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell autorizzazione; - alla presenza sul posto di una persona titolare del corrispondente certificato di capacità; - al rispetto delle norme generali d ordine pubblico, igieniche, sanitarie, della polizia del fuoco e di ogni altra prescritta imperativamente dalla legislazione vigente. Art. 16 Limitazioni Alfine di prevenire la violenza e i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetti di permesso. Art. 17 Tasse Per il rilascio di un permesso speciale è dovuta una tassa giornaliera da fr. 50. a fr. 500.. CAPITOLO VIII Ballo pubblico Art. 18 Assoggettamento 1. L organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venire notificata al Municipio con almeno 10 giorni d anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata. 2. È occasionale il ballo organizzato nell ambito di circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose e sportive o musicali. 3. Per l organizzazione del ballo regolarmente o in continuità, valgono le norme sui locali notturni (rumori, polizia del fuoco, ecc.); gli orari sono quelli previsti dalla relativa autorizzazione cantonale. Art. 19 Limitazioni 1. Il Municipio può imporre all organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete, dell ordine pubblicoe per assicurare il rispetto delle normative sulla polizia del fuoco. 2. Resta riservata l applicazione dell Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (RS 814.49) del 24 gennaio 1996. O.49.6

CAPITOLO IX Apparecchi da gioco e musica Art. 20 Premessa 1. L uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, nonché di microfoni in genere, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati. 2. Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell ordine pubblico, sia all interno, che all esterno del locale. A questo proposito egli ha l obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei ricordati beni. 3. I locali dell esercizio devono essere usati esclusivamente per scopi attinenti all attività dell esercizio stesso e formare un complesso nettamente distinto e separato dagli eventuali locali del medesimo stabile, adibiti ad altro uso (esempio: sala giochi). A questo proposito, l esercizio deve essere provvisto, di regola, di una propria entrata. Art. 21 Apparecchi da gioco 1. Il gerente è autorizzato a installare nel suo esercizio al massimo due apparecchi da gioco conformemente alla vigente legislazione cantonale, a meno che non disponga di una sala principalmente destinata a tali apparecchi, nel qual caso il numero degli stessi non potrà superare le quattro unità. 2. È proibita l installazione di apparecchi da gioco all esterno del locale. 3. Per la definizione del numero degli apparecchi, fanno stato le singole postazioni di gioco. 4. Ai minorenni di età inferiore agli anni 14 è vietato l uso di qualsiasi apparecchio da gioco. Art. 22 Musica 1. L uso degli apparecchi e strumenti di cui all art. 20 cpv. 1, è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato. 2. Dopo le ore 23.00, l uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato. 3. Sono riservate le norme dell Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili del 4 ottobre 1994 e relativi aggiornamenti. O.49.7

CAPITOLO X Tasse di cancelleria Art. 23 Applicazione Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria. CAPITOLO XI Sanzioni Art. 24 Multa 1. Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura così come di deroghe d orario, sono punite dal Municipio con una multa da fr. 20. a fr. 10 000., giusta le norme della Legge organica comunale. 2. Sono punibili: - il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti; - il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l ordine dell esercizio, oppure nel caso dia false indicazioni per le notifiche ufficiali. 3. Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un altra garanzia adeguata. Art. 25 Revoca Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d orario quando: - per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere; - gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell ordine e della quiete pubblica; CAPITOLO XII Rimedi di diritto Art. 26 In generale 1. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall intimazione della decisione. 2. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall intimazione della decisione. O.49.8

Art. 27 In particolare Contro le decisioni del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni all intimazione della decisione. CAPITOLO XIII Disposizioni finali Art. 28 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 aprile 1997 e abroga la precedente dell 11 dicembre 1995. * * * Adottata con risoluzione municipale no. 219 del 24 marzo 1997. Pubblicata all albo comunale a norma dell art. 192 LOC durante il periodo dal 1. al 21 aprile 1997. In vigore dal 1. aprile 1997. O.49.9