STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE L Albero Segreto Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale L ALBERO SEGRETO. L Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro. Articolo 2 L Associazione ha sede in Roma (RM). Articolo 3 Scopo e finalità preminente dell Associazione è la promozione della cultura, dello spettacolo, dell animazione, della comunicazione e dell arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione di attività su tutto il territorio nazionale. Per il raggiungimento dei suoi fini, l Associazione potrà: promuovere ed organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, corsi extra-scolastici, momenti di formazione, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche, gite e degustazioni; partecipare ad esse con i propri associati, se promosse e organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuovere e organizzare convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, incontri con la stampa, mostre d arte, ricerche, rassegne, fiere, attività informatiche e studi in generale su tutte le tematiche culturali inerenti l oggetto sociale; promuovere e organizzare corsi di lingue straniere, musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia, animazione e per il benessere psico-fisico, sia per adulti e adolescenti che per il settore materno infantile e prima infanzia;
promuovere e pianificare incontri, offrire spazi didattici, organizzare momenti educativi per adulti, bambini e adolescenti, svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non associati, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi associati; fare tutto quanto previsto dal presente statuto e dalle normative vigenti in materia per diffondere la conoscenza e il sapere; sostenere e promuovere associazioni, consorzi, circoli ed altri che possano completare gli scopi perseguiti dall Associazione; creare un portale informatico (sito Internet e social media) in cui compendiare e illustrare le iniziative e gli eventi organizzati dall Associazione per il perseguimento dello scopo sociale. Articolo 4 Le entrate dell Associazione sono costituite: dalle quote sociali; dalle entrate derivanti da manifestazioni di qualsiasi natura, corsi di formazione, attività di degustazione/ristorazione, stages, mostre, congressi, viaggi e partecipazioni ad iniziative di enti pubblici e privati; da contributi liberali di persone fisiche, enti pubblici, fondazioni, associazioni e aziende private; da ogni altra entrata relativa allo svolgimento dell attività istituzionale; da eventuali entrate commerciali. È fatto espresso divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.
Articolo 5 L esercizio finanziario si svolge dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario dell esercizio precedente deve essere approvato dall assemblea dei soci entro 120 giorni dalla fine dell esercizio. Articolo 6 La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile. Articolo 7 Sono associati dell Associazione gli associati fondatori, gli associati ordinari e gli associati onorari. Sono associati fondatori gli intervenuti all Atto Costitutivo dell Associazione. Sono associati ordinari le persone fisiche, italiane e straniere, che accettino le finalità dell Associazione e le relative norme statutarie. All atto dell iscrizione, gli associati ordinari devono versare la quota relativa all anno in corso. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto a partecipare all Assemblea con diritto di voto, purché gli stessi siano in regola con il versamento delle quote sociali. La qualità di associato non è rimborsabile e si perde per decesso, per dimissioni e per esclusione. L esclusione dell associato viene dichiarata dal Consiglio Direttivo nei casi di indegnità, di morosità e di inosservanza dei doveri statuari con delibera motivata. Gli associati onorari sono persone che, per particolari meriti tecnici, culturali, scientifici, abbiano contribuito o possano contribuire a realizzare e diffondere i princìpi e le finalità dell Associazione. Sono esclusi dal pagamento della quota associativa. Gli associati onorari vengono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Articolo 8 Sono organi dell Associazione: Assemblea degli Associati;
Consiglio Direttivo; Presidente del Consiglio Direttivo; Vice Presidente del Consiglio Direttivo; Segretario del Consiglio Direttivo. Articolo 9 Gli associati ordinari vengono convocati dal Consiglio Direttivo in Assemblea Ordinaria almeno una volta l anno tramite avviso affisso presso la sede sociale e/o posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata; una sola di queste modalità è sufficiente a rendere valida la convocazione. L avviso di convocazione deve contenere l indicazione del giorno, luogo ed ora dell Assemblea. L Assemblea Ordinaria sarà convocata con il compito di: a) approvare il rendiconto economico e finanziario dell anno precedente; b) eleggere ogni cinque anni il Consiglio Direttivo; L Assemblea Straordinaria sarà convocata con il compito di: a) deliberare sulle modifiche allo Statuto Sociale e sullo scioglimento dell Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale; b) ratificare il Regolamento dell Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo. La convocazione avverrà rispettando le modalità previste per l Assemblea Ordinaria. Le deliberazioni assembleari e i rendiconti economici e finanziari rimarranno affissi presso la sede dell Associazione a disposizione degli associati per i 7 giorni successivi la loro approvazione. L Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in assenza del quale viene sostituito dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, l assemblea nomina un Presidente per i lavori della sessione. Il Presidente dell Assemblea nomina un Segretario. Hanno diritto di intervenire all Assemblea i soci fondatori, ordinari e onorari. Gli associati possono farsi rappresentare, con delega, solo da altri associati dell Associazione, anche se membri del Consiglio Direttivo.
Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe (non più di 3 (tre) per associato partecipante) e il diritto di intervento all Assemblea. Il Segretario redige il processo verbale dell Assemblea. L Assemblea deve ratificare l eventuale Regolamento dell Associazione elaborato dal Consiglio Direttivo. Articolo 10 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 6 (sei). Il Consiglio Direttivo ha il compito di elaborare le direttive e lo sviluppo dell Associazione e formulare l indirizzo tecnico e organizzativo. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Sono membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può predisporre il Regolamento dell Associazione da presentare all Assemblea degli associati per la ratifica. Articolo 11 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell Associazione ed ha le seguenti attribuzioni: convoca il Consiglio Direttivo; controlla l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell Assemblea degli associati; ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Direttivo con apposita delibera e/o dalla legge. Articolo 12 Le cariche sociali sono gratuite, salvo diversa deliberazione dell Assemblea degli assocaiti e fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della funzione. Articolo 13 L Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei
presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza di essi. Articolo 14 In caso di scioglimento dell Associazione, l Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla destinazione del fondo comune. In caso di scioglimento dell Associazione il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con scopi analoghi o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 15 Per quanto non previsto dal presente Statuto occorre fare riferimento alle vigenti norme e ai principi generali dell ordinamento giuridico, oltre che al regolamento di attuazione del presente Statuto. Il Segretario Il Presidente Seguono le firme dei soci presenti: 1. 2. 3. 4. 5. 6.