REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE ART. 1 DENOMINAZIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE Nell'ambito delle classificazioni del commercio su aree pubbliche operate dall'articolo 20 della L.R. 4.10.99 n. 26, all'interno del Comune e nell'arco dell'anno sono autorizzate le seguenti fiere e mercati: a) Mercato settimanale del sabato, tipologia "mercato ordinario"; b) Mercato settimanale del mercoledì e venerdì, tipologia mercato ordinario ; c) Mercatino estivo del martedì, tipologia mercato stagionale specializzato ; d) Fiera dei morti, tipologia "fiera ordinaria"; e) Fiera S. Biagio - Villa Strada, tipologia fiera ordinaria ; f) Fiera in occasione della festa del paese di Villa Strada, tipologia fiera ordinaria ; g) Fiera per la Festa della Madonna di Lourdes di Grottaccia, tipologia fiera ordinaria ; ART. 2 MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO - CONSISTENZA 1. Il mercato settimanale del sabato è costituito da n. 57 posteggi delle dimensioni di m. 8*4, dislocati come da planimetria allegata sub A. 2. I posteggi n. 51, 55, 56 e 57 sono riservati ai produttori agricoli Il posteggio n. 48 è riservato alla somministrazione. I posteggi n.53,52,54 sono riservati al settore alimentare. 3. Almeno due dei posteggi del mercato vanno riservati ai soggetti svantaggiati ai sensi dell art. 21) comma 3) della L.R. 26/99. La presente disposizione si applica in occasione della prima comunicazione alla Regione Marche di posteggi resisi disponibili, dando atto in tale sede della riserva. ART. 2bis 1. Nel mercato settimanale del sabato vengono istituiti ulteriori 2 posteggi delle dimensioni di m. 8*4, dislocati come da planimetria allegata sub A/2. 2. L orario di funzionamento coincide con quello indicato nella disciplina ordinaria relativa agli esercizi in sede fissa.
ART. 3 MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI - CONSISTENZA 1 Il mercato settimanale del mercoledì è costituito da n. 6 posteggi delle dimensioni medie di m. 8*4, dislocati come da planimetria allegata sub B. 2 I posteggi n. 1, 2, e 3 sono riservati al settore alimentare. 3 I posteggi n. 4, 5 e 6 sono riservati ai produttori agricoli. ART. 4 MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI - CONSISTENZA 1 Il mercato settimanale del venerdì è costituito da n. 6 posteggi delle dimensioni medie di m. 8*4, dislocati come da planimetria allegata sub B. 2 I posteggi n. 1, 2 e 3 sono riservati al settore alimentare. 3 I posteggi n. 4, 5 e 6 sono riservati ai produttori agricoli. ART. 5 DISCIPLINA DEI MERCATI SETTIMANALI ORDINARI 1. I mercati settimanali del Comune di Cingoli si svolgono nei giorni di mercoledì, venerdì e sabato, con esclusione dei giorni di Capodanno, 25 Aprile, 1^ maggio e Natale, nei quali casi viene anticipato al giorno precedente. 2. L'orario di funzionamento del mercato settimanale è dalle ore 7.00 alle ore 13.00 3. Ciascun operatore è tenuto ad occupare il proprio posteggio entro e non oltre le ore 8,30, ed in caso contrario viene considerato assente ingiustificato 4. Il posteggio dovrà essere lasciato libero entro le ore 14,00 ed in ogni caso l'attività di vendita dovrà cessare entro le ore 13.00 5. In caso di coincidenza del giorno di mercato con quello di svolgimento della fiera il mercato è soppresso, senza oneri di rimborso per canone e TOSAP. I titolari di posteggio nel mercato hanno titolo di preferenza nell occupazione dei posteggi comuni al mercato e alla fiera di cui sono concessionari, qualora ne facciano espressa richiesta all atto della domanda di partecipazione alla fiera, che deve in ogni caso essere inoltrata nei termini. Sono in ogni caso dovuti gli oneri relativi alla fiera (canone e TOSAP). Il Comune può valutare l opportunità e la necessità di aumentare opportunamente il numero dei posteggi della fiera, individuando idonea collocazione. ART. 6 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VUOTI. 1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni e quelli risultanti vuoti sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da
parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato settimanale. 2. Può partecipare alla spunta del mercato settimanale esclusivamente l'operatore commerciale che sia titolare di autorizzazione tipo A o di tipo B rilasciata da un comune della Regione Marche. 3. Il Comando dei Vigili Urbani provvederà, con inizio alle ore 8,30 alle operazioni di spunta delle assenze degli operatori titolari di posteggio, quindi procederà all'assegnazione giornaliera dei posteggi risultanti non occupati agli operatori commerciali che si sono presentati per la spunta giornaliera seguendo i seguenti criteri di priorità: più alto numero di presenze nel mercato settimanale. anzianità di iscrizione nel registro delle imprese in qualità di commerciante su aree pubbliche. 4. La polizia Municipale provvede ad aggiornare e conservare il Registro delle presenze. ART. 7 MERCATINO ESTIVO DEL MARTEDI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 1. E istituito il mercatino estivo, stagionale e specializzato denominato Mercante in Fiera, che si svolge nel centro storico del Comune nelle ultime due settimane del mese di luglio e per tutto il mese di agosto nel giorno di martedì dalle ore 19 alle ore 24 2. Il mercatino è costituito da n. 50 posteggi delle dimensioni medie di m. 6*4 come da planimetria allegata sub C 3. Sono ammessi al mercatino esclusivamente operatori specializzati nella vendita di beni di artigianato artistico, tipico, beni di antiquariato, oggetti tipici, oggettistica. 4. In relazione alla situazione della viabilità e di eventuali lavori, il Comune si riserva la facoltà di modificare la localizzazione dei posteggi, fermo il numero complessivo previsto. ART. 8 FIERA DEI MORTI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 1 La fiera ordinaria denominata "Fiera Dei morti" si svolge tutti gli anni nel giorno del 2 novembre, dalle ore 7 alle ore 21. sub "D 3 L'area pubblica destinata a mercato è divisa in 300 posteggi, come da citata planimetria, 4 Ai sensi del comma 3) dell art. 21) della L.R. n. 26/99 in sede di assegnazione dei posteggi della fiera sono riservati ai soggetti svantaggiati (portatori di handicap) fino ad un massimo di n. 5 posteggi individuati dal responsabile del servizio secondo criteri di
accessibilità. Se non pervengono nei termini istanze per i posti riservati, questi possono essere assegnati ai posti utili in graduatoria. ART. 9 FIERA DI S. BIAGIO A VILLA STRADA - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 1 La fiera ordinaria denominata "Fiera di S. Biagio" si svolge tutti gli anni in occasione della prima domenica di Febbraio, dalle ore 7 alle ore 14. sub "E". delle dimensioni di m. 4*8. ART. 10 FIERA DELLA FESTA POPOLARE DI VILLA STRADA - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 1 La fiera ordinaria in occasione della Festa Popolare della frazione Villa Strada si svolge tutti gli anni in occasione della prima domenica di Agosto, dalle ore 7 alle ore 14. sub "F". ART. 11 FIERA PER LA FESTA DELLA MODANNA DI LOURDES - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 1 La fiera ordinaria in occasione della Festa della Madonna di Lourdes si svolge tutti gli anni in occasione della seconda domenica di settembre, dalle ore 7 alle ore 19. sub "G". ART. 12 DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI 1. Ai sensi degli articoli 21 e 34 della L.R. n. 26 del 4.10.99 sono istituiti nel territorio del Comune di Cingoli i seguenti posteggi isolati, sui quali è autorizzato il commercio in forma ambulante nelle aree appositamente segnalate esclusivamente nel giorno di Martedì dalle ore 7,30 alle ore 13 nel rispetto delle modalità di seguito indicate:? Capoluogo n. 4 posti invia San Giuseppe m. 8*4 (di cui 3 non alimentare)? Villa Strada n. 8 posti in Via Pergolesi m. 8*4 (di cui 6 non alimentare)
? Troviggiano n. 5 posti in via Pascoli area parcheggio m. 8*4 (tutti non alimentare) 2. L autorizzazione per l occupazione viene rilasciata giornalmente ogni martedì entro le ore 7,30 dall Ufficio Polizia Municipale e comporta il pagamento del canone di cui all art. 13 del presente regolamento e della TOSAP 3. In caso di domande concorrenti l assegnazione avviene secondo i criteri di precedenza di cui all art. 28 comma 6 della L.R. 26/99 e di cui all art. 6 del presente Regolamento. ART. 13 LIMITI AL COMMERCIO AMBULANTE Ai sensi dell art. 23 comma 1) lettera b) della L.R. 26/99 possono essere stabilite limitazioni al commercio ambulante in determinate zone e periodi a mezzo di Ordinanza che evidenzi i motivi di polizia stradale, igienico-sanitari e di pubblico interesse concretamente ricorrenti, includendo in ogni caso - salvo espressa e motivata deroga - il Centro Storico del Comune di Cingoli, la zona turistica del Lago di Cingoli e le zone limitrofe ai mercati e ai posteggi isolati individuati nel precedente articolo. ART. 14 ISTITUZIONE DEL CANONE Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 4.10.99 n. 26 è istituito il canone per la concessione del posteggio presso i mercati e le fiere autorizzate. Con apposita delibera di Giunta Comunale saranno determinati i canoni per la concessione del posteggio nelle fiere e nei mercati, nei limiti fissati dalla Giunta Regionale con apposito atto. Il canone è aggiuntivo rispetto alla Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico. ART. 15 NORME IGIENICO-SANITARIE Per quanto concerne i requisiti igienco-sanitari della aree pubbliche, delle costruzioni stabili, dei negozi mobili, dei banchi temporanei e in generale per i requisiti igienicosanitari per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche si fa riferimento all ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000. ART. 15 NORMA DI CHIUSURA Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme e ai principi generali di cui al D.Lgs. 114/98 e della L.R. 26/99