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RITENUTO di dover provvedere in merito, con l adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97. VISTA la relazione di seguito riportata: Il presente provvedimento, nell ambito delle attività intraprese dal Servizio Formazione Professionale, ha il fine di fornire precise ed inderogabili direttive ai soggetti attuatori di interventi a qualsiasi titolo finanziati/cofinanziati, con l obiettivo di aumentare la visibilità e la trasparenza dell azione regionale e rendere riconducibili i singoli interventi ad un sistema di regole unitario, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di Informazione e pubblicità delle attività formative. I DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER- VIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 15 gennaio 2009, n. 6 Informazione e pubblicità delle attività formative. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VISTI gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n.29/93 e successive modificazioni; VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n.7/97; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98; VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del 31 luglio 1998; RILEVATO che è stata espletata l istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio; In particolare le direttive che si intendono approvare, riportate nell Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riguardano: 1) azioni informative o di pubblicità (conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi, ecc.); 2) materiali prodotti o certificazioni rilasciate; 3) comunicazioni ai destinatari; 4) qualsiasi altra iniziativa che abbia lo scopo di informare potenziali beneficiari e destinatari sulle possibilità offerte dagli interventi realizzati dalla Regione (o da altro Organismo Intermedio) e sui risultati ottenuti dalle politiche pubbliche. Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio Formazione Professionale. Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/01 e s.m.i. Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. DETERMINA di approvare le direttive impartite ai soggetti attuatori di interventi a qualsiasi titolo finanziati/cofinanziati, secondo quanto riportato nell Allegato A, parte integrante e sostanziale del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 22-1-2009 1033 presente provvedimento, emanate nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di Informazione e pubblicità delle attività formative ; di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione; di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell art. 6, della L.R. n. 13/94. Il presente provvedimento, redatto in originale, composto di n. 3 pagine, più l Allegato A composto di n. 3 pagine, per un totale di n. 6 pagine: - è immediatamente esecutivo; - sarà reso pubblico, ai sensi dell art.6, comma 5 della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione nell Albo del Servizio Formazione Professionale, ove resterà affisso per n.10 giorni lavorativi; - verrà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio per gli adempimenti di competenza; - sarà trasmesso in copia conforme all originale al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dell art. 6, comma 5 della L.R. n. 7/97, ed all Assessore alla Formazione Professionale.- Il Dirigente del Servizio Dott.ssa. Giulia Campaniello

1034 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 22-1-2009 REGIONE PUGLIA Assessorato Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l Innovazione Servizio Formazione Professionale D.D. n. **** del **/12/2008 ALLEGATO "A" Direttive in materia di: Informazione e pubblicità delle attività formative Le azioni informative e di pubblicità (ad esempio predisposizione di materiali informativi, campagne pubblicitarie generali, azioni promozionali di iniziative formative con cartelloni, targhe, manifesti, opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi, ecc.) nonché i materiali prodotti (cartacei, audio, video, su supporto elettronico, siti web, ecc.) devono obbligatoriamente indicare l istituzione (Regione o altro Organismo Intermedio) che ha approvato il progetto, riportandone inoltre il logo, e indicare la tipologia di risorse finanziarie utilizzate (fondi comunitari e/o nazionali e/o regionali), riportandone inoltre il rispettivi loghi. L indicazione da riportare dovrà contenere obbligatoriamente: "Progetto (codice) approvato con.. (riferimenti all atto) da... (Regione Puglia - Assessorato Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale - Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l Innovazione - Servizio Formazione Professionale / altro Organismo Intermedio), finanziato/cofinanziato.. (fonti di finanziamento). Nel caso di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi, ecc.) e di attività di ricerca, è fatto obbligo di segnalare, nelle forme più opportune, nei materiali pubblicitari o all'interno di qualsiasi prodotto/documento di ricerca realizzato, la denominazione del soggetto che ha approvato le iniziative (Regione o altro Organismo Intermedio) e le diverse fonti di finanziamento. Nelle comunicazioni ai destinatari, nonché negli attestati rilasciati da parte dei soggetti attuatori, devono essere sempre evidenziati il ruolo della Regione (o altro Organismo Intermedio) che ha approvato le iniziative e le fonti di finanziamento. I destinatari delle attività dovranno essere opportunamente informati dai soggetti attuatori del finanziamento di cui gode il progetto, degli obiettivi dell intervento, della natura della fonte di finanziamento e degli obblighi che ne conseguono. I soggetti attuatori sono tenuti a prevedere questo tipo di attività in fase di presentazione dei progetti e a dimostrare, a chiusura degli stessi, le modalità adottate per assolvere a questi obblighi.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 22-1-2009 1035 Oltre a quanto fin qui disposto, nel caso di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo dovranno essere osservate le indicazioni che seguono. Nel rammentare che, per la Programmazione 2000/2006. il riferimento normativo relativo agli obblighi in materia di "Informazione e pubblicità" per tutte le attività cofinanziate con il FSE è stato rappresentato dal Regolamento CE n. 1159/2000, si evidenzia che, per quanto concerne la Programmazione 2007/2013. la norma di riferimento è il Regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006. In particolare, il Reg. CE n. 1083/2006, all art. 69, indica come gli Stati membri e l Autorità di Gestione del programma devono fornire informazioni circa i programmi cofinanziati e le operazioni che li pubblicizzano destinate ai cittadini e ai beneficiari, allo scopo di valorizzare il ruolo della Comunità e di garantire la trasparenza del Fondi. Sulla base del Capo II Sezione 1 del Reg. CE n. 1828/2006, per quanto concerne gli obblighi informativi del beneficiario del finanziamento nei confronti del pubblico, deve essere sempre garantita l opportuna informazione sulla presenza del finanziamento comunitario FSE attraverso l esposizione di targhe e cartelli e l apposizione dell emblema europeo (commi 2 e 3 dell art. 8 del Reg. CE n. 1828/2006). Inoltre il soggetto attuatore deve garantire che i partecipanti siano informati in merito a tale finanziamento e deve informare che l operazione è stata selezionata nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal FSE (comma 4 dell art. 8 del Reg. CE n. 1828/2006). Infine in qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati rilasciati, deve essere presente una dichiarazione in cui risulti che il progetto è stato cofinanziato dal FSE. Per quanto concerne le "Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all operazione" (art. 9 del Reg. CE n. 1828/2006), con particolare riferimento ai loghi da utilizzare è obbligatorio collocare nel frontespizio delle pubblicazioni, preferibilmente in alto ed in orizzontale, i seguenti loghi in successione: logo comunitario (art. 9 e Allegato 1 del Reg. CE n. 1828/2006); logo del Ministero del Lavoro; logo della Regione, o altro Organismo Intermedio che ha approvato l intervento; il logo nazionale di FSE (facoltativo). Nello stesso frontespizio dovrà inoltre essere collocato preferibilmente in fondo ed al centro il logo del soggetto attuatore.

1036 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 22-1-2009 In caso di mancata pubblicizzazione delle attività, i soggetti attuatori incorreranno nel non riconoscimento del finanziamento assegnato. Inoltre, per le pubblicizzazioni effettuate in modo non conforme alle disposizioni sopra riportate, non risulterà ammissibile a rendiconto il relativo costo sostenuto. I soggetti attuatori che citano in modo indebito Regione o altro Organismo Intermedio per pubblicizzare le proprie attività sono passibili di denuncia agli organi competenti.