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COMUNE DI ANOIA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA N. 24 del 30/05/2014 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Adesione alla proposta dell Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000. L anno duemilaquattordici addì 30 del mese di maggio alle ore 13:00 nella Casa Comunale, previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti: N. COGNOME E NOME Q U A L I F I C A Presente (si-no) 1 Dott. Ceravolo Antonio Sindaco Presidente SI 2 Sig. Cammareri Sebastiano Vice Sindaco SI 3 Sig. Larosa Valter Maria Assessore SI 4 Sig. Marafioti Alfredo Assessore No Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo Milardi; Il Sindaco Presidente, preso atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita a discutere e votare la proposta indicata in oggetto, premettendo che sulla medesima sono stati preventivamente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Premesso: LA GIUNTA COMUNALE che il Comune di Anoia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 4 maggio 2013 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario; che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato l Organo straordinario di liquidazione, Dott.ssa Scappatura Giuseppa, insediatasi in data 4.10.2013 presso la Sede municipale del Comune di Anoia; che, ai sensi dell art. 254, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, con delibera n. 1 del 4.10.2013 l Organo straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori, il cui termine è scaduto il 3 dicembre 2013 senza possibilità di proroga; che, a seguito del predetto avviso, sono pervenute ed acquisite agli atti n. 62 istanze di ammissione al passivo, di cui n. 5 tardive, per un totale di euro 937.528,80; Vista la deliberazione dell Organo straordinario di liquidazione n. 5 del 22.05.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il citato organo ha proposto alla Giunta Comunale, ritenendola valida anche in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, l adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all art. 258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n. 267, richiedendo inoltre di esplicitare formalmente con deliberazione l adesione o meno alla procedura semplificata, provvedimento che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data della presente, con l impegno ad individuare le risorse necessarie alla liquidazione, per la copertura di almeno il 50% dei debiti ; Rilevato che con la citata deliberazione l Organo straordinario di liquidazione: 1. ha stimato in 1.313.462,25 l importo complessivo della massa passiva; 2. ha ritenuto equo proporre accordi transattivi ai sensi dell art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 nella misura media del 50% del credito vantato; 3. ha individuato in 703.410,35 il fabbisogno presunto dell O.S.L.; 4. ha stimato in 187.399,49 la situazione della massa attiva da destinare al pagamento delle passività pregresse; 5. ha stimato in 516.010,86 il fabbisogno netto presuntivo dell O.S.L.; 6. ha rilevato in 643.000,00 i residui attivi da riscuotere di competenza della gestione di liquidazione del dissesto, quantificati dagli uffici comunali nell ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ancora al vaglio del Ministero dell Interno, precisando però che sinora il tasso di realizzazione dei residui attivi di parte corrente è risultato essere limitato e detto fattore induce obiettivamente a nutrire perplessità in ordine all effettivo integrale incasso ; 7. in attesa che gli uffici comunali forniscano l elenco dei beni patrimoniali, ha rilevato che l eventuale alienazione dei beni patrimoniali disponibili non pare costituire, anche alla luce dell attuale situazione del mercato immobiliare, uno strumento efficace al fine di realizzare liquidità che possa contribuire al soddisfacimento dei creditori in ordine sia al quantum che alla tempistica ;

Visto l art. 258, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale: 1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2. 2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente. Preso atto che in seguito all entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, ovvero dall 8 novembre 2001, non si applicano le disposizioni del Testo Unico D. Lgs. n. 267/2000 che disciplinano l assunzione di mutui per il risanamento, non è più possibile ricorrere all indebitamento per finanziare debiti attinenti spese correnti successive all entrata in vigore della legge costituzionale e non è più prevista la contribuzione statale sull onere di ammortamento dei mutui per il risanamento; Rilevato che l art. 33 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, attualmente in fase di conversione in legge, rubricato Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario, alla data odierna dispone: 1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1 ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse. 2. L'anticipazione di cui al comma 1, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'istat. 3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione dì cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma 1.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse. 5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 6. Alla copertura degli oneri di cui ai comma 1, si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione. 7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ; Dato atto che il Comune di Anoia ha deliberato il dissesto finanziario in data 4 maggio 2013, quindi prima della data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64; Considerato che l adesione alla procedura semplificata proposta dall Organo straordinario di liquidazione attribuisce al Comune di Anoia i requisiti previsti per beneficiare dell anticipazione di liquidità di cui al citato art. 33 del D.L. n. 66/2014; Ritenuto opportuno aderire alla procedura semplificata proposta dall Organo straordinario di liquidazione, alla luce della recente normativa, che offre ai Comuni in dissesto anticipazioni di

liquidità per far fronte all impegno di mettere a disposizione dell O.S.L. le risorse finanziare per la liquidazione in forma semplificata di cui al comma 1 dell art. 258 del D. Lgs. 267/2000; Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica del competente Responsabile di Area ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell Area economico - finanziaria, in conformità all art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi DELIBERA La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 1. Di Aderire alla procedura semplificata di liquidazione di cui all art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000, proposta dall Organo straordinario di liquidazione con deliberazione n. 5 del 22.05.2014, dichiarata immediatamente esecutiva; 2. Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime, stante l urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

I COMUNE DI ANOIA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COJVIUNALE Adesione alla proposta dell'organo straordinario di liquidazione di adozioue della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000. PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 Visto: si esprime parere favorevole Anoia, lì 29 maggio 2014 Il Responsabile dell' ea "",",,,,'uv,.u PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 Visto: si esprime parere favorevole Anoia, lì 29 maggio 2014 il Responsabile dell'

Letto, confermato e sottoscritto IL SINDACO Dott. Antonio Ceravolo \ ~ ~~ Si attesta che:»!:;[ la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000; D l'adozione della presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 con lettera n. del Addì IL FUNZIONARIO RESPONSABILE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. Addì IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Carlo Milardi CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data decorsi lo giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma terzo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Addì - ------ IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Carlo Milardi.~ ORIGINALE della Deliberazione D COPIA CONFORME all'originale, per uso amministrativo Data... Il funzionario responsabile