ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA



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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA Servizio Affari Generali Servizio Programmazione finanziamenti europei, progetti di ricerca e cooperazione REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO Albo pretorio on line Regolamento Albo pretorio on line Regolamento Albo pretorio on line Regolamento Albo pretorio on line

1 REGOLAMENTO CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO Indice ART. 1 - PREMESSA Pag. 2 ART. 2 - PUBBLICITA E TRASPARENZA Pag. 2 ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE Pag. 2 ART. 4 - PROCEDURA DI SELEZIONE Pag. 3 ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Pag. 3 ART. 6 - AMMISSIONI ED ESCLUSIONI Pag. 4 ART. 7 - COMMISSIONI Pag. 4 ART. 8 - VALUTAZIONE DELL IDONEITA Pag. 4 ART. 9 - CONFERIMENTO Pag. 5 ART. 10 - DIVIETO DI CUMULO, INCOMPATIBILITÀ Pag. 5 E CONFLITTO DI INTERESSI ART. 11 - DIFFERIMENTO Pag. 6 ART. 12 - DECADENZA Pag. 6 ART. 13 - SOSPENSIONE Pag. 6 ART. 14 - RECESSO E PREAVVISO Pag. 7 ART. 15 - ASSENZE RETRIBUITE Pag. 7 ART. 16 - ASSENZE INGIUSTIFICATE Pag. 7 ART. 17 - ASSENZE GIUSTIFICATE Pag. 7 ART. 18 - MATERNITÀ Pag. 8 ART. 19 - COMPITI, OBBLIGHI E DIVIETI Pag. 8 ART. 20 - VALUTAZIONE DELL ATTIVITÀ Pag. 9 ART. 21 - REGIME FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO Pag. 9 ART. 22 - TRATTAMENTO ECONOMICO Pag. 10 ART. 23 - APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE Pag. 10

2 ART. 1 - PREMESSA L Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992, del D. Lgs. n. 270 del 30/06/1993, della L.R. n. 12 del 04/08/2008 realizza progetti di ricerca e sperimentazione in ambito veterinario, sorveglianza epidemiologica e in particolari settori di attività nei quali è chiamato ad operare. L art. 12 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. prevede, in particolare, che una quota pari all 1% del Fondo Sanitario Nazionale sia utilizzata per il finanziamento di attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da vari Enti, tra i quali figurano gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per le problematiche relative all igiene e sanità pubblica veterinaria. Nell ambito di tali progetti, finanziati di norma totalmente o parzialmente con fondi a destinazione vincolata, da organismi privati o pubblici nazionali ed internazionali, l Istituto provvede ad assegnare borse di studio. Il presente Regolamento, nel rispetto dei criteri fondamentali di trasparenza, imparzialità ed economicità, ha lo scopo di disciplinare, mediante procedure selettive che garantiscano l accertamento dell effettiva attitudine professionale dei candidati, il conferimento di borse di studio a giovani che vogliano acquisire una preparazione iniziale, o specializzarsi in determinate aree, ovvero a persone già formate che abbiano interesse a completare il loro curriculum con nuove esperienze formative. ART. 2 - PUBBLICITA E TRASPARENZA A garanzia del rispetto dei criteri di pubblicità e trasparenza dell attività amministrativa le modalità utilizzate dall Ente per il reclutamento dei borsisti verranno rese note mediante la pubblicazione nell Albo Pretorio e nel sito Internet dell Ente, nei quotidiani a maggiore diffusione regionale o con altre forme che di volta in volta si riterranno idonee. ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento disciplina il conferimento delle seguenti tipologie di borse di studio: a. Borse di studio di ricerca di durata massima triennale: vengono conferite a: diplomati; laureati; laureati con laurea magistrale o specialistica che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, disponibili ad effettuare un esperienza pratica in attività che non richiedano una particolare preparazione professionale finalizzata al completamento dell iter formativo; b. Borse di studio di ricerca specialistica, di durata massima triennale: vengono conferite a laureati con laurea magistrale o specialistica in possesso di specializzazione o del titolo accademico del dottorato di ricerca o che abbiano frequentato un master universitario; c. Borse di studio di ricerca specialistica livello super di durata massima biennale: vengono conferite a laureati con laurea magistrale o specialistica in possesso di specializzazione o del titolo accademico del dottorato di ricerca o che abbiano frequentato un master universitario e che, inoltre, abbiano maturato almeno 1 anno di esperienza, debitamente documentata, in ambito pubblico e/o privato nei settori di pertinenza dell Istituto. Il conferimento della borsa è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca di particolare complessità e per effettuare specifiche attività per le quali sono adibite strutture operative o di ricerca specifiche.

3 ART. 4 - PROCEDURA DI SELEZIONE Le borse di studio vengono conferite mediante selezione pubblica per curriculum e colloquio conoscitivo. Ai fini della selezione l Istituto provvede ad indire un bando di selezione per le diverse professionalità previste, nel quale sono indicati i requisiti specifici di ammissione e gli argomenti del colloquio, nonché i criteri generali di valutazione del curriculum e del colloquio. Il bando e qualunque informazione riguardante lo stesso viene pubblicato, a cura dell Istituto, con le modalità previste al precedente art. 2. Sul proprio sito Internet l Istituto, a corredo del bando di selezione, mette inoltre a disposizione lo schema: a. della domanda di partecipazione; b. della dichiarazione sostitutiva di certificazione; c. della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare la seguente documentazione: a. domanda di partecipazione, datata e sottoscritta, da compilare e corredare degli allegati secondo le indicazioni contenute nel bando, nella quale i candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici in esso previsti; b. copia di un documento di identità in corso di validità. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta con firma non autenticata, ai sensi dell art. 39 DPR n. 445/2000, dovrà essere indirizzata alla Direzione Generale - Servizio Affari Generali - dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, via Duca degli Abruzzi n 8-07100 Sassari e dovrà essere spedita con raccomandata A.R., o tramite PEC, o consegnata a mano all Ufficio Protocollo dell Ente entro il termine di 15 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del bando all Albo dell Ente. Per le domande spedite tramite il servizio postale farà fede il timbro dell Ufficio Postale accettante. Le domande presentate a mano potranno essere consegnate tutti i giorni feriali, escluso il sabato, all Ufficio Protocollo in via Duca degli Abruzzi n 8 dalle ore 8,30 alle ore 12,00. L Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato e la mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di domicilio indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell Amministrazione. In ogni caso non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data del provvedimento di ammissione. I concorrenti disabili devono specificare, secondo quanto previsto dall art. 20 della Legge n. 104/1992 e dall art. 16 della Legge n. 68/1999, se necessitano di particolari ausili necessari per l espletamento delle prove in relazione alla propria disabilità, nonché l eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

4 A tal fine il candidato deve presentare, contestualmente alla richiesta di ausilio e/o tempi aggiuntivi, idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente, relativa all accertamento della condizione di disabile. ART. 6 - AMMISSIONI ED ESCLUSIONI Prima della riunione della commissione esaminatrice, il Servizio Affari Generali provvede a controllare la regolarità della documentazione presentata dai candidati e il possesso dei requisiti di ammissione, chiedendo eventualmente, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Costituiscono motivi di esclusione: a. la mancanza dei requisiti generali o specifici richiesti nel bando di selezione; b. la mancanza, anche se di una sola, delle dichiarazioni richieste dalla domanda di partecipazione; c. la mancata allegazione di un documento di identità in corso di validità; d. la mancata presentazione o sottoscrizione della domanda di ammissione. Le comunicazioni di esclusione e di ammissione ai candidati verranno effettuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e all albo Pretorio dell Ente. ART. 7 - COMMISSIONI Le commissioni di valutazione per l assegnazione delle borse di studio sono presiedute dal Direttore Generale dell Istituto o suo delegato, e composte da due Dirigenti o esperti secondo le competenze. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell Istituto di categoria non inferiore alla C. Per ciascuno dei membri della commissione è previsto, di norma, un supplente. I componenti delle commissioni non devono trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del c.p.c.. ART. 8 - VALUTAZIONE DELL IDONEITA Le commissioni valutano l idoneità dei candidati sulla base: a. dei titoli presentati; b. dell esito dell esame colloquio sulle materie oggetto della borsa; c. dell accertamento della conoscenza di una lingua straniera e delle principali procedure informatiche maggiormente utilizzate. La relativa graduatoria, approvata con atto del Direttore Generale, è pubblicata nell Albo pretorio informatico dell Ente. La graduatoria potrà essere utilizzata entro tre anni dalla sua approvazione per il conferimento di altre borse di studio in materie attinenti.

5 ART. 9 - CONFERIMENTO Le borse di studio saranno conferite ai vincitori nell ordine di graduatoria. In caso di assegnazioni contestuali di più borse di studio, il diritto di scelta per il primo classificato è consentito solo in ordine alla sede di assegnazione e alla durata del contratto. L Ente si riserva il diritto di conferirle secondo gli obiettivi scientifici da perseguire. Non si procederà all assegnazione nei confronti di coloro che siano già titolari presso questo Ente di altra borsa di studio della stessa tipologia, tra quelle indicate al precedente art. 3. Il conferimento della borsa di studio avviene mediante Determina del Direttore Generale su proposta del Responsabile del progetto, presentata al Servizio Programmazione finanziamenti europei, progetti di ricerca e cooperazione, e con la sottoscrizione del relativo contratto. Il contratto stipulato non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato essendo finalizzato alla sola formazione del borsista e non dà luogo a diritti in ordine all accesso ai ruoli organici dell Istituto. ART. 10 - DIVIETO DI CUMULO, INCOMPATIBILITÀ, E CONFLITTO DI INTERESSI All atto dell assegnazione della borsa di studio: a. Non è ammesso il cumulo con altre borse di studio a titolo oneroso, a qualsiasi titolo conferite; b. Il godimento della borsa è incompatibile con la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato. Potranno essere prese in considerazione situazioni di aspettativa senza assegni per un profilo diverso da quello ricoperto; c. Lo svolgimento di dottorati di ricerca non collegati alla fruizione di assegni e le prestazioni occasionali non costituiscono motivo di incompatibilità. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo non è incompatibile con il godimento della borsa di studio, previa verifica da parte del Servizio Programmazione finanziamenti europei, progetti di ricerca e cooperazione che l attività privata non pregiudichi il regolare svolgimento del percorso formativo. Saranno da accertare eventuali situazioni di conflitto di interessi. All atto dell accettazione della borsa di studio, il titolare deve effettuare un apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi. Altresì si deve impegnare a presentare una nuova comunicazione qualora dovessero risultare nuove situazioni di incompatibilità e/o nuovi interessi, tali da essere portati all attenzione dell Amministrazione, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

6 ART. 11 - DIFFERIMENTO Qualora all atto di assegnazione della borsa i candidati siano impossibilitati a prendere servizio alla data stabilita, la decorrenza della borsa potrà essere differita compatibilmente con la data di avvio e di scadenza del progetto e comunque non oltre 30 giorni. In caso contrario il candidato decade dall assegnazione. Coloro che alla data del conferimento della borsa di studio si trovino a prestare servizio civile/militare devono esibire un certificato delle Autorità competenti nel quale dovrà essere indicata anche la data in cui avrà termine il servizio stesso. Coloro che alla data di conferimento della borsa di studio si trovino nel periodo di astensione obbligatoria o impossibilitate a prendere servizio per comprovati motivi di salute, devono presentare apposito certificato medico dal quale dovrà risultare la decorrenza e la scadenza di detto periodo. Si procederà nel caso a chiamare il candidato classificato al primo posto utile successivo, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto in graduatoria. Se per i motivi di cui sopra il candidato è impossibilitato ad accettare la borsa di studio assegnata, l Amministrazione si riserva la facoltà di conferire un altra borsa di studio che si renda eventualmente disponibile. ART. 12 - DECADENZA Decadono dal diritto all assegnazione della borsa di studio coloro che: a. entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla o non assumano servizio nel termine stabilito; b. pur avendo presentato domanda di differimento, la stessa non possa essere accolta, in quanto non compatibile con la durata del progetto di ricerca; c. forniscono false dichiarazioni oppure omettono di presentare le comunicazioni di cui all art. 10 c. 3, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti. Decadono dalla titolarità della borsa di studio coloro che: a. si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 18 c. 1,c. 5 e c. 6; b. si assentino in maniera ingiustificata e non autorizzata come previsto al successivo art. 16; c. si rendano responsabile di gravi e ripetute mancanze, o di gravi inadempienze. Il Responsabile Scientifico o dell Unità Operativa è tenuto a segnalare tempestivamente al Direttore Generale e al Servizio Programmazione finanziamenti europei, progetti di ricerca e cooperazione le eventuali gravi inadempienze del borsista. ART. 13 - SOSPENSIONE Le domande di sospensione, indirizzate al Servizio Programmazione finanziamenti europei, progetti di ricerca e cooperazione, saranno valutate singolarmente e accolte a seconda dei casi.

7 ART. 14 - RECESSO E PREAVVISO Da parte dell Istituto - Costituisce causa di recesso dal contratto di borsa di studio l inosservanza degli obblighi da parte del borsista, lo scarso risultato tecnico-scientifico documentato e attestato dal Responsabile del progetto, le accertate condizioni di incompatibilità e di conflitto di interessi. Il recesso è comunicato al borsista con nota scritta e con effetto immediato senza diritto al compenso spettante per il periodo di riferimento. Da parte del borsista - Il titolare della borsa di studio può rinunciarvi con apposita comunicazione scritta indirizzata al Responsabile del progetto e al Servizio Programmazione finanziamenti europei, progetti di ricerca e cooperazione con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, salvo diverso accordo con il Responsabile del progetto. In ogni caso ha diritto a ricevere il pagamento dei ratei relativi al periodo di attività di studio e ricerca svolta, salvo una trattenuta corrispondente al mancato rispetto dei termini di preavviso. In caso di recesso di una delle parti l Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare la borsa di studio per il periodo residuo al primo candidato in posizione utile nella graduatoria di merito, con scadenza compatibile con la durata del progetto. ART. 15 - ASSENZE RETRIBUITE Previa richiesta scritta al Responsabile del progetto e comunicazione al Servizio Programmazione finanziamenti europei, progetti di ricerca e cooperazione, il borsista può chiedere di assentarsi per motivi personali e familiari, senza sospensione e decurtazione della borsa di studio e senza obbligo di recupero, per un periodo complessivo non superiore ai 20 giorni nel caso di borsa di durata annuale, o per un periodo proporzionato nel caso di borsa di durata inferiore. Ulteriori assenze eccedenti i predetti 20 giorni dovranno essere autorizzate e recuperate. ART. 16 - ASSENZE INGIUSTIFICATE Le assenze non giustificate e non autorizzate determinano la sospensione dell erogazione del compenso e se superano la durata di tre giorni comportano l automatica risoluzione del contratto. ART. 17 - ASSENZE GIUSTIFICATE Malattia e Assenze per gravi motivi - Le assenze per malattia e per gravi motivi debitamente documentati, possono essere comprese nei 20 giorni di cui al precedente art. 15 ovvero determinare la sospensione della borsa e il relativo pagamento nel caso in cui i 20 giorni di assenza consentiti siano già stati utilizzati.

8 ART. 18 - MATERNITÀ La borsista deve dare tempestiva comunicazione dell accertato stato di gravidanza al Responsabile del progetto e al Servizio Programmazione finanziamenti europei, progetti di ricerca e cooperazione. Nel caso in cui sia certificato che l attività formativa è svolta in ambienti pericolosi per la salute della gestante e del nascituro, e l attività di ricerca non possa essere sospesa, il rapporto si risolve automaticamente dal momento della conoscenza dello stato di gravidanza da parte dell Amministrazione Salvo quanto disposto al successivo comma 3, in caso di gravidanza è vietato lo svolgimento della borsa di studio durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto e durante i 3 mesi successivi il parto. Su richiesta della borsista d accordo con il Responsabile del progetto, è possibile lo svolgimento della borsa di studio durante l ottavo mese di gravidanza, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tale caso la borsa è sospesa a decorrere da un mese della data presunta del parto fino ai quattro mesi successivi al parto. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti sono sommati al periodo successivo al parto. Se durante il periodo dell allattamento l attività formativa è svolta in ambienti pericolosi per la salute della borsista e del neonato, il contratto potrà essere sospeso a condizione che la durata della sospensione non comprometta lo svolgimento della ricerca. Durante tutto il periodo di astensione obbligatoria la sospensione è concessa, posticipando la scadenza della borsa nel rispetto della durata del progetto, a condizione che l interruzione non pregiudichi: a. il raggiungimento degli obiettivi della ricerca; b. la formazione professionale della borsista. Il periodo di interruzione determina in ogni caso la sospensione dell erogazione dell assegno di studio. ART. 19 - COMPITI, OBBLIGHI E DIVIETI Il titolare della borsa di studio ha l obbligo di svolgere proficuamente le attività di studio e ricerca attenendosi alle indicazioni del Responsabile del progetto, che ha funzioni di indirizzo e coordinamento. Di norma, l attività di ricerca è svolta presso la struttura cui afferisce il Responsabile Scientifico, utilizzando le attrezzature e i servizi in essa disponibili. Su autorizzazione del Responsabile e per esigenze connesse alla ricerca, il borsista può essere autorizzato a svolgere la propria attività presso altre strutture/laboratori dell Istituto o presso strutture italiane o straniere convenzionate con l Ente.

9 Il titolare della borsa di studio regolarmente autorizzato, potrà effettuare sopralluoghi fuori sede, svolgere le attività connesse con il progetto anche in località diverse da quella di assegnazione, ovvero partecipare a corsi, convegni ed eventi formativi connessi alle tematiche della ricerca, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate con oneri a carico dei fondi della ricerca. L attività di borsista deve essere svolta assicurando una adeguata frequenza della struttura nell ambito dell orario di servizio dell Istituto senza alcun vincolo orario predeterminato Il borsista è tenuto a rispettare tutte le norme organizzative interne della struttura, i regolamenti dell Istituto, e le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista avrà conoscenza nel corso dell attività formativa sono coperti da riservatezza e non possono essere divulgati a terzi o utilizzati per scopi diversi o ulteriori per i quali la borsa è concessa. L obbligo di riservatezza permane anche dopo la scadenza della borsa di studio. ART. 20 - VALUTAZIONE DELL ATTIVITÀ Ogni volta che il Responsabile della ricerca ne faccia richiesta, il titolare della borsa di studio è tenuto a dare conto della propria attività di studio e ricerca. Un eventuale giudizio negativo sull attività di ricerca espresso dal Responsabile del progetto determina il recesso dal contratto da parte dell Ente senza diritto al compenso spettante per il periodo di riferimento. ART. 21 - REGIME FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, ai soli fini fiscali, costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Pertanto sono fiscalmente imponibili e fruiscono delle detrazioni previste per lavoro dipendente e carichi di famiglia. Le borse di studio corrisposte da questo Istituto a soggetti residenti in Italia sono assoggettate a trattenuta IRPEF e alle relative addizionali fiscali a carico del borsista. Le borse di studio corrisposte da questo Istituto a soggetti non residenti in Italia saranno tassate secondo le convenzioni internazionali stipulate dall Italia con la nazione di provenienza. Gli oneri IRAP sono in ogni caso a carico dell Ente. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche. La copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è garantita dall Amministrazione mediante il pagamento di un premio individuale stabilito annualmente dall I.N.A.I.L. La responsabilità civile verso terzi derivante da danni a persone, animali e cose che, per colpa lieve, il borsista dovesse provocare durante l espletamento delle attività formative, di studio e di ricerca, è garantita da apposita polizza stipulata dall Ente.

10 Ai titolari della borsa di studio è garantita la tutela prevista dal D. Lgs. n. 81/08. Ai soli fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 il titolare di borsa di studio, nello svolgimento della sua attività, è equiparato al lavoratore dipendente, così come previsto dall art. 2 lettera a) del D. Lgs. n. 81/08 ed è quindi soggetto agli obblighi di cui all art. 20 del medesimo decreto. ART. 22 - TRATTAMENTO ECONOMICO Ai borsisti sono attribuiti i compensi previsti dall Ente rispettivamente per le borse di studio assegnate a diplomati di scuola media superiore, a diplomati universitari e/o laureati di 1 livello e laureati magistrali. Il pagamento della borsa di studio è subordinato alla verifica della regolare frequenza delle strutture dell Ente e del regolare svolgimento dell attività di studio e ricerca, cui la borsa è finalizzata. A tal fine, l ultimo giorno utile di ogni mese di attività, il Responsabile del progetto dovrà far pervenire al Servizio Programmazione finanziamenti europei, progetti di ricerca e cooperazione apposita dichiarazione. Le borse di studio vengono erogate in rate mensili posticipate, previa elaborazione del cedolino paga. L importo della borsa rappresenta l unico compenso spettante per l attività svolta senza che altro sia dovuto dall Amministrazione né in corso del rapporto né dopo la sua risoluzione, per nessuna ragione o causale. ART. 23 - APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n 1.1 del 07.03.2011, si applica ai contratti di borse di studio conferiti a decorrere dal corrente anno 2011. IS