Tirocini ai sensi dell'articolo 73 D.L. n 69\2013 Documento lriformativo

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TRIBUNALE DI SASSARI Tirocini ai sensi dell'articolo 73 D.L. n 69\2013 Documento lriformativo Sono attivati, presso il Tribunale di Sassari, i tirocini formativi previsti dall'art. 73 D. L. n. 69/2013. I requisiti di ammissione, previsti dalla legge, sono i seguenti: - laurea in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale; - media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110; - età inferiore ai trenta anni compiuti ; - onorabilità, ovvero non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di SlCurezza. Per essere ammesso al tirocinio, l'aspirante in possesso dei requisiti di cui sopra dovrà presentare domanda, indirizzata al presidente del Tribunale di Sassari, consegnandola personalmente alla segreteria del Tribunale, ovvero spedendola per posta anche non raccomandata, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento ed alla dichiarazione di autocertificazione redatta sul modulo reperibile nel presente sito internet. Le domande, in assenza di specifico bando, saranno valutate con cadenza trimestrale (a decorrere dal 31 marzo del corrente anno), ed ordinate in una graduatoria che terrà conto dei titoli documentati.

Ai fini della redazione della graduatoria, si terrà conto della media curricolare degli esami suindicati e, in seguito, del voto di laurea. A parità di titoli, risulterà prevalente il candidato più giovane. Le domande dei candidati che risultino idonei, ma per i quali non vi siano posti disponibili in ciascuna tornata, verranno esaminate nella tornata successiva, insieme alle nuove domande pervenute. Il tirocinio avrà la durata di diciotto mesi, e si svolgerà sotto la direzione del Magistrato Coordinatore, precedentemente designato dal Presidente del Tribunale. Il tirocinio formativo si articolerà in 20 ore settimanali, tendenzialmente suddivise Jn quattro mattine e due pomeriggi, ovvero secondo differenti modalità stabilite dal magistrato affidatario. Può essere previsto, durante il tirocinio, l'affidamento a più magistrati. In ogni caso, non si potrà essere affidati a più di tre magistrati nell'arco dei 18 mesi di durata dello stage ed il periodo d'affidamento non potrà essere inferiore a mesi sei. I tempi effettivi saranno concordati tra magistrato affidatario e tirocinante, contemperando le esigenze dell'ufficio con quelle formative del tirocinante. A nessun magistrato saranno affidati più di due tirocinanti, secondo la previsione di legge, salva la partecipazione a singole udienze o attività, laddove sia possibile la partecipazione di più tirocinanti.. Sarà in tal caso compito dci magistrato affidatario coordinare le varie attività, con possibilità di assegnazione differenziata dei diversi compiti fra gli stagisti. Di regola, il tirocinante potrà svolgere, collaborando con il magistrato di affidatario, le seguenti attività: Attività preparatorie dell' udienza. - verifica dell'esatta trasmissione da parte della cancelleria di tutti i fascicoli delle udienze della settimana, con il controllo del ruolo sui registri informatici, accessibili in sola lettura; - riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti, scritti difensivi delle parti ecc.) e loro sistemazione;

- preparazlone delle udienze con il magistrato, con studio dei fascicoli specificamente indicati. Attività in udienza. Su indicazione del magistrato affidatario segnalazioni alla cancelleria in relazione alle cause trattate, eventualmente con annotazioni da apporre sulla copertina del fascicolo (ad es: effettuazioni avvisi al CTU ecc.). Attività successiva all' udienza. Su istruzione del magistrato affidatario: - fornire alle cancellerie indicazioni circa le necessità relative al fascicolo e rilevate in udienza (ad es: comunicazioni al CTU precedentemente omesse, rettifiche nel registro del nome delle parti o dei difensori erroneamente trascritti, esame della regolarità di pagamento dei contributi, richiesta di trasmissione del fascicolo di primo grado per le cause d'appello ecc.). - fornire indicazioni relative al fascicolo telematico e al PCT o al procedimento di digitalizzazione dell'ufficio in ordine ad esigenze emerse e riscontrate in udienza (ad es. richiesta dell'avvocato di inserimento anche di altro collega o del domiciliatano, comunicazione/ notifica telematica non andata a buon fine per errore di censimento della parte o dell'avvocato, ecc.). Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria, trattandosi di tirocinio ex art. 73 legge 98/2013). - affiancamento al magistrato di affidamento con esame preliminare del fascicolo e discussione; individuazione delle questioni di fatto e di diritto rilevanti; individuazione dei punti fondamentali e dello schema di ragionamento di alcuni provvedimenti interlocutori (ordinanze istruttorie, provvedimenti cautelari) e della sentenza (in prevalenza quelle più semplici); - redazione di una bozza del provvedimento, prevla discussione e studio di cm punto a);

- partecipazione alla discussione avanti al collegio di cause attribuite alla cognizione dci Tribunale in composizione collegiale, partecipazione alle udienze del processo penale, anche non pubbliche, nonché alle camere di consiglio (salvo che il giudice disponga altrimenti); - stampa di alcuni atti o documenti del fascicolo, ove questo sia telematico e ove vi sia il deposito degli atti di parte in PCT, al fine di una più agevole lettura da parte del giudice; - a richiesta e su istruzioni del giudice, raccolta e selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie oggetto del redigendo provvedimento; - approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti elo particolarmente complesse, relazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal magistrato affidatario mediante consultazione dei sistemi informatici di ricerca nelle banche dati e consultazione delle riviste cartacee di giurisprudenza e dottrina; - collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato. - predisposizione di minute di sentenze, di regola le più semplici o seriali. - collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza della sezione. - massimazione di singole pronunèe del magistrato affidatario o creazione di absh-act dei provvedimenti.. - formazione all'l'utilizzo degli strumenti informatici presenti nell'ufficio (quali Consolle del magistrato e altri sistemi di redazione sviluppati anche per il settore penale). Le predette attività potranno essere liberamente coordinate dal singolo magistrato affidatario in considerazione delle esigenze dell'ufficio. delle capacità del tirocinante e delle varie fasi in cui il tirocinio si sviluppa. I tirocinanti, durante lo stage, dovranno attenersi alle disposizioni di legge che regolano il tirocinio, e alle prescrizioni contenute nella Convenzione intercorsa tra questo Tribunale e il Consiglio dell'ordine Forense di Sassari. Essi sono, in particolare, tenuti:

-a seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo ad essi riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o di altro genere; -a rispettare gli obblighi di riservatezza in relazione a notizie e dati di cui vengano a conoscenza durante e in occasione del tirocinio; -a rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza; -a rispettare gli orari concordati; È altresì espressamente previsto dal progetto formativo individuale, sottoscritto da ciascun partecipante, che il tirocinante: -non possa studiare o seguire le udienze relative alle cause trattate dallo studio ove egli eventualmente svolga ovvero abbia svolto pratica forense; -debba mantenere il segreto su quanto appreso 111 ragione della sua attività e astenersi dalla deposizione testimoniale; -sia tenuto a segnalare i procedimenti rispetto ai quali versi in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi -rispetti il divieto di svolgere attività professionale innanzi all'ufficio, e quello di rappresentare o difendere, anche nei gradi successivi, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore, nonché di assumere, da tali parti, qualsiasi incarico professionale. Il tirocinio ex art. 73 D.L. n. 69/2013 potrà essere finanziato secondo le modalità previste dalla medesima disposizione di legge. Il positivo esito del tirocinio, per la intera sua durata di diciotto mesi, è valutabile per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile; è altresì valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali; costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale ed a vice procuratore onorario; costituisce inoltre titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della Giustizia, dall'amministrazione della Giustizia Amministrativa e dalla Avvocatura dello Stato; costituisce infine titolo di preferenza, a parità di titoli di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

Giova al riguardo rammentare che il Consiglio Nazionale Forense, con Parere in data 10-12-2014, n. 110, in risposta al quesito n. 441, COi\ eli Ferrara, Re!. COlls. Merli ha ritenuto che il tirocinio formativo eseguito presso gli Uffici giudi:<jari ai sensi dell'art. 73 comma 13 del D.L n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, può essere svolto contestualmente alla pratica forense di mi all'art. 17 del RD.L n. 1578/1933, a condi:<jone cbe le modalità di effittua:<jone individuate dal Capo dell'ufficio gittdi:<jario, in collabora:<jone(()n il Consiglio dell'ordine degli Avvocati, siano ritenute compatibili. In quest'ottica, il Comiglio dell'ordine è tenuto a vigilare affillcbè 1I0n venga disattesa la previsione recata dall'art. 1, comma 3, del D.P.R n. 101/1990, secondo la quale la frequenza dello studio (legale) 1101/può essere sostituita per pilì di 1m anno. Da ciò consegue cbe, seppur sia praticabile lafrequenta:<jone contestuale dello Studio e dell'ufficio gittdi:<jario, il positivo esito dello stage non potrà far venir meno l'obbligo di frequentare lo Studio legale, ai filli del compimento della pratica, per ulteriori sei mesi. I! Tribun.ale ha, da ultimo, stipulato con il Consiglio dell'ordine Forense eli Sassari la convenzione richiamata, per rendere effettiva l'equipollenza - prevista dalla legge - del tirocinio effettuato con esito positivo ad un anno elipratica forense Sassari, Il marzo 2016 Il Presidente del Tribunale Il Magisiato Coordinatore (Gia,n o. / / / o Mura)