Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

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Transcript:

R E G I O N E P U G L I A Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE Codice CIFRA: A01 / DEL / 2010/ Oggetto: Decreto 25 marzo 1998, n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all art. 8 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. Approvazione schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento. Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e II Facoltà di Giurisprudenza Taranto dell Università degli Studi di Bari.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dr. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dall Ufficio Amministrazione e AAGG, confermata dalla Dirigente del medesimo Ufficio e dal Direttore dell Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, riferisce quanto segue: Il Decreto 25 marzo 1998, n. 142 emana il regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. La legge del 24 giugno 1997, n. 196 reca le disposizioni in materia di promozione dell occupazione e in particolare l art. 18 di predetta legge contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento da adottarsi ai sensi dell articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400. L articolo 1 del suddetto regolamento inerente le finalità, al punto 2 prevede che i rapporti che intrattengono i datori di lavoro privati e pubblici con i soggetti da essi ospitati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito di processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, non costituiscono rapporti di lavoro. L articolo 1 del suddetto regolamento al punto 3 prevede, per le aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, che i datori di lavoro possono ospitare i tirocinanti in relazione dell attività dell azienda nel limite massimo del dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente. L articolo 2 del suddetto regolamento riguardante le modalità di attivazione prevede la possibilità di promozione da parte di Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici. L articolo 3 del suddetto regolamento riguardante le garanzie assicurative, al punto 1, prevede che i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l Istituto Nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. L articolo 4 del suddetto regolamento riguardante il tutorato e modalità esecutive, al punto1 prevede che i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività, mentre i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell inserimento dei tirocinanti. L articolo 4 del suddetto regolamento al punto 2, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati e che alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio. L articolo 5 del suddetto regolamento riguardante le convenzioni al punto 1, prevede che i soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali. L articolo 7 del suddetto regolamento inerente la durata di tirocini formativi e di orientamento prevede per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, una durata massima non superiore a dodici mesi. L Università degli Studi di Bari II Facoltà di Giurisprudenza Taranto ha presentato alla Regione Puglia, con nota del 03/08/2010, la proposta di stipula di una convenzione per lo svolgimento dell attività di tirocinio di formazione e orientamento da parte degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza, acquisita agli atti dell'area con prot. n. AOO_001 04/08/2010-00660. Il Direttore dell Area Politiche per lo Sviluppo Rurale con nota prot. AOO_001 06/08/2010-0681, ha comunicato alla Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Bari la disponibilità ad accogliere presso le strutture regionali dell Area Politiche per lo Sviluppo Rurale un numero

massimo di tre per ogni anno di tirocinanti ai fini dello svolgimento dell attività di formazione ed orientamento. Per quanto sopra riportato, si propone di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa (allegato A, composto da n. 4 facciate), da stipulare tra la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e l Università degli Studi di Bari II Facoltà di Giurisprudenza Taranto. Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28/2001 e s.m.i. La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. L Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall art.4 comma 4 lettera k) della legge regionale n.7/97. l a G i u n t a Udita la relazione e la conseguente proposta dell'assessore alle Risorse Agroalimentari; Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente dell Ufficio e dal Direttore dell Area; a voti unanimi espressi nei modi di legge; D e l i b e r a - di prendere atto di quanto riportato nelle premesse; - di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente Deliberazione (allegato A, composto da n. 4 facciate) della quale forma parte integrante e sostanziale; - di incaricare il Direttore dell Area Politiche per lo Sviluppo Rurale alla sottoscrizione della convenzione medesima; - di incaricare il Dirigente dell Ufficio Amministrazione e Affari Generali di notificare copia del presente atto al Servizio Affari Generali, Ufficio Rogante, per gli adempimenti di competenza; - di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, lettera e), L.R. n. 13/1994. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE DR. ROMANO DONNO DR. NICHI VENDOLA I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,

dagli stessi predisposto ai fini dell adozione dell atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie. Il responsabile P.O. AA.GG. e Logistica (Angelo Grassi) Il Dirigente dell Ufficio (dott.ssa Anna Maria Guerrieri ) Il Direttore dell Area Politiche per lo Sviluppo Rurale (dr. Giuseppe Mauro FERRO) Il sottoscritto direttore di Area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008. Il Direttore dell Area Politiche per lo Sviluppo Rurale (dr. Giuseppe Mauro FERRO) L'Assessore proponente (dr. Dario STEFÀNO)