Accordo tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan concernente l apertura dei crediti di trasferimento

Documenti analoghi
Traduzione 1

Traduzione 1 Accordo

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica indiana concernente un credito di trasferimento e un dono 2

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Traduzione 1. La Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord («il Regno Unito»),

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee

Conchiusa il 21 settembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo Entrata in vigore il 1 o luglio 1960

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Accordo. Capitolo 1: Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1. (Stato 1 dicembre 2007)

Capitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera

Accordo

Traduzione 1. Belp, 21 aprile Sergio França Danese Segretario generale Ministero brasiliano degli affari esteri Brasilia

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada

Accordo

Accordo. I. Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1

Accordo amministrativo

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Traduzione 1. Conchiuso il 30 luglio 1973 Entrato in vigore con scambio di note il 30 aprile 1974

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 6 ottobre 1998)

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza

I Protocollo dell Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Decreto del Consiglio federale

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali

(Guadalajara, 18 settembre 1961)

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1

I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo

ACCORDO. Il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana ed il Ministero della Giustizia della Romania, qui di seguito denominate Parti,

Scambio di note del 12 settembre 2002/30 aprile 2003

Accordo. Traduzione 1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata

Accordo riguardante le linee ferroviarie germaniche su territorio svizzero

Codice delle obbligazioni

Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Traduzione 1. (Stato 15 maggio 2003)

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Convenzione concernente le derivazioni d acqua dal lago di Costanza

Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione bilaterale nell ambito dell istruzione militare

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Convenzione n. 45 concernente l impiego delle donne in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria.

Accordo aggiuntivo. Traduzione 1

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

richiesta, dal quale è possibile identificare la cittadinanza, fra cui segnatamente:

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il Governo d Albania sulla cooperazione tecnica finanziaria e umanitaria

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto

Ordinanza concernente il contratto normale di lavoro per i giardinieri privati

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Convenzione provvisoria di Commercio tra la Svizzera e la Grecia

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Accordo

Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale

Accordo monetario tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Accordo amministrativo

Traduzione 1. (Stato 15 settembre 1969)

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Traduzione 1. Conchiuso il 10 agosto 1961 Entrato in vigore il 10 agosto 1961

Testo originale. Bruxelles, 14 luglio 1986

Scambio di lettere del 23 gennaio/7 febbraio 1996

Esercizio 1 Completare il seguente piano di ammortamento. Quota Interessi

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Spiegazione delle note

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati

Capo primo Disposizioni generali. Traduzione dal testo originale inglese

Version date: International Outer Space Law, Volume 1, Part 1 11/7/ :15:00 AM OPS-Alaska

Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Concluso il 17 marzo 2014 Approvato dall Assemblea federale il 20 marzo Entrato in vigore mediante scambio di note il 27 luglio 2015

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Turchia

Prestito chirografario a privati a tasso fisso. Dipendenti Provincia di Lecce

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Transcript:

Traduzione 1 Accordo tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan concernente l apertura dei crediti di trasferimento 0.973.262.31 Conchiuso il 22 giugno 1964 Entrato in vigore il 22 giugno 1964 (Stato 22 giugno 1964) Il Governo svizzero e il Governo pakistanese, desiderosi di permettere all economia pakistanese di completare la propria attrezzatura mediante acquisti in Svizzera, onde ne sia incrementato lo sviluppo economico del Pakistan, hanno stabilito di agevolare l apertura di crediti di trasferimento in favore delle operazioni di pagamento relative a determinate forniture. A questo scopo, i due Governi hanno convenuto quanto segue: 1. Alle disposizioni del presente Accordo sono soggette soltanto le forniture svizzere di attrezzature ed installazioni importanti destinate allo sviluppo economico del Pakistan e per le quali, per la loro stessa natura, si giustifica un lungo periodo di ammortamento. 2. L importo totale delle forniture svizzere di attrezzature, per le quali sono concessi crediti di trasferimento, è stabilito a quarantatre milioni di franchi svizzeri. 3. Ai fini del presente Accordo, l espressione «Crediti di trasferimento» indica i crediti aperti al governo pakistanese da banche svizzere. Questi crediti di trasferimento hanno l unico scopo di rimettere a disposizione del Governo pakistanese le somme che gli importatori pakistanesi abbiano pagato, in franchi svizzeri, a fornitori svizzeri determinati, al momento della spedizione di detti beni. 4. Una convenzione speciale è conclusa fra le banche svizzere da una parte e il Governo pakistanese dall altra, concernente l apertura dei crediti di trasferimento relativi alle forniture menzionate al numero 1. 5. I crediti di trasferimento devono riferirsi a determinati contratti di fornitura. Tutti i contratti di fornitura devono essere approvati dalle competenti autorità svizzere e pakistanesi. RU 1965 65 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. ted. della presente Raccolta. 1

0.973.262.31 Cooperazione economica e tecnica 6. Per tutti gli affari registrati dal presente Accordo e approvati dalle competenti autorità dei due Paesi, il Governo pakistanese si impegna a versare, in franchi svizzeri liberi ed effettivi e secondo i termini stipulati, gli interessi e gli ammortamenti contrattuali risultanti dalla concessione di questi crediti di trasferimento, alle banche svizzere. 7. Il Governo pakistanese esenta le banche svizzere da ogni contributo fiscale o imposta pakistanese su (o in relazione con) i crediti di trasferimento disciplinati dal presente Accordo, come anche sugli interessi maturati per questi crediti. 8. Il Governo svizzero agevola, nei limiti delle sue competenze, la conclusione di contratti di fornitura. 9. Il presente Accordo, non diminuirà, in nessun modo, le possibilità di forniture di attrezzature svizzere al Pakistan a condizioni normali di pagamento e di trasferimento fuori del proprio ambito. 10. Il presente Accordo deve essere ratificato; esso tuttavia entra in vigore già il giorno della firma. A contare dal 1 luglio 1965, ciascuna Parte può significare all altra la sua intenzione di disdire l Accordo. Questo perde allora ogni effetto dopo tre mesi a contare da tale notificazione ma resta, tuttavia, applicabile ai contratti conchiusi durante la sua validità, e ciò fino a completo scioglimento dei medesimi. Fatto in doppio esemplare, a Berna, il 22 giugno 1964, in lingua tedesca e inglese, i due testi facenti parimente fede. della Confederazione svizzera: del Pakistan: H. Rahman 2

Apertura dei crediti di trasferimento. Acc. con il Pakistan 0.973.262.31 Protocollo d applicazione L Accordo sui crediti di trasferimento, conchiuso oggi tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan è completato dalle disposizioni seguenti: 1. I due Governi intendono che le disposizioni uniformi, recate qui sotto, si applichino a tutte le questioni rette dall Accordo precitato: a. l acquirente pakistanese paga al fornitore svizzero, in franchi svizzeri liberi ed effettivi, (i) il dieci per cento del valore totale dei contratto di fornitura il giorno della firma di quest ultimo ; (ii) il novanta per cento del valore fatturato di ogni fornitura, il giorno della spedizione. Il Governo pakistanese mette a disposizione dell acquirente pakistanese, al cambio del giorno, le somme corrispondenti, in franchi svizzeri, necessarie ai pagamenti summenzionati; b. per poter mettere a disposizione degli importatori pakistanesi le somme in franchi svizzeri corrispondenti ai pagamenti dei 90 per cento di cui alla lettera a (ii), il Governo pakistanese preleverà, dal credito di trasferimento, una somma equivalente in franchi svizzeri; c. ciascun credito di trasferimento deve essere rimborsato mediante rate semestrali uguali entro dieci anni a contare dal giorno in cui è stato utilizzato. La prima rata scade secondo i termini stipulati sei mesi prima di questa data. 2. Con l accettare che una determinata fornitura sottostia all Accordo, le autorità competenti dei due Paesi si obbligano ad accordare tutte le facoltà necessarie a realizzare il negozio. 3. Il Governo pakistanese esonera i fornitori svizzeri da ogni contributo fiscale o imposta pakistanese su (o in relazione con) i crediti (inclusi gli interessi maturati) stanziati per forniture disciplinate dall Accordo. 4. La somma di quarantatre milioni di franchi svizzeri, prevista nell articolo 2 dell Accordo, sarà liberata immediatamente dopo la firma del medesimo. Fatto in doppio esemplare, a Berna, il 22 giugno 1964, in lingua tedesca e inglese, i due testi facenti parimente fede. della Confederazione svizzera: del Pakistan: H. Rahman 3

0.973.262.31 Cooperazione economica e tecnica Scambio di lettere del 22 giugno 1964 Il direttore della Divisione del commercio 2 Berna, 22 giugno 1964 Eccellenza, Riferendomi all Accordo sui crediti di trasferimento, conchiuso e firmato oggi tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Pakistan, ho l onore di proporle che l intesa tra le autorità competenti, di cui al numero uno dell Accordo, per l applicazione, alle singole forniture, delle disposizioni concordate, sia effettuata come segue: (i) Sono autorità competenti: per la Svizzera, la Divisione del commercio del Dipartimento federale dell economia pubblica 3 ; per il Pakistan, il Dicastero degli affari economici, segreteria presidenziale; (ii) Ciascuna autorità può proporre all altra, per il tramite dell Ambasciata di Svizzera a Karaci, di assoggettare all Accordo una fornitura determinata di attrezzature svizzere. Questa proposta, e l assenso dell altra autorità, saranno considerate come costituenti l intesa di cui al numero 1 dell Accordo. Propongo inoltre che le autorità indicate qui sopra (i) siano parimente competenti per approvare, giusta l articolo 5 dell accordo, i contratti di fornitura. Le sarei grato ove volesse significarmi il consenso del Governo del Pakistan alle proposte fatte per la presente. Colgo quest occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia alta considerazione. 2 Oggi: Segreteria di Stato dell economia (SECO). 3 Oggi: Dipartimento federale dell economia (DFE). 4

Apertura dei crediti di trasferimento. Acc. con il Pakistan 0.973.262.31 Il direttore della Divisione del commercio 4 Berna, 22 giugno 1964 Eccellenza, Durante i negoziati conchiusi con l accordo in data odierna, le due delegazioni hanno stabilito quanto segue circa al punto 1 a (ii) del protocollo d applicazione: Se il contratto stipulato tra il fornitore svizzero e l acquirente pakistanese prevede che una parte del valore fatturato deve essere trattenuta o depositata in garanzia, nei limiti usuali, e che pertanto il credito di trasferimento sia utilizzato, quanto a detta parte, soltanto alla scadenza, la parte corrispondente del credito di trasferimento deve essere rimborsata come se fosse stata utilizzata al momento della spedizione. Le sarei grato di volermi confermare l accordo del Governo del Pakistan sulla disposizione recata qui sopra. Colgo quest occasione per rinnovare a Sua Eccellenza l espressione della mia massima considerazione. 4 Oggi: Segreteria di Stato dell economia (SECO). 5

0.973.262.31 Cooperazione economica e tecnica 6