LEGGE REGIONALE N. 57 DEL REGIONE TOSCANA

Documenti analoghi
LEGGE REGIONALE N. 82 DEL REGIONE TOSCANA. Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

Il Presidente della Giunta promulga. la seguente legge:

REGIONE TOSCANA. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 9 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE.

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 LEGGE REGIONALE 1 marzo 2016, n. 21

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE PUGLIA. << Prima variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1994 >>

IL CONSIGLIO REGIONALE. ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. promulga SOMMARIO

REGIONE TOSCANA. Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, in attuazione della l.r. 22/2015.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

REGIONE TOSCANA. LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 18. (GU n.38 del )

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 15 DICEMBRE 2015, N. 27 E 30 DICEMBRE 2015, N. 32. Approvata dal Consiglio regionale

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE NOTIFICATE

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32. LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2016, n. 3

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 30 NOVEMBRE 2012 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL REGIONE LIGURIA

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5

UFFICIO DI PRESIDENZA

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL REGIONE LIGURIA INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE PIEMONTE

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA LEGGE APPROVATA IL 23 GIUGNO 2015

REGIONE TOSCANA. LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2012, n. 3

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL REGIONE UMBRIA

Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche-dati comunali

Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà.

Consiglio regionale della Toscana

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL REGIONE ABRUZZO

Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Consiglio regionale della Toscana

Legge della Regione Toscana, 23 gennaio 2013, n. 2 (1).

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL REGIONE EMILIA-ROMAGNA

in B.U.R.V. n. 94 del sommario LR(5) 19_03.doc Pag: 1

Regione Lazio. Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL REGIONE VENETO SOSPENSIONE DELL OBBLIGO VACCINALE PER L ETÀ EVOLUTIVA

LEGGE REGIONALE N. 59 DEL REGIONE TOSCANA. Norme contro la violenza di genere.

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL REGIONE LAZIO

DECRETA Articolo 1 (Definizioni) Ai fini del presente decreto si intende per:

SEZIONE I BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

n. 78 del 23 Dicembre 2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Promulga

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015)

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 10/2000 E N. 66/2012 E GESTIONE TRANSITORIA DEGLI ACQUEDOTTI RURALI

Membro. Giuseppe D Eugenio. L Assessore Proponente: Stefania Saccardi. Ufficio proponente: Dirigente: Arianna Guarnieri. Direttore: Arianna Guarnieri

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.14 DEL 10 MARZO 1999

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL REGIONE PUGLIA Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 69 del 27 luglio 1998

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

(segue: testo approvato dalla Camera dei Deputati)

E M A N A il seguente decreto legislativo:

REGIONE TOSCANA. Misure incentivanti l'attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009.

Art. 2 Organo regionale competente in materia di beni ambientali. 1. L organo regionale competente è il Comitato Regionale per i Beni Ambientali.

Regione Toscana LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2007, N. 59. Norme contro la violenza di genere.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2016, n. 2

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA

A relazione dell'assessore Saitta:

Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI 1

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE BASILICATA

Relatore: Michelangelo mirabello

Il Presidente della Repubblica

Regione Lazio. Decreti del Commissario ad Acta 04/02/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 10

Art. 1 (Modifiche all art. 1)

Legge del 29 maggio 2009 n. 76

REGIONE TOSCANA UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL REGIONE LAZIO. Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l esercizio finanziario 2009

L.R. 30/1987, art. 5, c. 1, lett. l) B.U.R. 7/9/205, n. 36. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2005, n. 0266/Pres.

(15) Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 15 dicembre 2004, n. 49. Art. 2-quinquies Commissioni provinciali.

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL REGIONE SICILIA

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE CONSULENZA GIURIDICA, RICERCA E SUPPORTO ORGANISMI DI GOVERNO CLINICO BELVEDERE KATIA

L.R. 22/2007, art. 3, c. 47 B.U.R. 7/11/2007, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2007, n. 0350/Pres.

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV

Consiglio Regionale della Puglia 1

Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39)

REGIONE TOSCANA DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE SETTORE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO MELE SARA. Il Dirigente Responsabile:

Pubblicata nel B.U. Lombardia 27 dicembre 2010, n. 52, S.O 28 dicembre 2010, n. 2.

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE UMBRIA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 779 DEL 07/07/2016

REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE. della Regione Puglia. ANNO XLVII BARI, 22 NOVEMBRE 2016 n Leggi e regolamenti regionali

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 DELIBERAZIONE 29 settembre 2014, n. 796

DECRETO N Del 07/10/2016

ACCORDO PER IL COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA BANCA DATI INPS - DICHIARAZIONI ISEE

L.R. 41/1996, art. 20 B.U.R. 27/12/2013, n. 52

- LR 39/2005 Disposizioni in materia di energia ; - LR 58/2009 Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico.

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE BASILICATA

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2011, N. 1 (ISTITUZIONE ENOTECA REGIONALE CASA DEI VINI DI CALABRIA)

Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE

Transcript:

LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 12-11-2007 REGIONE TOSCANA Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 38 del 21 novembre 2007 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Modifiche all articolo 16 della l.r. 41/2005 1. Al comma 1 dell articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) dopo le parole: loro affidata, sono inserite le seguenti: e alle persone che accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema sociale integrato,.

ARTICOLO 2 Modifiche all articolo 29 della l.r. 41/2005 1. Alla lettera a) del comma 2 dell articolo 29 della l.r. 41/2005, dopo le parole: la rete dei servizi e degli interventi attivati e promossi dai comuni del territorio, sono inserite le seguenti: con indicazione delle capacità di intervento in termini sia di strutture che di servizi,. 2. Alla lettera b) del comma 2 dell articolo 29 della l.r. 41/2005 sono aggiunte, in fine, le parole: anche con riferimento al fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali;. ARTICOLO 3 Sostituzione dell articolo 41 della l.r. 41/2005 1. L articolo 41 della l.r. 41/2005 è sostituito dal Art. 41 Sistema informativo sociale regionale 1. La Regione, le province ed i comuni contribuiscono, in relazione alle rispettive competenze, alla realizzazione ed alla gestione del sistema informativo sociale regionale, secondo i principi, le modalità organizzative e attraverso le infrastrutture tecnologiche di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell amministrazione elettronica e della

società dell informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), per assicurare tempestivamente la conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali. 2. I soggetti gestori di strutture e erogatori di servizi sono tenuti a fornire, attraverso le infrastrutture, le procedure e le regole della Regione, finalizzate alla interoperabilità, le informazioni richieste affinché confluiscano e siano organizzate nel sistema informativo sociale regionale.. ARTICOLO 4 Modifiche all articolo 47 della l.r. 41/2005 1. Dopo il comma 2 dell articolo 47 della l.r. 41/2005, è inserito il 2 bis. Gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e gli organismi consortili da essi costituiti ai sensi dell articolo 65 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), adeguano i regolamenti che disciplinano l accesso alle prestazioni del sistema integrato prevedendo come criterio prioritario, in relazione alle modalità di compartecipazione degli utenti ai costi, la valutazione della situazione economica del richiedente effettuata attraverso il calcolo dell ISEE.. 2. Dopo il comma 2 bis dell articolo 47 della l.r. 41/2005, è inserito il 2 ter. L adeguamento dei regolamenti di cui al comma 2 bis avviene in modo coerente con gli atti della programmazione regionale e zonale..

ARTICOLO 5 Modifiche all articolo 62 della l.r. 41/2005 1. Al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell articolo 62 della l.r. 41/2005, sono soppresse le seguenti parole: di profilo sociale. 2. Il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell articolo 62 della l.r. 41/2005 è abrogato. ARTICOLO 6 Modifiche all articolo 63 della l.r. 41/2005 1. Al comma 1 dell articolo 63 della l.r. 41/2005, sono aggiunte, in fine, le parole: entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento..

ARTICOLO 7 Norma transitoria 1. L adeguamento dei regolamenti di cui all articolo 47, commi 2 bis e 2 ter, della l.r. 41/2005 è effettuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 12 novembre 2007 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 31.10.2007.