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IT L 118/30 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.4.2013 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 2013 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l esercizio finanziario 2012 [notificata con il numero C(2013) 2454] (2013/210/UE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 1 ), in particolare gli articoli 30 e 32, previa consultazione del Comitato dei fondi agricoli, considerando quanto segue: (1) A norma dell articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un certificato relativo alla completezza, all esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all articolo 6 del medesimo regolamento. (2) A norma dell articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell ambito del FEAGA e del FEASR ( 2 ), per l esercizio finanziario 2012 sono prese in considerazione le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2011 al 15 ottobre 2012. (3) A norma dell articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR ( 3 ), gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, sono determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2012, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dal pagamento mensile o lo aggiunge al pagamento mensile relativo alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti. ( 1 ) GU L 209 dell 11.8.2005, pag. 1. ( 2 ) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1. ( 3 ) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90. (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 31 marzo 2013, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie. (5) Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Nell allegato I figurano gli importi liquidati per ciascuno Stato membro e gli importi da recuperare dagli Stati membri o da versare agli stessi. (6) Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell allegato II. (7) Ai sensi dell articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2006, gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2012 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. Occorre pertanto che la presente decisione stabilisca le riduzioni corrispondenti. (8) La Commissione, in conformità dell articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili nella contabilizzazione delle spese per l esercizio finanziario 2012. Al fine di evitare eventuali rimborsi prematuri o temporanei degli importi in questione, è opportuno non riconoscerli nella presente decisione ed esaminarli ulteriormente nell ambito della procedura di verifica di conformità prevista dall articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005. (9) Ai sensi dell articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro. L articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento impone agli Stati membri, all atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 prevede le modalità di applicazione dell obbligo di comunicazione, da parte degli Stati membri, degli importi da recuperare. Nell allegato III del suddetto regolamento è

IT 30.4.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 118/31 riportata la tabella che doveva essere trasmessa nel 2013 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere le conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità da adottare ai sensi dell articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005. (10) A norma dell articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio dell Unione. Nella tabella riepilogativa di cui all articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell Unione. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell articolo 32, paragrafo 8, del regolamento citato. (11) A norma dell articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione lascia impregiudicata la successiva adozione da parte della Commissione di decisioni intese ad escludere dal finanziamento dell Unione spese non eseguite in conformità alle norme dell Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l esercizio finanziario 2012. Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall applicazione dell articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell allegato I. Articolo 2 Per l esercizio finanziario 2012 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAGA, riportati nell allegato II, sono stralciati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2013 Per la Commissione Dacian CIOLOȘ Membro della Commissione

SM 2012 - Spese/Entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono liquidati = spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale ALLEGATO I LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro disgiunti = totale delle spese/ entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili Totale a + b Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario ( 1 ) Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) 1290/2005 Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario Importi da recuperare dallo ( ) o da versare allo (+) Stato membro ( 2 ) a b c = a + b d e f = c + d + e g h = f g BE EUR 626 505 990,43 17 563 033,17 644 069 023,60 835 758,00 9 465,76 643 223 799,84 643 268 110,28 44 310,44 BG EUR 409 313 564,46 0,00 409 313 564,46 0,00 0,00 409 313 564,46 409 382 531,46 68 967,00 CZ EUR 756 245 858,01 0,00 756 245 858,01 12 287 000,00 0,00 768 532 858,01 768 528 458,42 4 399,59 DK DKK 0,00 0,00 0,00 0,00 66 422,98 66 422,98 0,00 66 422,98 DK EUR 920 591 828,88 0,00 920 591 828,88 0,00 0,00 920 591 828,88 920 419 781,93 172 046,95 DE EUR 5 208 255 884,14 226 507 719,74 5 434 763 603,88 10 670,90 116 714,81 5 434 636 218,17 5 434 442 720,94 193 497,23 EE EUR 84 668 605,91 0,00 84 668 605,91 6 584 000,00 0,00 91 252 605,91 91 240 137,57 12 468,34 IE EUR 1 285 148 754,42 0,00 1 285 148 754,42 41 641,57 56 295,34 1 285 050 817,51 1 283 663 941,98 1 386 875,53 EL EUR 2 291 882 303,19 0,00 2 291 882 303,19 261 095,95 1 786 932,58 2 289 834 274,66 2 291 621 207,24 1 786 932,58 ES EUR 5 785 117 916,91 0,00 5 785 117 916,91 289 492,07 1 953 186,99 5 782 875 237,85 5 785 098 764,38 2 223 526,53 FR EUR 8 574 978 838,60 0,00 8 574 978 838,60 618 018,77 2 836 879,32 8 571 523 940,51 8 573 913 709,81 2 389 769,30 IT EUR 4 584 038 546,05 0,00 4 584 038 546,05 5 943 018,39 5 281 611,90 4 572 813 915,76 4 574 209 766,71 1 395 850,95 CY EUR 37 135 164,63 0,00 37 135 164,63 115 000,00 0,00 37 250 164,63 37 185 681,72 64 482,91 LV EUR 126 627 252,89 0,00 126 627 252,89 202 904,04 0,00 126 830 156,93 126 811 515,51 18 641,42 LT LTL 0,00 0,00 0,00 0,00 184,79 184,79 0,00 184,79 L 118/32 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.4.2013

a b c = a + b d e f = c + d + e g h = f g LT EUR 323 440 802,21 0,00 323 440 802,21 3 181 000,00 0,00 326 621 802,21 326 572 046,77 49 755,44 LU EUR 33 823 988,14 0,00 33 823 988,14 2 597,78 998,55 33 820 391,81 33 608 834,43 211 557,38 HU HUF 0,00 0,00 0,00 0,00 250 657 247,00 250 657 247,00 0,00 250 657 247,00 HU EUR 1 156 158 797,34 0,00 1 156 158 797,34 0,00 0,00 1 156 158 797,34 1 156 147 681,97 11 115,37 MT EUR 5 237 634,56 0,00 5 237 634,56 0,00 0,00 5 237 634,56 5 225 133,76 12 500,80 NL EUR 865 043 698,77 0,00 865 043 698,77 124 990,78 3 055,23 864 915 652,76 866 711 150,74 1 795 497,98 AT EUR 731 289 360,97 0,00 731 289 360,97 0,00 0,00 731 289 360,97 731 300 872,35 11 511,38 PL PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 519 914,58 519 914,58 0,00 519 914,58 PL EUR 2 819 440 069,24 0,00 2 819 440 069,24 12 429 920,20 0,00 2 831 869 989,44 2 832 111 656,96 241 667,52 PT EUR 753 645 124,44 0,00 753 645 124,44 2 860 720,53 424 567,26 750 359 836,65 750 267 141,91 92 694,74 RO EUR 989 121 603,72 0,00 989 121 603,72 65 967,69 0,00 989 055 636,03 991 300 594,37 2 244 958,34 SI EUR 124 384 026,71 0,00 124 384 026,71 393 000,00 954,10 124 776 072,61 124 777 026,71 954,10 SK EUR 328 103 748,64 0,00 328 103 748,64 3 634 000,00 0,00 331 737 748,64 331 777 829,53 40 080,89 FI EUR 550 258 170,47 0,00 550 258 170,47 73 951,98 23 890,45 550 160 328,04 550 231 344,07 71 016,03 SE SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 631 641,70 631 641,70 0,00 631 641,70 SE EUR 639 766 558,88 0,00 639 766 558,88 24 704,47 0,00 639 741 854,41 639 799 725,33 57 870,92 UK GBP 0,00 0,00 0,00 0,00 51 932,23 51 932,23 0,00 51 932,23 UK EUR 3 313 755 544,68 0,00 3 313 755 544,68 578 462,05 0,00 3 313 177 082,63 3 308 426 422,77 4 750 659,86 SM Spese ( 3 ) Entrate con destinazione specifica ( 3 ) Articolo 32 (= e) 05 07 01 06 6701 6702 Totale (= h) i j k l = i + j + k BE EUR 34 844,68 0,00 9 465,76 44 310,44 BG EUR 68 967,00 0,00 0,00 68 967,00 30.4.2013 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 118/33

i j k l = i + j + k CZ EUR 4 399,59 0,00 0,00 4 399,59 DK DKK 0,00 0,00 66 422,98 66 422,98 DK EUR 172 046,95 0,00 0,00 172 046,95 DE EUR 310 212,04 0,00 116 714,81 193 497,23 EE EUR 12 468,34 0,00 0,00 12 468,34 IE EUR 1 443 170,87 0,00 56 295,34 1 386 875,53 EL EUR 0,00 0,00 1 786 932,58 1 786 932,58 ES EUR 270 339,54 0,00 1 953 186,99 2 223 526,53 FR EUR 447 110,02 0,00 2 836 879,32 2 389 769,30 IT EUR 3 885 760,95 0,00 5 281 611,90 1 395 850,95 CY EUR 64 482,91 0,00 0,00 64 482,91 LV EUR 18 641,42 0,00 0,00 18 641,42 LT LTL 0,00 0,00 184,79 184,79 LT EUR 199 389,51 149 634,07 0,00 49 755,44 LU EUR 212 555,93 0,00 998,55 211 557,38 HU HUF 0,00 0,00 250 657 247,00 250 657 247,00 HU EUR 11 115,37 0,00 0,00 11 115,37 MT EUR 12 500,80 0,00 0,00 12 500,80 NL EUR 1 792 442,75 0,00 3 055,23 1 795 497,98 AT EUR 11 511,38 0,00 0,00 11 511,38 PL PLN 0,00 0,00 519 914,58 519 914,58 PL EUR 241 667,52 0,00 0,00 241 667,52 PT EUR 517 262,00 0,00 424 567,26 92 694,74 L 118/34 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.4.2013

i j k l = i + j + k RO EUR 2 244 958,34 0,00 0,00 2 244 958,34 SI EUR 0,00 0,00 954,10 954,10 SK EUR 38 443,34 1 637,55 0,00 40 080,89 FI EUR 5 519,31 41 606,27 23 890,45 71 016,03 SE SEK 0,00 0,00 631 641,70 631 641,70 SE EUR 57 870,92 0,00 0,00 57 870,92 UK GBP 0,00 0,00 51 932,23 51 932,23 UK EUR 4 750 659,86 0,00 0,00 4 750 659,86 ( 1 ) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui si aggiungono in particolare le rettifiche per mancato rispetto dei termini di pagamento stabilite in agosto, settembre e ottobre 2012 e le rettifiche per le eccedenze. ( 2 ) L'importo da prendere in considerazione per calcolare l'importo da recuperare dallo o da versare allo Stato membro è il totale della dichiarazione annuale delle spese liquidate (colonna a) oppure il totale delle dichiarazioni mensili per le spese disgiunte (colonna b). Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2006. ( 3 ) Se la quota relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro occorre dichiararla alla voce 05 07 01 06. NB: Nomenclatura 2013 : 05 07 01 06, 6701, 6702 30.4.2013 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 118/35

IT L 118/36 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.4.2013 ALLEGATO II LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 FEAGA Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono disgiunti e soggetti a una decisione di liquidazione dei conti successiva Stato membro Germania Germania Belgio Organismo pagatore Hamburg-Jonas Helaba BIRB