EXPOTRAINING 2014 Fiera Milano City, 2 ottobre 2014 L IMPORTANZA DELLA CORRETTA FORMAZIONE ALL USO IN SICUREZZA DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO AEREO Relatore: Avv. Lorenzo Perino Segretario IPAF Italia
Il ruolo centrale del datore di lavoro: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, (...) in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Obblighi del datore di lavoro, tra gli altri: - Nomina del medico competente e individuazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi e salvataggio e primo soccorso - Fornire ai lavoratori idonei DPI e richiederne l'uso e l'osservanza delle disposizioni, adottare le misure sulla sicurezza previste per ogni rischio - Elaborare il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) - Riunione periodica e controllo e collaborazione con gli altri organi previsti - Informazione, formazione ed addestramento del personale. IN PARTICOLARE CHI UTILIZZA MACCHINARI ED ATTREZZATURE DI LAVORO DOVRA' VALUTARE COMPIUTAMENTE IL RISCHIO LEGATO ALL'UTILIZZO DI TALI STRUMENTI ED ADOTTARE GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA ADEGUATI.
Informazione, formazione e addestramento: Art. 36. Informazione ai Lavoratori: Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: - i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale, i DPI adottati e le misure di protezione; - i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; - i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; - le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; Art. 37. Formazione dei lavoratori: formazione sufficiente ed adeguata sulla sicurezza. In occasione di assunzione, trasferimento o cambio di mansione ovvero modifica del rischio. E obbligatoria la ripetizione periodica. Da svolgere durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici. FONDAMENTALI STRUMENTI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA IN AZIENDA
Le modalità di erogazione della formazione in materia di attrezzature di lavoro - 1: Fino al 2013 non c erano parametri fissati per quantificare e qualificare la formazione in materia di utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro. La valutazione dell adeguatezza era demandata al datore di lavoro. Art. 73 comma 5 del Testo Unico: InConferenzapermanenteperi rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonchè le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. L ACCORDO E ENTRATO IN VIGORE IN DATA 12 MARZO 2013 E FISSA QUESTI PARAMETRI.
Le modalità di erogazione della formazione in materia di attrezzature di lavoro - 2: QUALI CATEGORIE DI ATTREZZATURE DI LAVORO SONO COINVOLTE? Una commissione coordinata dal Ministero del Lavoro ha elaborato il testo dell Accordo lavorando in stretto contatto con le parti sociali coinvolte e con le associazioni di categoria rappresentative giungendo ad elaborare un testo che, come spesso avviene, costituisce un compromesso tra le diverse istanze portate avanti. Dopo attenta analisi le categorie inserite nel decreto sono state: - Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) - Gru a torre - Gru mobili - Gru per autocarro - Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali e telescopici rotativi) - Trattori agricoli e forestali - Macchine movimento terra (Escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli) - Pompe per calcestruzzo
Le modalità di erogazione della formazione in materia di attrezzature di lavoro - 3: QUALI SOGGETTI POSSONO EROGARE FORMAZIONE? -Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione -Il Ministero del Lavoro -L INAIL -Gli ordini e collegi professionali -Le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo previo Accreditamento Regionale per la formazione -I soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto dell Accordo previo Accreditamento Regionale per la formazione -I soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previo Accreditamento Regionale per la formazione -Enti bilaterali, organismi paritetici e scuole edili.
Le modalità di erogazione della formazione in materia di attrezzature di lavoro - 4: FORMAZIONE PREGRESSA E DURATA Viene riconosciuta se i corsi hanno durata complessiva non inferiore, dotati di modulo teorico, pratico e verifica finale dell apprendimento. VALIDITA ANNI 5 CASO 1 - corso di formazione documentabile con le caratteristiche richieste per il riconoscimento: validità di 5 anni dalla data di entrata in vigore dell Accordo. CASO 2 - corso di formazione mancante di alcuni elementi richiesti: a partire dal 13 marzo 2013 ci sono 24 mesi di tempo per frequentare un CORSO INTEGRATIVO DI 4 ORE CASO 3 - nessun corso di formazione o corso non dotato di nessun elemento richiesto: dal 13 marzo 2013 ci sono 24 mesi per frequentare un CORSO COMPLETO DI FORMAZIONE. QUALI SONO I REQUISITI MINIMI DEI CORSI PLE PREGRESSI? 2 categorie: STABILIZZATE e NON STABILIZZATE Corso per 1 categoria = 8 ore di cui 1 di modulo giuridico, 3 di modulo tecnico e 4 di modulo pratico Corso per 2 categorie = 10 ore di cui 1 di modulo giuridico, 3 di modulo tecnico e 6 di modulo pratico
SPUNTI APPLICATIVI DELL ACCORDO STATO REGIONI - 1: 1. Accreditamento regionale: Ai soggetti privati (formatori macchine, formatori sicurezza, produttori, distributori, noleggiatori e utilizzatori) viene richiesto l Accreditamento Regionale per la erogare la formazione. MA: i regolamenti regionali sono pensati per le SCUOLE e non per la formazione macchine. Alcune Regioni hanno emanato regolamenti semplificati (Liguria ed Emilia Romagna). Attivato un gruppo di lavoro per il riconoscimento reciproco degli accreditamenti regionali MA contrarie alcune Regioni. 2. Circolare 12/2013: il Ministero del Lavoro ha emanato una Circolare in cui si afferma che: «Ai fini dell effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiori a 24 unità». - ILLEGITTIMA UNA CIRCOLARE CHE MODIFICA UN ACCORDO STATO-REGIONI - INCOERENTE CON LO SPIRITO DELL ACCORDO E DEL TESTO UNICO IN PRATICA: ENORME DANNO ALL EFFETTIVITA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PERCHE CONSENTE DI ESSERE ABILITATO A CHI NON HA MAI VISTO UNA MACCHINA SE NON IN FOTOGRAFIA. IPAF Italia ha avanzato istanza di modifica presso il Ministero del Lavoro ma le risposte sono state al momento negative.
SPUNTI APPLICATIVI DELL ACCORDO STATO REGIONI - 2: 3. Circolare 12/2013: «Il conseguimento della specifica abilitazione è obbligatorio anche in caso di utilizzo occasionale o saltuario delle attrezzature di lavoro». Non è necessaria per l attività di mero spostamento a vuoto, per l attività di manutenzione ordinaria o straordinaria dell attrezzatura. FORTI DUBBI SUL SECONDO PERIODO. 4. Circolare 21/2013: Operatori addetti ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. «Qualora ai carrelli elevatori con conducente a bordo ( ) siano abbinati accessori, tali che l attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una delle definizioni comprese tra i punti di cui alle lettere da a) ad h) dell Allegato A del medesimo Accordo, è necessaria l acquisizione del corrispondente titolo abilitativo». UN PATENTINO PER OGNI ACCESSORIO MONTATO!!! Sarebbe auspicabile un corso specifico. 5. Circolare 21/2013: Art. 72 comma 2 D.Lgs. 81/2008: «Relativamente alla dichiarazione di cui all art. 72 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, la stessa deve essere redatta dal datore di lavoro, deve contenere l indicazione del lavoratore incaricato dell uso dell attrezzatura, deve dichiarare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto e, se attrezzature di lavoro di cui all Accordo, che siano in possesso della specifica abilitazione». NON NECESSARIA LA COPIA DELL ATTESTATO.
Le responsabilità per il caso di mancata o incompleta formazione dei lavoratori: Chi risponde per la mancata o incompleta formazione dei lavoratori? Il datore di lavoro o i soggetti delegati. - Arrestodadueaquattromesioammendada1.200a5.200 Euro per datore di lavoro e dirigenti In caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi o gravissime con violazione della normativa sulla sicurezza si ha l applicazione delle sanzioni previste per questi reati. + RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DA REATO ALLA SOCIETA EX D.LGS. 231/2001 con sanzioni pecuniarie ed interdittive che possono anche portare all interruzione dell attività d impresa.
Grazie per l attenzione