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Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Roma, 3 Giugno 2003 Circolare n. 96 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Artigiani, esercenti attività commerciali ed iscritti alla Gestione separata: contribuzione volontaria per l anno 2003. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: 1. Versamenti volontari nelle gestioni Artigiani e Commercianti 2. Versamenti volontari nella Gestione Separata 3. Istruzioni contabili 1 Versamenti volontari nelle gestioni Artigiani e Commercianti Come é noto, anche dopo l entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali continua ad essere determinato secondo i criteri vigenti dal 1 luglio 1990 e dettati dall articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Conseguentemente, ai predetti soggetti deve essere tuttora attribuita una delle otto classi di reddito previste dall articolo 3, comma 1, della legge n. 233/1990 (tabella A allegata alla legge) e, in particolare, la classe il cui reddito medio risulti pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti dall interessato negli ultimi 36 mesi di attività. La legge n. 233/1990 ha inoltre fissato una misura minima ed una massima del contributo volontario dovuto alle Gestioni in esame, correlate rispettivamente: a) al minimale di reddito imponibile a cui viene rapportato il contributo obbligatorio dovuto alle relative gestioni pensionistiche, ottenuto secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 233/1990, ed all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n.415 (minimale giornaliero di retribuzione degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1 gennaio, moltiplicato per 312 e maggiorato dell'importo di. 671,39); b) all importo della retribuzione annua pensionabile cui viene applicata la percentuale massima di determinazione della pensione (2%) a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l IVS dei lavoratori dipendenti ( tetto pensionabile ). I redditi medi delle otto classi previste devono essere annualmente aggiornati - con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno - in relazione alle variazioni del suddetto minimale giornaliero di retribuzione e del limite di retribuzione annua del tetto pensionabile. Poiché l importo massimo del contributo volontario è rapportato al valore del tetto pensionabile, coloro che - nel triennio di riferimento - hanno prodotto redditi il cui importo medio annuo risulti superiore al tetto pensionabile, saranno autorizzati a contribuire nella misura massima dell'ottava classe, non essendo interessati (contrariamente agli assicurati obbligatori alle Gestioni in esame) dall articolo 3ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva IVS da applicare alla quota di reddito eccedente rispetto al tetto pensionabile. 1.1 - Determinazione del contributo volontario Come previsto dall articolo 3, comma 2, della legge 233/1990, l'importo volontario da versare nei relativi periodi contributivi è ottenuto applicando le aliquote di finanziamento obbligatorio delle rispettive gestioni ai redditi medi di ciascuna classe, determinati con riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile (1^ classe) e del limite massimo di retribuzione annua pensionabile (8^ classe), con conseguenti adeguamenti di pari ampiezza, per le sei classi intermedie di reddito. Per l anno in corso, pertanto, l ammontare del contributo di ciascuna classe dovrà essere determinato sulla base delle seguenti aliquote percentuali IVS: a) prosecutori volontari nella gestione Artigiani 16.80 %, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; 13,80 %, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni; b) prosecutori volontari nella gestione Commercianti 17,19 %, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; 14,19 %, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni. Si ricorda che la riduzione contributiva al 13,80% (artigiani) ed al 14,19% ( commercianti) è

applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte due specifiche tabelle di contribuzione da applicare con effetto dal 1 gennaio 2003, i cui valori sono stati definiti: arrotondando all unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili; arrotondando al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi (vedi tabelle sottostanti). ARTIGIANI Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (Decorrenza 01/01/2003) Valori espressi in Euro Classi di reddito Reddito medio imponibile Contribuzione mensile 16,80% RM 13,80%RM 1 Fino 12.590 12.590 176,26 144,79 2 da 12.591 a 16.652 14.622 204,71 168,15 3 da 16.653 a 20.713 18.683 261,56 214,85 4 da 20.714 a 24.775 22.745 318,43 261,57 5 da 24.776 a 28.836 26.806 375,28 308,27 6 da 28.837 a 32.898 30.868 432,15 354,98 7 da 32.899 a 36.958 34.929 489,01 401,68 8 da 36.959 36.959 517,43 425,03 COMMERCIANTI Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (Decorrenza 01/01/2003) Valori espressi in Euro Reddito medio Contribuzione mensile Classi di reddito imponibile 17,19% RM 14,19%RM 1 Fino 12.590 12.590 180,35 148,88 2 da 12.591 a 16.652 14.622 209,46 172,91 3 da 16.653 a 20.713 18.683 267,63 220,93 4 da 20.714 a 24.775 22.745 325,82 268,96 5 da 24.776 a 28.836 26.806 384,00 316,98 6 da 28.837 a 32.898 30.868 442,18 365,01 7 da 32.899 a 36.958 34.929 500,36 413,04 8 da 36.959 36.959 529,44 437,04 N.B. La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub"reddito medio imponibile" (cfr. la tabella riportata nella piattaforma Helios) 2 Versamenti volontari alla Gestione Separata di cui all art.2, comma 26, della legge 8 agosto

1995, n. 335 Dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti volontari alla Gestione separata sono disciplinati dalle norme di carattere generale di cui al DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 ed alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, come modificate dal succitato decreto legislativo. Da tale data è pertanto superata la previsione dell articolo 2 del Regolamento approvato con DM 2 maggio 1996, n. 282, secondo il quale l autorizzazione ai versamenti volontari era possibile in presenza degli stessi requisiti richiesti nella gestione Commercianti (tre anni nel quinquennio o cinque anni nella vita assicurativa) e - nel periodo transitorio, scadente il 31 dicembre 2000 - in presenza di un requisito contributivo ridotto, pari ad un anno di effettiva contribuzione nel quinquennio anteriore alla domanda. Possono perciò chiedere di proseguire l'iscrizione con il versamento di contributi volontari coloro che abbiano cessato l'attività e la relativa contribuzione alla Gestione separata e che si trovino nelle condizioni di diritto e di fatto stabilite dalle norme sopra richiamate. L autorizzazione alla prosecuzione volontaria ha efficacia a tempo indeterminato e può essere utilizzata fino al momento del pensionamento. Tuttavia l eventuale ripresa dell attività soggetta ad obbligo assicurativo, ovvero l accreditamento di contribuzione a qualsiasi titolo in una qualunque forma di previdenza costituisce causa di sospensione temporanea dei versamenti volontari. Non è infatti consentito effettuare versamenti volontari alla Gestione separata in periodi di contestuale assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti (FPLD, forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive di tale assicurazione), per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti. I versamenti volontari non sono inoltre ammessi per periodi successivi alla decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle citate forme di previdenza, posto che l istituto della prosecuzione volontaria ha lo scopo di far conservare agli interessati i diritti derivanti dall assicurazione o di raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione. 2.1 - Requisiti contributivi necessari per l autorizzazione. Come previsto dall'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 184/1997, il requisito contributivo minimo richiesto per autorizzare la prosecuzione volontaria della Gestione separata è pari ad un anno di effettiva contribuzione nel quinquennio precedente la relativa domanda. Si ricorda inoltre che dal 1 gennaio 2001 è possibile autorizzare alla prosecuzione volontaria nella Gestione anche sulla base del requisito alternativo di cinque anni di effettiva contribuzione, introdotto dall articolo 69, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il requisito contributivo necessario per l autorizzazione deve essere perfezionato sulla base delle sole contribuzioni versate nella Gestione Separata. Per individuare il requisito richiesto ai fini dell autorizzazione (l anno o i cinque anni di contribuzione), va tenuto presente che nella Gestione Separata: i contributi sono versati in relazione ai compensi percepiti dall interessato, sulla base dell aliquota di volta in volta vigente (per l assolvimento dell obbligo contributivo non sono previsti minimali di contribuzione); la copertura di un intero anno si realizza in presenza di un contributo non inferiore a quello ottenuto

applicando al minimale di reddito della gestione Commercianti l aliquota IVS della Gestione separata, individuata con riferimento alla situazione contributiva dell interessato; la durata della copertura assicurativa dei vari periodi contributivi viene determinata con riferimento al minimale di reddito della gestione Commercianti dell anno in cui l assicurato ha percepito i compensi assoggettati a contribuzione nella Gestione. 2.2 - Decorrenza dell autorizzazione L autorizzazione ai versamenti volontari decorre da primo giorno del mese della domanda (come per gli iscritti alla gestione Commercianti), salvo cause ostative. A tale proposito giova sottolineare che nella Gestione Separata vige il principio di cassa, per effetto del quale si attribuisce la copertura assicurativa all anno nel quale sono stati corrisposti all interessato i relativi compensi. Va altresì ricordato che, secondo la previsione dell'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i contribuenti alla Gestione separata hanno diritto all'accredito di tutti i contributi mensili di ciascun anno solare, a condizione che risulti versato un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, e successive modificazioni ed integrazioni. Ne consegue che, in caso di contribuzione annua inferiore al predetto importo, viene accreditato un numero di mesi ridotto in proporzione alla somma versata, con attribuzione temporale dei contributi così determinati dall'inizio dell'anno solare, fino a concorrenza dei dodici mesi nell'anno. Si ritiene tuttavia che, in presenza di contribuzione obbligatoria riferita ad un periodo di attività concluso nel corso dell anno di presentazione della domanda di autorizzazione, ed in data antecedente al 1 giorno del mese di presentazione della stessa: tutta la contribuzione, ancorché sufficiente a coprire l intero anno, deve essere considerata come attribuita al solo periodo in cui è stata prestata attività (fino a tutto il mese di cessazione); l autorizzazione deve avere decorrenza dal 1 giorno del mese di presentazione della domanda. La decorrenza sarà posticipata al 1 giorno del mese successivo a quello della domanda, nel caso in cui la presentazione sia avvenuta nel corso dello stesso mese di cessazione del rapporto di collaborazione. Si sottolinea che dal 12 luglio 1997, ferma restando la decorrenza dell autorizzazione, è possibile coprire volontariamente anche i sei mesi precedenti la domanda, sempre che non esistano cause ostative, quali la presenza di contribuzione - anche figurativa - nel semestre interessato, ovvero la titolarità di pensione diretta (qualunque sia la forma di previdenza obbligatoria interessata dal versamento contributivo o dalla liquidazione della prestazione).

2.3 - Criteri di determinazione del contributo L importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni dell'articolo 7 del D.Lgs. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda, l aliquota IVS di finanziamento della Gestione, prevista per gli iscritti obbligatori. Posto che, anche nella Gestione Separata, i versamenti in forma volontaria sono consentiti solo in corrispondenza di periodi non coperti da altra tipologia di contribuzione (qualunque sia l'ordinamento pensionistico interessato), ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere applicata esclusivamente l aliquota IVS prevista per gli iscritti obbligatori privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione). Con decorrenza 1 gennaio 2003, come peraltro indicato nella circolare n. 21/2003, detta aliquota - invariata rispetto all anno precedente - resta fissata nella misura del 13,5%. Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato a mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità degli autorizzati. Considerato che la copertura assicurativa di un intero anno si acquisisce in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l aliquota IVS al minimale di reddito vigente nella gestione Commercianti (per il 2003, pari ad. 12.590,00 annui e ad.1.050,00 mensili), tenuto conto del predetto minimale di reddito e dell aliquota IVS prevista (13,5%), l importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a. 1.701,00, su base annua, e ad. 141,75, su base mensile. Deve ritenersi pertanto superato quanto stabilito al punto 6.4 della circolare n. 93/1998, in cui è previsto che la retribuzione minima sulla quale calcolare l importo del contributo da porre a carico dei prosecutori volontari della Gestione separata è pari a quella determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 638/1983. Il riferimento a tale ultimo minimale (di ammontare inferiore a quello determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, ed all'art. 6 della legge n.415/1991) non consentirebbe infatti di garantire ai prosecutori volontari della Gestione separata la copertura assicurativa dell'intero periodo al quale si riferiscono i versamenti. La base imponibile presa a riferimento al momento dell autorizzazione deve essere annualmente aggiornata - con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno - sulla base dell indice medio di variazione del costo della vita, determinato dall ISTAT nell anno precedente (nell'anno 2002 tale indice, da applicare ai suddetti fini, è risultato pari al 2,4 %). 3 Istruzioni contabili I versamenti dei contributi volontari effettuati dai soggetti iscritti alla Gestione ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 (parasubordinati), con i criteri e le modalità riportati nel precedente punto 2., devono essere rilevati al conto GPA 52/084, già esistente, in considerazione che per gli stessi si applica la procedura in vigore per la generalità degli assicurati. All'atto della ripartizione contabile, i contributi di che trattasi devono essere imputati ai conti di

nuova istituzione PAR 22/120, se di competenza degli anni precedenti, ovvero PAR 22/170, se di competenza dell'anno in corso, (vedi allegato 1). Nulla è innovato per quanto riguarda la rilevazione contabile dei contributi volontari afferenti agli artigiani e agli esercenti attività commerciali. IL DIRETTORE GENERALE FF. PRAUSCELLO

Allegato 1 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo istituzione I Codice conto PAR 22/120 Denominazione completa Contributi volontari, di competenza degli anni precedenti Denominazione abbreviata CONTRIBUTI VOLONTARI-A.P. Tipo istituzione I Codice conto PAR 22/170 Denominazione completa Contributi volontari, di competenza dell'anno in corso Denominazione abbreviata CONTRIBUTI VOLONTARI-A.C.