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Regolamento comunale per la disciplina della notificazione degli atti Regolamento comunale per la notificazione degli atti 1

Articolo 1 - Oggetto Articolo 2 - Definizione di notificazione Articolo 3 - Modalità per la notificazione Articolo 4 - Notificazione degli atti tributari adottati dal Comune Articolo 5 - Ripetibilità delle spese di notifica Articolo 6 - Termini per il perfezionamento della notificazione1 Articolo 7 - Notificazione a soggetti residenti all estero Articolo 8 - Incarico al dipendente addetto alle notificazioni Articolo 9 - Notificazione degli atti del Comune Articolo 10 - Notificazione degli atti di altre amministrazioni pubbliche Articolo 11 - Tariffe Articolo 12 - Esenzioni Articolo 13 - Norme finali Regolamento comunale per la notificazione degli atti 2

Articolo 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 35, comma 1, e 53, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni, stabilisce le modalità di svolgimento del servizio di notificazione degli atti adottati dal Comune e da tutte le amministrazioni pubbliche che, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge, ne facciano richiesta al Comune di Issime, fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia. Articolo 2 - Definizione di notificazione 1. La notificazione è l'atto formale di partecipazione con il quale i soggetti abilitati dal presente regolamento portano a legale conoscenza dell'interessato l'esistenza di un determinato atto e, nel consegnarlo, stendono una relata di notifica, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto, che costituisce documentazione dell'avvenuta notificazione e dà luogo a presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario. Articolo 3 - Modalità per la notificazione 1. Il Comune esegue le notificazioni dei propri atti o di altri atti, su richiesta degli aventi diritto: a) ricorrendo al servizio postale secondo le norme relative alle notificazioni giudiziarie o alle altre forme di notificazione previste dalla legge 2 b) avvalendosi del messo notificatore ai sensi dell'articolo 8, secondo le norme del codice di procedura civile, di procedura penale in quanto applicabili e con le modalità dettate dal presente regolamento. 2. Qualora vi sia l esigenza di notificare una pluralità di atti con il medesimo piego postale, è necessario riportare sulla busta e sulla ricevuta l elenco degli atti contenuti. Articolo 4 Notificazione degli atti tributari adottati dal Comune 1. Gli avvisi di accertamento in materia tributaria sono notificati singolarmente, anche se tramite servizio postale. 2. Gli accertamenti in materia tributaria elevati nei confronti di soggetto defunto, in assenza di dichiarazione ai fini successori, si notificano impersonalmente e collettivamente agli eredi, all ultimo domicilio del de cuius. 3. In presenza della dichiarazione di cui al precedente comma 2, gli avvisi di accertamento in materia tributaria elevati nei confronti di soggetto defunto, si notificano singolarmente e in solido al domicilio fiscale di ogni erede. 2 Ad esempio le forme previste per la notifica degli atti relativi al procedimento espropriativo, degli atti tributari quali l'imposta di registro, l'invim, l'iva, l'imposta di successione, l'imposta ipotecaria e catastale ecc. Regolamento comunale per la notificazione degli atti 3

Articolo 5 Ripetibilità delle spese di notifica 1. Al Comune spetta la ripetizione delle spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di erogazione delle sanzioni, nella misura stabilita con decreto del Ministero delle Finanze. 2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le spese ripetibili sono stabilite con decreto del Ministero delle Finanze 8 gennaio 2001, nelle sottoindicate misure: a) 3,10= per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento b) 5,16= per le notifiche effettuate mediante messo comunale c) 5,16= per le notifiche effettuate ai sensi dell articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890. 3. Non sono ripetibili : a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione il comune è tenuto su richiesta del contribuente b) le spese relative all invio di qualsiasi atto mediante comunicazione. 4. Il presente articolo trova applicazione anche per i corrispondenti atti relativi alla riscossione dei canoni e di tutte le altre entrate comunali. Articolo 6 Termini per il perfezionamento della notificazione 3 1. La notificazione si perfeziona nei confronti dell Amministrazione notificante al momento della consegna dell atto al messo notificatore, all ufficiale giudiziario ovvero all Ufficio Postale, per la spedizione. 2. La notificazione si perfeziona nei confronti del destinatario al momento dell effettiva consegna dell atto. Articolo 7 Notificazione a soggetti residenti all estero 1. La notificazione degli atti a soggetti residenti all estero è eseguita, di norma, dagli ufficiali giudiziari. 2. La notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di erogazione delle sanzioni ai soggetti residenti all estero, può essere effettuata mediante il deposito di copia dell atto nella casa comunale e contestuale pubblicazione dell avviso di deposito all Albo Pretorio dell Ente, ai sensi dell articolo 60 comma 1 lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La notificazione si ha per eseguita nell ottavo giorno successivo a quello di affissione. 3. L Amministrazione comunale, allo scopo di adeguare la propria prassi ai principi sanciti dallo Statuto del contribuente, dà comunicazione al destinatario del deposito di cui al comma 2, all indirizzo del paese estero di residenza, con avviso da inoltrare con posta ordinaria. 3 Sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 13.01.2004, depositata in data 23.01.2004. Regolamento comunale per la notificazione degli atti 4

Articolo 8 - Incarico al dipendente addetto alle notificazioni 1. Il Sindaco, con formale provvedimento, individua il dipendente incaricato di svolgere il servizio di notificazione degli atti. 2. Il dipendente incaricato ai sensi del comma 1, nello svolgimento delle relative mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale nonché di messo notificatore. Articolo 9 Notificazione degli atti del Comune 1. Il responsabile del procedimento, al quale 4 spetta la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti, individua la modalità di notificazione idonea tra quelle indicate nel presente articolo. 2. La notificazione degli atti tramite servizio postale è effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e utilizzando apposite buste contenenti l indicazione Servizio notificazione atti amministrativi. 3. Per il perfezionamento della notificazione di cui al precedente comma 2, il dipendente incaricato appone in calce all atto apposita relata di notifica, contenente l indicazione che la stessa è effettuata a mezzo servizio postale. 4. L'amministrazione comunale ricorre al servizio notificazione degli altri enti locali solo qualora non sia possibile eseguire utilmente la notificazione mediante il servizio postale, con le modalità e le procedure relative alle notificazioni giudiziarie. 5. Ogni atto notificato deve essere trascritto in ordine cronologico nell'apposito registro, sul quale andranno annotati: a) numero cronologico annuo b) data del ricevimento dell atto da parte del messo notificatore c) natura dell'atto d) destinatario e) data della notifica f) nominativo della persona al quale è stato consegnato g) annotazioni varie. 6. Eseguita la notificazione, il dipendente incaricato restituisce gli atti all'ufficio richiedente unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta notifica. 7. Il messo notificatore scrive la relata di notifica sull originale e sulla copia dell atto, indicando i sottoindicati elementi essenziali: a) il giorno, mese e anno di notificazione b) l individuazione e la sottoscrizione del messo notificatore c) il soggetto destinatario della notificazione d) il soggetto a cui è stato notificato l atto, se diverso, con l indicazione del titolo abilitativo a ricevere la notifica e) il timbro dell ufficio nonché per le notifiche effettuate a mezzo servizio postale f) l indicazione sulla busta del numero del registro cronologico, la sottoscrizione del messo notificatore e il timbro dell ufficio. 4 Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della l.r. 2 luglio 1999, n. 18. Regolamento comunale per la notificazione degli atti 5

Articolo 10 5 - Notificazione degli atti di altre amministrazioni pubbliche 1. La notificazione degli atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche è eseguita personalmente da parte del messo notificatore di cui all'articolo 8, secondo le norme del codice di procedura civile o secondo le forme di notificazione previste dalla legge nelle specifiche materie o, qualora l'amministrazione pubblica non richieda espressamente la notifica personale del dipendente comunale incaricato, tramite il servizio postale, con le modalità e le procedure relative alle notificazioni giudiziarie. 2. Il Comune può chiedere che le domande di notificazione degli atti provenienti dalle amministrazioni aventi diritto, siano accompagnate da una formale dichiarazione di impossibilità di notificare l'atto a mezzo posta o con altri mezzi previsti per legge, sottoscritta dal responsabile dell'ufficio che emette l'atto e riportante i motivi di detto impedimento. In assenza di tale dichiarazione il Comune procede ugualmente alla notificazione dell'atto ma può segnalarne la mancanza alla struttura o all'ufficio gerarchicamente superiore a quello richiedente la notificazione. 6 3. Il messo notificatore, di norma, esegue la notificazione entro i trenta giorni lavorativi successivi al ricevimento degli atti, salvo che le amministrazioni terze non richiedano la notifica in termini più brevi, che comunque, non potranno essere inferiori a cinque giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Ogni atto notificato deve essere trascritto in ordine cronologico nell'apposito registro di cui all articolo 9 comma 5. 5. Eseguita la notificazione, il dipendente incaricato restituisce gli atti all'ente richiedente unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta notifica. Articolo 11 - Tariffe 1. Per ogni singolo atto notificato ai sensi dell'articolo 10, il Comune chiede il rimborso di una somma pari a quella fissata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze. Inoltre, nelle ipotesi previste dall'articolo 140 del codice di procedura civile, sono dovute le spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti. 2. L'importo da rimborsare e le modalità per il versamento sono comunicati, a cura del messo notificatore, all'ente che ha richiesto la notificazione al momento della restituzione del documento notificato, salve le disposizioni vigenti in materia di liquidazione e pagamento delle 5 Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 03.08.1999, n. 265, gli enti possono chiedere che i propri atti vengano notificati dai messi comunali qualora gli enti stessi non possano eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale. 6 Questo procedimento consente al Comune di non rendersi responsabile della mancata notifica e nel contempo gli permette di segnalare alle amministrazioni terze la volontà di intervenire soltanto per quegli atti che devono essere notificati solo ed esclusivamente tramite il servizio di notificazione comunale. Regolamento comunale per la notificazione degli atti 6

somme spettanti per le notificazioni effettuate per conto delle Amministrazioni dello Stato. 7 3. Le amministrazioni che devono provvedere ai pagamenti previsti dal presente articolo versano la somma dovuta presso la Tesoreria comunale oppure sul conto corrente postale intestato all Ente, avendo cura di indicare, nella parte causale, la dicitura "Rimborso spese di notifica atti", evidenziando l'atto oggetto di notifica. 4. I rimborsi di cui al presente articolo sono acquisiti al Bilancio comunale. 5. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento comunale la tariffa di cui al comma 1 è pari a 5,56= oltre alle spese di spedizione indicate nel comma stesso, ai sensi del decreto del Ministero dell Economia 6 agosto 2003. Articolo 12 8 - Esenzioni 1. Sono esentati dal rimborso delle tariffe di cui all'articolo 11: a) gli atti la cui notificazione, a norma di legge, deve essere eseguita in via esclusiva e a pena di nullità dal Comune di Issime; b) gli atti per i quali il Comune di Issime abbia un interesse esclusivo in quanto destinatario dei proventi o compartecipante necessario dell'iter procedimentale, purché nella lettera di richiesta siano richiamate precisamente le disposizioni di legge invocate; c) gli atti la cui notificazione è richiesta: dalla dai Comuni della Regione Autonoma Valle d'aosta dalle Comunità montane della Regione Autonoma Valle Aosta dai Consorzi di Miglioramento Fondiario della Regione Autonoma Valle Aosta dalle Consorterie aventi sede nella Regione Autonoma Valle Aosta dal Consorzio Bacino Imbrifero Montano di Aosta dal Consorzio Enti locali della Valle d Aosta dagli enti pubblici aventi sede nella Regione Autonoma Valle Aosta; dagli enti pubblici in genere che non richiedono il rimborso spese. Articolo 13 - Norme finali 1. Il presente regolamento entra in vigore con l esecutività della deliberazione di approvazione. 2. Copia del regolamento è depositata presso gli uffici comunali, a disposizione dei cittadini. 7 Per le Amministrazioni dello Stato, l'articolo 10, comma 3, della legge 265/1999 prevede che i Comuni chiedano il rimborso delle notificazioni effettuate per loro conto solo semestralmente e non alla conclusione di ogni notificazione. 8 I casi di esenzione riportati in questo articolo sono sostanzialmente quelli che i Comuni della Regione Valle d'aosta hanno previsto nelle deliberazioni di fissazione delle tariffe per le notifiche. Si tratta, quindi, di un elenco puramente indicativo che potrà essere modificato o integrato con altre voci. Regolamento comunale per la notificazione degli atti 7

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio allo statuto, ai codici di procedura civile e penale e alla legislazione vigente in materia, in quanto applicabili. --==ooooo==-- Il presente regolamento comunale è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 23.03.2005, divenuta esecutiva in data 04.04.2005. Il Segretario comunale Elvina Consol C:\Documenti\Regolamenti\notificazione atti marzo 2005.doc Regolamento comunale per la notificazione degli atti 8