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Codice Disciplinare del personale dipendente del comparto sanità (Art. 13 del CCNL del 19 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni) Art. 1 Principi generali 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall art. 55 del D.Lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni sono definite sulla base dei seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all azienda o ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro. 2. La recidiva nelle violazioni previste, rispettivamente, agli art 2 e 3, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell ambito dei medesimi articoli. 3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. Art. 2 Rimprovero e multa 1. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore della retribuzione di cui all art. 37, comma 2 lett. c) del CCNL stipulato il 20 settembre 2001 si applica, graduando l entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per le seguenti infrazioni: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell orario di lavoro; b) condotta, nell ambiente di lavoro, non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; c) negligenza nell esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; 1

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell azienda o ente, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 6 della legge n. 300 del 1970; f) insufficiente rendimento nell assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai carichi di lavoro; g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all azienda o ente, agli utenti o terzi. 2. L importo delle ritenute per multa è introitato dal bilancio dell Azienda e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. Art.3 Sospensione dal servizio 1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si applica, graduando l entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per le seguenti infrazioni: a) recidiva nelle mancanze previste dall art. 2, che abbiano comportato l applicazione del massimo della multa; b) particolare gravità delle mancanze previste all art. 2; c) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; d) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti, altri dipendenti o terzi; e) alterchi negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o terzi; f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell azienda o ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell art. 1 della legge 300 del 1970; g) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona. 2. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 1 quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste allo stesso comma presentino caratteri di particolare gravità; b) assenza ingiustificata dal servizio, per un numero di giorni, anche non continuativi, non superiore a tre, nell arco di un biennio, o comunque fino a sei giorni nel corso degli ultimi dieci anni, ovvero mancata ripresa dal servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine prefissato dall Amministrazione; c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell azienda o ente o ad essa affidati, 2

quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo; d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente; e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona; g) chi avalli, aiuti o permetta atti o comportamenti tesi all elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi; h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o terzi; i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all Azienda o Enti, agli utenti o terzi. 3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un giorno fino ad un massimo di quindici giorni si applica per il lavoratore dipendente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza, per ragioni di ufficio o di servizio, di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorita' disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti; 4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, si applica per il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare; 5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica, qualora non ricorrano i presupposti per l applicazione di un altra sanzione disciplinare, per i comportamenti di seguito indicati, se dagli stessi ne sia derivata la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del relativo danno: violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell amministrazione di appartenenza o dal codice di comportamento. L entità della sanzione sarà proporzionata all entità del risarcimento. 6. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente articolo, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all art. 37, comma 2, lettera b) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell anzianità di servizio. Art. 4 Collocamento in disponibilità 3

1. Il collocamento in disponibilità, ai sensi dell art. 55-sexies comma 2 D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i., sì applica, al di fuori dei casi di cui all'art. 3, comma 5, per fatti o comportamenti che cagionino grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, dovuti a inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Il collocamento in disponibilità è disposto all esito del procedimento disciplinare che accerta la responsabilità indicata nel precedente periodo e si applicano le disposizioni di cui all art. 33, comma 8 (a) e all art. 34, commi 1,2,3 e 4 (b) del D.Lgs. 165/2001. 2. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti. a Art. 33. comma 8, D.Lqs. 165/2001: dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all 80% dello stipendio e dell indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. E'riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare b Art. 34, commi 1,2,3,4 D.Lgs.165/2001: Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Art. 5 licenziamento con preavviso 1. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per le seguenti infrazioni: a) recidiva plurima, almeno tre volte nell anno, in una delle mancanze previste all art. 3, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 1, lett. a) dell art. 5; b) recidiva nell infrazione di cui al comma 2, lettera c) dell art. 3; c) qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; d) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; e) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie di carattere sessuale, che siano 4

lesivi della dignità della persona; h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; i) Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresi', nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 165/01 e s.m. e i. Art. 6 licenziamento senza preavviso 1. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per le seguenti infrazioni: a) terza recidiva nel biennio di calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; c) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti anche dolosi, che, costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; d) condanna passata in giudicato: 1. per i delitti indicati nell art. 15, comma 1, lettere a), b) limitatamente all art. 316 del codice penale, c) ed e) e comma 4 septies della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni; 2. per i delitti previsti dall art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97; e) l ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari; f) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; g) falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; h) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignita' personale altrui; 5

i) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 2. Le mancanze non espressamente richiamate negli articoli da 3 a 5 sono comunque sanzionate secondo i criteri previsti nei commi da 1 a 3 dell art. 1, facendosi riferimento ai principi da essi desumibili quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all art. 28 del CCNL 1 settembre 1995 come modificato dal presente CCNL, nonché al tipo e alla misura delle sanzioni. Art. 7 Pubblicazione del Codice disciplinare 1. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro. Il presente Codice modificato ed integrato da quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (riforma Brunetta) di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni è suscettibile di modificazioni che potranno pervenire dai competenti Uffici del Ministero per la Funzione Pubblica. 6