COMUNE DI POLINAGO (Provincia di Modena) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Deliberato dal C.C. nella seduta del 24 novembre 1994 n. 61, entrato in vigore il 01/01/1995 e s.m.e.i.
INDICE CAPO I NORME GENERALI ART. 1 Oggetto del Regolamento ART. 2 Funzionario responsabile CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA ART. 3 Presupposto dell imposta ART. 4 Soggetto passivo dell imposta ART. 5 Obbligo della dichiarazione ART. 6 Casi di omessa dichiarazione ART. 7 Piano generale degli impianti ART. 8 Procedure per ottenere il provvedimento per l installazione degli impianti ART. 9 Superficie pubblicitaria agli effetti dell applicazione delle tariffe d imposta ART. 10 Pagamento dell imposta ART. 11 Rettifica ed accertamento d ufficio ART. 12 Tariffe ART. 13 Riduzioni dell imposta ART. 14 Esenzioni dall imposta ART. 15 Gestione contabile dell imposta ART. 16 Contenzioso ART. 17 Divieti generici ART. 18 Limitazioni sulla pubblicità fonica ART. 19 Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni ART. 20 Sanzioni tributarie ed interessi ART. 21 Sanzioni amministrative ART. 22 Rinvio ad altre disposizioni CAPO III PUBBLICHE AFFISSIONI ART. 23 Servizio delle pubbliche affissioni ART. 24 Soggetto passivo ART. 25 Superficie degli impianti ART. 26 Ripartizione della superficie e degli impianti
ART. 27 Spazi privati per le affissioni dirette ART. 28 Modalità per le pubbliche affissioni ART. 29 Consegna del materiale da affiggere ART. 30 Annullamento della commissione ART. 31 Tariffe ART. 32 Riduzione del diritto ART. 33 Esenzione dal diritto ART. 34 Pagamento del diritto Recupero di somme ART. 35 Gestione contabile delle somme riscosse ART. 36 Contenzioso ART. 37 Sanzioni tributarie ed interessi- Sanzioni amministrative ART. 38 Rinvio ad altre disposizioni
CAPO I NORME GENERALI ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. abrogato 2. Il presente Regolamento disciplina nel territorio del Comune, le modalità di esecuzione e l applicazione dell imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D. Lgs. 15/11/1993, n. 507; disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti. 3. Agli effetti dell art. 2 del decreto sopracitato il Comune di Polinago rientra nella V classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del Decreto stesso. ARTICOLO 2 FUNZIONARIO RESPONSABILE 1. Le attribuzioni di cui all art. 11 comma 1 del decreto Legislativo 15/11/1993 n.507 spettano al concessionario o, in caso di gestione in economia, al responsabile del competente servizio del Comune. CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA 1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all imposta sulla pubblicità prevista nel D. Lgs. 15/11/1993, n. 507. ARTICOLO 4 SOGGETTO PASSIVO DELL IMPOSTA 1. Soggetto passivo dell imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E solidalmente obbligato al pagamento dell imposta colui che produce o vende la merce, o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
ARTICOLO 5 OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE 1. Prima di iniziare la pubblicità l interessato è tenuto a presentare al concessionario o Comune, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal concessionario o comune. 2. Sarà cura del concessionario o Comune, di cui al precedente art. 2, prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli. 3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al concessionario o Comune di procedere al conguaglio fra l importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta; l efficacia e la validità di tale dichiarazione s intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 30 aprile dell anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessione entro il 31 gennaio dello stesso anno. ARTICOLO 6 CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE 1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui: - all art. 12 effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto; - all art. 13 effettuata con veicoli; - all art. 14, commi 1,2 e 3 effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in odo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare; del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell anno in cui è stata accertata. 2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui: - all art. 14, comma 4 realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuata su schermi o pareti riflettenti; - all art. 15 comma 1 effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze; - comma 2 effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale; - comma 3 effettuata con palloni frenati e simili; - comma 4 effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; - comma 5 effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l accertamento. ARTICOLO 7 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI 1. Entro il 31/12/1995 l Ufficio Tecnico del Comune, in collaborazione con l Ufficio di Polizia Municipale, proporrà alla Giunta Comunale, in applicazione del presente Regolamento, il Piano Generale degli impianti. 2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere: a) il censimento degli impianti in atto; b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo. ARTICOLO 8 PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI 1. L esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente Regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana. 2. L autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto. 3. L autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico delle bellezze naturali. 4. L autorizzazione: - per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D. Lgs n. 507/1993); - per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D. Lgs. N. 507/1993) superiori a trenta giorni; sarà rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia. 5. Ai sensi dell art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata i sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 gg. Qualora vengano richiesti da parte dell ufficio chiarimenti od integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori 30 gg.. ARTICOLO 9 SUPERFICIE PUBBLICITARIA AGLI EFFETTI DELL APPLICAZIONE DELLE TARIFFE D IMPOSTA 1. L imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d imposta per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. 3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. 4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in concessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. 6. Qualora la pubblicità ordinaria o quella con veicoli in genere venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d imposta è maggiorata del 100%. 7. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe base; le riduzioni non sono cumulabili. ARTICOLO 10 PAGAMENTO DELL IMPOSTA 1. Il pagamento dell imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario o Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento, o per eccesso se è superiore. L attestazione dell avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. 2. L imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3; 13 e 14, commi 1 e 3; del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 per l anno solare di riferimento, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie, il periodo d imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. 3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all anno solare l imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia d importo superiore a lire tre milioni. 4. La riscossione coattiva dell imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modifiche; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l art. 2752, comma 4, del Codice Civile. 5. Entro il termine di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto a rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il concessionario o Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni. 6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l applicazione dell imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
L autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 5 sarà rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia. ARTICOLO 11 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D UFFICIO 1. Il concessionario o Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. 2. Nell avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l ubicazione del mezzo pubblicitario, l importo dell imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario o Comune. ARTICOLO 12 TARIFFE 1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al concessionario o Comune un imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato D. Lgs. 2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse. ARTICOLO 13 RIDUZIONI DELL IMPOSTA 1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall art. 16 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507. ARTICOLO 14 ESENZIONE DELL IMPOSTA 1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all art. 17 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507. ARTICOLO 15 GESTIONE CONTABILE DELL IMPOSTA 1. Per la gestione contabile dell imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell art. 35, comma 4, del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507. 2. Il concessionario o Comune è responsabile del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.
ARTICOLO 16 CONTENZIOSO 1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso: a) all Intendenza di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale; b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell articolo 80 del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, recante : Disposizioni del processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell art. 30 della legge 30/12/1991, n. 413. ARTICOLO 17 DIVIETI GENERICI 1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità. 2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione: a) l art. 23 del codice della strada emanato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285; b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione a) l art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285; b) l art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. ARTICOLO 18 LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA FONICA 1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21 alle ore 8. 2. E parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto. 3. L intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon. ARTICOLO 19 LIMITI ALLA PUBBLICITA MEDIANTE DISTRIBUZIONI 1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti: a) è consentita la distribuzione a persone o presso le abitazioni; b) è vietata la distribuzione a mezzo lancio di volantini. ARTICOLO 20 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
1. Per l omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all art 5, si applica, oltre al pagamento dell imposta dovuta, una soprattassa pari all ammontare dell imposta evasa. 2. Per l omesso o tardivo pagamento dell imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato. 3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta, o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg. dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta gg. dalla notifica dell avviso di accertamento. 4. Sulle somme dovute per l imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento, per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell eseguito pagamento. ARTICOLO 21 SANZIONI AMMINISTRATIVE 1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi. 2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni, con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; nel caso di inottemperanza all ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. 3. Il concessionario del servizio o Comune, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità prevista dall art. 11. 4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell imposta e dell ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa. 5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all art. 7.
ARTICOLO 22 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, e nel D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495. CAPO III PUBBLICHE AFFISSIONI ARTICOLO 23 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l affissione, a cura del concessionario o Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell esercizio di attività economiche. 2. Nella determinazione della superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni si terrà conto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 che prevedono, com è noto, che la superficie stessa deve essere proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore ai 18 mq. per ogni mille abitanti, nei Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e a 12 mq. negli altri Comuni. ARTICOLO 24 SOGGETTO PASSIVO 1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell interesse dei quali il servizio stesso è richiesto. ARTICOLO 25 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI 1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq 23 (ventitré) per ogni mille abitanti. 2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto. ARTICOLO 26 RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI 1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente art. 23, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica. 20% b) alle affissioni di natura commerciale 75% c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l effettuazione di affissioni dirette. 5% 100% 2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell esercizio di un attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l immagine del soggetto pubblicizzato. 3. Gli impianti da destinare ai soggetti dell art. 20 del D.Lgs. 507/93, secondo le disposizioni dell art. 20 bis del suindicato decreto, sono compresi nel 20% di cui al comma precedente. ARTICOLO 27 SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE 1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall art. 12, comma 3, del D. Lgs 15/11/1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo. 2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di localizzazione o di concessione. 3. L affissione diretta è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati. 4. L autorizzazione per l installazione dei suddetti impianti dovrà essere richiesta dagli interessati con allegati i sottoelencati documenti: a) dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l impianto dovrà essere realizzato; b) relazione sulle caratteristiche dell impianto; c) planimetrie della zona con localizzato l impianto che s intende realizzare; d) disegno dell impianto. 5. L autorizzazione, sentita la Commissione Edilizia, accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose d interesse artistico o storico o delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco. 6. Ai sensi dell art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2, è fissato in 30 gg. Qualora vengano richiesti, da parte dell ufficio, chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori 30 gg. ARTICOLO 28 MODALITA PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il concessionario o Comune deve mettere a sua disposizione l elenco delle posizioni utilizzate con l indicazione dei quantitativi affissi. 3. Il ritardo nell effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci gg. dalla data richiesta, il concessionario o Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 gg. dalla richiesta di affissione. 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il concessionario o Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 gg. 6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. 7. Il concessionario o Comune ha l obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. 8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due gg. successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di lire 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio o Comune. 9. Nell Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni. 10. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti. 11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l affissione avrà luogo. 12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente Regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l affissione e della ditta a favore della quale l affissione è stata fatta. 13. I soggetti di cui all art. 20 D.Lgs: 507/93, per avvalersi degli impianti a loro riservati devono presentare richiesta di autorizzazione all ufficio affissioni nel quale sarà indicata la denominazione dell utilizzatore, il numero dei manifesti e la durata. 14. Nessun manifesto può essere affisso se non munito di timbro di validità a cura dell ufficio affissioni che certifica l autorizzazione all esposizione; 15. A ciascun soggetto che richiede di poter affiggere manifesti sarà assegnato un numero massimo di 3 manifesti;
16. Non è ammessa la prenotazione del medesimo manifesto da parte di più soggetti; 17. Lo stesso messaggio non sarà autorizzato per più di due volte; 18. Il limite temporale di utilizzo è di dieci giorni; 19. Nel caso in cui più soggetti di cui all art. 26 comma 3 richiedano l affissione nello stesso periodo sarà operata una riduzione in proporzione agli spazi a disposizione; ARTICOLO 29 CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE 1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati al concessionario o Comune, dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali. 2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione. 3. Il richiedente è colui nell interesse del quale l affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia. ARTICOLO 30 ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE 1. L annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate. 2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 28, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al concessionario o Comune almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 28. 3. L annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo dovrà pervenire al concessionario o Comune almeno il giorno precedente quello dell affissione. 4. L annullamento della commissione e l ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del Responsabile del servizio. 5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resti acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell interessato; decorso tale termine, il materiale viene eliminato. ARTICOLO 31 TARIFFE 1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto al concessionario o Comune un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato Decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse. ARTICOLO 32 RIDUZIONE DEL DIRITTO La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l esenzione ai sensi dell art. 30; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: ARTICOLO 33 ESENZIONI DAL DIRITTO a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati. ARTICOLO 34 PAGAMENTO DEL DIRITTO RECUPERO DI SOMME 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all art. 9 del D. Lgs. 15/11/1993, n.507. 2. Per il recupero di somme comunque dovute a titolo e non corrisposte si osservano disposizioni dello stesso art. 9 del D. Lgs. 15/11/1993, n.507. ARTICOLO 35 GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE 1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente disposizioni emanate in relazione al disposto dell art. 35 del D. Lgs. 15/11/1993, n.507. 2. Il concessionario o Comune è responsabile del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma. ARTICOLO 36
CONTENZIOSO 1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso: a) all Intendenza di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria provinciale; b) alla detta Commissione Tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell art. 80 del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, recante: Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. ARTICOLO 37 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI SANZIONI AMMINISTRATIVE 1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 15/11/1993, n.507. ARTICOLO 38 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15/11/1993, n.507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.