Un anno di ASAPS fra impegno sociale e sicurezza stradale.

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Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale Anno 20 - Gen/Feb 2013 - n. 159 Notiziario ASAPS - Via Consolare, 1-47121 Forlì - Tel. 0543.704015 - Fax 0543.701411 www.asaps.it - sede@asaps.it - pec: sede@pec.asaps.it Un anno di ASAPS fra impegno sociale e sicurezza stradale. Bilancio di un anno di crescite, ricordi e sfide www.asaps.it di Lorenzo Borselli* È stato un anno di mobilitazione generale, quello che l ASAPS si prepara ad archiviare come il suo ventunesimo di vita: a viverlo giorno per giorno, quasi non ci si accorge di quanto abbiamo dovuto correre (anche ai ripari), di quanto abbiamo dovuto studiare, creare e sudare nella nostra quotidiana cospirazione contro insicurezza e illegalità. Sciolta la concatenazione della continuità, fattore che possiamo attribuire alla nostra crescente predisposizione civica, il tempo libero è ormai un optional. Non potrebbe essere altrimenti, perché legalità e sicurezza, non solo quelle stradali, sono i fondamenti stessi della nostra associazione: certo, a volte ci sono ostacoli che di primo acchito sembrano insormontabili, ma alla fine chi la dura vince. Dunque, partiamo dalla fine. Cos è oggi l ASAPS? Ai primordi vivevamo con il Centauro della Polizia Stradale cucito sulla pelle pensando, evidentemente un po in piccolo, di essere amba- Sommario SbirriPikkiati: 2.290 aggressioni ad operatori di polizia Pag. 3 Le nuove categorie di patenti di guida Pag. 4 Equipollenze dei titoli di abilitazione alla guida rilasciati in Italia prima del 19 Gennaio 2013 Pag. 12 I veri limiti di velocità su strade e autostrade con i nuovi importi delle sanzioni aggiornati dal 1 gennaio 2013... Pag. 14 Catene: l ASAPS vince ancora ed è una vittoria conquistata col tenace buonsenso Pag. 21 Giurisprudenza Pag. 22 I Vostri Quesiti Pag. 24 Scrivono di Noi Pag. 26 Notizie Lampo Pag. 29 Posta Pag. 33 Aumento 5,4% su base ISTAT per l anno 2013 Pag. 19

Editoriale: Lorenzo Borselli* sciatori di un messaggio di pace da parte della base della Specialità della Polizia di Stato che facesse capire alla società civile che non eravamo solo quelli della multa: non eravamo, non siamo il nemico: volevamo dire, far capire soprattutto, che il posto più sicuro in una strada piena di pericoli mortali era quello vicino a noi. Abbiamo poi capito che tutte le divise, tutte quelle che lavorano sulla strada, erano potenziali latori di uno stesso analogo messaggio e quindi, col tempo, abbiamo iniziato a cambiare e raccogliere adesioni presso tutte le forze di polizia, anche e soprattutto quelle locali. Ma anche questa giubba è rimasta presto strettissima e abbiamo trovato la forza e il coraggio di aprire il nostro sito e la nostra rivista al cosiddetto mondo civile, riportando la voce di tecnici, di magistrati, di genitori e di inventori. In tempi passati parlavamo di agenzia della sicurezza stradale, locuzione nominale che ci è sempre piaciuta perché il solo pronunciarla eleva, da un punto di vista del linguaggio, la portata del messaggio culturale di cui vogliamo essere latori. Poi ci siamo messi in testa di essere un associazione di divise e di consumatori stradali e oggi, quando la mattina ci guardiamo allo specchio, pensiamo di essere una lista civica della sicurezza stradale. Abbiamo sconfitto, di questo siamo fermamente convinti, la paura di essere scambiati per marmittoni incapaci di alzare occhi e, soprattutto la voce: ci siamo liberati dalle logiche di palazzo e finalmente parliamo un linguaggio che ci sembra arrivare a tutti. Serve un po di coraggio e quello, beh, non è proprio una dote che ci manca. Volete mettere l ardire che ci vuole ad aprire una sottoscrizione per la famiglia di Luigi Spaccarotella? Attenzione: per la famiglia del poliziotto, non per il poliziotto. Lui è stato giudicato colpevole, condannato e destituito, ma mentre lui sconta la sua pena, fuori nel mondo libero ci sono una vedova bianca e due orfani bianchi. Di loro nessuno parla e a loro nessuno pensa. Così, abbiamo aperto una sottoscrizione: ci abbiamo messo qualcosa dentro e invitato i nostri soci a fare altrettanto. Poi ci sono state alluvioni e la terra ha tremato di nuovo. Abbiamo pensato: volete che tra i nostri soci non ci sia qualcuno capace di mettersi due calosce o che non accetti di destinare qualche euro alle ricostruzioni di territori devastati dalla furia degli elementi? In Lunigiana e in Emilia Romagna, così come avevamo fatto per l Abruzzo nel 2009, siamo arrivati alla testa di una colonna mobile che portava aiuti concreti, tipo seggiolini per trasporto bambini in auto, container per deposito merci, che abbiamo comprato, e perfino denaro contante, versato dai nostri generosissimi amici in divisa (e non). A Orvieto, dove la sede della Polizia Stradale era rimasta completamente allagata, abbiamo recapitato un carico di testi e di manuali professionali: sguarnire la prima linea, si sa, è il primo passo verso la sconfitta. A maggio è arrivata la conferma alla presidenza dell ASAPS di Giordano Biserni e dei suoi vice Franco Corvino e Ernesto Forino, oltre che l elezione di un consiglio nazionale rimasto orfano, questo si, di due amici e fondatori come Vittorio Mirolla e Michele Mantello, scomparsi nel corso dell ultimo mandato dopo aver sostenuto l idea e lo scopo della nostra associazione fin dalle prime notti insonni e certamente anche dal sapore un po carbonaro di oltre vent anni fa. Ci ha fatto strano perdere due uomini dello stampo di Vittorio e di Michele, è stato come rinunciare a una parte di noi. Le prime linee, dicevamo, sono piene di nomi e di storie che non possiamo permetterci il lusso di dimenticare: la storia dell Assistente Capo Maurizio Zanella, della Polizia Stradale di Vasto e socio Asaps della prima ora, travolto e ucciso in A14 dall auto di uno uomo che non ha rallentato nonostante segnali, code e fumo di un incendio; la storia del Brigadiere dei Carabinieri Paolo Corbeddu, travolto e ucciso in una notte d agosto a Orune da un auto il cui conducente dopo fuggì, lasciandolo la sua vittima agonizzante; la storia dell Ispettore Antonio Crisafulli della Questura di Milano, travolto e ucciso (anche lui in A14) mentre aveva deciso di fare la differenza andando a soccorrere le vittime di un altro incidente. Morto mentre andava in vacanza con la moglie e i figli; la storia di Giovanni Sali, Appuntato dei Carabinieri ammazzato a colpi di pistola in un vicolo di Lodi da un killer ancora senza nome. A loro l Asaps ha deciso di stare vicino, salutandoli come si deve sul proprio blog e, in diversi casi, cercando di dare il proprio contributo con il proprio fondo di assistenza. Dall altra parte, c è il ring, quello in cui da una parte c è uno sgabello piccolo con sopra un pugile povero, ma agguerrito e talentuoso, mentre dall altra ci sono i fusti pieni di anabolizzanti. E dire che quando pensavamo di essere una piccola associazione di categoria professionale, volevamo solo stampare qualche prontuario aggiornato Qualcuno direbbe: tempi bui A proposito, in uno di quegli incontri in cui i bookmaker ci davano 100 a 1 (noi eravamo l uno), abbiamo alzato la guardia contro chi voleva spegnere le luci dei lampioni (con la ben nota Operazione Cieli Bui). Lo abbiamo già raccontato vero? Abbiamo vinto! La posta di un altro incontro era l abolizione delle catene, con l uso esclusivo delle gomme invernali, e anche qui che botte ma abbiamo ancora vinto. Dopo questi due KO tecnici ci aspettavamo qualcosa di più, quando abbiamo lanciato una terza sfida chiedendo di non innalzare le sanzioni al codice della strada con il 1 gennaio. Qui non ci hanno accontentato ma abbiamo altri due anni per riprovarci e la prossima volta colpiremo più duro, più preciso e con maggior anticipo. Chiudiamo con l omicidio stradale: su questo ring il match è ancora aperto e non siamo affatto soli. Pronti, insieme a noi, ci sono gli irriducibili amici dell Associazione Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni di Firenze. Tutti determinati ad andare avanti, dopo la raccolta di 60mila firme, sperando che il prossimo parlamento si dimostri più sensibile a questo problema di giustizia civile. E anche se non riusciamo a vincere, perché in questi incontri c è di mezzo solo l onore, beh, a noi non importa. A noi importa tutto il resto e questo è ciò che conta. (ASAPS) *Consigliere Nazionale Asaps 2

n. 159 SbirriPikkiati I di Giordano Biserni* SbirriPikkiati: 2.290 aggressioni ad operatori di polizia. Pantere sempre più grigie e indifese. Nel silenzio generale, l infortunio degli sbirri non è un macchinario che s inceppa: spesso è una reazione violenta, a mano armata nel 22,6% dei casi. Il 35% degli aggressori è sotto i fumi di alcol e droga. Nel 43,9% dei casi l attacco è portato da stranieri. Nel mirino Carabinieri, Polizia di Stato e Polizie Locali. L a strada come un arena: è questo il dato che emerge ancora una volta alla rilettura complessiva dei numeri annotati sugli osservatori dell ASAPS, in particolare quelli più direttamente legati agli episodi di aggressività, vale a dire quello sulla Pirateria Stradale, quello più recente che tiene sotto controllo le aggressioni su strada da parte di utenti violenti nei confronti di altri utenti, vittime della spietatezza dei primi, e quello più antico, che ormai da un decennio analizza gli eventi nei quali a fare le spese della brutalità e della violenza sono gli operatori di polizia: sbirripikkiati. Nel corso del 2012 sono state registrate 2.290 aggressioni nei confronti di poliziotti, carabinieri, agenti di polizia municipale, di operatori delle altre forze di polizia e di pubblici ufficiali in genere: nel 2011 erano stati 2.230 (+2,7%). Ciò significa che ogni 4 ore un operatore di polizia finisce in ospedale, spesso con conseguenze invalidanti, fisiche e psicologiche, che lo accompagneranno per tutta la carriera. In 517 casi, pari al 22,6% del totale, l aggressore ha fatto uso di armi proprie o improprie (bastoni, coltelli, crick, in molti casi la stessa vettura per travolgere il poliziotto o qualsiasi strumento idoneo ad aumentare le conseguenze dell aggressione). Il dato è in linea con il 2011, quando un arma era stata usata nel 22% dei casi. I più colpiti dalla violenza sono stati ancora una volta i Carabinieri, che da soli hanno totalizzato il 51,7% delle aggressioni (in tutto 1.183), dato che evidenzia un lieve calo rispetto al 2011, quando era attestato al 52,6%: seguono la Polizia di Stato con 831 episodi (36,3%, contro il 35,8% del 2011), la Polizia Locale con 232 (il 10,1% contro il 10,4% dell anno precedente) e gli altri corpi con 135 (5,9%, mentre nel 2011 si era al 5,7%). Nel corso del 2012 il nord e il sud del Paese si sono sostanzialmente equivalsi, con rispettivamente 855 e 851 eventi, pari al 37,3% e al 37,2%. Sono stati 584 gli episodi nelle regioni centrali 25,5%. Purtroppo, continua ad allarmare l incidenza degli stranieri, resisi responsabili di 1.005 casi, cioè il 43,9% del totale delle aggressioni. Nel 2011 i forestieri erano stati il 40%. Il 35,1% del totale degli aggressori risulta aver ecceduto con l alcol e la droga (34% nel 2011). Sono molti gli spunti di riflessione che il pesante dossier propone: addestramento, invecchiamento degli organici, con pantere sempre più grigie, leggi sempre meno adeguate e prime linee sempre più sguarnite. * Presidente ASAPS OSSERVATORIO SBIRRI PIKKIATI REPORT ANNO 2012 Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale 3

Le nuove categorie di patenti di guida ART. 116 C.d.S. - IN VIGORE DAL 19.01.2013 Tutte le novità sulle 15 categorie e le relative tabelle di Franco Medri* Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 nel dare attuazione alle Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE ha modificato sostanzialmente l articolo 116 del Codice della Strada (con decorrenza 19 gennaio 2013) prescrivendo una determinata serie di categorie di patenti (totale n. 15) che abilitano alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati di cui: CATEGORIA AM A1 A2 A B1 B VEICOLI ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata é inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima é inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici; veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata é inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta é inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima é inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici; quadricicli leggeri la cui massa a vuoto é inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione é inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta é inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kw e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kw/kg; tricicli di potenza non superiore a 15 kw; motocicli di potenza non superiore a 35 kw con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kw/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h; tricicli di potenza superiore a 15 kw, fermo restando l obbligo di avere anni ventuno (vedasi art. 115, comma 1, lettera e, punto 1); quadricicli (diversi da quelli riconducibili alla patente di categoria AM di cui al comma 3, lettera a, numero 3, dell art. 116 CdS), la cui massa a vuoto é inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e inferiore o uguale a 15 kw. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, é richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, é rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli; 4

n. 158 CATEGORIA BE C1 C1E C CE D1 D1E D DE VEICOLI complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata e superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata e superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg. autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata é superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata é superiore a 750 kg; autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg (le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici). Ai titolari di patente B speciale é vietata la guida di autoambulanze. Le patenti di categoria C, CE, D e DE, conseguite prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2011 (con decorrenza 19 gennaio 2013), consentono di condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente di categoria B. *Sostituto Commissario della Polizia Stradale Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale 5

COMPARAZIONE DEGLI ARTT. 116 E 125 CDS PRIMA E DOPO L ENTRATA IN VIGORE (19 GENNAIO 2013). ART. 116 CDS IN VIGORE FINO AL 18.01.2013 13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l ammenda da euro 2.257,00 a euro 9.032,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. ART. 125 CDS IN VIGORE FINO AL 18.01.2013 ART. 116 CDS IN VIGORE DAL 19.01.2013 15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. ART. 125 CDS IN VIGORE DAL 19.01.2013 (Validità della patente di guida) 1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C. 1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all art. 116. 2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione. 3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159,00 a euro 639,00. 4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00. 5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida) 1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni: a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B; b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D. 2. La validità della patente di guida è fissata come segue: a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE; b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D; c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categorie C1E e D1E; d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;)la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1; f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1; g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa; h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kw, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice comunitario o nazionale, conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro (**) 4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro. 5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 6

n. 159 La Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, stabilisce i codici nel modo seguente: Codici da 01 a 99: codici comunitari armonizzati CONDUCENTE (motivi medici) 01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi 01.01 Occhiali 01.02 Lenti a contatto 01.03 Occhiali protettivi 01.04 Lente opaca 01.05 Occlusore oculare 01.06 Occhiali o lenti a contatto 02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione 02.01 Apparecchi acustici monoauricolari 02.02 Apparecchi acustici biauricolari 03. Protesi/ortosi per gli arti 03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori 03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori 05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici) 05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un ora prima dell alba ad un ora dopo il tramonto) 05.02 Guida entro un raggio di km dal luogo di residenza del titolare o solo nell ambito della città/regione 05.03 Guida senza passeggeri 05.04 Velocità di guida limitata a km/h 05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente 05.06 Guida senza rimorchio 05.07 Guida non autorizzata in autostrada 05.08 Niente alcool MODIFICHE DEL VEICOLO 10. Cambio di velocità modificato 10.01 Cambio manuale 10.02 Cambio automatico 10.03 Cambio elettronico 10.04 Leva del cambio adattata 10.05 Senza cambio marce secondario 15. Frizione modificata 15.01 Pedale della frizione adattato 15.02 Frizione manuale 15.03 Frizione automatica 15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile 20. Dispositivi di frenatura modificati 20.01 Pedale del freno modificato 20.02 Pedale del freno allargato 20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro 20.04 Pedale del freno ad asola 20.05 Pedale del freno basculante 20.06 Freno di servizio manuale (adattato) 20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato 20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza 20.09 Freno di stazionamento modificato 20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico 20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato) 20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale 7

8 20.13 Freno a ginocchio 20.14 Freno di servizio a comando elettrico 25. Dispositivi di accelerazione modificati 25.01 Pedale dell acceleratore modificato 25.02 Acceleratore ad asola 25.03 Pedale dell acceleratore basculante 25.04 Acceleratore manuale 25.05 Acceleratore a ginocchio 25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.) 25.07 Pedale dell acceleratore a sinistra di quello del freno 25.08 Pedale dell acceleratore sul lato sinistro 25.09 Pedale dell acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile 30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione 30.01 Pedali paralleli 30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi) 30.03 Acceleratore e freno a slitta 30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi 30.05 Pedali dell acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili 30.06 Fondo rialzato 30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno 30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno 30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell acceleratore 30.10 Sostegno per calcagno/gamba 30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico 35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.) 35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida 35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura 40. Sterzo modificato 40.01 Servosterzo standard 40.02 Servosterzo rinforzato 40.03 Sterzo con sistema di sicurezza 40.04 Piantone del volante prolungato 40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.) 40.06 Volante inclinabile 40.07 Volante verticale 40.08 Volante orizzontale 40.09 Sterzo controllato tramite piede 40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.) 40.11 Volante con impugnatura a manovella 40.12 Volante dotato di ortosi della mano 40.13 Con ortosi collegata al tendine 42. Retrovisore/i modificato/i 42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro 42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango 42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico 42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico 42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore 42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico 43. Sedile conducente modificato 43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali 43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo 43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto

n. 159 43.04 Sedile conducente dotato di braccioli 43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato 43.06 Cinture di sicurezza modificate 43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio) 44.01 Impianto frenante su una sola leva 44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore 44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore 44.04 Leva dell acceleratore (adattata) 44.05 Cambio e frizione manuale (adattati) 44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i) 44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.) 44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente 45. Solo per motocicli con sidecar 50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) 51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo) QUESTIONI AMMINISTRATIVE 70. Sostituzione della patente n rilasciata da (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789. NL) 71. Duplicato della patente n (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR) 72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kw (A1) 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1) 74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7500 kg (C1) 75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) 76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E) 77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E). 78. Limitata a veicoli con cambio automatico 79. ( ) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE 90.01: : a sinistra 90.02 : a destra 90.03: : sinistra 90.04: : destra 90.05: : mano 90.06: : piede 90.07: : utilizzabile. 95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a (ad esempio: 95.01.01.2012). 96. Conducente che ha completato la formazione o che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell allegato V. - Codici 100 e superiori : codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente. ATTENZIONE Premesso quanto esposto, dal 19 gennaio 2013, la guida di veicolo con patente di categoria diversa da quella corrispondente è sanzionata esclusivamente dall art. 116 C.d.S. e non più dall art. 125 stesso Codice. Tutti gli approfondimenti e gli schemi nel nuovo prontuario dal C.d.S. in distribuzione da fine gennaio 2013 per i soci ASAPS. Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale 9

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ASAPS - Campagna iscrizioni 2013 7.060 vittime della strada nel 2000, 3.800 nel 2011 Anche l ASAPS ha contribuito a fare la differenza! Il viaggio per la sicurezza stradale continua, CON VOI! Parte una campagna ricca di sorprese per i soci ASAPS 2013 con tanti omaggi e agevolazioni: - Due nuovi testi compresi nella quota iscrizione, - L accesso gratuito alla banca dati ARONNE - La possibilità di porre quesiti sul codice della strada e tutte le regole del trasporto pesante e di avere risposte in tempo reale - L assicurazione Unipol in caso di ricovero per infortuni L opportunità di integrare le quote iscrizione con la richiesta del nuovo berrettino ASAPS con il tricolore nella visiera o il K-way con il logo ASAPS. Inoltre potranno essere richiesti i vari testi degli anni precedenti fino ad esaurimento. E confermata la convenzione con Guidare e Pilotare, Il socio oltre alla vetrofania riceverà la nuova tessera ASAPS 2013 che lo identificherà come sostenitore della sicurezza con la nuova Safety Card Ecco i testi per i soci 2013 PRONTUARIO DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE LEGGI COMPLEMENTARI Prontuario tecnico-operativo annotato delle violazioni alla circolazione stradale a cura di Franco Medri LE FRODI ASSICURATIVE Edizione 2013 Guida pratica sul controllo della documentazione assicurativa e sulle frodi in campo assicurativo a cura di Raffaele Chianca e Gianluca Fazzolari NUOVA EDIZIONE 2013 Iscriviti all ASAPS e diventa ufficialmente Sostenitore della sicurezza stradale con la tua Safety Card 2013

SPECIALE ASAPS Equipollenze dei titoli di abilitazione alla guida rilasciati in italia prima del 19 Gennaio 2013 Ufficio Studi ASAPS Equipollenza dei titoli di abilitazione alla guida, rilasciati in Italia prima dell entrata in vigore delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 59/2011, alle categorie di patenti previste dalla Direttiva 2006/126/CE come recepita dal medesimo decreto Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC) A (rilasciata entro il 31 dicembre 1985) A (rilasciata dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988) A1 (rilasciata dal 26 aprile 1988) A (rilasciata dal 26 aprile 1988) B (rilasciata entro il 31 dicembre 1985) B (rilasciata dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988) B (rilasciata dal 26 aprile 1988) C D (rilasciata entro il 30 settembre 2004) D (rilasciata dal 1 ottobre 2004) E conseguita da titolare di patente B E conseguita da titolare di patente C E conseguita da titolare di patente D (rilasciata entro il 30 settembre 2003) E conseguita da titolare di patente D (rilasciata dopo il 30 settembre 2003) AM AM - A1 - A2 - A AM e A1 - A2 - A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale AM - A1 AM - A1 - A2 - A AM - A1 - A2 - A - B1 - B AM - B1 - B e A1 - A2 - A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale AM - B1 - B e A1 esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 - B - C1 - C AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 - B - C1 - C - D1 - D AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 - B - D1 - D BE BE - C1E - CE BE - C1E - CE - D1E - DE BE - D1E - DE Le patenti di categoria C, CE, D, DE, conseguite prima della data di entrata in vigore del presente decreto (19.01.2013), consentono di condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente di categoria B, secondo quanto riportato in tabella. 12

n. 159 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare Prot. n. 636/ Class. 08.03 del 9 gennaio 2013 Nuova disciplina in materia di patenti di guida, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida», per quanto riguarda le equipollenze dei titoli di abilitazione alla guida rilasciati in Italia prima del 19 gennaio 2013 (data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 59/2011) ha precisato che Ai sensi del citato art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, le patenti conseguite entro il 18 gennaio 2013 conservano la loro efficacia: pertanto il titolare di tali patenti rimarrà comunque abilitato alla guida di quei veicoli che la stessa gli consentiva, al tempo in cui è stata conseguita, secondo la tabella di equipollenza di cui all allegato VII del decreto legislativo n. 59 del 2011. Tanto premesso, sulla base dei predetti riferimenti normativi, più in dettaglio si rappresenta quanto segue: le patenti di categoria A1 o A, conseguite entro il 18 gennaio 2013, abilitano solo in Italia alla guida di tricicli e quadricicli, senza limitazioni: tali abilitazioni nazionali non sono annotate sulla patente; le patenti di categoria A1 non devono rispettare il rapporto potenza/massa 0,10 kw/kg; le patenti di categoria A conseguite per accesso graduale dal 19 gennaio 2011 (e quindi ancora non divenute A senza limitazioni) abilitano per i due anni successivi alla data di conseguimento alla guida di motocicli di potenza 25 kw e rapporto potenza/massa 0,16 kw/kg; inoltre, non devono rispettare il limite di non derivare da una versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita. Decorsi due anni dalla data del conseguimento, abilitano alla guida di motocicli senza limitazioni, senza necessità di dover sostenere alcuna prova pratica di guida; le patenti BE abilitano alla guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e di rimorchio > 750 kg, ma non devono rispettare il limite di massa massima autorizzata del complesso 7000 kg; le patenti di categoria C e CE, di cui sia titolare un conducente di età inferiore a 21 anni, non titolare di CQC per il trasporto di cose senza codice 107, abilitano alla guida di veicoli di massa massima autorizzata 7500 kg, fino al compimento della predetta età; le patenti di categoria D e DE, conseguite entro la data del 30 settembre 2004 abilitano il titolare alla guida anche di veicoli rispettivamente di categoria C e CE. Alla luce di quanto fin qui esposto, nella tabella allegata alla presente circolare si indicano le categorie di patenti che saranno riportate sul duplicato di una patente conseguita entro il 18 gennaio 2013, con l avvertenza che le predette categorie saranno indicate con la lettera maiuscola, se valide su tutto il territorio UE e SEE, o con la lettera minuscola, se valide sul territorio nazionale. Categoria di patente posseduta alla data del 19.01.2011 Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC) TABELLA RIEPILOGATIVA Periodo di conseguimento Conseguito fino al 18.01.2013 Categorie A Conseguita entro il 31.12.1985 A A Conseguita dal 01.01.1986 al 25.04.1988 AM + «a» ovvero A se è stata sostenuta la prova pratica integrativa A senza limitazioni Conseguita con accesso diretto dal 26.04.1988 oppure con accesso graduale dal 26.04.1988 fino al 18.01.2011 A A con limitazioni Conseguita dal 19.01.2011 al 18.01.2013 A A1 Conseguita dal 01.07.1996 al 30.09.1999 A A1 Conseguita dal 01.10.1999 fino al 18.01.2013 A1 B Conseguita entro il 31.12.1985 A, B B Conseguita dal 01.01.1986 al 25.04.1988 «a», B B Conseguita dal 26.04.1988 al 18.01.2013 B C Conseguita fino al 18.01.2013 B, C AM D Conseguita entro il 30.09.2004 B, C, D D Conseguita dal 01.10.2004 al 18.01.2013 B, D E conseguita da titolare di patente B Conseguita fino al 18.01.2013 BE E conseguita da titolare di patente C Conseguita fino al 18.01.2013 CE E conseguita da titolare di patente D Conseguita entro il 30.09.2004 CE, DE E conseguita da titolare di patente D Conseguita dal 01.10.2004 fino al 18.01.2013 DE Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale 13

I veri limiti di velocità su strade e autostrade con i nuovi importi delle sanzioni aggiornati dal 1 gennaio 2013 e le relative variazioni degli importi per le sanzioni notturne Limiti di velocità (ASAPS) Pubblichiamo e mettiamo a disposizione dei visitatori di questo portale, la tabella dei veri limiti di velocità (comprese le relative tolleranze del 5% con un minimo di 5 km) su strade e autostrade con i nuovi importi delle sanzioni aggiornati dal 1 gennaio 2013 e con le relative variazioni degli importi per le sanzioni notturne. I veri limiti di velocità su strade e autostrade. Le sanzioni dopo la legge 160 del 2 ottobre 2007 e la nuova fascia oltre 40 e fino a 60 km/h, aggiornati con gli aumenti introdotti dalla della legge 15 luglio 2009, n. 94 e, da ultimo, con le modifiche introdotte dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, pubblicata in G.U. n. 175 del 29.07.2010, con l applicazione del 5% di tolleranza e i punti sottratti dalla patente. Sanzioni adeguate agli aumenti ISTAT introdotti dal DM interministeriale 19.12.2012 (G.U. n. 303 del 31.12.2012) in vigore dal 1 gennaio 2013 Avvertimenti e consigli sulle reali conseguenze per chi supera i limiti di velocità, presenti e quelli previsti dalle modifiche al Codice della Strada, in autostrada, sulle statali e nei centri abitati. Il sistema di detrazione dei punti e i nuovi importi Sanzioni amministrative e punteggio detraibile ai fini della sospensione della patente di guida. (1) Commi le cui sanzioni edittali non sono soggette a variazione ai sensi dell art. 1, comma 2, del D.M. interministeriale 17.12.2008 (G.U. n. 303 del 30.12.2008) ((2) Ai sensi del comma 2-bis dell articolo 195, come introdotto dall articolo 3, comma 55, lett. c), legge 15.07/2009, n. 94, in vigore dall 8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009), le sanzioni edittali sono aumentate di un terzo se le violazioni sono commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7. (*) Le velocità indicate in tabella sono da intendersi velocità accertate, alle quali va detratta la tolleranza del 5%, e in ogni caso con una detrazione non inferiore a 5 km/h: (esempio 1: strada ordinaria, limite km/h 50: velocità rilevata dall organo accertatore, km/h. 55-5% (km/h 2,75, arrotondati a km/h 5)= 50 km/h. (velocità uguale al limite massimo imposto: Nessuna violazione) (esempio 2: autostrada, limite 130 km/h: velocità rilevata dall organo accertatore, km/h 136-5% (km/h 6,8)= km/h 129,20 (velocità inferiore al limite massimo stabilito - nessuna sanzione). Si tenga altresì in considerazione che le velocità indicate nei verbali di contestazione notificati dall organo accertatore sono, di norma, già al netto della tolleranza. Per cui, per conoscere quale fosse la reale velocità accertata, là dove non indicata, si deve - con procedimento inverso a quello seguito dalle forze di polizia - aggiungere il 5%. (**) Se il titolare di patente commette una ulteriore violazione di cui al comma 9, nel corso del biennio, la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi. (..) Se il titolare di patente incorre in una ulteriore violazione nel corso di un biennio, la sanzione accessoria è la revoca della patente. *** Attenzione! Il limite di 150 km/h pur essendo previsto dalla legge in particolari autostrade, sino ad oggi non è stato adottato da nessun gestore autostradale. Nota: dal 1 ottobre 2003, per le violazioni commesse entro i primi 3 anni dal rilascio della patente di guida a chi non sia già in possesso di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella sono raddoppiati. 14

n. 159 Limiti di velocità In km/h Nessuna Sanzione con tolleranza del 5%, e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h, sulla velocità accertata Art. 142, comma 7 Superamento del limite di non oltre 10 km/h, oltre la tolleranza del 5%, e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h, sulla velocità accertata Art. 142, comma 8 Superamento del limite di oltre 10 e di non oltre 40 km/h, oltre la tolleranza del 5%, e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h, sulla velocità accertata Art. 142, comma 9( 1 ) Superamento del limite di oltre 40 e di non oltre 60 km/h, oltre la tolleranza del 5%, e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h, sulla velocità accertata Art. 142, comma 9-bis( 1 ) Superamento di oltre 60 km/h il limite al netto del 5%, e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h, sulla velocità reale accertata Autostrada 130 km/h (ordinario) 136 km/h (*) Nessuna Sanzione 147 km/h (*) euro 41,00 (euro 54,67)² punti 0 178 km/h (*) euro 168,00 (euro 224,00)² punti 3 200 Km/h (*) euro 527,00 (euro 702,67)² punti 6 e sosp. patente da 1 a 3 mesi(**) Oltre 200 km/h (*) euro 821,00 (euro 1.094,67)² punti 10 e sosp. patente da 6 a 12 mesi Autostrada 150Km/h*** in quelle a tre corsie più emergenza con apposita segnaletica di limite massimo 157 km/h (*) Nessuna Sanzione euro 41,00 (euro 54,67)² 168 km/h (*) punti 0 200 km/h (*) euro 168,00 (euro 224,00)² punti 3 221 Km/h (*) euro 527,00 (euro 702,67)² punti 6 e sosp. patente da 1 a 3 mesi(**) Oltre 221 km/h (*) euro 821,00 (euro 1.094,67)² punti 10 e sosp. patente da 6 a 12 mesi Autostrada 110 Km/h in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura 115 km/h (*) Nessuna Sanzione euro 41,00 (euro 54,67)² 126 km/h (*) punti 0 157 km/h (*) euro 168,00 (euro 224,00)² punti 3 178 Km/h (*) euro 527,00 (euro 702,67)² punti 6 e sosp. patente da 1 a 3 mesi(**) Oltre 178 km/h (*) euro 821,00 (euro 1.094,67)² punti 10 e sosp. patente da 6 a 12 mesi Autostrada 50 Km/h in caso di nebbia con visibilità inferiore a 100 metri 55 km/h (*) Nessuna Sanzione euro 41,00 (euro 54,67)² 65 km/h (*) punti 0 euro 168,00 (euro 224,00)² 95 km/h (*) punti 3 115 Km/h (*) euro 527,00 (euro 702,67)² punti 6 e sosp. patente da 1 a 3 mesi(**) Oltre 115 km/h (*) euro 821,00 (euro 1.094,67)² punti 10 e sosp. patente da 6 a 12 mesi Strade Statali ed extra urbane 90 km/h 95 km/h (*) Nessuna Sanzione euro 41,00 (euro 54,67)² 105 km/h (*) punti 0 136 km/h (*) euro 168,00 (euro 224,00)² punti 3 157 Km/h (*) euro 527,00 (euro 702,67)² punti 6 e sosp. patente da 1 a 3 mesi(**) Oltre 157 km/h (*) euro 821,00 (euro 1.094,67)² punti 10 e sosp. patente da 6 a 12 mesi Centri abitati 50 km/h 55 km/h (*) Nessuna Sanzione euro 41,00 (euro 54,67)² 65 km/h (*) punti 0 95 km/h (*) euro 168,00 (euro 224,00)² punti 3 115 Km/h (*) euro 527,00 (euro 702,67)² punti 6 e sosp. patente da 1 a 3 mesi(**) Oltre 115 km/h (*) euro 821,00 (euro 1.098,67)² punti 10 e sosp. patente da 6 a 12 mesi Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale 15

n. 159 Aumento 5,4% su base ISTAT per l anno 2013 Forze dell Ordine Le proposte dell ASAPS: premio di produzione agli automobilisti sulla base dei positivi risultati degli incidenti nel biennio confrontati con quelli UE e notifiche differite agli stranieri Alcuni esempi degli incrementi delle sanzioni Foto Coraggio - Archivio ASAPS Un aumento biennale del 5,4% delle sanzioni di cui non si sentiva assolutamente il bisogno e che servirà solo ad alimentare le casse dello Stato e degli enti territoriali.non è stato accolto il nostro appello al congelamento dei rincari, figurarsi... quando si tratta di incassare non c è spazio di discussione. Eppure l ASAPS aveva fatto la sua proposta: - Attivazione di un sistema per la notificazione differita ai veicoli con targa straniera che hanno commesso violazioni sul territorio nazionale, con l istituzione di una banca dati delle violazioni al CdS degli stranieri, non notificate o comunque non riscosse entro i 3 anni precedenti. Si recupererebbero somme importanti dai forestieri che commettono infrazioni accertate a distanza con Tutor, autovelox, T-Red, sorpassometri, accessi ZTL, o non notificate immediatamente come i divieti di sosta. Inoltre ci sembra sia arrivato il momento di dare un riconoscimento al merito degli automobilisti italiani visto che sono sotto attacco su tutti e 4 i lati del veicolo con incrementi senza uguali delle accise sui carburanti, aumenti delle assicurazioni RCA, dei pedaggi autostradali e ora anche delle multe (ci avevano tentato anche con la previsione dell utilizzo esclusivo degli pneumatici da neve, che siamo riusciti a far revocare). Per questo l ASAPS chiede che venga dato un riconoscimento al mondo della mobilità, con una sorta di premio di produzione per gli automobilisti. Come? Con la previsione di decisioni premianti dei comportamenti che non siano solo i soliti 2 punti in più sulla patente (a luglio arriveranno gli ultimi 2 che ci porteranno al tetto massimo dei 30 punti se non abbiamo commesso infrazioni). Gli incidenti stradali e le vittime della strada sono fortunatamente in costante diminuzione. E ora di dare un riconoscimento ai conducenti dei veicoli. L ASAPS allora propone: il congelamento degli aumenti biennali delle sanzioni del C.d.S. se nel biennio precedente il numero degli incidenti e delle vittime della strada, sulla base dei dati Istat disponibili, è diminuito per una percentuale pari o superiore alla media europea. I conducenti che causano incidenti sono qualche centinaio di migliaia su 48 milioni di veicoli. Se gli incidenti calano e diminuiscono le vittime oltre ad una diminuzione dei costi delle assicurazioni, è giusto dare un riconoscimento agli automobilisti, motociclisti e autotraspor- Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale 19