Convenzione sul trasferimento dei condannati tra la Svizzera e la Repubblica del Perù

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Traduzione 1 Convenzione sul trasferimento dei condannati tra la Svizzera e la Repubblica del Perù Conclusa il 18 novembre 2010 Entrata in vigore mediante scambio di note l 8 maggio 2012 La Svizzera e la Repubblica del Perù di seguito denominate «le Parti», desiderose di sviluppare una maggiore cooperazione internazionale in materia penale; considerato che tale cooperazione deve essere nell interesse di una buona amministrazione della giustizia e deve favorire il reinserimento sociale dei condannati; considerato che tali obiettivi implicano che gli stranieri privati della loro libertà in seguito a un reato abbiano la possibilità di subire la condanna nel loro ambiente sociale d origine; e considerato che il miglior modo per giungervi è trasferirli nel proprio Paese, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Definizioni Ai fini della presente convenzione, l espressione: a) «condanna» designa qualsiasi pena o misura privativa della libertà pronunziata da un giudice per una durata limitata o indeterminata a causa di un reato; b) «sentenza» designa una decisione giudiziale che pronunzi una condanna; c) «Stato di condanna» designa lo Stato dove è stata condannata la persona che può essere o è già stata trasferita; d) «Stato di esecuzione» designa lo Stato in cui il condannato può essere o è già stato trasferito per subirvi la propria condanna. RS 0.344.641 1 Dal testo originale francese (RO 2012 2999). 2010-1770 2999

Art. 2 Principi generali 1. Le Parti si impegnano ad accordarsi reciprocamente, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, la più ampia collaborazione in materia di trasferimento dei condannati. 2. Una persona condannata sul territorio di una Parte può, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, essere trasferita nel territorio dell altra Parte per subirvi la condanna inflittale. A tal fine può esprimere, sia presso lo Stato di condanna, sia presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in virtù della presente Convenzione. 3. Il trasferimento può essere chiesto sia dallo Stato di condanna, sia dallo Stato di esecuzione. Art. 3 Condizioni del trasferimento 1. Un trasferimento può aver luogo secondo la presente Convenzione soltanto alle seguenti condizioni: a) il condannato deve essere cittadino dello Stato di esecuzione; b) la condanna non è dovuta a un reato esclusivamente militare; c) la sentenza deve essere definitiva e non vi sono altri processi penali pendenti nello Stato di condanna; d) la durata di condanna che il condannato deve ancora subire deve essere di almeno sei mesi alla data di ricezione della domanda di trasferimento, o indeterminata; e) il condannato o, qualora uno dei due Stati lo ritenesse necessario a causa della sua età o del suo stato fisico o mentale, il suo rappresentante deve consentire al trasferimento; f) gli atti o le omissioni che hanno provocato la condanna devono costituire un reato per il diritto dello Stato di esecuzione, o dovrebbero costituirne uno qualora avvenissero sul suo territorio; g) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono essersi accordati su tale trasferimento; h) la pena inflitta nello Stato di condanna non supera la pena massima prevista dallo Stato di esecuzione; i) il condannato ha pagato la multa e/o il risarcimento stabiliti nella sentenza. È fatta eccezione per il condannato che può provare la sua totale insolvibilità; e j) un eventuale pena di morte è stata commutata. 2. In casi eccezionali, le Parti possono convenire il trasferimento anche se la durata della condanna che il condannato deve ancora subire è inferiore a quella prevista nel paragrafo 1 lettera d. 3000

Art. 4 Obbligo di fornire informazioni 1. Ogni condannato al quale può essere applicata la presente Convenzione deve essere informato dallo Stato di condanna del tenore della presente Convenzione. 2. Se il condannato ha espresso allo Stato di condanna il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione, questo Stato deve informarne lo Stato di esecuzione al più presto possibile dopo che la sentenza sia diventata definitiva. 3. Le informazioni devono comprendere: a) il nome, la data e il luogo di nascita del condannato; b) ove occorra, il suo indirizzo nello Stato di esecuzione; c) un esposto dei fatti che hanno dato adito alla condanna; d) la natura, la durata e la data dell inizio della condanna; e e) le disposizioni penali in vigore. 4. Se il condannato ha espresso allo Stato di esecuzione il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione, lo Stato di condanna, su richiesta, comunica a tale Stato le informazioni di cui al paragrafo 3. 5. Il condannato deve essere informato per scritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, come pure in ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito a una domanda di trasferimento. Art. 5 Autorità centrali Le Parti designano come Autorità centrali incaricate di esercitare le funzioni previste nella presente Convenzione, per la Svizzera l «Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia» e, per la Repubblica del Perù, il «Ministerio Público-Fiscalía de la Nación». Art. 6 Domande e risposte 1. Le domande di trasferimento e le risposte devono essere formulate per scritto. 2. Tali domande devono essere presentate per via diplomatica e/o scambiate direttamente tra le Autorità centrali. Le risposte devono essere comunicate attraverso le stesse vie. 3. Lo Stato di esecuzione deve informare senza indugio lo Stato di condanna della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento chiesto. 4. Per poter decidere se accettare o rifiutare il trasferimento del condannato e affinché tale trasferimento contribuisca positivamente al suo reinserimento sociale, l autorità di ciascuna Parte considera, tra l altro, la gravità del reato, i possibili legami dell autore con il crimine organizzato, il suo stato di salute e il suo rapporto con la società dello Stato di condanna e dello Stato di esecuzione. 3001

Art. 7 Atti a sostegno 1. Lo Stato di esecuzione deve fornire allo Stato di condanna su richiesta di quest ultimo: a) un documento o una dichiarazione indicante che il condannato è cittadino di questo Stato; b) una copia delle disposizioni legali dello Stato di esecuzione, dalle quali risulti che gli atti o le omissioni che hanno provocato la condanna nello Stato di condanna costituiscono un reato per il diritto dello Stato di esecuzione, o ne costituirebbero uno qualora avvenissero sul suo territorio. 2. Quando vi sia domanda di trasferimento, lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione i documenti seguenti, salvo che l uno o l altro dei due Stati abbia già indicato che non intende accordare il trasferimento: a) una copia della sentenza e delle disposizioni legali applicate; b) l indicazione della durata della condanna già subita, comprese le informazioni su qualsiasi detenzione provvisoria, condono di pena o ogni altro atto riguardante l esecuzione della condanna; c) una dichiarazione che attesti il consenso al trasferimento quale considerato nell articolo 3 paragrafo 1 lettera e; e d) tutte le volte che occorra, ogni rapporto medico o sociale sul condannato, ogni informazione sul suo trattamento nello Stato di condanna e ogni raccomandazione per il seguito del suo trattamento nello Stato di esecuzione. 3. Prima di fare una domanda di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione possono entrambi chiedere uno qualsiasi dei documenti o delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Art. 8 Consenso e verifica 1. Lo Stato di condanna fa sì che il condannato che deve consentire al trasferimento in virtù dell articolo 3 paragrafo 1 lettera e lo faccia volontariamente e in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tal riguardo è regolata dalla legge dello Stato di condanna. 2. Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, mediante un console o un altro funzionario designato in accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso è stato dato alle condizioni previste nel paragrafo 1. Art. 9 Conseguenze del trasferimento per lo Stato di condanna 1. La presa in consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione sospende l esecuzione della condanna nello Stato di condanna. Quando il condannato, una volta trasferito, si sottrae all esecuzione, lo Stato di condanna recupera il diritto d eseguire il resto della pena che il condannato avrebbe dovuto scontare nello Stato di esecuzione. 3002

2. Lo Stato di condanna non può più eseguire la condanna quando lo Stato di esecuzione ne considera terminata l esecuzione. Art. 10 Conseguenze del trasferimento per lo Stato di esecuzione 1. La sanzione pronunciata dallo Stato di condanna è direttamente applicabile nello Stato di esecuzione. 2. Lo Stato di esecuzione è vincolato dalle constatazioni di fatto, dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione quali risultano dalla condanna. 3. L esecuzione della sanzione nello Stato di esecuzione è regolata dalla legge di questo Stato. Quest ultimo è il solo competente per prendere le decisioni riguardanti le modalità di esecuzione della sanzione, comprese quelle concernenti la durata del periodo di incarcerazione del condannato. Art. 11 Conseguenze del trasferimento per il condannato 1. Una volta trasferito per l esecuzione di una pena o di una misura privativa della libertà conformemente alla presente Convenzione, il condannato non può essere perseguito o condannato nello Stato di esecuzione per gli stessi fatti che hanno provocato la pena o la misura privativa della libertà inflitta dallo Stato di condanna. 2. Tuttavia, la persona trasferita può essere detenuta, giudicata e condannata nello Stato di esecuzione per qualsiasi altro fatto diverso da quello che ha provocato la condanna nello Stato di condanna, quando esso è sanzionato penalmente dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Art. 12 Consegna La consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato di condanna a quelle dello Stato di esecuzione avviene nel luogo convenuto dalle Parti. Art. 13 Grazia, amnistia, commutazione Le Parti possono accordare la grazia, l amnistia o la commutazione della pena conformemente alla loro Costituzione o alle loro altre norme giuridiche; a tal fine le Autorità centrali devono consultarsi prima che la grazia, l amnistia o la commutazione della pena possa essere accordata. Art. 14 Revisione della sentenza Soltanto lo Stato di condanna ha il diritto di giudicare su qualsiasi ricorso per revisione interposto contro la sentenza. Art. 15 Cessazione dell esecuzione Lo Stato di esecuzione deve porre fine all esecuzione della condanna non appena lo Stato di condanna l abbia informato di qualsiasi decisione o provvedimento che tolga carattere esecutorio alla condanna. 3003

Art. 16 Informazioni riguardanti l esecuzione Lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni riguardanti l esecuzione della condanna: a) quando ritiene terminata l esecuzione della condanna; b) qualora il condannato evada prima che l esecuzione della condanna sia terminata; oppure c) qualora lo Stato di condanna gli chieda una relazione speciale. Art. 17 Transito 1. Se una delle Parti conclude convenzioni per il trasferimento dei condannati con uno Stato terzo, l altra Parte deve facilitare il transito sul proprio territorio dei condannati trasferiti in virtù di tali convenzioni. 2. Tuttavia, una Parte può rifiutare di accordare il transito qualora il condannato sia suo cittadino oppure qualora il reato che ha provocato la condanna non costituisca un reato secondo la propria legislazione. 3. La Parte che intende effettuare il trasferimento deve prima notificarlo all altra Parte. 4. La Parte a cui è chiesto il transito può tenere il condannato in stato di detenzione per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il proprio territorio. Art. 18 Lingue Le domande di trasferimento presentate secondo la presente Convenzione nonché i documenti accompagnatori o altre informazioni devono essere redatti, nel caso della Repubblica del Perù, in lingua spagnola. Nel caso della Svizzera, l Autorità centrale determinerà, in via preventiva e di caso in caso, se la domanda e i documenti accompagnatori o altre informazioni debbano essere presentate in lingua tedesca, francese o italiana. Art. 19 Esenzione da formalità La domanda e i relativi documenti inviati da una delle Parti in applicazione della presente Convenzione sono esentati da formalità di legalizzazione e di altro tipo. Art. 20 Scorta e spese 1. Lo Stato di esecuzione fornisce la scorta per il trasferimento. 2. Le spese di trasferimento, comprese quelle per la scorta, sono a carico dello Stato di esecuzione, salvo diversa decisione delle Parti. 3. Le spese cagionate esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna sono a carico di quest ultimo. 4. Lo Stato di esecuzione può tuttavia ricuperare tutte o parte delle spese di trasferimento dal condannato. 3004

Art. 21 Applicazione temporale La presente Convenzione è applicabile all esecuzione delle condanne pronunziate sia prima sia dopo la sua entrata in vigore. Art. 22 Relazioni con altri accordi La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi dei due Stati derivanti da accordi di estradizione e da altri accordi di cooperazione internazionale in materia penale che prevedono il trasferimento di detenuti per scopi di confronto o di testimonianza. Art. 23 Durata La presente Convenzione è conclusa a tempo indeterminato. Art. 24 Risoluzione delle controversie Le Parti risolvono qualsiasi controversia legata all interpretazione e/o all attuazione della presente Convenzione in modo amichevole per via diplomatica. Art. 25 Denunzia Ogni Stato può denunziare la presente Convenzione in qualsiasi momento mediante notificazione scritta indirizzata all altro Stato. La denunzia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della suddetta notificazione. Art. 26 Entrata in vigore La presente Convenzione entra in vigore alla data di ricezione dell ultima notificazione scritta in cui le Parti comunicano di aver completato le procedure legali interne richieste per l entrata in vigore. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Lima, il 18 novembre 2010, in due originali, in lingua francese e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede. Per la Svizzera: Anne-Pascale Krauer Müller Per la Repubblica del Perù: José Antonio García Belaunde 3005

3006