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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 686/15/CONS AVVIO DEL PROCEDIMENTO SULLE CODIFICHE (STANDARD CODIFICHE PER LA RICEZIONE DI PROGRAMMI IN TECNOLOGIA DVB- T2) CHE DEVONO CONSIDERARSI TECNOLOGICAMENTE SUPERATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO - LEGGE 31 DICEMBRE 2014, N. 192 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2015, N. 11 L AUTORITÀ NELLA sua riunione di Consiglio del 16 dicembre 2015; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ; VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ( direttiva quadro ), come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE; VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ( direttiva autorizzazioni ), come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE; VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi ; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle Comunicazioni elettroniche così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70; VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l emanazione del testo unico della radiotelevisione ;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, rinominato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ; VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e successive modificazioni, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento ; VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 ; VISTA la delibera n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000 recante Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 685/15/CONS; VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante Regolamento concernente l accesso ai documenti, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS; VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell Autorità, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS; VISTI, in particolare, gli articoli 13, commi 2 e 4, lettera d), 13- bis, 14, 14-bis, 14-ter, 27 e 29 del Codice che recepiscono nell ordinamento nazionale gli articoli 8, comma 2, 8-bis, 9, 9-bis e 9-ter della direttiva n. 2002/21/CE ( direttiva quadro ) e gli articoli 5 e 7 della direttiva n. 2002/20/CE ( direttiva autorizzazioni ), come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE, in materia di gestione dello spettro e assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze; CONSIDERATO che il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, all art. 3, comma 1, nel modificare il comma 5 dell art. 3- quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, prevede che: Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1º gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi 2

venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1º luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1º gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integra un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'itu. Con regolamento dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma. ; CONSIDERATO che, pertanto, il comma 1 dell articolo 3 del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, proroga al 1 luglio 2016 il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici saranno tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi con il nuovo standard (DVB-T2) di trasmissione televisiva digitale terrestre di seconda generazione, dovendo utilizzare tutti gli standard tecnologici per la codifica dell audio e del video digitale approvati nell ambito dell Unione internazionale delle comunicazioni (ITU), mentre le successive evoluzioni tecnologiche delle codifiche risulteranno obbligatorie solo dopo 18 o 24 mesi dall approvazione ITU; CONSIDERATO che lo stesso comma proroga al 1 gennaio 2017 il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio saranno tenuti a vendere ai consumatori apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi con il nuovo standard (DVB-T2), dovendo utilizzare tutti gli standard tecnologici per la codifica dell audio e del video digitale approvati nell ambito dell Unione internazionale delle comunicazioni (ITU), mentre le successive evoluzioni tecnologiche delle codifiche risulteranno obbligatorie solo dopo 18 o 24 mesi dall approvazione ITU; 3

CONSIDERATO che lo stesso comma affida all Autorità il compito di individuare, con apposito regolamento, le codifiche tecnologicamente superate in ordine alle quali non sussistono sul territorio nazionale gli obblighi relativi a tali codifiche di cui sopra; RITENUTO di dare corso alle previsioni contenute nel citato comma avviando un procedimento di analisi finalizzato a svolgere una ricognizione dello stato di penetrazione e di diffusione degli standard di codifica attualmente in uso nonché diretta anche a valutare l eventuale stato di obsolescenza degli stessi; UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell art. 31 del Regolamento concernente l organizzazione e il funzionamento dell Autorità; DELIBERA Articolo 1 1. È avviato il procedimento di analisi finalizzato a svolgere una ricognizione dello stato di penetrazione e di diffusione degli standard di codifica attualmente in uso nonché diretta anche a valutare l eventuale stato di obsolescenza degli stessi, ai sensi dell articolo 3, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192. 2. Il responsabile del procedimento è l ing. Roberto de Martino della Direzione Infrastrutture e Servizi di Media. 3. Il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell Autorità, prorogabile con atto motivato di ulteriori 60 giorni. 4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa per le richieste di informazioni e documenti, comprese quelle rivolte ad altre pubbliche amministrazioni e a soggetti terzi, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell Autorità in partenza e in arrivo nonché per lo svolgimento della consultazione pubblica. La presente delibera è pubblicata nel sito web dell Autorità. 4

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Roma 16 dicembre 2015 IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Preto Per attestazione di conformità a quanto deliberato Il SEGRETARIO GENERALE ad interim Antonio Perrucci 5