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Scritto da Administrator Martedì 08 Maggio :34 - Ultimo aggiornamento Martedì 01 Settembre :07

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Servizi Demografid Prot. Uscita del 14/0912012 Numero: 0008575 C1assifica: area 1.23"/A 2 \\}I\JIJIJ 11')\\\J\1 \1 \lit\l\\ CIRCOLARE N. 23 - AI PREFETTI DELLA REPUBBLlCA LORO SEDI - AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 38100 T R E N T 0 - AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 39100 B 0 L ZAN 0 - AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura Piazza della Repubblica n. 15 11100 A 0 S T A e, per conoscenza: - AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE S1C1LlANA 90100 PAL E R M 0 - AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 C A G L I A R I - AL GABINETTO DELL'ON.LE S1G. MIN1STRO SED E - ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMIN1STRAZ10NE SED E - ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATIST1CA Via Cesare Balbo n. 16 00184 ROM A - ALL'ASSOCIAZIONE NAZ10NALE COMUNI ITALlAN1 Via dei Prefetti n. 46 00186 ROM A - ALL'ASSOC1AZIONE NAZIONALE UFFICIALl DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE Via dei Mille n. 35 ElF 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (EO) - ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)

o g,. O".'. } Nl~ ~~,~ Ministero dell 'Intern0 Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n.154. Regolamento di attuazione dell 'articolo 5 del decreto-iegge 9 febbraio 2012, n.5, conveliito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, in materia di variazioni anagrafiche. Nella Gazzetta Ufficiale n.211 del 10 settembre 2012, e stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica indicato in oggetto. II decreto, che entrera in vigore il 25 settembre 2012, e stato adottato in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, conveliito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Ad eccezione delle disposizioni recate dalla lettera i) del decreto presidenziale sopracitato, che modifica l'art.23 del D.P.R. n. 223/1989 abolendo la preventiva autorizzazione di questa Ministero per I' eliminazione della schedario cartaceo, Ie previsioni contenute nel nuovo regolamento anagrafico recepiscono i contenuti dell 'art.5 in argomento, sulle cui modalita di attuazione questa Ministero ha fornjto apposite istruzioni con circolare n.9 del 27 aprile 2012. II nuovo testa regolamentare consta di un unico alijcolo, composto dal comma suddiviso nelle lettere da a) ad i), di cui si illustrano, di seguito, i contenuti. La lettera a) inserisce nell'ambito dell'art. 7 del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989) la norma contenuta nell'art. 18, comma 6, del testo rego1amentare precedente, riguardante la decoltenza dell'iscrizione anagrafica a seguito delle operazioni di censimento. Si tratta di una modifica formale, determinata da esigenze di carattere sistematico, che si coltela aile modifiche introdotte con 1a successiva lettera e) del regolamento. La lettera b) si compone dei numeri 1),2) e 3). La norma di cui al numero 1) reca la novella dell'art. 13, comma 2 del regolamento anagrafico, recependo sostanzialmente quanta previsto dall 'ali. 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 5/2012. La nuova norma prevede che la modulistica afferente aile dichiarazioni anagrafiche - che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo precedente era predisposta dall'istat - sia elaborata da questa Ministero d'intesa con il citato Istituto. In tal senso questo Ministero ha provveduto alia pubblicazione sui proprio sito istituzionale dei moduli sopraindicati (cfr. punto n.l della Circ.n.9/2012 e Circ.n.10/20l2).

La nonna di cui al numero 2) modifica I'art. 13, comma 3, del regolamento anagrafico, recependo Ie indicazioni introdotte dall'art. 5, comma 2, del decreto-iegge n. 5/2012, relative aile modalita di effettuazione delle dichiarazioni anagrafiche. La nuova nonna prevede inoltre che il comune pubblichi sui proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inviare Ie dichiarazioni, in modo da dare certezza aile modalita di inoltro delle dichiarazioni stesse (cfr. punta n.l della Circ.n.9/2012 e I' Avviso del 30/8/2012 pubblicato sui sito della Direzione centrale per i servizi demografici). La norma di cui al numero 3) aggiunge al citato art.13, il comma 3-bis, che conferma la necessita di applicazione, a cura dell 'ufficiale d'anagrafe, dell'art. 7 della legge n.241 11990, relativo alia comunicazione di avvio del procedimento (cfr. punto 2 della Circ.n.9/2012). La lettera c) reca la novella dell'art. 16, comma 2, del regolamento anagrafico, relativo all'iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero. La nuova disposizione elimina il riferimento all'inoltro da parte del comune d'immigrazione al comune di precedente iscrizione della pratica migratoria, in quanta non coerente con Ie nuove norme introdotte dal decretolegge, sostituendola con una comunicazione concernente la dichiarazione resa dall'interessato (cfr. punto 3 della Circ.n.9/2012). La lettera d) modifica I'art. 17, comma 1, del regolamento anagrafico, riducendo a due giorni il termine precedentemente fissato in tre giorni, per la registrazione in anagrafe delle comunicazioni di stato civile ovvero rese dagli interessati. La modifica e intesa ad armonizzare la norma in commento con il termine di due giomi previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-iegge n 5/2012, per la registrazione delle dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 1, del regolamento anagrafico. La lettera e), reca il nuovo testo dell'art.18 del regolamento che assume la seguente nuova denominazione:"procedimento d'iscrizione e variazione anagrafica". In base all'art.18, comma 1, coerentemente con ]'art. 5, comma 3, del decreto-iegge, I' ufficiale d'anagrafe effettua Ie iscrizioni e Ie registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), entro due giomi lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni. II successivo comma 2 della stesso art. 18, riguarda I' iscrizione anagrafica per trasferimento da altro comune 0 dall'estero del cittadino italiano iscritto all' AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'estero). In particolare, la norma disciplina I'invio dei dati contenuti nelle dichiarazioni anagrafiche al comune di provenienza 0 di iscrizione AIRE, per la cancellazione anagrafica dell' interessato, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi. Viene anche stabilito che il comune di cancellazione, dal momento in cui acquisisce la notizia della nuova iscrizione, cessi di rilasciare agli interessati la certificazione anagrafica.

II comma 3 dell'art. 18, prevede che entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma precedente, il comune di provenienza inoltri al comune di nuova iscrizione i dati in suo possesso, relativi agli interessati, unitamente alia notizia dell'avvenuta cancellazione. A corollario di tale previsione viene stabilito che fino alia comunicazione della conferma e integrazione dei dati da parte del comune di provenienza dell' interessato, I' attivita di certificazione da parte del comune di nuova iscrizione sia limitata alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall'ufficio. II comma 4 dell'art. 18, stabilisce che qualora il comune di provenienza non rispetti i termini di cui al comma 3, sia sollecitato dal comune di nuova iscrizione, e che di cia ne venga data notizia alia prefettura (cfr. punto 3 della Circ. n. 9/2012). La lettera f) introduce, di seguito all 'articolo 18, I'articolo 18-bis del regolamento che assume la seguente nuova denominazione: " Accet1amenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti". Tale norma disciplina gli effetti degli esiti degli accertamenti svolti sulle dichiarazioni rese, in attuazione dell'art. 5, comma 5, del decretolegge n. 5/2012. In particolare, il comma 1 del nuovo art. 18-bis stabilisce che qualora nei quarantacinque giorni successivi alia dichiarazione resa dagli interessati non venga data comunicazione di preavviso di rigetto, quanta dichiarato si considera conforme alia situazione di fatto in essere alia data della dichiarazione stessa, secondo l'istituto del silenzio-assenso, di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990. II successivo comma 2 prevede che, qualora I'accertamento abbia dato esito negativo, il comune provveda al ripristino della posizione anagrafica precedente. II comma 3 precisa che qualora I'accertamento negativo riguardi Ie dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 1, lett.a), il comune interessato debba provvedere alia cancellazione del dichiarante, con effetti che retroagiscono alia data di iscrizione, e che, ove questi provenga da altro comune, comunichi a questa ultimo I'esito negativo dell'accertamento svolto, ai fini del ri pristino della posizione anagrafica precedente (cfr. punti 5 e 6 della Circ.n.9/2012). La lettera g) introduce, di seguito all'art. 19, l'articolo 19-bis, rubricato "vertenze anagrafiche". Le norme previste nei commi 1 e 2 del citato art. 19-bis sono mutuate dalle analoghe disposizioni contenute nell'art. 18, commi 7 e 8, del precedente regolamento. (cfr. punto 5 della Circ.n.9/2012, ultimo capoverso). La lettera h) propone una nuova formulazione dell'art. 20, comma 1, del regolamento anagrafico, riguardante Ie informazioni contenute nelle schede individuali che, insieme alle schede di famiglia, compongono l'anagrafe. Le informazioni obbligatorie ivi previste sono quelle che attengono aile generalita, cui si aggiunge il codice fiscale, essenziale per la circolarita anagrafica.

Ministero dell 'Interna La lettera i) modifica l'art. 23, comma 1, del regolamento anagrafico, eliminando la necessita di richiedere un'apposita autorizzazione del Ministero dell'interno, d'intesa con l'istat, nei casi in cui il comune intenda adottare un sistema esclusivamente informatizzato di gestione dell'anagrafe. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in argomento, i comuni potranno abbandonare 10 schedario cartaceo, senza necessita di acquisire la preventiva autorizzazione di questa Ministero, a condizione che i sistemi informatici di gestione dell'anagrafe assicurino l'adozione delle misure di sicurezza indicate dal comma 2 del citato art. 23.Tale modifica, in linea con gli obiettivi di semplificazione indicati dal legislatore, e coerente con la vigente disciplina in materia di gestione informatizzata dei documenti amministrativi. In relazione a quanta suesposto, si pregano Ie SS.LL di voler richiamare l'attenzione dei Sigg.ri Sindaci sulle modifiche normative in esame e sui contenuto della presente circolare. DI~.~.M'r~E'NTO (pa~