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Transcript:

187 OTTAVA COMMISSIONE COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA ORDINE DEL GIORNO - SPECIALE A INDICE GIUDICI DI PACE... 1 COMPONENTI PRIVATI... 6 ESPERTI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA... 10 GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE... 12 GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO... 21 VICE PROCURATORI ONORARI... 24 FORMAZIONE TABELLE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE... 31 I

188 Odg. n. 2160 - Speciale A - 11 gennaio 2017 La Commissione propone, all unanimità, l adozione delle seguenti delibere: GIUDICI DI PACE 1) - 42/GP/2015 - Dott. Emilio MANGANIELLO, giudice di pace nella sede di LATINA. Esposto pervenuto in data 17 settembre 2014 dell'avv. Antonio Caputo. (relatore Consigliere ZANETTIN) - letto l'esposto pervenuto in data 17 settembre 2014 dell'avv. Antonio Caputo nei confronti del dott. Emilio MANGANIELLO, giudice di pace nella sede di LATINA; - considerato che in data 10 febbraio 2015 è stato deliberato di trasmettere gli atti al Presidente della Corte di Appello di Roma, per le valutazioni di competenza ai sensi degli articoli 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198; - rilevato che il Presidente della Corte di Appello di Roma con provvedimento del 10 ottobre 2016, ha disposto all'esito degli accertamenti espletati, l'archiviazione degli atti, non ravvisandovi fatti suscettibili di determinare il promovimento dell'azione disciplinare nei confronti del giudice di pace; di prendere atto del provvedimento di archiviazione in data 5 ottobre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Roma. 2) - 187/GP/2015 - Dott.ssa Maria Maddalena ACERNESE, giudice di pace nella sede di ROMA. Esposto pervenuto in data 17 dicembre 2014 dell'avv. Alberto d'auria. (relatore Consigliere ZANETTIN) 1

189 - letto l'esposto pervenuto in data 17 dicembre 2014 dell'avv. Alberto d'auria, nei confronti della dott.ssa Maddalena ACERNESE, giudice di pace nella sede di ROMA; - considerato che in data 15 settembre 2015 è stato deliberato di trasmettere gli atti al Presidente della Corte di Appello di Roma, per le valutazioni di competenza ai sensi degli articoli 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198; - rilevato che il Presidente della Corte di Appello di Roma con provvedimento del 15 novembre 2016, all'esito degli accertamenti espletati, ha disposto l'archiviazione dell'esposto atteso che il ritardo nella emissione del decreto ingiuntivo è dipeso dalla grave situazione in cui verteva l'ufficio del Giudice di Pace di Roma nell'anno 2014 e, in particolare lo specifico settore dei ricorsi per decreto ingiuntivo; di prendere atto del provvedimento di archiviazione in data 17 dicembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Roma. 3) - 663/GP/2016 - Copertura di n. 3 posti presso la sede di VENAFRO (circondario di Isernia), di cui alla delibera consiliare del 12 ottobre 2016 (prot. n. 19406/2016 del 13 ottobre 2016), relativa alla procedura di trasferimento dei giudici di pace in servizio da destinare agli Uffici del giudice di pace ripristinati con d.m. 27 maggio 2016. (relatore Consigliere ZANETTIN) Vista la delibera consiliare del 12 ottobre 2016 (prot. n. 19406/2016 del 13 ottobre 2016), relativa alla procedura di trasferimento dei giudici di pace in servizio da destinare agli Uffici del giudice di pace ripristinati con d.m. 27 maggio 2016, con la quale è stata disposta la pubblicazione, fra gli altri, di n. 3 posti vacanti presso la sede di VENAFRO (circondario di Isernia); Visto l'art. 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni; Visto l'art. 4 della legge 28 aprile 2016, n. 57, rubricato Incompatibilità del giudice di pace ; 2

190 Visto il Capo VII della circolare consiliare sui giudici di pace Prot. P-15880/2002 del 1 agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni, in tema di trasferimenti; Viste le disposizioni sui criteri di valutazione delle domande di trasferimento presentate, riportate nella citata delibera del 12 ottobre 2016; Esaminata la domanda di trasferimento presentata dal giudice di pace dott. Massimo AMATO, in servizio già nella sede di Venafro prima della soppressione ed allo stato nella sede di Benevento; Rilevato che l'istante, dopo l'assegnazione alla sede di Isernia a seguito della soppressione dell'ufficio di Venafro ove prestava servizio, con delibera consiliare del 2 dicembre 2015 è stato trasferito a sua domanda presso la sede di Benevento, ove ha assunto il possesso delle funzioni in data 2 febbraio 2016; Ritenuto che il dott. Massimo AMATO non risulta legittimato a proporre istanza di trasferimento, ai sensi del punto 4 della citata delibera del 12 ottobre 2016, non essendo trascorsi, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di trasferimento (4 novembre 2016), due anni dal giorno in cui hanno preso possesso delle funzioni presso l'attuale sede di servizio (in data 2 febbraio 2016); Ritenuto pertanto che la richiesta di trasferimento in esame non può trovare accoglimento; il rigetto della domanda di trasferimento presentata dal dott. Massimo AMATO, giudice di pace nella sede di BENEVENTO. 4) - 639/GP/2016 - Dott. Luigi TRANQUILLI, giudice di pace nella sede di SENIGALLIA (circondario di Ancona). Nota in data 3 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila relativa al procedimento penale n. 2634/16 R.G.N.R. riguardante il predetto giudice di pace. (relatore Consigliere BALDUZZI) 3

191 - vista la nota in data 3 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila con cui si trasmette copia dell'informativa relativa al procedimento penale n. 2634/16 R.G.N.R. riguardante il dott. Luigi TRANQUILLI, giudice di pace nella sede di SENIGALLIA, unitamente a copia degli atti introduttivi; - vista la successiva nota del 14 novembre 2016 con cui il medesimo Procuratore della Repubblica trasmette copia del decreto di archiviazione emesso in data 21 ottobre 2016 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di L'Aquila; l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 5) - 682/GP/2016 - Dott.ssa Fabiola CRISTOFANO, giudice di pace nella sede di NAPOLI. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere FORCINITI) - letta la nota in data 19 ottobre 2016 con la quale la dott.ssa Fabiola CRISTOFANO, giudice di pace nella sede di NAPOLI, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 9, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni; di prendere atto delle dimissioni e, per l'effetto, di dichiarare la decadenza della dott.ssa Fabiola CRISTOFANO dall'incarico di giudice di pace nella sede di NAPOLI. 6) - 684/GP/2016 - Esposto pervenuto con posta certificata in data 14 novembre 2016, prot. A-66709/2016, dell'avv. Davide Vivi presentato nei confronti di un giudice di pace di Modena. (relatore Consigliere MORGIGNI) 4

192 - visto l'esposto pervenuto con posta certificata in data 14 novembre 2016, prot. A- 66709/2016, dell'avv. Davide Vivi presentato nei confronti di un giudice di pace di Modena; l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare. 5

193 COMPONENTI PRIVATI 7) - 74/CP/2016 - Dott. Massimo MARTELLI, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di CATANZARO. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere BALDUZZI) - letta la nota in data 2 novembre 2016 con la quale il dott. Massimo MARTELLI, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M. P-3057/2013 del 14 febbraio 2013, come modificata dalla circolare P-7226/2013 del 12 aprile 2013; di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Massimo MARTELLI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di CATANZARO. 8) - 75/CP/2016 - Dott.ssa Barbara MONTISCI, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di ANCONA. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere BALDUZZI) - letta la nota in data 16 novembre 2016 con la quale la dott.ssa Barbara MONTISCI, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Ancona, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M. P-3057/2013 del 14 febbraio 2013, come modificata dalla circolare P-7226/2013 del 12 aprile 2013; 6

194 di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Barbara MONTISCI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di ANCONA. 9) - 80/CP/2016 - Dott. Valter BRUNELLA, nominato giudice onorario del Tribunale per i minorenni di ANCONA, per il triennio 2017/2019 Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere BALDUZZI) - vista la nota in data 14 novembre 2016 con la quale il dott. Valter BRUNELLA, nominato giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Ancona, con delibera consiliare del 5 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitogli; di prendere atto della rinunzia all'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Ancona, per il triennio 2017/2019, del dott. Valter BRUNELLA e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 5 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina dello stesso. 10) - 76/CP/2016 - Dott. Vincenzo BATTIMIELLO, nominato consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di BRESCIA. Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere PONTECORVO) - vista la nota in data 16 novembre 2016 con la quale il dott. Vincenzo BATTIMIELLO, nominato consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Brescia, con delibera consiliare del 19 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitogli; 7

195 di prendere atto della rinunzia all'incarico di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Brescia, per il triennio 2017/2019, del dott. Vincenzo BATTIMIELLO e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 19 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina dello stesso. 11) - 77/CP/2016 - Dott. Diego TERAZZI, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di BOLZANO. Rettifica della delibera consiliare in data 5 ottobre 2016 relativa alla nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Bolzano, per il triennio 2017-2019. (relatore Consigliere MORGIGNI) - vista la delibera consiliare in data 5 ottobre 2016 relativa alla nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Bolzano, per il triennio 2017-2019, ai sensi della circolare consiliare P-19415/2015 del 26 ottobre 2015; - rilevato che nella citata delibera consiliare, per mero errore materiale, nella parte motiva e nel dispositivo veniva indicato il nominativo del candidato TERRAZZI Diego anziché quello corretto di TERAZZI Diego ; - ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla correzione di tale errore materiale; di rettificare la delibera consiliare del 5 ottobre 2016 relativa alla nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Bolzano, per il triennio 2017-2019, nel senso che là dove è scritto TERRAZZI Diego si legga e intenda: TERAZZI Diego. 12) - 92/CP/2016 - Dott.ssa Marina SCIPIONE, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di L'AQUILA. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere MORGIGNI) 8

196 - letta la nota, in data 19 novembre 2016 con la quale la dott.ssa Marina SCIPIONE, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di L'Aquila, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M. P-3057/2013 del 14 febbraio 2013, come modificata dalla circolare P-7226/2013 del 12 aprile 2013; di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Marina SCIPIONE dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di L'AQUILA. 9

197 ESPERTI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 13) - 26/ES/2016 - Dott.ssa Marcella CAPASSO, esperto del Tribunale di Sorveglianza di SASSARI. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere CLIVIO) - letta la nota in data 10 ottobre 2016 con la quale la dott.ssa Marcella CAPASSO, esperto del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visti gli artt. 8, punto 1, lett. b) e 9, punto 2, della circolare consiliare P-3058/2013 del 14 febbraio 2013, come modificata dalla circolare P-7227/2013 del 12 aprile 2013, di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Marcella CAPASSO dall'ufficio di esperto del Tribunale di Sorveglianza di SASSARI. 14) - 29/ES/2016 - Dott.ssa Linda MESSINEO, nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di PALERMO. Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere CLIVIO) - letta la nota in data 24 novembre 2016 con cui la dott.ssa Linda MESSINEO, nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con delibera consiliare in data 12 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole; di prendere atto della rinunzia all'incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di PALERMO della dott.ssa Linda MESSINEO e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 12 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina della stessa. 10

198 15) - 30/ES/2016 - Dott.ssa Manuela SCRIMA, confermata, per il triennio 2017/2019, esperto del Tribunale di Sorveglianza di PALERMO. Rinuncia all'incarico conferitole. (relatore Consigliere CLIVIO) - vista la nota in data 16 novembre 2016 con la quale la dott.ssa Manuela SCRIMA, confermata per il triennio 2017/2019 esperto del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con delibera consiliare del 12 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole; di prendere atto della rinunzia all'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di PALERMO, per il triennio 2017/2019, della dott.ssa Manuela SCRIMA e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 12 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la conferma della stessa. 11

199 GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE 16) - 685/GT/2016 - Dott. Lucio Roberto TREMOGLIE, giudice onorario del Tribunale ordinario di ENNA. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere CLIVIO) - letta la nota in data 10 novembre 2016 con la quale il dott. Lucio Roberto TREMOGLIE, giudice onorario del Tribunale ordinario di Enna, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); - visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016; di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Lucio Roberto TREMOGLIE dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di ENNA. 17) - 683/GT/2016 - Dott. Raffaele CUCCURULLO, giudice onorario del Tribunale ordinario di CASSINO. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere ZANETTIN) - letta la nota in data 10 novembre 2016 con la quale il dott. Raffaele CUCCURULLO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Cassino, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); - visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016; 12

200 di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del Raffaele CUCCURULLO dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di CASSINO. 18) - 689/GT/2016 - Dott.ssa Rosanna FANELLI, giudice onorario del Tribunale ordinario di ROMA. Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di età di sessantotto anni, a decorrere dal 2 gennaio 2017. (relatore Consigliere ZANETTIN) - visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2, prevede che per i giudici onorari di Tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 2016) L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età ; - rilevato che la dott.ssa Rosanna FANELLI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Roma, in data 2 gennaio 2017 compirà sessantotto anni di età; - ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice onorario di Tribunale ricoperto, a decorrere dal 2 gennaio 2017; di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la cessazione della dott.ssa Rosanna FANELLI dall incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di ROMA, per raggiungimento del sessantottesimo anno di età, a decorrere dal 2 gennaio 2017. 19) - 690/GT/2016 - Dott.ssa Daniela VANNI, giudice onorario del Tribunale ordinario di VELLETRI. 13

201 Nota pervenuta in data 18 novembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Velletri con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere ZANETTIN) - letta la nota pervenuta in data 18 novembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Velletri con la quale si comunica che la dott.ssa Daniela VANNI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Velletri, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. ; - considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2. ; - rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, al comma 9, che I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma ; - ritenuto pertanto che la dott.ssa Daniela VANNI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Velletri, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico; di dichiarare la cessazione della dott.ssa Daniela VANNI dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di VELLETRI. 20) - 692/GT/2016 - Dott.ssa Maria TRANQUILLO, giudice onorario del Tribunale ordinario di CATANZARO. 14

202 Esposto in data 11 luglio 2016 a firma dell'avv. Vittorio Brogneri. (relatore Consigliere BALDUZZI) - visto l'esposto in data 11 luglio 2016 a firma dell'avv. Vittorio Brogneri presentato nei confronti della dott ssa Maria TRANQUILLO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Catanzaro; l'archiviazione dell'esposto, non essendovi allo stato provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare e risultando informato il Presidente del Tribunale in ordine ad eventuali profili disciplinari riguardanti il magistrato onorario in questione. 21) - 608/GT/2016 - Dott. Filippo MANCINO, giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI. Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere FORCINITI) - letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il dott. Filippo MANCINO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. ; - considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2. ; 15

203 - rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ; e, al comma 9, che I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma ; - ritenuto pertanto che il dott. Filippo MANCINO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico; di dichiarare la cessazione del dott. Filippo MANCINO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI. 22) - 666/GT/2016 - Avv. Andrea FAIELLO, giudice onorario presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE. Nota pervenuta in data 3 novembre 2016 con la quale l'istante chiede il trasferimento presso il Tribunale ordinario di Nola o Torre Annunziata. (relatore Consigliere FORCINITI) - vista la nota pervenuta in data 3 novembre 2016, trasmessa dal Presidente della Corte di Appello di Napoli, con cui l'avv. Andrea FAIELLO, giudice onorario presso il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, chiede il trasferimento presso il Tribunale ordinario di ordinario di Nola o Torre Annunziata, per problematiche di possibile conflitto tra l'attività di ct grafologo - essendo iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Napoli Nord - e quelle giurisdizionali essendo ancora commisti gli Ordini Forensi viciniori di Napoli Nord (Aversa) e Santa Maria Capua Vetere ; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, che, all'art. 1, comma 1, lett. g), prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio dei magistrati onorari; 16

204 - rilevato che, a tutt'oggi, il decreto legislativo di cui al citato art. 1, comma 1, lett. g) della legge 28 aprile 2016, n. 57 non è stato emanato e, pertanto, allo stato, la richiesta di trasferimento in oggetto non può trovare accoglimento; - visto, altresì, l'art. 7 della circolare consiliare prot. P-793/2016 in data 13 gennaio 2016, ed in particolare il comma 6, ai sensi del quale Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito, interprete, curatore fallimentare, amministratore di sostegno e, in genere, gli incarichi assimilabili alle figure di ausiliario del giudice nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie a) il rigetto dell'istanza di trasferimento dell'avv. Andrea FAIELLO; b) di trasmettere la nota in oggetto al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di vigilare sull'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità dovute all'attività svolta dal giudice onorario di tribunale, ai sensi del citato art. 7, comma 6, della circolare consiliare prot. P-793/2016 in data 13 gennaio 2016. 23) - 682/GT/2016 - Dott.ssa Anna Assunta AIELLO, già giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI. Rettifica della delibera consiliare del 16 novembre 2016 relativa alla cessazione della stessa dall'incarico di giudice onorario; (relatore Consigliere FORCINITI) - vista la delibera consiliare in data 16 novembre 2016 relativa alla declaratoria di cessazione della dott.ssa Anna Assunta AIELLO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI; - rilevato che, per mero errore materiale, nella parte motiva e nel dispositivo della citata delibera il cognome del giudice onorario veniva indicato in ANIELLO anziché in quello di AIELLO ; - ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla correzione di tale errore materiale; 17

205 di rettificare la delibera consiliare del 16 novembre 2016, relativa alla cessazione della dott.ssa Anna Assunta AIELLO, dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, nel senso che, nella parte motiva e nel dispositivo della delibera stessa, là dove è scritto Anna Assunta ANIELLO si legga e intenda: Anna Assunta AIELLO. 24) - 686/GT/2016 - Dott.ssa Cristina CAPUTO, giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI NORD in AVERSA. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere FORCINITI) - letta la nota in data 18 novembre 2016 con la quale la dott.ssa Cristina CAPUTO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli Nord in Aversa, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); - visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016; di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Cristina CAPUTO dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI NORD in AVERSA. 25) - 694/GT/2016 - Dott.ssa Graziella Rosalia Rita GUIDA, nominata giudice onorario del Tribunale ordinario di SALERNO. Rettifica della delibera consiliare in data 16 marzo 2016 relativa alla nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di SALERNO, di cui ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16 gennaio 2008. (relatore Consigliere FORCINITI) 18

206 - vista la delibera consiliare in data 16 marzo 2016 relativa alla nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di SALERNO, di cui ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16 gennaio 2008, con la quale è stata disposta la nomina, fra gli altri, dell aspirante GUIDA Graziella Rosalia Rita; - rilevato che, per mero errore materiale, nella parte motiva e nel dispositivo della citata delibera il nome della suddetta candidata veniva indicato in Graziella Rosalia anziché in quello di Graziella Rosalia Rita ; - ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla correzione di tale errore materiale; di rettificare la delibera consiliare in data 16 marzo 2016 relativa alla nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di SALERNO, nel senso che, nella parte motiva e nel dispositivo della delibera stessa, là dove è scritto GUIDA Graziella Rosalia si legga ed intenda: GUIDA Graziella Rosalia Rita. 26) - 663/GT/2016 - Nota in data 27 maggio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Trieste con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici onorari del Tribunale ordinario di TRIESTE, ai sensi dell'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016. (relatore Consigliere MORGIGNI) - vista la nota in data 27 maggio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Trieste con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici onorari del Tribunale ordinario di Trieste, nonché copia della delibera del 13 maggio 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione; - visto l'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale; - considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari di tribunale; di prendere atto. 19

207 27) - 664/GT/2016 - Nota in data 1 giugno 2016 della Segreteria del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici onorari del Tribunale ordinario di PISA, ai sensi dell'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016. (relatore Consigliere MORGIGNI) - vista la nota in data 1 giugno 2016 della Segreteria del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici onorari del Tribunale ordinario di Pisa, nonché copia della delibera del 19 maggio 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione con invito al Presidente del Tribunale di monitorare la produttività dei got assegnati al settore civile con riferimento al numero delle sentenze emesse ; - visto l'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale; di prendere atto della relazione, con raccomandazione al Presidente del Tribunale ordinario di Pisa di monitorare l'attività dei giudici onorari di tribunale assegnati al settore civile, per il controllo della produttività degli stessi. 20

208 GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO 28) - 71/AC/2016 - Dott.ssa Maria Teresa CARROCCIO, giudice ausiliario della Corte di Appello di PALERMO. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere CLIVIO) - letta la nota in data 3 novembre 2016 con la quale la dott.ssa Maria Teresa CARROCCIO, giudice ausiliario della Corte di Appello di Palermo, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; - visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014; di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Maria Teresa CARROCCIO dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di PALERMO. 29) - 75/AC/2016 - Avv. Giuliana PASSERO, aspirante alla nomina di giudice ausiliario della Corte di Appello di ROMA. Nota pervenuta in data 9 novembre 2016 con la quale chiede l'annullamento e/o revoca in autotutela della delibera consiliare con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della sua domanda di nomina. (relatore Consigliere ZANETTIN) - letta la nota pervenuta in data 9 novembre 2016 con cui l'avv. Giuliana PASSERO, aspirante alla nomina di giudice ausiliario della Corte di Appello di Roma, chiede l'annullamento e/o 21

209 revoca in autotutela della delibera consiliare con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della sua domanda di nomina; - vista la delibera consiliare in data 16 marzo 2016 con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda del candidato PASSERO Giuliana, ai sensi dell'art. 4, comma 12, lett. a), del bando di concorso, atteso che il nullaosta rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, allo svolgimento della funzione di giudice ausiliario, deve essere allegato a pena d'inammissibilità alla domanda consegnata o fatta pervenire alla Corte di Appello ; - rilevato che la disposizione di cui all'art. 4, comma 12, lett. a), del bando, che prevede l'allegazione alla domanda di nomina del nullaosta a pena d'inammissibilità, non fa alcuna distinzione in merito alla categoria di appartenenza dichiarata ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale, per cui le eccezioni sollevate dall'avv. PASSERO non sono affatto conferenti rispetto alla chiara dizione letterale del bando, l'allegazione tardiva del nullaosta non sanando la causa originaria d'inammissibilità della domanda di nomina; - ritenuto, pertanto, che dalle odierne deduzioni dell'avv. Giuliana PASSERO non sono stati prospettati elementi nuovi tali da far valutare la sussistenza dei presupposti per un eventuale provvedimento da emettere in sede di autotutela; il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta dell'avv. Giuliana PASSERO non essendo emerso alcun elemento di novità tale da far pervenire ad una decisione diversa rispetto a quella già adottata. 30) - 72/AC/2016 - Dott. Francesco SCAVO, giudice ausiliario della Corte di Appello TORINO. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere BALDUZZI) - letta la nota in data 8 novembre 2016 con la quale il dott. Francesco SCAVO, giudice ausiliario della Corte di Appello di Torino, rassegna le dimissioni dall'incarico; 22

210 - visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; - visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014; di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Francesco SCAVO dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di TORINO. 31) - 73/AC/2016 - Dott.ssa Anna Vittoria VADINO, giudice ausiliario della Corte di Appello di MILANO. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere PONTECORVO) - letta la nota in data 22 novembre 2016 con la quale la dott.ssa Anna Vittoria VADINO, giudice ausiliario della Corte di Appello di Palermo, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; - visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014; di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Anna Vittoria VADINO dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di MILANO. 23

211 VICE PROCURATORI ONORARI 32) - 215/VP/2016 - Dott. Davide BAMBINA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Nota pervenuta in data 4 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) - letta la nota pervenuta in data 4 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo con la quale si comunica che il dott. Davide BAMBINA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. ; - considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i vice procuratori onorari in servizio possono essere confermati nell'incarico per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2. ; - rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, al comma 9, che I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma ; - ritenuto pertanto che il dott. Davide BAMBINA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico; 24

212 di dichiarare la cessazione del dott. Davide BAMBINA dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO. 33) - 216/VP/2016 - Dott.ssa Silvana Laura TERRASI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO. Nota pervenuta in data 4 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) - letta la nota pervenuta in data 4 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo con la quale si comunica che la dott.ssa Silvana Laura TERRASI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. ; - considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i vice procuratori onorari in servizio possono essere confermati nell'incarico per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2. ; - rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, al comma 9, che I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma ; - ritenuto pertanto che la dott.ssa Silvana Laura TERRASI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di vice 25

213 procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico; di dichiarare la cessazione della dott.ssa Silvana Laura TERRASI dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO. 34) - 258/VP/2016 - Dott. Angelo ALBERGHINA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di TRAPANI. Nota pervenuta in data 15 novembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trapani con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario ha revocato l'istanza di conferma nell'incarico presentata ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) - letta la nota pervenuta in data 15 novembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trapani con la quale si comunica che il dott. Angelo ALBERGHINA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, con nota del 29 giugno 2016 ha revocato l'istanza di conferma nell'incarico presentata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, in data 14 giugno 2016; - visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. ; - considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i vice procuratori onorari in servizio possono essere confermati nell'incarico per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2. ; - rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni 26

214 dall'entrata in vigore del presente decreto e, al comma 9, che I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma ; - ritenuto pertanto che il dott. Angelo ALBERGHINA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, avendo revocato l'istanza di conferma nell'incarico presentata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; di dichiarare la cessazione del dott. Angelo ALBERGHINA dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di TRAPANI. 35) - 220/VP/2016 - Dott.ssa Graziella Rosalia Rita GUIDA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LAGONEGRO. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere ZANETTIN) - letta la nota in data 19 maggio 2016 con la quale la dott.ssa Graziella Rosalia Rita GUIDA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Lagonegro, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); - visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016; di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Graziella Rosalia Rita GUIDA dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LAGONEGRO. 36) - 263/VP/2016 - Avv. Anna Maria OLIVERIO, già vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO. 27

215 Nota in data 11 ottobre 2016 con la quale chiede il trasferimento presso la Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Lodi o di Pavia. (relatore Consigliere PONTECORVO) - vista la nota in data in data 11 ottobre 2016 con cui l'avv. Anna Maria OLIVERIO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, chiede il trasferimento presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lodi o Pavia; - rilevato, peraltro, che con delibera consiliare in data 16 novembre 2016 è stata dichiarata la cessazione dell'avv. OLIVERIO dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, a seguito dell'accettazione delle dimissioni dalla stessa rassegnate con atto in data 29 settembre 2016; il non luogo a provvedere, non facendo più parte l'avv. Anna Maria OLIVERIO dell ordine giudiziario. 37) - 225/VP/2016 - Nota in data 29 giugno 2016 della Segreteria del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di GROSSETO, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016. (relatore Consigliere MORGIGNI) - vista la nota in data 29 giugno 2016 della Segreteria del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Grosseto, nonché copia della delibera del 16 giugno 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione; - visto l'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari; 28

216 - considerato che non emergono rilievi sull'attività dei vice procuratori onorari; di prendere atto. 38) - 275/VP/2016 - Dott. Georg SAGMEISTER, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di BOLZANO. Nota pervenuta in data 9 novembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BOLZANO con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) - letta la nota pervenuta in data 9 novembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano con la quale si comunica che il dott. Georg SAGMEISTER, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica di Bolzano, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. ; - considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i vice procuratori onorari in servizio possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2. ; - rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, al comma 9, che I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma ; - ritenuto pertanto che il dott. Georg SAGMEISTER, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di vice 29

217 procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico; di dichiarare la cessazione del dott. Georg SAGMEISTER dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di BOLZANO. 30

218 FORMAZIONE TABELLE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE 39) - 279/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'ufficio del Giudice di pace di LATINA (decreto n. 174 in data 27 giugno 2016 del Presidente del Tribunale di Latina). (relatore Consigliere ZANETTIN) - visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; - visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace; - vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017; - esaminata la proposta di modifica tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'ufficio del Giudice di Pace di LATINA, formulata dal Presidente del Tribunale di Latina con decreto n. 174 in data 27 giugno 2016, trasmessa della Corte di Appello di Roma con nota prot. n. 46718 del 2 novembre 2016; - rilevato che nella seduta del 19 ottobre 2016 la Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma ha espresso parere favorevole alla variazione disposta; di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'ufficio del Giudice di Pace di LATINA, come da proposta sopraindicata. 40) - 284/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'ufficio del Giudice di pace di LATINA (decreti n. 158 e n. 159 in data 1 giugno 2016 del Presidente del Tribunale di Latina). (relatore Consigliere ZANETTIN) 31

219 - visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; - visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace; - vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017; - esaminata la proposta di modifica tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'ufficio del Giudice di Pace di LATINA, formulata dal Presidente del Tribunale di Latina con decreti n. 158 e n. 159 in data 1 giugno 2016, trasmessa dalla Corte di Appello di Roma con nota prot. n. 32467del 2 agosto 2016; - rilevato che nella seduta del 6 luglio 2016 la Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma ha espresso parere favorevole alla variazione disposta; di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'ufficio del Giudice di Pace di LATINA, come da proposta sopraindicata. 41) - 280/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'ufficio del Giudice di Pace di ORVIETO (circondario di Terni). (relatore Consigliere BALDUZZI) - visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; - visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'ufficio del Giudice di Pace; - vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017; - vista la proposta di variazione al calendario delle udienze civili e penali dell'ufficio del Giudice di Pace di ORVIETO (circondario di Terni), di cui alla nota prot. n. 118/16 del 10 32