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ALLEGATO B alla delibera n. del 28 ottobre 2013 TESTO DEL REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA AUDIOVISIVA ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLE DELIBERE N. 579/09/CONS E N. Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e si intende per: a) Autorità, l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; b) decreto, il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9; b-bis) Testo Unico, il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.; c) Direzione competente, la Direzione servizi media dell Autorità che svolge le funzioni istruttorie di cui al citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9; d) Ufficio competente, l Ufficio diritti digitali, istituito presso la Direzione servizi media; e) emittente, un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari come definiti dall articolo 2, comma 1, lettera i) del Testo unico; f) fornitore di servizi di media, il fornitore di servizi come definito dall articolo 2, comma 1, lettera b), del Testo unico; g) concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, la società cui è affidata la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell articolo 49 del Testo unico; h) operatore della comunicazione, il soggetto come definito dall articolo 2, comma 1, lettera z), del decreto; i) telegiornale, trasmissione a carattere informativo con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite; l) telegiornale sportivo trasmissione di informazione sportiva con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite con servizi dedicati ad una pluralità di discipline sportive; m) aree destinate alla ripresa, gli spazi all interno degli impianti sportivi dove si svolgono le riprese dedicate alle interviste e, esclusivamente laddove l organizzatore

della competizione non fornisca le immagini dell evento, anche gli spalti e il recinto di gioco. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i limiti temporali di esercizio audiovisivo del diritto di cronaca con specifico ed esclusivo riferimento agli eventi delle competizioni disciplinate dal decreto, nei confronti degli operatori della comunicazione, nel rispetto delle garanzie previste dall articolo 5, comma 3, del decreto per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, per i fornitori di servizi di media e per le emittenti nazionali e locali, fermo e impregiudicato restando l esercizio del diritto di cronaca relativo ad accadimenti non riconducibili o riferibili all evento sportivo. 2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, le modalità per l accesso agli impianti sportivi per la ripresa dell evento da parte degli operatori della comunicazione, nonché i requisiti soggettivi ed oggettivi per l accreditamento dei medesimi operatori della comunicazione all interno degli impianti sportivi. Articolo 3 Modalità e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca 1. Il diritto di cronaca è riconosciuto agli operatori della comunicazione relativamente a ciascun evento della competizione. 2. Ai fini dell esercizio audiovisivo del diritto di cronaca, gli operatori della comunicazione possono utilizzare le immagini salienti e correlate, come definite dall art. 2, comma 1, lettere l) ed m), del decreto, decorso un periodo temporale non inferiore alle 3 ore dalla conclusione dell evento e fino alle 48 ore successive alla conclusione dell evento secondo le modalità di cui al presente articolo. 3. Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di servizi di media in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali. Nel caso di turni della competizione disputati su due giorni solari consecutivi il limite di 48 ore di cui al comma precedente decorre per tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell ultima partita disputata nel turno. 4. La trasmissione delle immagini salienti e correlate nell ambito dei telegiornali in chiaro non può superare gli 8 minuti complessivi per ciascun turno della competizione, di cui non più di 4 minuti per ciascun giorno solare e, nell ambito dello stesso giorno, non più di 3 minuti per singola partita. Per i fornitori di servizi di media a pagamento, 2

indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, il limite è di tre minuti per ciascuna giornata. 5. Il diritto di cronaca audiovisiva può essere esercitato dagli operatori della comunicazione anche attraverso i servizi di comunicazione elettronica nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi 6 e 7. 6. Per il diritto di cronaca esercitato via internet la durata delle immagini salienti e correlate, da mettere a disposizione degli utenti nel portale per un massimo di 3 ore consecutive a partire dalle ore 24:00 della conclusione della giornata, non deve essere superiore a 90 secondi per ciascuna giornata. Alla trasmissione di programmi televisivi via internet si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 7. Il diritto di cronaca esercitato per mezzo della telefonia mobile, fruibile dagli utenti senza oneri aggiuntivi, è limitato a un fotogramma a corredo della notizia del goal o del risultato finale di ciascun evento. 8. Ai sensi dell art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti. Articolo 4 Messa a disposizione del materiale audiovisivo 1. Al fine di consentire l effettivo esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, l organizzatore della competizione, o, in mancanza, l organizzatore dell evento o gli assegnatari dei diritti, mettono a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici di cui al successivo comma 4, le immagini salienti e correlate, contrassegnati dal logo dell organizzatore della competizione, con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3. 2. L organizzatore della competizione predispone un sistema telematico che consenta all operatore della comunicazione, nel tempo tecnico necessario dalla conclusione dell evento, di prenderne visione nella sua interezza e di estrapolarne, sulla base della selezione meglio rispondente alla propria linea editoriale, immagini, di idoneo standard qualitativo per la radiodiffusione televisiva, per la complessiva durata prevista al precedente articolo 3. 3. L organizzatore della competizione, qualora non abbia attivato il sistema di cui al comma 2, dovrà mettere a disposizione dell operatore della comunicazione, entro 2 ore dalla conclusione dell evento, anche per il tramite degli assegnatari dei diritti audiovisivi o degli organizzatori del singolo evento, materiale audiovisivo di durata pari o superiore al doppio dei minuti indicati al precedente articolo 3, attraverso collegamento via satellite su specifico canale criptato ovvero mediante consegna delle registrazioni su supporto standard generalmente utilizzato. Da tali immagini, l operatore della comunicazione estrapolerà le immagini di durata pari a quella indicata all articolo 3

3. In tale ipotesi, le immagini salienti dovranno comprendere almeno le azioni da goal, le migliori occasioni da goal e le migliori parate, i migliori gesti atletici e le azioni o gesti più spettacolari verificatisi nel corso dell'evento, le sostituzioni e le immagini relative alle eventuali espulsioni, le uscite dagli spogliatoi e il momento del fischio finale. 4. I soli costi tecnici per l accesso al sistema di cui al comma 2 o per la consegna del materiale audiovisivo di cui al comma 3 dovranno essere rimborsati da ciascun operatore della comunicazione nei termini e con le modalità di cui al tariffario previsto dall articolo 4, comma 7, del decreto, la cui approvazione da parte dell organizzatore della competizione deve essere comunicata all Autorità senza ritardo. Nella predisposizione del tariffario, l organizzatore della competizione determina il rimborso dei costi tenuto conto dell effettiva utilizzazione da parte di ciascun operatore della comunicazione delle immagini messe a disposizione per l esercizio del diritto di cronaca. 5. Qualora non fosse garantita l acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l organizzatore della competizione o l organizzatore dell evento devono consentire agli operatori di accedere all impianto sportivo per riprendere l evento. L accesso sarà garantito per le postazioni all uopo prestabilite, secondo le previsioni di cui alla disciplina adottata dall organizzatore della competizione ai sensi del successivo articolo 7, comma 1. Dalla ripresa così effettuata, l operatore della comunicazione dovrà estrapolare le immagini per la complessiva durata stabilita dall articolo 3. Articolo 5 Limiti all esercizio del diritto di cronaca 1. L operatore della comunicazione, effettuata l estrapolazione ai sensi dell art. 4, si obbliga ad archiviare per un periodo di tre mesi esclusivamente le immagini utilizzate e trasmesse e a distruggere da subito tutte le immagini non utilizzate. 2. Gli operatori della comunicazione non possono utilizzare le immagini e le interviste per finalità pubblicitarie (quali sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, televendite, sovrimpressione di marchi commerciali, anche virtuali), per servizi giornalistici mandati in onda in abbinamento con marchi e/o scritte di aziende commerciali e industriali, per iniziative promozionali (quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie, ecc.) e per attività di scommesse, nonché commercializzare le stesse immagini, cedendole o consentendo a terzi di utilizzarle in ogni modo e forma. 3. E fatto divieto agli operatori della comunicazione di effettuare nei confronti di altri operatori della comunicazione, collegamenti dallo stadio con qualsiasi mezzo, per la trasmissione in video, in audio e/o in audio-video di cronache, commenti ed interviste flash di aggiornamento. 4

Articolo 6 Autorizzazione e accredito 1. È consentito l accesso agli impianti sportivi ai fini dell esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori della comunicazione che siano stati autorizzati dall organizzatore della competizione secondo le modalità specificate al comma 2, risultino in possesso di una testata giornalistica registrata e siano iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall Autorità ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 2. Per ottenere l autorizzazione di cui al precedente comma 1, l operatore della comunicazione deve trasmettere, all inizio di ciascuna stagione sportiva, la domanda secondo lo schema all uopo predisposto dall organizzatore della competizione sulla base dei criteri di cui al presente articolo e preventivamente comunicato all Autorità. 3. L'autorizzazione per l'accesso è rilasciata in favore dell operatore della comunicazione per quegli stadi ove si disputano gare di società sportive dell ambito territoriale legittimamente servito dalla stessa emittente o fornitore di servizi di media. L operatore della comunicazione in ambito locale che intenda acquisire l'autorizzazione per gli eventi disputati da più organizzatori degli eventi medesimi, purché dell ambito territoriale legittimamente servito, ovvero gli operatori della comunicazione in ambito nazionale, devono elencare nella domanda da inoltrare all organizzatore della competizione le società sportive per le quali l'autorizzazione stessa è richiesta. 4. L autorizzazione può essere revocata dall organizzatore della competizione per sopravvenuta perdita dei requisiti, con provvedimento adeguatamente motivato. 5. L operatore della comunicazione autorizzato ai sensi dei precedenti commi è tenuto a chiedere l accredito all organizzatore dell evento con un ragionevole preavviso rispetto alla disputa dell evento, secondo le previsioni all uopo adottate dall organizzatore della competizione. 6. Gli operatori della comunicazione che abbiano ottenuto l autorizzazione possono richiedere l accesso all impianto sportivo per i soli addetti all informazione che risultino iscritti all Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti ovvero, eccezionalmente, per le persone munite di formale attestazione comprovante l attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciato dal direttore responsabile della testata editoriale, nonché per i tecnici svolgenti attività di ripresa, questi ultimi esclusivamente per le aree destinate alla ripresa. 7. Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l organizzatore della competizione può limitare il numero di accrediti all interno dell impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 6, da rilasciare a ogni operatore della comunicazione che ne abbia fatto richiesta, in misura comunque non inferiore a un addetto all informazione e a un tecnico di ripresa, sempre tenendo conto delle specifiche aree dell impianto a cui tali soggetti possono avere accesso, ferma restando la possibilità, per l organizzatore dell evento, in ragione della propria specifica situazione, della capacità e della struttura del proprio impianto sportivo, di consentire un accesso più ampio. 5

8. Unitamente alla domanda di cui al precedente comma 2 devono essere consegnati i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e l indicazione dei soggetti di cui al comma 6, corredati dalle generalità complete e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti. L'autorizzazione non è cedibile a terzi e perde efficacia qualora, nel corso della stagione sportiva per la quale è rilasciata, l operatore della comunicazione cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attività. Ogni variazione dei documenti e dei dati di cui alla domanda di autorizzazione deve essere comunicata entro un termine ragionevole stabilito dall organizzatore della competizione. Articolo 7 Ingresso agli impianti sportivi e interviste 1. I soggetti accreditati sono tenuti al rispetto della disciplina del rapporto tra gli organi di informazione e l organizzatore della competizione che quest ultimo è tenuto a predisporre e pubblicare all inizio di ogni stagione sportiva. 2. L organizzatore dell evento indica, al momento del rilascio dell accredito, il termine entro il quale i soggetti accreditati devono presentarsi all impianto sportivo e le modalità di effettuazione dei controlli. 3. I soggetti accreditati devono occupare le postazioni loro assegnate e sono tenuti all osservanza delle disposizioni sulla permanenza all interno dell impianto all uopo dettate dall organizzatore della competizione nell ambito della disciplina di cui al precedente comma 1. 4. Le interviste non possono essere effettuate prima che siano decorsi trenta minuti dal termine delle gare. Le interviste possono essere trasmesse esclusivamente nei telegiornali e devono essere ricomprese nella durata prevista dall articolo 3. Articolo 8 Attività di controllo e sanzionatoria 1. L organizzatore della competizione è competente a vigilare e adottare i conseguenti provvedimenti sulla base del proprio ordinamento in caso di inosservanza delle disposizioni dallo stesso adottate ai sensi dell articolo 7, comma 1 del presente regolamento. 2. L Autorità provvede alla verifica del rispetto del presente regolamento, anche sulla base delle comunicazioni che di volta in volta gli organizzatori della competizione, gli organizzatori degli eventi e gli operatori della comunicazione invieranno nel corso della stagione sportiva. 3. In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento l Autorità applica le sanzioni previste all articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 6