Allegato A STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico Art. 1 E' costituita una Associazione denominata Il numero magico. L Associazione ha sede in Bracciano (RM), Via della cacciarella n. 1. Art. 2 L Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e si propone di perseguire i seguenti obiettivi: Educazione e formazione. In particolare si propone di: allargare gli orizzonti didattici di educatori e insegnanti proponendo un metodo di apprendimento basato sul laboratorio e la sperimentazione che stimoli gli studenti ad accrescere la propria formazione come un bene per la persona ed un valore sociale; seguire nell apprendimento gli studenti; organizzare corsi di formazione, laboratori didattici, campi-scuola, gite culturali; produrre materiale didattico e divulgativo; educare alla sostenibilità ambientale e all intercultura. Promozione e valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico e artistico, tramite eventi, seminari, laboratori, collaborazioni con gli enti preposti. Promozione della cultura e dell arte tramite eventi, laboratori, progetti di divulgazione, contatti tra persone, associazione ed enti. Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente. 1
È fatto divieto all Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate. Per il raggiungimento di tali finalità, l associazione potrà inoltre aderire, collaborare o stipulare convenzioni con qualsiasi ente pubblico o privato. Potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da chiunque ed anche da enti locali. Art. 3 Gli associati si distinguono in: a) FONDATORI: sono tali solo i soci intervenuti nell atto costitutivo. b) ORDINARI: sono tali tutti coloro i quali vengono ammessi a far parte dell Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo. c) SOCI SOSTENITORI: sono tali le persone fisiche, le società, gli enti, ammessi dal Consiglio, che contribuiscono in maniera rilevante all attività dell organizzazione, mediante il versamento di una quota associativa annua superiore a quella versata dai soci fondatori ed ordinari. Sulla ammissione dei soci ordinari delibera il Consiglio Direttivo. Non sono ammessi soci temporanei. Tutti i soci partecipano alla vita associativa, con diritto di voto, per l approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Art. 4 I soci fondatori non sono tenuti al pagamento della quota associativa annua. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e di una quota associativa annua. La misura di tali quote è fissata dal Consiglio Direttivo anno per anno; le quote sono versate nelle casse della Associazione nel termine di volta in volta stabilito dallo stesso Consiglio. Art. 5 La qualità di socio si perde: a) per dimissioni; b) per espulsione; c) per morosità; d) per morte. 2
Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. Le dimissioni hanno efficacia dal primo mese successivo a quello di invio della comunicazione ed il dimissionario è tenuto al pagamento delle quote sociali fino alla fine dell anno. Art. 6 Può essere espulso l associato: a) che abbia tenuto comportamenti contrari ai fini dell Associazione; b) che abbia compromesso o danneggiato gli interessi dell Associazione. L espulsione e la riammissione del socio sono deliberati dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti. Art.7 Il socio moroso nel pagamento delle quote dovute è sospeso dai diritti associativi e può essere dichiarato dimissionario per morosità dal Consiglio Direttivo qualora, dopo una diffida, persista nel non versare i contributi dovuti. Egli può tuttavia chiedere di essere riammesso purché effettui i pagamenti. Chi perde la qualità di socio è comunque tenuto al versamento della quota associativa per l anno in corso. Art. 8 Organi dell Associazione sono: - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - l Assemblea degli associati. Art. 9 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, un Tesoriere ed eventualmente un Segretario Tesoriere. Il primo Consiglio direttivo è nominato nell atto costitutivo. Art. 10 I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se nel corso di questo termine vengono a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti (purché 3
rappresentino la maggioranza) possono provvedere alla integrazione del Consiglio fino alla successiva scadenza. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente. Art. 11 Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta all anno e deve essere convocato ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per la riunione o, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma da spedirsi almeno due giorni liberi prima. La comunicazione di convocazione potrà altresì essere effettuata sia tramite Internet (posta elettronica e/o pubblicazione su web), sia tramite comunicati affissi presso la Sede Sociale, sia tramite fax o posta ordinaria. L avviso di convocazione, trasmesso 30 giorni prima la data prevista per l Assemblea dei Soci, indicherà luogo, data, orario ed argomenti all ordine del giorno, in prima e seconda convocazione. Art. 12 Le deliberazioni consiliari sono adottate a maggioranza dei consiglieri. Art. 13 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione. Il Consiglio Direttivo tra l altro provvede a: - determinare le direttive generali dell attività dell Associazione; - stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni; - formulare proposte da sottoporre all Assemblea dei soci; - deliberare la convocazione dell Assemblea; - redigere il bilancio consuntivo e le relazioni che l accompagnano; - redigere i regolamenti interni nel rispetto dello Statuto; - deliberare sull ammissione ed espulsione degli associati; - proporre all assemblea eventuali modifiche dell atto costitutivo; - svolgere tutte le attività che reputi opportune per il conseguimento degli scopi dell Associazione. 4
Art. 14 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell Associazione di fronte ai terzi e in giudizio nonché la firma sociale. Eguali attribuzioni competono al Vice-Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente. Art. 15 L Assemblea è costituita da tutti gli associati. Art. 16 L Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, nella sede dell Associazione o anche in luogo diverso, ogni anno entro il primo quadrimestre, mediante affissione dell avviso di convocazione presso i locali della Sede Sociale o mediante lettera raccomandata da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante dal registro degli associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l adunanza. Nell avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l ora della convocazione e l elenco delle materie da trattare. Art. 17 L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall Assemblea stessa. Art. 18 Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati iscritti. L Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La data della seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso avviso della prima. Le deliberazioni dell Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Art. 19 Gli associati possono farsi rappresentare solo da altri associati che non siano membri del Consiglio Direttivo. L Assemblea nella sua ordinaria adunanza: a) approva il bilancio consuntivo; b) procede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; c) delibera sugli argomenti posti all ordine del giorno. 5
Art. 20 L Assemblea può essere convocata in ogni tempo quando: - il Presidente lo ritenga opportuno; - lo deliberi il Consiglio Direttivo; - ne faccia richiesta un quarto degli associati motivando la richiesta ed indicando l ordine del giorno. Art. 21 Il patrimonio dell Associazione Fondo Comune è costituito: I) Entrate Una Tanum a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa; b) accantonamenti per attività future delle disponibilità non utilizzate nell esercizio; c) erogazioni, donazioni, lasciti anche testamentari e sovvenzioni che provengono da persone fisiche, giuridiche o enti, solo sotto la garanzia che il contributo non abbia lo scopo di influire sugli indirizzi dell Associazione, finalizzati al sostegno dell attività o dei progetti della stessa; d) contributi dell Unione europea e di organismi internazionali; II) Entrate Correnti a) quote sociali dei soci fondatori ed ordinari, le quali saranno inoltre soggette ad adeguamenti periodici determinati con regolamento interno dal Consiglio Direttivo; b) contributi derivanti da manifestazioni organizzate dall Associazione o dalla partecipazione della stessa a manifestazioni organizzate da terzi; c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con enti pubblici; d) proventi derivanti dalla diffusione di materiale didattico, libri, pubblicazioni o periodici, dall organizzazione di convegni, seminari, corsi e laboratori didattici; e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attivo. I versamenti al Fondo Comune sono comunque a fondo perduto, quindi non sono ripetibili né rivalutabili per alcun motivo. 6
Pertanto non può farsi luogo a richieste di rimborso di quanto versato all Associazione, né in caso di scioglimento dell Associazione, né in caso di morte, né in caso di recesso o esclusione dall Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Art. 22 L Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, durante la vita dell organizzazione, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali. Ha l obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento dell Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, ovvero dedotte le passività, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, senza scopo di lucro o con fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. Art. 23 L esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all approvazione dell Assemblea entro il quarto mese dell anno successivo. Art. 24 Tutte le cariche direttive dell Associazione sono gratuite e possono dar luogo al solo rimborso delle spese sostenute per il disimpegno. Art. 25 In caso di scioglimento deliberato a maggioranza dei soci fondatori, questi provvedono anche alla nomina di uno o più liquidatori ed alla destinazione del fondo residuo. Art. 26 Per quanto non previsto nel presente Statuto decide a maggioranza assoluta l Assemblea dei soci ovvero vigono, se applicabili, le norme dell Ente di promozione ovvero quelle stabilite dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti. 7