STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico

Documenti analoghi
STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO-SPORTIVO AMICI ARTIGIANI CONFARTIGIANATO

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi. Statuto

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

VIVERE CORREZZANA STATUTO. E costituita in Correzzana l associazione Vivere Correzzana (di seguito indicata in modo abbreviato VC, o Associazione ).

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ALUMNI COLLEGIO DI MILANO

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LOGISTICA OPERATIVA

ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

STATUTO SOCIALE ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA ARCADIA. Si è costituita con sede in Via San San Sebastiano 69 a Casalbordino, l'associazione "

STATUTO. Associazione Commercianti Pubblici Esercizi Attività di Servizi-Ausiliari del Commercio Artigiani - Professionisti ART. 1

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

S T A T U T O APPROVATO il

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA UDINE

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO FLORITERAPIA i fiori di Bach

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALBATROS"

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE APS MAYA SALUTE E BENESSERE ONLUS SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

STATUTO. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione Culturale OFF

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

ALLEGATO A STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) (ART. 36 E SEG. CODICE CIVILE)

ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI FIESOLE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CORO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE

ATTO COSTITUTIVO TITOLO I - SEDE-SCOPO

Statuto. Dell Associazione Culturale Trastevere Attiva. Art. 1. E costituita l associazione denominata Associazione Culturale Trastevere Attiva

STATUTO DEL REGISTRO FIAT ITALIANO. Articolo 1 COSTITUZIONE

STATUTO FORZA SOCIALE CONFEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DANNEGGIATI (C.A.NA.DA.) ARTICOLO 1

Statuto. Associazione Sportiva Dilettantistica LIBERO SPORT

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

"Choronde Progetto Educativo"

Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano

STATUTO AISTP (ottobre 1999) Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

ART. 2 SEDE L associazione ha sede in Torino, presso il Comune di Torino, Palazzo Civico P.zza Palazzo di Città, 1.

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICO LIBRO

Amici del Cammino di Santiago

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

Statuto dell Associazione. Titolo I Ragione sociale, sede, oggetto, durata. Art. 1 Denominazione

ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE

STATUTO ASSOCIAZIONE MEDIAZIONE FAMILIARE TORINO DENOMINAZIONE SEDE SCOPO DURATA

Costituzione di comitato tecnico

STATUTO DEL CRAL COMUNE PONTE SAN NICOLÒ

Statuto. STATUTO (Assemblea del 22/11/2005)

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. FRANCIACORTA SKI

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

STATUTO SOCIALE. ART. 1 E costituita a norma degli artt. 36 e seguenti del codice civile, un'associazione denominata Piemonte Africa.

Statuto. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

STATUTO VARIATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL (articolo variato: 15 ) Statuto dell Associazione di Volontariato. Il dono.

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO della Associazione Culturale Scientifica Gruppo di Studio sulla Leishmaniosi Canina. Titolo I. Costituzione e Scopi

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

Lo statuto ASSOCIAZIONE AMICIVICO17

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER GLI STUDI DI FILOSOFIA E TEOLOGIA

Popsophia associazione culturale

ASSOCIAZIONE MALATTIE REUMATICHE DEL BAMBINO ONLUS STATUTO

STATUTO UNICO VOMERO

STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

ART 1: DENOMINAZIONE E SEDE DELLA SOCIETA'

3.1 L Associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

ART. 2 ATTIVITA DELL ASSOCIAZIONE ART. 3 COMPITI DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AIAP Associazione Italiana Allenatori Portieri di Calcio

LO STATUTO. Allegato A all Atto Costitutivo pagina 1. Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE. Articolo 2 - NATURA E SCOPI

STATUTO CLUB GIOVANI SOCI BCC FORLI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AQUILONI (ONLUS) Art. 1 - Sede. Art. 2 - Finalità

Statuto associazione culturale Photocompetition

La Tartaruga O.n.l.u.s.

Parmafotografica Associazione Fotografica. Statuto

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPERANZA BAMBINI

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE LINEA D ACQUA DENOMINAZIONE SEDE SCOPO DURATA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Genitorinsieme

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Juventus Club Luino

STATUTO Art. 1 G.M.T. Gruppo Modellistico Trentino di Studio e Ricerca Storica Art. 2 Art. 3

Transcript:

Allegato A STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico Art. 1 E' costituita una Associazione denominata Il numero magico. L Associazione ha sede in Bracciano (RM), Via della cacciarella n. 1. Art. 2 L Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e si propone di perseguire i seguenti obiettivi: Educazione e formazione. In particolare si propone di: allargare gli orizzonti didattici di educatori e insegnanti proponendo un metodo di apprendimento basato sul laboratorio e la sperimentazione che stimoli gli studenti ad accrescere la propria formazione come un bene per la persona ed un valore sociale; seguire nell apprendimento gli studenti; organizzare corsi di formazione, laboratori didattici, campi-scuola, gite culturali; produrre materiale didattico e divulgativo; educare alla sostenibilità ambientale e all intercultura. Promozione e valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico e artistico, tramite eventi, seminari, laboratori, collaborazioni con gli enti preposti. Promozione della cultura e dell arte tramite eventi, laboratori, progetti di divulgazione, contatti tra persone, associazione ed enti. Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente. 1

È fatto divieto all Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate. Per il raggiungimento di tali finalità, l associazione potrà inoltre aderire, collaborare o stipulare convenzioni con qualsiasi ente pubblico o privato. Potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da chiunque ed anche da enti locali. Art. 3 Gli associati si distinguono in: a) FONDATORI: sono tali solo i soci intervenuti nell atto costitutivo. b) ORDINARI: sono tali tutti coloro i quali vengono ammessi a far parte dell Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo. c) SOCI SOSTENITORI: sono tali le persone fisiche, le società, gli enti, ammessi dal Consiglio, che contribuiscono in maniera rilevante all attività dell organizzazione, mediante il versamento di una quota associativa annua superiore a quella versata dai soci fondatori ed ordinari. Sulla ammissione dei soci ordinari delibera il Consiglio Direttivo. Non sono ammessi soci temporanei. Tutti i soci partecipano alla vita associativa, con diritto di voto, per l approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Art. 4 I soci fondatori non sono tenuti al pagamento della quota associativa annua. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e di una quota associativa annua. La misura di tali quote è fissata dal Consiglio Direttivo anno per anno; le quote sono versate nelle casse della Associazione nel termine di volta in volta stabilito dallo stesso Consiglio. Art. 5 La qualità di socio si perde: a) per dimissioni; b) per espulsione; c) per morosità; d) per morte. 2

Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. Le dimissioni hanno efficacia dal primo mese successivo a quello di invio della comunicazione ed il dimissionario è tenuto al pagamento delle quote sociali fino alla fine dell anno. Art. 6 Può essere espulso l associato: a) che abbia tenuto comportamenti contrari ai fini dell Associazione; b) che abbia compromesso o danneggiato gli interessi dell Associazione. L espulsione e la riammissione del socio sono deliberati dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti. Art.7 Il socio moroso nel pagamento delle quote dovute è sospeso dai diritti associativi e può essere dichiarato dimissionario per morosità dal Consiglio Direttivo qualora, dopo una diffida, persista nel non versare i contributi dovuti. Egli può tuttavia chiedere di essere riammesso purché effettui i pagamenti. Chi perde la qualità di socio è comunque tenuto al versamento della quota associativa per l anno in corso. Art. 8 Organi dell Associazione sono: - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - l Assemblea degli associati. Art. 9 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, un Tesoriere ed eventualmente un Segretario Tesoriere. Il primo Consiglio direttivo è nominato nell atto costitutivo. Art. 10 I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se nel corso di questo termine vengono a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti (purché 3

rappresentino la maggioranza) possono provvedere alla integrazione del Consiglio fino alla successiva scadenza. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente. Art. 11 Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta all anno e deve essere convocato ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per la riunione o, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma da spedirsi almeno due giorni liberi prima. La comunicazione di convocazione potrà altresì essere effettuata sia tramite Internet (posta elettronica e/o pubblicazione su web), sia tramite comunicati affissi presso la Sede Sociale, sia tramite fax o posta ordinaria. L avviso di convocazione, trasmesso 30 giorni prima la data prevista per l Assemblea dei Soci, indicherà luogo, data, orario ed argomenti all ordine del giorno, in prima e seconda convocazione. Art. 12 Le deliberazioni consiliari sono adottate a maggioranza dei consiglieri. Art. 13 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione. Il Consiglio Direttivo tra l altro provvede a: - determinare le direttive generali dell attività dell Associazione; - stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni; - formulare proposte da sottoporre all Assemblea dei soci; - deliberare la convocazione dell Assemblea; - redigere il bilancio consuntivo e le relazioni che l accompagnano; - redigere i regolamenti interni nel rispetto dello Statuto; - deliberare sull ammissione ed espulsione degli associati; - proporre all assemblea eventuali modifiche dell atto costitutivo; - svolgere tutte le attività che reputi opportune per il conseguimento degli scopi dell Associazione. 4

Art. 14 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell Associazione di fronte ai terzi e in giudizio nonché la firma sociale. Eguali attribuzioni competono al Vice-Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente. Art. 15 L Assemblea è costituita da tutti gli associati. Art. 16 L Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, nella sede dell Associazione o anche in luogo diverso, ogni anno entro il primo quadrimestre, mediante affissione dell avviso di convocazione presso i locali della Sede Sociale o mediante lettera raccomandata da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante dal registro degli associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l adunanza. Nell avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l ora della convocazione e l elenco delle materie da trattare. Art. 17 L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall Assemblea stessa. Art. 18 Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati iscritti. L Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La data della seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso avviso della prima. Le deliberazioni dell Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Art. 19 Gli associati possono farsi rappresentare solo da altri associati che non siano membri del Consiglio Direttivo. L Assemblea nella sua ordinaria adunanza: a) approva il bilancio consuntivo; b) procede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; c) delibera sugli argomenti posti all ordine del giorno. 5

Art. 20 L Assemblea può essere convocata in ogni tempo quando: - il Presidente lo ritenga opportuno; - lo deliberi il Consiglio Direttivo; - ne faccia richiesta un quarto degli associati motivando la richiesta ed indicando l ordine del giorno. Art. 21 Il patrimonio dell Associazione Fondo Comune è costituito: I) Entrate Una Tanum a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa; b) accantonamenti per attività future delle disponibilità non utilizzate nell esercizio; c) erogazioni, donazioni, lasciti anche testamentari e sovvenzioni che provengono da persone fisiche, giuridiche o enti, solo sotto la garanzia che il contributo non abbia lo scopo di influire sugli indirizzi dell Associazione, finalizzati al sostegno dell attività o dei progetti della stessa; d) contributi dell Unione europea e di organismi internazionali; II) Entrate Correnti a) quote sociali dei soci fondatori ed ordinari, le quali saranno inoltre soggette ad adeguamenti periodici determinati con regolamento interno dal Consiglio Direttivo; b) contributi derivanti da manifestazioni organizzate dall Associazione o dalla partecipazione della stessa a manifestazioni organizzate da terzi; c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con enti pubblici; d) proventi derivanti dalla diffusione di materiale didattico, libri, pubblicazioni o periodici, dall organizzazione di convegni, seminari, corsi e laboratori didattici; e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attivo. I versamenti al Fondo Comune sono comunque a fondo perduto, quindi non sono ripetibili né rivalutabili per alcun motivo. 6

Pertanto non può farsi luogo a richieste di rimborso di quanto versato all Associazione, né in caso di scioglimento dell Associazione, né in caso di morte, né in caso di recesso o esclusione dall Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Art. 22 L Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, durante la vita dell organizzazione, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali. Ha l obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento dell Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, ovvero dedotte le passività, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, senza scopo di lucro o con fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. Art. 23 L esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all approvazione dell Assemblea entro il quarto mese dell anno successivo. Art. 24 Tutte le cariche direttive dell Associazione sono gratuite e possono dar luogo al solo rimborso delle spese sostenute per il disimpegno. Art. 25 In caso di scioglimento deliberato a maggioranza dei soci fondatori, questi provvedono anche alla nomina di uno o più liquidatori ed alla destinazione del fondo residuo. Art. 26 Per quanto non previsto nel presente Statuto decide a maggioranza assoluta l Assemblea dei soci ovvero vigono, se applicabili, le norme dell Ente di promozione ovvero quelle stabilite dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti. 7