STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO DANZA. TITOLO I - Denominazione sede

Documenti analoghi
STATUTO DELLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA "COMPAGNIA DELLE ACQUE CORRENTI

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AIAP Associazione Italiana Allenatori Portieri di Calcio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Statuto. Associazione Sportiva Dilettantistica LIBERO SPORT

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUBA EDUCATORS INTERNATIONAL DIVING ITALIA"

"Choronde Progetto Educativo"

ATTO COSTITUTIVO. In, via n, si sono riuniti il per costituire. dilettantistica le seguenti persone: (inserire nome,

STATUTO TITOLO I. Denominazione - sede ART. 1

UNIONE ITALIANA SPORTPERTUTTI

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACCADEMIA DELLE ARTI ACROBATICHE"

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MUSICALE SYMPHONIA

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

FACSIMILE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO DELLA'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DIRBERGAMO

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO. Associazione Commercianti Pubblici Esercizi Attività di Servizi-Ausiliari del Commercio Artigiani - Professionisti ART. 1

Statuto STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE Educazione Permanente

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CIRCOLO ARCI I BEVITORI LONGEVI. Art. 1 Denominazione - Sede

STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO-SPORTIVO AMICI ARTIGIANI CONFARTIGIANATO

STATUTO della Associazione Culturale Scientifica Gruppo di Studio sulla Leishmaniosi Canina. Titolo I. Costituzione e Scopi

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO. Art. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in

STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA

S T A T U T O APPROVATO il

ALLEGATO A STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) (ART. 36 E SEG. CODICE CIVILE)

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON PERDIAMO LA TESTA

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LOGISTICA OPERATIVA

Segreteria Regionale di Basilicata STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

STATUTO AISTP (ottobre 1999) Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI FIESOLE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ALUMNI COLLEGIO DI MILANO

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2

STATUTO E REGOLAMENTO COMIF COMITATO MISSIONI FRANCESCANE (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE D ISPIRAZIONE RELIGIOSA)

STATUTO SOCIALE ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI

ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA SALA DELLA COMUNITA DI VO DI BRENDOLA STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPI, MEZZI FINANZIARI

Costituzione di comitato tecnico

STATUTO dell associazione di promozione sociale denominata Z O L I N I A M O TITOLO I

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

STATUTO. Art.1 (Costituzione, denominazione e sede)

Amici del Cammino di Santiago

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

STATUTO VARIATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL (articolo variato: 15 ) Statuto dell Associazione di Volontariato. Il dono.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA ARCADIA. Si è costituita con sede in Via San San Sebastiano 69 a Casalbordino, l'associazione "

2

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. A.S.N. - Associazione Scienziati Naturalisti

STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.

ASSOCIAZIONE GENITORI ADOTTIVI E PREADOTTIVI DI TRENTO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Sindacato Sociale e Lavoro Insieme In sigla SINDACATO SLI

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. FRANCIACORTA SKI

ATAV Associazione Tecnici Ausiliari Veterinari STATUTO ASSOCIAZIONE

Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I

REGOLAMENTO sulla GOVERNANCE

Associazione MusicAle

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE

Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi. Statuto

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPERANZA BAMBINI

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

STATUTO CLUB GIOVANI SOCI BCC FORLI

STATUTO G.S.A.- POVO A.S.D. ( ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA) STATUTO STATUTO. TITOLO I Denominazione Sede. ART. 1 Denominazione e sede. Art.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA GIOVANE RENDENA

Sono previsti tre tipi di soci: ordinari, sostenitori e onorari. Ai soci ordinari è richiesta una quota di associazione fissata dall Assemblea dei

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA PER NIDI FAMIGLIA

Statuto Associazione Prematuri Alto Adige

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

STATUTO I CAMMINI DI FRANCESCO IN TOSCANA Associazione di promozione sociale Onlus. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO Pro Polis Falconara ONLUS. Art. 1 Denominazione

ART. 2 SEDE L associazione ha sede in Torino, presso il Comune di Torino, Palazzo Civico P.zza Palazzo di Città, 1.

STATUTO ASSOCIAZIONE MEDIAZIONE FAMILIARE TORINO DENOMINAZIONE SEDE SCOPO DURATA

Articolo 2 SEDE L associazione ha sede in Bolzano, in via Kanonikus-Michael-Gamper 10.

Transcript:

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO DANZA TITOLO I - Denominazione sede Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è costituita l associazione culturale denominata Progetto Danza con sede in Prato (PO), via Garibaldi nr. 122. E una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto. L associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d Italia e all estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera d assemblea. Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni, Enti di promozione o Federazioni i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto TITOLO II - Scopo- Oggetto Articolo 2 - L associazione é un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività é espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini ricreativi, didattici e culturali per l esclusivo soddisfacimento d interessi collettivi. Articolo 3 - L associazione si propone di: 1. divulgare l insegnamento di ogni tipo di danza e favorire lo sviluppo armonico del fisico e della mente avvicinando bambini e adulti alla danza, tramite l organizzazione di attività didattiche per l avvio, l aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della danza; 2. promuovere la danza in tutte le sue forme e sviluppare attività culturali e ricreative in 1 / 13

senso lato, in Italia e all estero, che prevedano anche l utilizzo e la sperimentazione di altri linguaggi espressivi quali la musica, la pittura, ecc. avvalendosi dell opera dei soci e non soci ed utilizzando tutti i mezzi d informazione possibili; 3. avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale (comitati di quartiere, di circoscrizione), ai consigli di fabbrica, di scuola e di istituto per una adeguata programmazione culturale e ricreativa sul territorio; 4. gestire spazi, propri o di terzi, adibiti a teatro, locali e strutture per attività didattiche e spettacoli culturali di vario genere; 5. organizzare manifestazioni, spettacoli, eventi, iniziative, servizi, attività culturali, ricreative, seminari e ricerche di ogni tipo atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci e diffondere i propri obiettivi culturali, in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; 6. contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettivi; TITOLO III - Soci Articolo 4 - Il numero dei soci é illimitato. Possono essere soci dell Associazione i cittadini di ambo i sessi sia italiani sia stranieri in regola con le leggi vigenti, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi, gli ideali e che si impegnino a realizzarli. I soci si suddivino nelle seguenti categorie: - Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; - Soci Onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e sostegno dell associazione. I soci onorari vengono nominati con deliberazione insindacabile ed inappellabile dal Consiglio Direttivo, hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali; Articolo 5 Per essere ammessi a socio ordinario è necessario presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Nella domanda d ammissione dovrà essere indicato nome e cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, professione, residenza e dati di contatto (telefono, e-mail e/o fax) oltre che dichiarare di accettare e attenersi al presente statuto e a osservarne gli 2 / 13

eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell Associazione; In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall esercente di potestà parentale. L esercente potestà parentale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell associato minorenne; Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. Articolo 6 La presentazione della domanda di ammissione a socio dà diritto a ricevere la tessera sociale. E compito del Consiglio Direttivo dell Associazione ratificare tale ammissione entro 30 (trenta) giorni. Nel caso la domanda venga respinta l interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l Assemblea ordinaria dei soci, nella sua prima convocazione. In ogni caso é esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Articolo 7 - La qualifica di socio da diritto: - a partecipare alla vita associativa ed a tutte le attività promosse dall Associazione; - a votare per l approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione. Articolo 8 - I soci sono tenuti: - all osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli 3 / 13

organi sociali; - a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. TITOLO IV - Recesso Esclusione Articolo 9 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. Articolo 10 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. E prevista la decadenza automatica della qualifica di socio nel caso il socio si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall inizio dell esercizio sociale. L esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell Associazione; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell Associazione; 4 / 13

c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all Associazione. Articolo 11 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, fax o e-mail e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 (quindici) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L esclusione diventa operativa con l annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 (venti) giorni dall invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune Articolo 12 - L associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni culturali specifiche; c) eredità, donazioni e legati; d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; 5 / 13

e) contributi dell Unione europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell associazione. Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste. Esercizio Sociale Articolo 13 - L esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Rendiconto Economico Finanziario 6 / 13

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo ha l obbligo di redigere il rendiconto annuale economico e finanziario da presentare all Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall Assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell esercizio. Il rendiconto economico finanziario sarà depositato presso la sede sociale 15 giorni prima dell assemblea di approvazione in modo gli associati possano prenderne visione. TITOLO VI - Organi dell Associazione Articolo 15 - Sono organi dell Associazione: a) l Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il Segretario; f) Il Revisore dei Conti (qualora eletto). Assemblee 7 / 13

Articolo 16 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso di convocazione ai singoli soci tramite invio di lettera postale, anche semplice, oppure tramite fax o e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell adunanza., contenente l ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l orario della prima e della seconda convocazione. Articolo 17 - L assemblea ordinaria: a) procede alla elezione del Presidente dell Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo, ed eventualmente, all elezione del Revisore dei Conti; b) approva il rendiconto economico e finanziario; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; Essa ha luogo almeno una volta all anno entro i 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell esercizio sociale, per provvedere all approvazione del rendiconto economico finanziario annuale. L assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. 8 / 13

Articolo 18 - Nelle assemblee ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto se richiesto da almeno due terzi (2/3) dei votanti. In prima convocazione l assemblea in sede ordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l assemblea in sede ordinaria - é regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli oggetti posti all ordine del giorno. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti e degli assenti. Articolo 19 - L assemblea é straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. Articolo 20 - L assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, é presieduta dal Presidente dell Associazioni ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona nominata dall Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. 9 / 13

Consiglio Direttivo Articolo 21 - Il Consiglio Direttivo é formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri scelti fra gli associati maggiorenni, in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall ordinamento giuridico nell assunzione dell incarico. I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Presidente ne fa parte di diritto. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, e il Segretario dell associazione. Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione é fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione dell Associazione. Spetta, pertanto, fra l altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: 1. curare, congiuntamente o disgiuntamente, l esecuzione delle deliberazioni assembleari; 2. redigere il rendiconto economico e finanziario; 3. predisporre i regolamenti interni; 4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all attività sociale; 5. deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l ammissione degli associati; 6. deliberare circa l esclusione degli associati; 7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell Associazione; 8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell Associazione; 9. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri. 10 / 13

Articolo 22 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Presidente Articolo 23 - Il Presidente viene eletto dall Assemblea; ha la rappresentanza legale e la firma dell Associazione. Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibili. Al Presidente é attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o d impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per l elezione del nuovo Presidente Vice Presidente Articolo 24 - Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo in suo seno ed assume le mansioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di esso. Segretario Articolo 25 - Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo in suo seno ed ha i compiti di redazione dei verbali delle riunioni, cura la tenuta e conservazione dei registri e degli atti dell associazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. 11 / 13

Articolo 26 - Il Revisore dei Conti può essere eletto dall Assemblea. Resta in carica 3 (tre) anni. Il Revisore dei Conti deve controllare l amministrazione dell Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Articolo 27 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. TITOLO VII - Scioglimento Articolo 28 - Lo scioglimento dell Associazione può essere deliberato dall assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell attività culturale, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662. Norma finale Articolo 29 - Per quanto non é espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. 12 / 13

SEO by Artio 13 / 13