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Spa 38100 TRENTO Via Solteri, 74 INFORMATIVA FISCALE Direttore Responsabile: Franco Bolner Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605 INFORMATIVA N. 230 BIS Trento, 06.10.2008 SPAZIO AZIENDE Gli esperti del Centro Studi SEAC predispongono mensilmente la rubrica Spazio aziende a disposizione degli abbonati alle Informative Fiscali. Spazio aziende è destinato alla clientela dello Studio o dell Associazione e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenzario degli adempimenti in campo fiscale. In allegato si riporta Spazio aziende n. 10 del mese di ottobre 2008. RIPRODUZIONE VIETATA

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarle il n. 10 di SPAZIIO AZIIENDE ottobre 2008 Acquisto di beni e assenza di reddito Sentenza CTR Lazio 16.6.2008 Contabilità presso terzi e liquidazione mensile posticipata Sentenza Corte Cassazione 8.7.2008, n. 18676 Agevolazione prima casa e individuazione abitazione di lusso Sentenza CTR Lazio 10.7.2008, n. 44/3/08 Utilizzo di dati acquisiti dalla Guardia di Finanza Sentenza Corte Cassazione 3.9.2008, n. 22173 Sanzioni e responsabilità solidale degli amministratori Sentenza Corte Cassazione 5.9.2008, n. 22464 ULTIME NOVITÀ FISCALI L acquisto di un immobile in assenza di un reddito adeguato può legittimare l accertamento induttivo che tuttavia può essere reso inefficace qualora l acquirente sia in grado di dimostrare, attraverso idonea documentazione bancaria, di aver ricevuto un finanziamento da parte di genitori, altri familiari o amici. Il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e opta per la liquidazione mensile posticipata dell IVA deve procedere al versamento relativo al mese precedente ancorché il calcolo sia basato sulle annotazioni eseguite per il secondo mese precedente. Al fine di usufruire dell agevolazione prima casa è necessario che la stessa non sia considerata di lusso ex artt. da 1 a 7, DM 2.8.69. Secondo l art. 6 di tale Decreto, è di lusso, tra l altro, l abitazione avente una superficie superiore a 240 mq; per determinare tale superficie va considerata tutta l area interna, compresi i muri perimetrali, i tramezzi interni e la zona camino e non soltanto la parte calpestabile. Nel calcolo devono invece essere escluse, per espressa previsione normativa, le parti esterne (balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina). I dati, documenti e notizie acquisiti dalla GdF nell ambito di un procedimento penale possono essere da questa trasmessi all Ufficio ai fini dell accertamento senza necessità di ottenere la preventiva autorizzazione da parte del pubblico ministero. La trasmissione non autorizzata di atti coperti dal segreto istruttorio rileva infatti soltanto nel giudizio penale e non anche in quello tributario. Gli amministratori di una società di capitali non sono solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate alla società per violazioni alla stessa imputabili in materia di imposte sui redditi. Il principio di solidarietà si applica infatti alle sole sanzioni civili previste dal DPR n. 602/73.

COMMENTI IL NUOVO ISTITUTO DELL ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE Nell ambito della c.d. Manovra d estate è stato introdotto un nuovo istituto denominato Adesione ai verbali di constatazione, finalizzato a semplificare la gestione dei rapporti con l Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione. Il nuovo istituto, applicabile ai verbali di constatazione (pvc) consegnati a decorrere dal 25.6.2008, presenta alcuni vantaggi: sia per il contribuente, cui è data la possibilità di usufruire: - della riduzione delle sanzioni alla metà della misura stabilita in caso di accertamento con adesione (in sostanza, le sanzioni sono ridotte ad un ottavo del minimo); - della rateizzazione del pagamento delle somme dovute senza necessità di prestare garanzie; N.B. Va tenuto presente, d altra parte, che il nuovo istituto si traduce nella accettazione, da parte del contribuente, dei contenuti del pvc, che vengono integralmente trasfusi nell atto di definizione dell accertamento parziale il quale, una volta notificato, costituisce anche il titolo per l iscrizione a ruolo delle relative somme, in caso di mancato pagamento. sia per l Amministrazione finanziaria, che può definire in tempi più brevi l accertamento derivante dai pvc mediante il preventivo assenso del contribuente e senza passare attraverso la fase del contradditorio. ATTI OGGETTO DI ADESIONE Possono essere oggetto di adesione i verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane, contenenti rilievi che comportano l emissione di accertamenti parziali in materia di imposte sui redditi ed IVA. Secondo quanto chiarito dall Agenzia delle Entrate, l adesione si riflette anche ai fini IRAP, nonché ai fini delle addizionali (regionale e comunale), delle imposte sostitutive e dei contributi previdenziali (con riferimento ai quali non sono comunque dovute sanzioni e interessi). ADEMPIMENTI PROCEDURALI L adesione ai verbali di constatazione si realizza attraverso le seguenti fai: entro 30 giorni dalla consegna del verbale il contribuente deve presentare al competente Ufficio dell Agenzia delle Entrate ed all organo che ha emesso l atto (Guardia di Finanza o Agenzia delle Dogane), utilizzando a pena di nullità l apposito modello approvato dall Agenzia delle Entrate, una comunicazione contenente la richiesta di chiudere quanto contenuto nel pvc. In pratica il contribuente non richiede un contraddittorio con l Ufficio, ma accetta in toto, come sopra accennato, i rilievi contenuti nel verbale; entro i successivi 60 giorni l Ufficio notifica al contribuente l atto di definizione dell accertamento parziale, con indicazione delle somme dovute. entro 20 giorni dalla notifica dell atto di definizione il contribuente deve versare quanto dovuto. È possibile effettuare il versamento anche in forma rateale (massimo 8 rate trimestrali o 12 se le somme dovute sono superiori a 51.645,69) con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento delle somme dovute per l adesione, l Ufficio provvede all iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle stesse, con applicazione della sanzione per l omesso versamento (30%). SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE In presenza di un verbale riguardante una società di persone, l avvio dell adesione spetta esclusivamente al legale rappresentante della società (limitatamente alle imposte alla stessa imputabili, vale a dire IVA e IRAP) e non può essere dato autonomamente da un singolo socio per definire la propria posizione reddituale.

A seguito della comunicazione di adesione della società, l Ufficio notifica l atto di definizione alla società per le imposte ad essa imputabili. Contestualmente lo stesso Ufficio notifica ai singoli soci un atto di definizione in relazione al reddito di partecipazione ad essi attribuibile. Ciascun socio/associato avrà quindi tempo 30 giorni per aderire presentando l apposito modello e provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 20 giorni. ACCESSO, ISPEZIONE, VERIFICA Consegna del pvc al contribuente Entro 30 giorni dalla consegna Comunicazione di adesione all Agenzia delle Entrate e all organo verificatore, da parte del contribuente, mediante l apposito modello Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione Notifica da parte dell Ufficio dell atto di definizione con sanzioni ridotte a 1/8 Entro 20 giorni dalla notifica dell atto di definizione SCADENZARIO DEL MESE DI OTTOBRE Versamento delle somme dovute: Unica soluzione Prima rata Giovedì 16 ottobre IVA LIQUIDAZIONE MENSILE IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI ALTRE RITENUTE ALLA FONTE Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell imposta dovuta. Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di settembre. Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto codice tributo 1004). Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per partecipazioni non qualificate e deliberati dall 1.7.98 (codice tributo 1035). Versamento delle ritenute operate a settembre relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l ammontare dell apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell associante risultante dall ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI DIPENDENTI GESTIONE SEPARATA Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d appalto/d opera effettuate nell esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di, 1020 a titolo di IRES). Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre. Versamento del contributo del 17% o 24,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 24,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Lunedì 20 ottobre IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA Presentazione, anche via Internet utilizzando l apposito software Intr@Web, degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre. Invio telematico all Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel terzo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati. Lunedì 27 ottobre MOD. 730/2008 INTEGRATIVO Termine per la consegna al CAF o ad un professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2008, devono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito. Venerdì 31 ottobre IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI IVA CREDITO INFRANNUALE DIPENDENTI AGRICOLTURA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL 1.1.2008 IRAP OPZIONE PER IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE Presentazione, anche via Internet utilizzando l apposito software Intr@Web, degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, relativamente al terzo trimestre. Presentazione all Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, della richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR. Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di settembre; Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di settembre. L adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre. Termine (originariamente fissato al 30.6.2008) per: il versamento (unica soluzione o prima rata) dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d impresa, all 1.1.2008 (codice tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni); la redazione e asseverazione della perizia giurata di stima. Presentazione in via telematica, da parte di imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria, della comunicazione per l esercizio dell opzione, con effetto per il 2008, per la determinazione

SOCIETÀ DI PERSONE l esercizio dell opzione, con effetto per il 2008, per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole delle società di capitali.