Disciplinare per l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'idoneità all attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

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Disciplinare per l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'idoneità all attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Art. 1: Fonti normative e norme generali. 1. Per l'espletamento degli esami per il conseguimento dell idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada, si applica quanto disposto da: L. 264/91 Disciplina dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ; L. 11/94 Adeguamento della disciplina dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto terzi ; Decreto Legislativo 112/98 art. 105 Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 59/97 ; Accordo stato-regioni-enti locali del 14/02/2002 ; e dal presente Disciplinare. 2. Gli esami si svolgono con modalità che garantiscono imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino un giusto rapporto tra economia e celerità di espletamento. Art. 2: Soggetti interessati. 1. Sono interessati quei soggetti che intendono esercitare la professione di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 264/91 e sue successive modificazioni. 2. Per poter esercitare l attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è necessario conseguire l' Attestato di Idoneità professionale all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, rilasciato dal Dirigente della Direzione Mobilità e TPL della Provincia di Firenze o suo delegato, a seguito del superamento di esame. Art. 3: Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami per il conseguimento dell attestato di idoneità professionale all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 1. Possono essere ammessi a sostenere gli esami per ottenere l attestato d idoneità professionale all'esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto coloro che non abbiano riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; che non siano stati sottoposti a misure

amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; che non siano stati interdetti o inabilitati. 2. Il soggetto che intende conseguire l attestato d idoneità professionale all'esercizio dell attività consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve: - essere cittadino italiano o di un paese della Comunità Europea abitante in Italia; - avere la residenza anagrafica nella Provincia di Firenze o in province che hanno stipulato,con la Provincia di Firenze, apposita convenzione. - avere la maggiore età; - essere in possesso di diploma di Istituto d istruzione secondaria superiore o equiparato. Art. 4: Domanda di ammissione. 1.Il candidato dovrà indirizzare alla Direzione Mobilità e TPL della Provincia di Firenze l istanza di ammissione all esame, nella quale dovrà autocertificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti. All istanza, in regola con l imposta di bollo, dovrà essere allegata l attestazione di versamento dei diritti di segreteria, nell importo stabilito dall Amministrazione. 2. Le domande presentate in carta semplice e/o senza l attestazione del versamento a favore dell Amministrazione Provinciale delle tasse previste, saranno considerate nulle e archiviate. 3. Tutta la modulistica necessaria è disponibile sul sito della Provincia di Firenze www.provincia.fi.it e presso l Ufficio studi di consulenza automobilistica. Art. 5: Convocazione della seduta di esame. 1.Fissata la data di una seduta di esame, il Presidente della Commissione o suo delegato, di cui al successivo articolo 7, almeno 30 giorni prima della data stabilita invia la convocazione ai candidati che hanno presentato istanza in tempo utile. 2. Tale convocazione dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo mezzo di comunicazione anche di natura informatica, in grado di fornire certezza della ricezione, precisando anche il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'esame. Per consentire un regolare e tranquillo svolgimento delle prove i candidati convocati non potranno essere in numero superiore a 12 (dodici) fatto salva diversa indicazione della Commissione. Art. 6: Sessione d'esame. 1.Le sessioni d'esame saranno almeno due all'anno. Verranno indette con provvedimento del Dirigente della Direzione Mobilità e TPL della Provincia di Firenze o suo delegato, e saranno pubblicate sul sito Web della Provincia di Firenze e, tale notizia, diffusa attraverso le associazioni di categoria. Con tale provvedimento saranno altresì stabiliti i termini entro i quali i candidati dovranno presentare la domanda di ammissione. 2.L esame consiste in una prova scritta basata su quesiti, vertenti su: A - La circolazione stradale; B - Il trasporto merci; C - La navigazione;

D - Il P.R.A.; E - Il regime tributario. 3.Per ogni materia d esame, i quesiti presenti nell elenco preliminare devono essere almeno in numero di 100 (cento). 4.Sempre in fase di preparazione delle prove d esame, la Commissione si può riservare di escludere dall elenco completo quei quesiti che sono stati superati dall aggiornamento normativo o che sono risultati di interpretazione non univoca; 5.I quesiti esclusi dall elenco preliminare nel corso della sessione annuale non potranno essere sostituiti con altri; 6.Le sedute dedicate alle prove d esame si intendono comprensive della correzione degli elaborati. 7.La Commissione d esame, nella riunione preparatoria, valuterà la regolarità delle domande e stabilirà la sede, la data e l ora delle prove d esame. Art. 7: Commissione d'esame. 1. Con decreto del Dirigente della Direzione e Mobilità TPL della Provincia di Firenze, è istituita una apposita Commissione per il riconoscimento dell'idoneità all attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che ha sede presso la Direzione competente nel settore dei trasporti ed è composta da: - Il Dirigente della Direzione Mobilità e TPL della Provincia di Firenze o suo delegato, a cui compete la Presidenza; - Un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Sistemi Integrati Infrastrutture e Trasporti Ufficio Provinciale di Firenze (ingegnere o architetto) designato dal Direttore Provinciale; - Un esperto delle materie d esame designato dalla Regione Toscana; - Un rappresentante del Corpo delle Capitanerie di Porto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dirigente o Funzionario equiparato, in servizio presso uno degli uffici marittimi nell ambito territoriale della regione Toscana, designato dalla direzione marittima di Livorno); - Un rappresentante del Ministero dell Economia e delle Finanze (Dirigente o Funzionario equiparato, in servizio nell ambito territoriale della provincia di Firenze, designato dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana); - Un rappresentante dell Automobile Club d Italia Ufficio Provinciale di Firenze (Dirigente o funzionario equiparato designato dal Direttore Un dipendente della Direzione Mobilità e TPL svolge le funzioni di segreteria della Commissione. 2. I componenti della Commissione d'esame sono nominati con atto del Dirigente della Direzione Mobilità e TPL della Provincia di Firenze o suo delegato e durano in carica tre anni dalla nomina, rinnovabile una sola volta, salvo diversa indicazione dell Amministrazione Provinciale. Nella Commissione, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza dei titolare. 3. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa, che ne fissa l'ordine del giorno. 4. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di almeno la metà dei membri della Commissione compreso il Presidente. 6. Il Segretario cura l istruttoria e la corrispondenza relative al funzionamento della Commissione, segue i lavori della Commissione, ne redige i verbali e cura la pubblicazione degli esiti degli esami. 7.Nei casi di giudizi controversi con la Commissione che si esprime in parità, il voto del Presidente assume titolo risolutorio. Art. 8: Compiti della Commissione. 1. Nell ambito di ogni sessione d esame la Commissione terrà le seguenti sedute per espletare le seguenti formalità: 1. seduta preliminare nella quale sarà fissata la sede, la data o le date e l ora delle prove d esame. Previa istruttoria eseguita dall Ufficio preposto, in ordine alla verifica dei requisiti morali e dei titoli per l'ammissione agli esami, valutare la regolarità delle domande presentate dagli aspiranti e redigere l elenco completo delle domanda d esame, delle relative risposte e della chiave di risoluzione; 2. seduta facoltativa in base a quanto discusso nella seduta preliminare con particolare riferimento all elenco delle domande d esame; 3. seduta o sedute con la quale accertare, mediante i previsti esami le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità dei candidati per il conseguimento dell attestato di idoneità professionale. Art. 9: Compensi. 1. A ciascun membro esterno della Commissione sarà corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza nella misura stabilita dalla Giunta Provinciale. Art. 10: Prove di esame. 1. I quesiti oggetto della prova di esame sono in numero di cinque per ciascuna delle 5 discipline elencate all art. 6, e ciascun quesito si compone di tre domande a risposta multipla predeterminata, per un totale di settantacinque domande. Sono dunque predisposte, in maniera differenziata, per ciascun candidato ammesso a sostenere l esame cinque schede, una per ciascuna materia, contenenti i quesiti. Il tempo assegnato ai candidati è di novanta minuti. 2. La prova d esame si intende superata se il candidato ha risposto correttamente ad almeno quattro quesiti e dunque a tutte le relative dodici domande. 3. Al termine di ogni seduta d esame la Commissione formerà l elenco dei candidati che dovevano sostenere la prova, con l indicazione per ciascuno se idonei, non idonei o assenti. 4. L elenco, sottoscritto dal Presidente o suo delegato e dal Segretario o da altro Commissario, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede delle prove d esame e successivamente pubblicato sul sito web dell Amministrazione Provinciale di Firenze. Art. 11: Svolgimento delle prove.

1.Dopo avere effettuato l identificazione dei candidati e averli fatti accomodare nell aula d esame, la Commissione consegna a ciascuno di essi, in maniera del tutto casuale, una busta chiusa, priva di qualsiasi segno di identificazione, contenente le cinque schede che costituiranno, per ciascun candidato, la sua prova di esame. 2.I candidati che si presenteranno dopo la avvenuta consegna delle buste non saranno ammessi alla prova. 3.Al termine della prova, le schede dovranno essere riconsegnate senza scritte o annotazioni di alcun genere pena l invalidazione. 4. Prima di iniziare la prova il candidato deve apporre negli appositi spazi previsti nel fondo della scheda: cognome e nome in stampatello; la propria firma leggibile. 5.Ogni scheda contiene cinque quesiti, ciascuno con tre domande e relative tre risposte che potranno essere: tutte e tre vere; due vere e una falsa; una vera e due false; tutte e tre false. 6.Il candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno X la lettera V o F a secondo che consideri quella proposizione vera o falsa. Non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande. 7.La risposta verrà considerata errata anche nei seguenti casi: Segno X apposto al di fuori delle caselle destinate alle risposte; Segno X mancante; Segno X apposto su entrambe le lettere V ed F ; altre modalità di contrassegno diverse dal Segno X. 8.Durante lo svolgimento della prova non è consentito: consultare testi, fogli o manoscritti; comunicare con gli altri candidati; copiare o far copiare le risposte dei quesiti; utilizzare altre penne al di fuori della penna fornita; utilizzare altri fogli al di fuori delle schede fornite; allontanarsi dall aula prima del termine del turno d esame; utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari e qualsiasi altro tipo di apparecchiature di comunicazione. 9.I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall aula e considerati non idonei alla prova d esame. La Commissione cura l osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. 10.Non sono assolutamente ammesse correzioni sulle schede; pertanto i candidati, prima di marcare la risposta, devono ponderare con attenzione i quesiti da risolvere, ogni eventuale correzione sarà considerata errore.

11.La correzione delle prove avverrà subito dopo la consegna delle stesse da parte di tutti i candidati, allo scadere del tempo assegnato. I risultati verranno resi immediatamente noti ai candidati e la Commissione resterà a disposizione per chiarimenti e spiegazioni. Art. 12: Mancato conseguimento dell'idoneità. 1.Il candidato non risultato idoneo potrà sostenere di nuovo l esame anche nella sessione immediatamente successiva previa ripresentazione dell istanza di ammissione e pagamento dei diritti di segreteria.. Art. 13: Attestato di Idoneità Professionale. 1.Entro trenta giorni dal superamento della prova viene rilasciato, il titolo di abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio della professione, detto "Attestato di Idoneità Professionale" previo assolvimento dell imposta di bollo. 2.Il Dirigente della Direzione Mobilità e TPL della Provincia di Firenze o suo delegato, provvederà anche ad evadere eventuali richieste di duplicati in caso di smarrimento o deterioramento dell originale Attestato di Idoneità Professionale. Art. 14: Albo Provinciale. 1.Il conseguimento del titolo di abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto comporta l'iscrizione automatica all Albo Provinciale dei consulenti per la circolazione dei mezzi di trasporto " pubblicato sul sito Web ufficiale dell'amministrazione Provinciale e liberamente consultabile on-line. 2.Nell albo, al momento della sua istituzione successiva alla prima approvazione del presente disciplinare, sono stati inseriti anche i titolari di studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto risultanti dall archivio dell Ufficio studi automobilistici. Art. 15: Revoca dell'attestato di Idoneità. 1.Il Dirigente della Direzione Mobilità e TPL della Provincia di Firenze o suo delegato, dispone la revoca dell Attestato di Idoneità qualora sopravvenga uno degli elementi o fatti di cui all'art. 3 comma 1. Art. 16: Norme finali e transitorie. 1.L elenco completo dei quesiti, con le relative fasi di elaborazione e di aggiornamento, si intende tacitamente sostituito da un eventuale elenco nazionale messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri. 2.Questo Disciplinare si intende tacitamente aggiornato da eventuali future normative. 3.L Amministrazione Provinciale di Firenze non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure per

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni via fax o e-mail. 4.Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Disciplinare si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.