Prot. n Roma, 22 luglio 2016

Documenti analoghi
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Circolare - 16/02/2012 -Prot. 4303/8.3 - Esami a quiz CQC OGGETTO: Esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI *

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

- Circolazione stradale - Patenti di guida - Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE - Nuova disciplina

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETO 15 novembre 2013

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO. per i trasporti terrestri

REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DI CONSEGUIMENTO DELL IDONEITA PROFESSIONALE ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

CONSEGUIMENTO PATENTI A1-A2-A Artt. da115 a 122 C.d.S. D.Lvo 59/2911 DM 25/02/2013

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Roma, 6 maggio CIRCOLARE N Prot. n /CQC. ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI Loro indirizzi

Manuale di. teoria. 20: Patenti e documenti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Conseguimento della Patente di Guida di Categoria A1, A2, A Mercoledì 16 Marzo :00 - Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Gennaio :30

Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria B con codice 96 - Istruzioni operative.

Il/la sottoscritto/a. nato/a il.. a Prov.. (Naz ) e residente a.. Prov Via. n CAP CHIEDE

Insegnante di autoscuola

LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE

Prefettura di Avellino

NORMATIVA DI RIFERIMENTO CODICE DELLA STRADA

Articolo CdS. Art. 116

PROVINCIA DI FOGGIA SERVIZIO TRASPORTI UFFICIO AUTOSCUOLE

SCADENZA PRESENTAZION DELLE DOMANDE 22 OTTTOBRE 2013 ORE 12.30

Autoscuola Marche -

Autoscuola Marche -

Piazza Gramsci, Frosinone - Cod. Fisc Tel c.c.p. n Web:

CQC - Documenti necessari per richiedere il DUPLICATO della Carta di Qualificazione del Conducente

CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

La CQC può qualificare i conducenti per la guida professionale di veicoli adibiti al trasporto di persone, di merci, o ad entrambi.

DECRETO 20 maggio 2015, macchine agricole ed operatrici Nuovo codice della strada l art. 80, comma l art. 111, comma 1 l art.

Patente AM - Norme Generali ( ex CIGC ) Lunedì 09 Ottobre :33 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Gennaio :09

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.

- affetti da patologie che possono interferire sull idoneità alla guida come minorazioni anatomiche degli arti e/o importanti deficit neurologici;

RISOLUZIONE N.24/E. Quesito

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

Esami di revisione delle patenti di guida e della carta di qualificazione dei conducenti. Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Autoscuola Marche -

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

AMBASCIATA D ITALIA SOFIA NOTA VERBALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Autoscuola Marche -

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CHIARIMENTI MINISTERIALI IN MERITO ALLA SCADENZA DELLA CQC OTTENUTA PER DOCUMENTAZIONE di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

Decreto Dirigenziale - 15/11/ Procedura di comunicazione per rinnovo validità patente

Procedura di ammissione agli esami per il conseguimento della idoneità per l abilitazione all impiego dei gas tossici

Alla Provincia di Forlì-Cesena Ufficio Mobilità e Trasporti Piazza Morgagni Forlì. marca da bollo 16,00

LIMITAZIONI NELLA GUIDA PER NEOPATENTATI Per i neopatentati sono previste particolari limitazioni di guida per condurre:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

SCADENZIARIO SCARTI ATTI D ARCHIVIO

Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica (2) (3).

Queste le novità introdotte nell articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata.

LEGGE 29 luglio 2015, n. 115

Nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata in una Commissione Medica Locale - CM L:,

Denominazione ufficio: UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE PER LA PROVINCIA DI CASERTA

Maggioli Editore. Manuale della Circolazione Stradale 3/2010. Come funziona in sintesi il sistema della patente a punti

Collegio Provinciale di Prato

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DGT NORDEST - MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VENEZIA UFFICIO NAVIGAZIONE INTERNA E DA DIPORTO

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

AVVISO ALLE AUTOSCUOLE N 03 DEL 24/03/2016.

120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.

D.M. 18 febbraio 1982 Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica

Equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello italiano

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE:

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23 dicembre 2003 Uso, destinazione e distrazione degli autobus.

La carta di qualificazione del conducente

Transcript:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE Direzione generale per la motorizzazione Divisione 5 Prot. n.16729 OGGETTO: Roma, 22 luglio 2016 Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2016. Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti. Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2016 recante "Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti". Detto decreto definisce i programmi e le modalità di effettuazione degli esami di teoria per la revisione delle patenti di guida e delle qualificazioni CQC. Al fine di dare attuazione a detto decreto, la scrivente Direzione ha predisposto specifici database per svolgere gli esami di revisione in parola, in vigore dal 1 luglio 2016. In considerazione dell'entrata in vigore del decreto in oggetto, si rende necessario chiarire altri aspetti applicativi della procedura degli esami di revisione. * * * 1. Disposizioni generali Per sostenere l'esame di revisione, sia della patente che della qualificazione CQC, il candidato deve presentare istanza, redatta su modello allegato, corredata dall'attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 della tariffa relativa al punto 1 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 (attualmente di euro 16,20). All'istanza in carta semplice deve essere allegata copia del provvedimento che dispone la revisione e, qualora il provvedimento di revisione preveda anche l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, il certificato rilasciato dalla commissione medica locale, che attesta l'idoneità del conducente. I verbali delle prove d'esame di revisione sono distinti dai verbali delle prove d'esame per il conseguimento delle patenti di guida o della qualificazione CQC. La predetta istanza ha validità annuale. Alla scadenza, il titolare della patente o della qualificazione CQC per la quale è stata disposta la revisione, dovrà presentare nuova istanza. Nell'arco di validità dell'istanza, è consentito, al conducente sottoposto all'obbligo di revisione per la patente di guida, di svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica; il conducente che nell'arco annuale di validità dell'istanza, sostiene la prova di teoria ma non si sottopone alla prova di guida, dovrà ripresentare nuova istanza e, sulla base di questa, sostenere entrambe le prove. Il conducente che deve sottoporsi alla prova di revisione della qualificazione CQC ha la possibilità di sostenere, una sola volta, nell'arco di validità della predetta istanza, la prova prevista dal D.M. 15 febbraio 2016. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 128, comma 2, del codice della strada, trascorsi trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revisione, nei confronti del titolare della patente o della qualificazione CQC che non abbia provveduto a presentare l'istanza è disposta la sospensione fino al superamento dell'accertamento stesso con esito favorevole, del documento per cui è stata disposta la revisione. 2. Disposizioni per la revisione della patente di guida 2.a) Prova di teoria Al momento della presentazione dell'istanza di sottoporsi all'esame di revisione, l'ufficio indicherà al candidato la data in cui lo stesso dovrà sottoporsi alla prova di teoria.

Qualora la prova di teoria abbia esito negativo, l'ufficio Motorizzazione Civile presso il quale si è svolto l'esame, emana il provvedimento di revoca della patente ai sensi del predetto art. 130, comma 1, lettera b), c.d.s. Nel caso in cui, invece, la prova di teoria si concluda con esito positivo, il candidato richiederà all'ufficio Motorizzazione Civile, di fissare la data per sostenere la prova di guida. 2.b) Prova di guida La prova pratica si svolge nell'ambito di una seduta d'esame "in conto Stato". La prova pratica di revisione può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi; in ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell'esaminatore, il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 122, comma 2, c.d.s. In caso di esito negativo, la patente di guida viene revocata, ai sensi dell'art. 130, comma 1, lettera b), ed il conducente dovrà, eventualmente, riconseguire nuovamente tutte le categorie, fatti salvi i criteri di propedeuticità di cui all'art. 130, comma 2, c.d.s. Si ricorda, altresì, che i conducenti che hanno subito la revoca della patente di guida ed intendono, successivamente, conseguire la patente di guida della categoria B, dovranno svolgere le esercitazioni previste all'art. 122, comma 5 bis, c.d.s. Al momento della prenotazione della prova di guida, al titolare della patente per la quale è stato disposto il provvedimento di revisione, nell'eventualità che la patente stessa sia sospesa o risulti scaduta di validità, sarà rilasciata di un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida ai sensi dell'art. 122 del codice della strada. Il rilascio di detta autorizzazione, di validità semestrale, è giustificato dal tenore letterale del primo comma dell'art. 122 c.d.s., che recita: "A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida... è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni". Detta disposizione, comprende dunque, sia l'esame per il conseguimento della patente ma anche l'esame per la revisione (laddove ovviamente, la patente sia sospesa o non in corso di validità). Resta fermo che l'autorizzazione consente di svolgere esclusivamente le esercitazioni e la prova d'esame purché sia accompagnato da un soggetto che funga da istruttore che abbia i requisiti stabiliti dall'art. 122, comma 2, c.d.s. 2.c) Programma dell'esame in caso di patente comprendente più categorie L'esame di revisione si svolge per la categoria di patente posseduta dal titolare cui è stato notificato il provvedimento di cui all'art. 128 c.d.s. Nel caso di titolare di patente comprendente più categorie, l'esame di revisione si svolge sulla base del programma previsto dal seguente schema: a) patente comprendente le categorie CE e DE: b) patente comprendente le categorie C (o C1) e DE: l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame stabilito per la categoria DE. c) patente comprendente le categorie CE e D (o D1): l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame stabilito per la categoria CE. d) patente comprendente le categorie C1 (o C1E) e D: l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame stabilito per la categoria D. e) patente comprendente le categorie C e D1 (o D1E): l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame stabilito per la categoria C. f) patente comprendente le categorie C e D: g) Patente comprendente le categorie C1E e D1E: h) Patente comprendente le categorie C1E e D1: l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame previsto per la categoria C1E. i) Patente comprendente le categorie C1 e D1E: l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame previsto per la categoria D1E.

l) patente comprendente la categoria B (o BE) e una delle seguenti categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE: l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame previsto per le categorie possedute diversa dalla categoria B (o BE). m) patente comprendente la categoria A (o A1 o A2) e B (o BE): una di dette categorie. n) patente comprendente le categorie A (o A1 o A2) e B1: il titolare potrà optare di svolgere l'esame sulla base del programma stabilito per una di dette categorie. o) patente comprendente le categorie AM e A (o A1 o A2): l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame stabilito per la categoria A (o A1 o A2). p) patente comprendente le categorie AM e B (o B1 o BE): l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame stabilito per la categoria B (o B1 o BE). In ogni caso, l'esito negativo dell'esame di revisione comporta la revoca della patente ai sensi dell'art. 130, comma 1, lettera b), c.d.s. Al momento della presentazione dell'istanza di revisione, il titolare può chiedere di svolgere le prove d'esame per una delle categorie contenute nella sua abilitazione alla guida, sulla base delle equipollenze e gradualità stabilite dall'art. 125 c.d.s. (a mero titolo di esempio, il titolare di patente di guida della categoria D può chiedere di svolgere le prove d'esame di revisione sul programma della categoria B, ovvero, sempre a titolo di esempio, il titolare della categoria B può chiedere di svolgere le prove d'esame sul programma della categoria A2). In questi casi, se l'esame ha esito negativo viene disposta la revoca della patente ai sensi dell'art. 130, comma 1, lettera b), c.d.s.; se, invece, l'esito è positivo, il titolare della patente dovrà presentare istanza di riclassificazione della stessa per la categoria per la quale ha svolto l'esame di revisione. 3. Disposizioni generali per la revisione della qualificazione CQC Il provvedimento di revisione della qualificazione CQC può essere disposto esclusivamente nel caso in cui il suo titolare subisca la decurtazione totale del punteggio, ovvero, (come stabilito dal comma 6 dell'art. 126 bis, c.d.s.), dopo che il titolare della qualificazione CQC "successivamente alla notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti". L'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 22 ottobre 2010 stabilisce che "In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa sulla base dell'intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della predetta carta di qualificazione". Il successivo comma 3 prevede che qualora un soggetto sia titolare di carta di qualificazione del conducente sia per il trasporto di merci che di persone, l'esame di revisione debba vertere sul "programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio". Se, invece, il conducente ha subito, alla guida di veicoli di categoria diversa la medesima decurtazione di punteggio, l'esame di revisione si svolge "secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'ultima infrazione". Nel caso di esito negativo dell'esame, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è disposta la revoca di tutte le qualificazioni CQC di cui sia titolare il conducente che ha sostenuto l'esame. * * * 4. Entrata in vigore Le disposizioni procedurali previste dalla presente circolare entrano in vigore a far data 3 novembre 2016 si richiamano gli Uffici in indirizzo alla loro puntuale osservanza. Dalla suddetta data è abrogata la circolare prot. 117 del 18 maggio 2016 nonché ogni altra precedente disposizione, in contrasto con la presente circolare.

5. Disposizioni transitorie Alla data del 3 novembre 2016 il conducente che si è già prenotato o ha già sostenuto l'esame all'esame di teoria sulla base della precedente disciplina, terminerà la procedura di revisione sulla base di detta regolamentazione. Alla medesima data, il candidato già prenotato per svolgere la prova di teoria dell'esame di revisione ma non si sia presentato, potrà prenotare detta prova sulla base delle disposizioni previste dalla presente circolare. In entrambe le ipotesi, resta fermo il limite annuale di validità dell'istanza di revisione. IL DIRETTORE GENERALE dott. arch. Maurizio Vitelli

Allegato alla circolare 22.7.2016 prot. n. 16729 Marca operativa ufficio Timbro e codice autoscuola RICHIESTA DI ESAME DI REVISIONE Il/La sottoscritt_... nat_ a... (...) il..., residente a... (...) in via/piazza... titolare: - di patente di guida nr.... rilasciata da... il..., - di qualificazione CQC per il trasporto di PERSONE / MERCI chiede di essere sottoposto ad esame di revisione della _ patente di guida della categoria... _ qualificazione CQC per il trasporto di... Data... FIRMA