LA GIUNTA REGIONALE. - l onorificenza Amis de la Vallée d Aoste viene definita Amie/Ami de la Vallée d Aoste ;

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LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 14 novembre 2011, n. 26 recante Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6 (Disposizioni per la valorizzazione dell autonomia e disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2) ; Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2083 in data 20 luglio 2006, con la quale venivano approvate le disposizioni per il conferimento delle onorificenze regionali Amis de la Vallée d Aoste e Chevalier de l autonomie, istituite con la legge regionale 16 marzo 2006, n. 6, disposizioni modificate con deliberazione della Giunta regionale n. 1244 in data 11 maggio 2007; Considerato che, a seguito dell entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 26/2011, l articolo 10 della legge regionale n. 6/2006, istitutivo delle onorificenze regionali, ha subito le seguenti modificazioni sostanziali: - l onorificenza Amis de la Vallée d Aoste viene definita Amie/Ami de la Vallée d Aoste ; - la consegna delle onorificenze regionali non ha più luogo di norma, il 7 settembre, in quanto l articolo 2 della legge regionale n. 6/2006, istitutivo della Festa della Valle d Aosta, modificato, prevede che la celebrazione abbia luogo contemporaneamente alla commemorazione della costituzione della Valle d Aosta in Regione autonoma, avvenuta con lo Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, l ultima domenica di febbraio di ogni anno; Considerato che, alla luce delle sopra menzionate modificazioni, è necessario modificare le disposizioni per il conferimento delle onorificenze regionali, anche per quanto attiene al termine di presentazione delle proposte di concessione delle onorificenze, previsto al comma 1 dell articolo 5, che viene ora fissato al 15 gennaio di ogni anno; Ritenuto opportuno riapprovare integralmente il testo delle Disposizioni per il conferimento delle onorificenze regionali Amie/Ami de la Vallée d Aoste e Chevalier de l autonomie, nelle versioni in lingua italiana e in lingua francese; Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010 concernente l approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l anno 2011 e di disposizioni applicative; Rilevato che la presente deliberazione è finalizzata al conseguimento dell obiettivo n. 001003 ( Congressi, convegni, manifestazioni - 1.3.1.12 ) del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2011/2013; Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della comunicazione istituzionale e del cerimoniale della Presidenza della Regione, ai sensi dell articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin; Ad unanimità di voti favorevoli, DELIBERA 1) di approvare le modificazioni alle disposizioni per il conferimento delle onorificenze regionali Amie/Ami de la Vallée d Aoste e Chevalier de l autonomie, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2083 in data 20 luglio 2006 e modificate con la deliberazione n. 1244 in data 11 maggio 2007, a seguito dell entrata in vigore della legge regionale 14 novembre 2011, n. 26 recante modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6, istitutiva di dette onorificenze; 2) di riapprovare integralmente il testo delle Disposizioni per il conferimento delle onorificenze regionali Amie/Ami de la Vallée d Aoste e Chevalier de l autonomie nelle versioni in lingua italiana e in lingua francese allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale.

Disposizioni per il conferimento delle onorificenze regionali Amie/Ami de la Vallée d Aoste e Chevalier de l autonomie, istituite con la legge regionale 16 marzo 2006, n. 6, modificata dalla legge regionale 14 novembre 2011, n. 26. Art. 1 (Onorificenze regionali) 1. Con la legge regionale 16 marzo 2006, n. 6, modificata dalla legge regionale 14 novembre 2011, n. 26, sono state istituite le seguenti onorificenze regionali: a) Amie/Ami de la Vallée d Aoste; b) Chevalier de l autonomie. Art. 2 (Onorificenza Amie/Ami de la Vallée d Aoste) 1. L onorificenza Amie/Ami de la Vallée d Aoste conferisce la cittadinanza regionale onoraria a personalità, italiane o straniere, che con la loro presenza o la loro opera abbiano conferito prestigio alla Valle d Aosta e comporta l adesione alla Confrérie des amis de la Vallée d Aoste. 2. L onorificenza consiste in una medaglia riproducente lo scudo d oro, moneta del duca Carlo II di Savoia prodotta dalla zecca di Aosta tra il 1549 e il 1553, appesa ad un nastro rosso e nero, e in un pin dorato con ricamo rosso e nero, consegnati unitamente ad un attestato di benemerenza. Art. 3 (Onorificenza Chevalier de l autonomie) 1. L onorificenza Chevalier de l autonomie viene assegnata a cittadini nati o residenti in Valle d Aosta che si siano distinti per particolari meriti nel campo dello sport, della cultura, delle scienze, delle arti, dell economia, della politica o del sociale. 2. L onorificenza consiste in una medaglia riproducente il tremisse d oro, moneta di epoca merovingia coniata ad Aosta nel VII secolo, appesa ad un nastro rosso e nero, e in un pin dorato con ricamo rosso e nero, consegnati unitamente ad un attestato di benemerenza. Art. 4 (Conferimento e consegna delle onorificenze) 1. Le onorificenze Amie/Ami de la Vallée d Aoste e Chevalier de l autonomie sono conferite su proposta della Commissione per le onorificenze, previa deliberazione della Giunta regionale, nel numero massimo annuale di cinque per ciascuna onorificenza. 2. Entrambe le onorificenze possono essere conferite alla memoria. 3. La cerimonia di consegna delle onorificenze ha luogo in occasione della Festa della Valle d Aosta, celebrata contemporaneamente alla commemorazione della costituzione della

Valle d Aosta in Regione autonoma, avvenuta con lo Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, l ultima domenica di febbraio di ogni anno. Art. 5 (Proposte di concessione) 1. Le proposte di concessione delle onorificenze Amie/Ami de la Vallée d Aoste e Chevalier de l autonomie sono presentate entro il 15 gennaio di ogni anno, da: - la Giunta regionale; - l Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; - il Consiglio permanente degli enti locali. 2. Le proposte di concessione devono essere inoltrate alla Direzione della Comunicazione istituzionale e del Cerimoniale della Presidenza della Regione, corredate di un curriculum vitæ dettagliato del candidato e di ogni altro elemento utile ai fini della loro valutazione. 3. La Direzione della Comunicazione istituzionale e del Cerimoniale provvede all istruttoria delle proposte di concessione e le trasmette alla Commissione per le onorificenze. Art. 6 (Commissione per le onorificenze) 1. La Commissione per le onorificenze è composta da: - il Presidente della Regione, che la presiede; - il Presidente del Consiglio regionale; - il Presidente del Consiglio permanente degli enti locali; - un insignito dell onorificenza Amie/Ami de la Vallée d Aoste; - un insignito dell onorificenza Chevalier de l autonomie. La Direzione della Comunicazione istituzionale e del Cerimoniale della Presidenza della Regione assicura le funzioni di verbalizzazione delle riunioni della Commissione. 2. La Commissione valuta le candidature e propone i nominativi delle persone a cui conferire le onorificenze. 3. Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza assoluta. Art. 7 (Deroga alla procedura) 1. Per particolari meriti o in occasione di eventi straordinari, la Commissione può decidere di assegnare le onorificenze secondo le modalità che riterrà più opportune, in deroga alla procedura di cui alle presenti disposizioni.

Art. 8 (Registri delle onorificenze) 1. In due appositi registri, conservati dalla Direzione della Comunicazione istituzionale e del Cerimoniale della Presidenza della Regione, sono iscritti, in ordine cronologico di conferimento, i nominativi degli insigniti, con l indicazione dei titoli di onorificenza per i quali l onorificenza è concessa. Art. 9 (Revoca dell onorificenza regionale) 1. Incorre nella perdita dell onorificenza l insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è adottato con decreto del Presidente della Regione, acquisito il parere della Commissione per le onorificenze.

Dispositions pour l attribution des décorations régionales «Amie/Ami de la Vallée d Aoste» et «Chevalier de l autonomie», créées par la loi régionale n 6 du 16 mars 2006, modifiée par la loi régionale n 26 du 14 novembre 2011. Art. 1 er (Décorations régionales) 1. La loi régionale n 6 du 16 mars 2006, modifiée par la loi régionale n 26 du 14 novembre 2011, a créé les décorations régionales suivantes : a) «Amie/Ami de la Vallée d Aoste» ; b) «Chevalier de l autonomie». Art. 2 (Décoration «Amie/Ami de la Vallée d Aoste») 1. La décoration «Amie/Ami de la Vallée d Aoste» confère la citoyenneté d honneur de la Région à des personnalités, italiennes ou étrangères, dont la présence ou l action ont rehaussé le prestige de la Vallée d Aoste et comporte l adhésion à la «Confrérie des amis de la Vallée d Aoste». 2. La décoration consiste en une médaille reproduisant l écu d or, monnaie du duc Charles II de Savoie frappée par l Hôtel de la monnaie d Aoste entre 1549 et 1553, suspendue à un ruban rouge et noir, et en une épinglette dorée avec broderie rouge et noir, accompagnées d un parchemin. Art. 3 (Décoration «Chevalier de l autonomie») 1. La décoration «Chevalier de l autonomie» est décernée à des citoyens nés ou résidant en Vallée d Aoste qui se sont distingués par leurs mérites dans les domaines du sport, de la culture, des sciences, des arts, de l économie, de la politique ou de l activité sociale. 2. La décoration consiste en une médaille reproduisant le «tremisse» d or, monnaie d époque mérovingienne frappée à Aoste au VII e siècle, suspendue à un ruban rouge et noir et en une épinglette dorée avec broderie rouge et noir, accompagnées d un parchemin. Art. 4 (Attribution et remise des décorations) 1. Les décorations «Amie/Ami de la Vallée d Aoste» et «Chevalier de l autonomie» sont conférées sur proposition de la Commission pour l attribution des décorations, après délibération du Gouvernement régional, au nombre de cinq maximum par an pour chaque décoration. 2. Lesdites décorations peuvent être conférées à titre posthume.

3. La cérémonie de remise des décorations a lieu à l occasion de la Fête de la Vallée d Aoste, célébrée en même temps que la commémoration de la constitution de la Vallée d'aoste en Région autonome du fait de l'approbation du Statut spécial par la loi constitutionnelle n 4 du 26 février 1948, le dernier dimanche du mois de février de chaque année. Art. 5 (Propositions d attribution) 1. Les propositions de candidature en vue de l attribution des décorations «Amie/Ami de la Vallée d Aoste» et «Chevalier de l autonomie» sont présentées au plus tard le 15 janvier de chaque année, par : - le Gouvernement régional ; - le Bureau de la Présidence du Conseil régional ; - le Conseil permanent des collectivités locales. 2. Les propositions de candidature sont transmises à la Direction de la Communication institutionnelle et du protocole de la Présidence de la Région, assorties d un curriculum vitæ détaillé du candidat, ainsi que de toute autre documentation utile aux fins de leur évaluation. 3. La Direction de la Communication institutionnelle et du protocole assure l instruction des dossiers et transmet ceux-ci à la Commission pour l attribution des décorations. Art. 6 (Commission pour l attribution des décorations) 1. La Commission pour l attribution des décorations est composée par : - le Président de la Région, qui la préside ; - le Président du Conseil régional ; - le Président du Conseil permanent des collectivités locales ; - un récipiendaire de la décoration «Amie/Ami de la Vallée d Aoste» ; - un récipiendaire de la décoration «Chevalier de l autonomie». 2. La Direction de la Communication institutionnelle et du protocole de la Présidence de la Région est chargé de rédiger les procès-verbaux des réunions de la Commission. 3. La Commission évalue les candidatures et propose les noms des personnes auxquelles attribuer les décorations. 4. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité absolue. Art. 7 (Dérogation à la procédure) 1. En cas de mérites particuliers ou à l occasion d événements exceptionnels, la Commission peut décider d attribuer les décorations, selon les modalités qu elle juge les plus opportunes, en dérogeant à la procédure prévue par les présentes dispositions.

Art. 8 (Registres des récipiendaires) 1. Les noms des récipiendaires de chaque décoration et l'exposé des raisons qui ont motivé l attribution de ladite décoration sont inscrits, par ordre chronologique, sur deux registres tenus par la Direction de la Communication institutionnelle et du protocole de la Présidence de la Région. Art. 9 (Révocation de la décoration) 1. La décoration est retirée à tout récipiendaire qui s en montre indigne, par arrêté du Président de la Région, la Commission pour l attribution des décorations entendue.