Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 4165 final (Ghana).

Documenti analoghi
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2016 (OR. en)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 gennaio 2017 (OR. en)

10974/16 LA/gma-lmm DGC 1A

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D021995/02.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 gennaio 2016 (OR. en)

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 giugno 2016 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 21 maggio 2013 (22.05) (OR. en) 9600/13 DENLEG 42 AGRI 312

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 gennaio 2017 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014311/03.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014310/03.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

DECISIONI (2014/737/UE)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 ottobre 2016 (OR. en)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 marzo 2015 (OR. en)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048570/03.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 agosto 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 5 novembre 2014 (OR. en)

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043371/02.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D008677/02.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 novembre 2015 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 6 agosto 2012 (07.08) (OR. en) 13082/12 DENLEG 76 AGRI 531 NOTA DI TRASMISSIONE

Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data: 15 novembre 2013

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 giugno 2016 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D38040/01.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 gennaio 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25. NOTA DI TRASMISSIONE Commissione europea Data: 9 gennaio 2014

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 novembre 2015 (OR. en)

IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 301/14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2065 DELLA COMMISSIONE. del 17 novembre 2015

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048142/02.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 settembre 2016 (OR. en)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048144/02.

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 dicembre 2014 (OR. en)

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D013132/03.

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 18 gennaio 2011 (19.01) (OR. it) 5421/11 DENLEG 4

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2014 (OR. en)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Regolamento (CE) N. 3259/94

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 15 novembre 2016 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2006 DEL CONSIGLIO. del 21 decembre 2006

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 marzo 2016 (OR. en)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 27 settembre 2016 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

Si allega per le delegazioni un documento sulla questione in oggetto approvato dal Consiglio GAI il 20 luglio 2015.

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 120 final ANNEXES 1 to 2.

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

Transcript:

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 luglio 2016 (OR. en) 11104/16 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 8 luglio 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: C(2016) 4165 final Oggetto: ACP 107 WTO 208 UD 159 DELACT 147 Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 8.7.2016 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 4165 final (Ghana). All.: C(2016) 4165 final 11104/16 lui DG C 1 IT

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.7.2016 C(2016) 4165 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 8.7.2016 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico IT IT

RELAZIONE 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO Il regolamento (CE) n. 1528/2007 (regolamento sull'accesso al mercato) disciplina il regime di importazioni in esenzione da dazi e contingenti per 27 paesi dell'africa, dei Caraibi e del Pacifico che hanno negoziato accordi di partenariato economico con la UE. Tale regolamento è una soluzione transitoria per paesi che hanno sì concluso negoziati relativi ad accordi di partenariato economico ma non li hanno ancora ratificati. Per evitare interruzioni degli scambi, il regolamento sull'accesso al mercato anticipa l'accesso in esenzione da dazi e contingenti che l'ue offre con tali accordi mentre i paesi interessati procedono alla ratifica. Il Ghana, non avendo adottato le misure necessarie alla ratifica dell'accordo di partenariato economico interinale da esso concluso nel 2007, in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007, in particolare della lettera b), e sulla base del regolamento (UE) n. 527/2013, cessa di rientrare, dal 1 ottobre 2014, nell'accordo di accesso al mercato istituito dal regolamento (CE) n. 1528/2007. Il Ghana, l'unione europea e i suoi Stati membri hanno tuttavia concluso negoziati su un accordo di partenariato economico il 30 giugno 2014. Il Ghana ha quindi soddisfatto la condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento ed è stato perciò aggiunto all'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato dal 1 ottobre 2014, e ha così recuperato l'accesso al mercato della UE in esenzione da dazi e contingenti. Per poter escludere un paese dall'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato se la ratifica di un accordo in forza del quale la regione o lo Stato è stato incluso nell'allegato I non ha avuto luogo entro un termine ragionevole, così da ritardare indebitamente l'entrata in vigore dell'accordo, è stato conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in tempi brevi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3), lettera b) e dell'articolo 24 bis del regolamento sull'accesso al mercato. Come indicato nella relazione introduttiva al regolamento delegato (UE) n. 1025/2014 della Commissione, l'inclusione del Ghana nell'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato era soggetta alle condizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1528/2007, in particolare della lettera b). La Commissione adotterà pertanto misure adeguate per escludere il Ghana dall'allegato I se esso non avrà ratificato, entro il 1 ottobre 2016, l'accordo siglato nel 2014. Il Ghana non riuscirà a ratificare l'accordo entro il 1 ottobre 2016. Ai sensi pertanto dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007, in particolare della lettera b), il Ghana verrà escluso dall'allegato I di tale regolamento. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrà provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio. 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO Coerentemente con il paragrafo 4 dell'intesa comune sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, in rapporto al presente atto delegato sono state svolte consultazioni adeguate e trasparenti, anche a livello di esperti. IT 2 IT

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO L'articolo 2, paragrafo 3), lettera b) e l'articolo 24 bis del regolamento sull'accesso al mercato conferiscono alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per modificare l'allegato I di tale regolamento al fine di escluderne un paese del gruppo ACP, se la ratifica di un accordo in forza del quale la regione o lo Stato è stato incluso nell'allegato I non ha avuto luogo entro un termine ragionevole, così da ritardare indebitamente l'entrata in vigore dell'accordo. IT 3 IT

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 8.7.2016 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico 1, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), considerando quanto segue: (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 fissa l'elenco dei paesi beneficiari del regime di importazioni della UE in esenzione da dazi e contingenti. (2) Il Ghana, non avendo adottato le misure necessarie alla ratifica dell'accordo di partenariato economico interinale da esso concluso nel 2007, in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007, in particolare della lettera b), cessa di rientrare dal 1 ottobre 2014, nell'accordo di accesso al mercato istituito dal regolamento (CE) n. 1528/2007. Tale cessazione risulta dal regolamento (UE) n. 527/2013. (3) Il Ghana, l'unione europea e i suoi Stati membri hanno tuttavia concluso negoziati su un accordo di partenariato economico il 30 giugno 2014. Il Ghana ha quindi soddisfatto la condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento e, ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2014, è stato quindi incluso, dal 1 ottobre 2014, nell'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato. (4) Ai sensi dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 1528/2007, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato I di tale regolamento in modo da escludere da tale allegato una regione o uno Stato. Ciò si verifica in particolare se la ratifica di un accordo in forza del quale la regione o lo Stato è stato incluso nell'allegato I non ha avuto luogo entro un termine ragionevole, così da ritardare indebitamente l'entrata in vigore dell'accordo. (5) A decorrere dall'1 ottobre 2016, il Ghana avrebbe beneficiato per altri due anni dell'accordo di accesso al mercato istituito dal regolamento (CE) n. 1528/2007. Il 1 GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1. IT 4 IT

Ghana tuttavia non ha ancora ratificato l'accordo globale di partenariato economico. In conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007, in particolare alla lettera b), il Ghana cesserà quindi di rientrare nell'accordo di accesso al mercato, istituito dal regolamento (CE) n. 1528/2007. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La Repubblica del Ghana è escluso dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso viene applicato a decorrere dalla data dell'1 ottobre 2016 o da quella del giorno in cui entra in vigore, se posteriore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 8.7.2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 5 IT