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CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 13 OGGETTO: Polizia amministrativa. Tutela e controllo degli animali da affezione Cani e Gatti. Ordinanza 12 dicembre 2006 del Ministro della Salute (1). Integrazione alle circolari del Corpo nn. 65/92, 184/93, 118/04, 120/04 e 94/06. Revoca circolare n. 181/05. Il Ministero della Salute, con l Ordinanza in oggetto, ha emanato ulteriori disposizioni finalizzate alla Tutela dell incolumità pubblica dall aggressione di cani : tale Ordinanza ministeriale determina alcune novità e precisamente: 1. VIETA: a) l'addestramento inteso ad esaltare l aggressività dei cani in generale; b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di "maggiore aggressività" di cani Pit bull e di altri incroci o razze specificatamente individuate e classificate dal Ministero in un apposito elenco allegato all'ordinanza stessa; Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività: - American Bulldog; - Cane da pastore di Charplanina; - Cane da pastore dell'anatolia; - Cane da pastore dell'asia centrale; - Cane da pastore del Caucaso; - Cane da Serra da Estreilla; - Dogo Argentino; - Fila brazileiro; - Perro da ganado majorero; - Perro da presa canario; - Perro da presa Mallorquin; - Pit bull; - Pitt bull mastiff; - Pit bull terrier; - Rafeiro do alentejo; - Rottweiler; - Tosa inu. c) qualsiasi operazione di selezione o incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l aggressività e la loro sottoposizione a doping (così come definito dall art 1, commi 2 e 3, della l. 1 (1) - In G.U. n.10 del 13/01/07 (vds. l allegato alla presente circolare del Corpo )

n. 367/00; L'art. 1 della legge n. 376/00 (*) ai commi 2 e 3, così dispone: 2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. 3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2. (*) Legge 14 dicembre 2000, n. 376 - "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" (G.U. n. 294 del 18/12/00). d) gli interventi chirurgici destinati a modificare l aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: 1) il taglio della coda ; 2) il taglio delle orecchie; 3) la recisione delle corde vocali. Tali divieti non trovano applicazione nel caso di interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria; e) l uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici che possano procurare paura e sofferenza e reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l utilizzo di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della l. n. 189/04 (art.544- ter c.p.); 2. IMPONE: a) a carico dei proprietari/detentori di cani: - l obbligo dell applicazione della museruola o, in alternativa, dell utilizzo del guinzaglio quando siano condotti nelle vie o in luoghi aperti al pubblico; - l applicazione della museruola e del guinzaglio qualora siano condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto; - l obbligo per i cani di razza di cui all elenco allegato dell applicazione della museruola e del guinzaglio sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico e anche nei locali pubblici o sui mezzi di trasporto[ art. 83, comma 1, lett. c) e d), del D.P.R. n. 320/54 ] D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria. (G.U. n. 142 del 24/6/54) Articolo 83 (estratto) 1. Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo: c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. N.B. Il precetto stabilito dall'art. 83 sopra riportato è stato recepito dal Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali n 320 agli artt. 21 e 23. b) a carico dei proprietari/detentori di cani, individuati e classificati nell elenco delle razze a rischio di aggressività l obbligo della stipulazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi che potrebbero essere causati dagli animali stessi.( vds.art. 2052 c.c. Danno cagionato da animali ); c) l obbligo di cui al punto b) sussiste anche a carico dei proprietari/detentori di cani con aggressività 2

non controllata dei quali i Servizi Veterinari tengono aggiornato un archivio; d) a carico dei proprietari/detentori dei cani individuati e classificati nell elenco di cui sopra,nonché di quelli con aggressività non controllata, che non intendano mantenere il possesso del proprio animale a seguito delle disposizioni contenute nell Ordinanza, l obbligo di rivolgersi alle Autorità veterinarie competenti del territorio, al fine di ricercare con le Amministrazioni comunali idonee soluzioni sull affidamento dello stesso ivi compresa la valutazione della soppressione ad opera di medici veterinari, in modo esclusivamente eutanasico dei cani di comprovata pericolosità ( ai sensi dell art 2, comma 6 l. n. 281/91); e) l Ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate,di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno 14/01/07 Ai sensi dell art. 6 dell Ordinanza le violazioni alle disposizioni previste sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore ( vds. art 21 (2), commi 1 e 2, art 23 (3), comma 4, del Reg. comunale per la tutela ed il benessere degli animali in città). Per le altre ipotesi di violazione previste dall Ordinanza ministeriale in commento non sanzionate dal Regolamento comunale (es: mancata stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane), si ritiene che il provvedimento non possa che essere considerato, nelle sue parti dispositive, una mera raccomandazione priva di sanzione, poiché non appare applicabile -in caso di accertata violazione - la fattispecie contravvenzionale prevista dall art 650 c.p. (4) La circolare del Corpo n. 181/05 è revocata. IN/in/LM Addì, 31/01/2007 F.to IL DIRIGENTE DI P.M. Dott. Piero VERGANTE Allegato: Ordinanza del Ministro della Salute del 12/12/06 (2) - comma 1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia. comma 2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola. (3) - comma 4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa. 3 (4) - Ai fini della configurabilità dell art 650 c.p. è necessario che l inottemperanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di un evento o di una circostanza tali da far ritenere che proprio quel soggetto ponga in essere, ovvero ometta una certa condotta prescritta per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica,o d ordine pubblico o d igiene

ALLEGATO MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 12 dicembre 2006 - Tutela dell incolumità pubblica dall aggressione di cani. IL MINISTRO DELLA SALUTE Ordina: 1. Sono vietati: Art. 1. a) l addestramento inteso ad esaltare l aggressività dei cani; b) l addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all elenco allegato; c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l aggressività; d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all art. 1, commi 2 e 3, della l. n. 376/00; e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: 1) il taglio della coda; 2) il taglio delle orecchie; 3) la recisione delle corde vocali; 2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria. Art. 2. 1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/54, hanno l obbligo di: a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto. 2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all elenco allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto 3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida. Art. 3. 1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all art. 1, comma 1 lettera b) ha l obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. Art. 4. 1. L uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della l. n. 189/04. Art. 5. 1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal 4

proprietario o detentore dell animale. 2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui all elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica. 3. L autorità sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda sanitaria locale stabilisce: a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione; b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature; c) l obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane; d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature. 4. E vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall art. 2 della l. n. 189/04; e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità. 5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell art. 2, comma 6 l. n. 281/91. 6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco. Art. 6. 1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Allegato Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all art. 1, comma 1, lettera b, della presente ordinanza: Cane da pastore di Cane da pastore Cane da pastore American Bulldog Charplanina dell Anatolia dell Asia centrale Cane da pastore del Cane da Serra da Dogo Argentino Fila brazileiro Caucaso Estreilla Perro da canapo Perro da presa Perro da presa Pit bull majoero canario Mallorquin Pit bull mastiff Pit bull terrier Rafeiro do alentejo Rottweiler Tosa inu 5