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Agenzia di Tutela della Salute di Brescia Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 25124 Brescia Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980 DECRETO n. 475 del 25/11/2016 Cl.: 1.1.02 OGGETTO: Adozione del Regolamento relativo al divieto di fumo nei locali, nelle pertinenze e sugli automezzi dell'ats di Brescia. Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 Acquisiti i pareri del DIRETTORE SOCIOSANITARIO e del DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr.ssa Annamaria Indelicato Dott.ssa Teresa Foini

IL DIRETTORE GENERALE Richiamate: la Legge 11 novembre 1975, n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico; la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici; la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione - che ha esteso il divieto di fumo a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati e l art. 51 della stessa, che persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori, con l obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale; il Decreto Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato dal D.lgs. 106/09 - Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori; Considerato che: con D.G.R. n. 6/12284 del 24.04.1996 è stata data applicazione all intesa Stato-Regioni in materia di divieto di fumo negli ambienti confinati delle pubbliche amministrazioni non statali, stipulata tra il Ministero della Sanità e Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con specificazioni per le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e per gli enti di cui all art. 4 del D.Lgs. 502/1992; con D.G.R. n. 6/48472 sono state approvate le Linee guida per la prevenzione del Tabagismo nella Regione Lombardia (pubblicate sul BURL n. 13 del 28.03.2000), rivisitando ed aggiornando le precedenti Linee Guida di cui alla DGR n. 5/61745 del 20.12.1994; Rilevato che: per una corretta applicazione della L. 3/2003 Regione Lombardia ha emanato la circolare di indirizzo n. 2/SAN del 14.01.2005 e n. 3/SAN del 25.01.2005; il Ministero della Salute, con circolare n. 17 del dicembre 2004, ha stabilito che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni; la stessa circolare precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di richiamare formalmente i trasgressori all osservanza del divieto di fumare e segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del trasgressore al pubblico ufficiale al quale compete la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione; la IARC (International Agency for Research on Cancer), con la monografia n. 83 del 2002, ha classificato il fumo passivo come cancerogeno ; Visto il Decreto Legislativo n. 6 del 12 gennaio 2016 che sancisce il divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture ospedaliere; Preso atto: della politica dell'agenzia volta a tutelare il diritto di respirare aria salubre, come sancito dall'art. 32 della Costituzione italiana e dell'impegno a fornire un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo, proteggendo i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo e sostenendo i fumatori nella scelta di smettere di fumare; dell'intenzione dell'ats di adottare tutte le strategie per evitare che il fumo passivo, anche se il fumatore si trova all'aperto, possa inquinare l'ambiente dei non fumatori;

Vista la proposta presentata dal Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, qui anche responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento; Dato atto che dal presente provvedimento non discendo oneri per l Agenzia; Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sanitario è assorbito nella funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente; Acquisiti i pareri del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; D E C R E T A a) di approvare il Regolamento relativo al divieto di fumo nei locali, nelle pertinenze e sugli automezzi dell'ats di Brescia (allegato A composto da n. 9 pagine, allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso); b) di stabilire che il suddetto Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del presente provvedimento; c) di estendere il divieto di fumo a tutti i locali, agli automezzi dell'ats e agli spazi di pertinenza, ad esclusione delle aree appositamente individuate; d) di stabilire che l inosservanza del divieto è punita con la sanzione amministrativa prevista dall art. 7 della L. 584/75, modificata dall art. 52, comma 20, della L. 448 del 28/12/2001 ed ulteriormente inasprita dalla legge finanziaria 2005, che ha portato l importo della sanzione da 27,50 a 275,00; e) di stabilire, altresì, che la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni di età; f) di individuare nella figura del RSPP l incaricato a vigilare sul rispetto del divieto di fumo per la sede di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi 15; g) di incaricare i Dirigenti Delegati ad individuare il personale addetto alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione dell'infrazione per gli altri presidi dell Agenzia; h) di dare mandato all'u.o. Formazione e Sviluppo Professionale di organizzare, per gli incaricati a vigilare sul rispetto del divieto di fumo, un corso di formazione per l attuazione del regolamento in materia di divieto di fumo; i) di predisporre idonea cartellonistica interna ed esterna rispettivamente a cura della U.O. Prevenzione e Protezione e del Servizio Risorse Strumentali; j) di demandare alla U.O. Prevenzione e Protezione ogni conseguente adempimento che non sia posto in carico dal Regolamento ad altri assetti/dirigenti specificamente individuati; k) di stabilire che si intendono superate le disposizioni inerenti il divieto di fumo di alla Deliberazione D.G. ASL n. 414 del 22.05.2002, successivamente aggiornata con Deliberazione D.G. ASL n. 321 del 04.06.2010; l) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; m) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'albo on-line sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella

Allegato A REGOLAMENTO RELATIVO al DIVIETO di FUMO nei locali, nelle pertinenze e sugli automezzi dell'ats di Brescia Data emissione.. Adottato con Decreto D.G. n. del Pag. 1 a 8

Art. 1 Principi e scopo L'ATS di Brescia, con il presente Regolamento, enuncia le decisioni in merito al divieto di fumo, adottate per tutti i locali e spazi di pertinenza e si impegna a disciplinare l'applicazione della normativa vigente in materia di fumo. L'ATS si propone, con il presente regolamento, di: promuovere l'adesione del personale dipendente e di tutti i soggetti operanti a vario titolo presso l'agenzia, a fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo; proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo; sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare. L'Agenzia intende adottare inoltre tutte le strategie per evitare che il fumo passivo, anche se il fumatore si trova all'aperto, possa inquinare l'ambiente dei non fumatori (es. vietando il fumo negli spazi aperti in cui, nelle strette vicinanze, si aprano finestre, porte di accesso a luoghi di lavoro, ecc.). Art. 2 Ambito di applicazione del divieto di fumo Il divieto di fumo è applicato nei seguenti ambiti: in tutti gli ambienti chiusi dell'agenzia; in tutti i mezzi ed autoveicoli dell'agenzia; negli spazi esterni non espressamente individuati, di pertinenza dell'agenzia. Il divieto vige per tutto il personale dipendente e convenzionato dell Agenzia e per tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'agenzia (tirocinanti, stagisti, liberi professionisti, personale afferente a servizi appaltati, utenti, visitatori, ecc.). E' prevista la deroga al divieto solo nelle aree esterne appositamente individuate nei Presidi dell'agenzia. Presso la sede di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n. 15, sono stati individuati i seguenti luoghi adibiti ai fumatori, sempre in aree all aperto, distanti da porte o finestre: Zone riservate Zona 1 Ingresso giardino pertinenziale esterno dell Edificio 1 Zona 2 Nei pressi dell idrante ad est dell Edificio 2 parcheggio pertinenziale Zona 3 In prossimità della porta di ingresso ovest dell Edificio 9 lato parcheggio Zona 4 Ingresso lato nord Edificio 11 in prossimità della rastrelliera per le biciclette Zona 5 Presso parcheggio pertinenziale dell Edificio 12 Zona 6 Terrazza Piano Primo dell Edificio 4 Per tutte le altre sedi dell'agenzia, compito di individuare le aree esterne dedicate ai fumatori, spetta ai Dirigenti Delegati, sentito il parere del Medico Competente e del RSPP dell'agenzia. Art. 3 Cartellonistica In tutti gli edifici dell'agenzia sono affissi, in posizione ben visibile, i cartelli previsti dalla normativa vigente, con l'indicazione delle prescrizioni di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori nonché dei nominativi dei soggetti ai quali spetta vigilare sull'osservanza del presente regolamento; la mappa delle zone esterne dedicate ai fumatori è esposta nei pressi dei timbratori. Nelle zone dedicate ai fumatori sono adeguatamente attrezzate con cartello indicativo e appositi posacenere. Art. 4 - Soggetti Responsabili e Incaricati dell applicazione della normativa in materia di divieto di fumo e della vigilanza sul rispetto del divieto di fumare Per la sede di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi 15, l incaricato a vigilare sul rispetto del divieto di fumo è individuato nel RSPP. Per tutte le altre sedi dell Agenzia, i Dirigenti Delegati sono i soggetti preposti all'individuazione degli operatori cui affidare la funzione di vigilanza sul rispetto del divieto di fumare. A tal fine i Dirigenti Delegati devono: a) comunicare al dipendente il formale conferimento dell incarico di vigilanza sul rispetto del divieto di Pag. 2 a 8

fumare, indicando i locali al chiuso in cui dovrà svolgere tale attività (modello 1) e acquisisce l accettazione formale dell incarico da parte dell incaricato; il compito di vigilare sul rispetto del divieto di fumo è esteso, per le pertinenze esterne, a tutti gli operatori individuati; b) trasmettere copia della nomina al Responsabile dell'u.o. Prevenzione e Protezione. Resta fermo che qualora i Dirigenti Delegati non provvedano a nominare gli incaricati per la vigilanza sul rispetto del divieto di fumare, sono da ritenersi essi stessi addetti alla vigilanza, all accertamento e contestazione dell illecito ed il loro nominativo, riportato sui cartelli recanti il divieto di fumare, dovrà essere comunicato al Responsabile dell'u.o. Prevenzione e Protezione, al quale dovranno essere inviate tempestivamente le eventuali variazioni. Tutti i soggetti addetti alla vigilanza parteciperanno a corsi di formazione e aggiornamento in materia. Art. 5 Formazione degli addetti alla vigilanza sul rispetto del divieto di fumare L'Agenzia organizza per gli Incaricati a vigilare sul rispetto del divieto di fumare un corso di formazione specifico. Art. 6 Compiti del personale addetto alla vigilanza e all accertamento dell infrazione Il personale addetto alla vigilanza, all accertamento ed alla contestazione dell infrazione deve: 1. verificare che nei locali di competenza siano affissi i cartelli recanti la scritta VIETATO FUMARE ; 2. verificare che i cartelli non vengano rimossi; 3. vigilare sull osservanza del divieto di fumare e richiamare i trasgressori; 4. accertare eventuali violazioni; 5. contestare immediatamente al trasgressore la violazione redigendo in triplice copia il verbale di accertamento della violazione del divieto di fumo (modello n. 3) e consegnando immediatamente al trasgressore la prima copia del verbale di contestazione (dopo che il trasgressore l ha sottoscritto per ricevuta). Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere per ricevuta il verbale o riceverne copia, ne viene dato atto in calce al verbale e la contestazione si dà per eseguita; 6. trasmettere copia del verbale all UPG del Servizio Farmaceutico, che avrà l incarico di comminare la sanzione, utilizzando il modulo Notifica - Verbale di accertamento e di contestazione della violazione del divieto di fumo (modello n. 4); 7. trasmettere entro 10 giorni dell accertamento, una copia del verbale all'u.o. Prevenzione e Protezione. L'accertatore dell'infrazione non potrà mai ricevere direttamente il pagamento della sanzione dal trasgressore. Art. 7 Sanzioni amministrative applicabili In ottemperanza a quanto disposto dall art. 51 della L. n. 3/2003 e ss.mm.ii., i trasgressori del divieto di fumare sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall art. 7 della L. n.584/1975 fatte salve le eventuali variazioni degli importi stabiliti dalla legge dello Stato. In particolare si applicano le seguenti sanzioni: a) da Euro 27,50 a Euro 275,00 in caso di violazione del divieto di fumo; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni; b) entro 60 giorni dalla contestazione i trasgressori sono ammessi a pagare la sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta pari a 1/3 del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, tramite versamento a favore dell ATS di Brescia, IBAN IT96 K03500 112820000000 58919, indicando come causale del versamento: Infrazione al divieto di fumo. L attestazione dell avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire all UPG del Servizio Farmaceutico. In base alle vigenti disposizioni tariffarie, la misura ridotta (nel senso più favorevole, come sopra riportato) della sanzione corrisponde a Euro 55,00 e Euro 110,00 qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Il pagamento in misura ridotta determina l estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria. Art. 8 Applicazione del Regolamento Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di formale approvazione con Decreto dell Agenzia. Pag. 3 a 8

Allegati Modello n. 1 Nomina incaricato alla vigilanza sul divieto di fumo Modello n. 2 Cartello recante la scritta VIETATO FUMARE da collocare nei locali di competenza dell Agenzia Modello n. 3 Verbale di accertamento della violazione del divieto di fumo Modello n. 4 Notifica Verbale di accertamento e di contestazione della violazione del divieto di fumo Planimetria generale delle zone riservate ai fumatori presso la sede di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi 15. Normativa Legge 11 novembre 1975, n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato dal D.lgs. 106/09 - Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori Pag. 4 a 8

MODELLO N. 1 Cl. Prot. n. Oggetto: Nomina incaricato alla vigilanza sul divieto di fumo Il/La sottoscritto/a Dirigente Delegato delle funzioni in materia di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09.04.2008, vista la legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 «Tutela della salute dei non fumatori», D.P.C.M. 23 dicembre 2003 «Attuazione dell art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori»; designa quale incaricato alla vigilanza sul divieto di fumo che presta il proprio servizio presso la sede sita in Via Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di: 1) verificare periodicamente la presenza dei cartelli riguardanti il divieto e le sanzioni previste; 2) vigilare sull osservanza dell applicazione del divieto; 3) richiamare formalmente i trasgressori all osservanza del divieto di fumare; 4) accertare le infrazioni e contestare immediatamente al trasgressore la violazione; 5) redigere il verbale di contestazione ed inviarlo all UPG incaricato del Servizio Farmaceutico. Brescia, lì Per accettazione L incaricato designato Il Dirigente Delegato D.Lgs.81/08 Pag. 5 a 8

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MODELLO N. 3 Verbale n. VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO L anno addì nel mese di alle ore nel presidio di Via, locale destinato a, il sottoscritto nella sua veste di funzionario incaricato della vigilanza sull osservanza del divieto di fumo e dell accertamento e contestazione della violazione di detto divieto, così come previsto dalla Legge 11.11.1975 n. 584, integrata dalla Direttiva P.C.M. 14.12.1995, CONTESTA ai sensi dell art. 14 della Legge 689/81, al Sig. nato a il residente in Via n. identificato a mezzo di la violazione delle disposizioni contenute nell art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584, sanzionata dal successivo art. 7, per aver disatteso il divieto di fumare indicato da apposito cartello segnaletico. Note in merito all'accertamento: IL CONTRAVVENTORE IL VERBALIZZANTE Pag. 7 a 8

MODELLO N. 4 Egr./Gent.le Sig./Sigra Cl. VERBALE N. Notifica Verbale di accertamento e di contestazione della violazione del divieto di fumo L anno addì nel mese di, il sottoscritto nella sua veste di 'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, visto il verbale di accertamento redatto, in data, dal funzionario incaricato della vigilanza sull osservanza del divieto di fumo, così come previsto dalla Legge 11.11.1975 n. 584, integrata dalla Direttiva P.C.M. 14.12.1995, Sig./Sigra COMUNICA che è stato elevato a carico della S.V. Processo verbale di accertamento e di contestazione della violazione del divieto di fumo così come stabilito dall ATS di Brescia con Decreto n. del. Per la violazione accertata Ella dovrà procedere al pagamento della somma di 55,00 (o 110,00), mediante versamento sul conto corrente dell'ats di Brescia, IBAN IT96 k03500 112820000000 58919, indicando come causale Infrazione al divieto di fumo. Copia dell'attestazione dell avvenuto pagamento, dovrà essere fatta pervenire all UPG incaricato del Servizio Farmaceutico dell'ats di Brescia, al fine di consentire l immediata archiviazione del procedimento sanzionatorio a Suo carico. E altresì facoltà del trasgressore inviare, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della presente notifica, scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione al Direttore Generale dell ATS di Brescia. Nell eventualità che decorso inutilmente il termine previsto di 60 (sessanta) giorni per il pagamento in forma ridotta e liberatoria, l interessato non abbia provveduto al versamento della somma stabilita, l Autorità competente provvederà all emissione della relativa Ordinanza di ingiunzione con aggravio di spese e procedure. Data L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria Pag. 8 a 8