NUOVA TASSAZIONE LOCALE

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Ufficio: ECONOMICO FINANZIARIO PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL N.17 IL SINDACO

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NUOVA TASSAZIONE LOCALE

LEGGE 27/12/2013 N. 147 LEGGE DI STABILITA 2014 ART.1 639 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) Due presupposti impositivi: possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore erogazione e fruizione di servizi comunali COMPOSIZIONE / ARTICOLAZIONE : Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali Componente riferita ai servizi, che si articola nel: tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

LEGGE 27/12/2013 N. 147 LEGGE DI STABILITA 2014 ART.1 669-679 COMPONENTE T.A.S.I. Presupposto impositivo della TASI è: il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

LEGGE 27/12/2013 N. 147 LEGGE DI STABILITA 2014 SOGGETTI PASSIVI: ART.1 669-679 COMPONENTE T.A.S.I. La TASI é dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

LEGGE 27/12/2013 N. 147 LEGGE DI STABILITA 2014 ART.1 669-679 COMPONENTE T.A.S.I. Ripartizione tra occupante e proprietario (comma 681) Nel caso in cui l'unità immobiliare é occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 % dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

LEGGE 27/12/2013 N. 147 LEGGE DI STABILITA 2014 BASE IMPONIBILE ART.1 669-679 COMPONENTE T.A.S.I. La base imponibile é quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

LEGGE 27/12/2013 N. 147 LEGGE DI STABILITA 2014 ART.1 669-679 COMPONENTE Aliquota di base (comma 676) T.A.S.I. L'aliquota di base della TASI é pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. La somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 aliquota massima TASI al 2,5 per mille.

LEGGE 27/12/2013 N. 147 LEGGE DI STABILITA 2014 ART.1 669-679 COMPONENTE T.A.S.I. Determinazione ALIQUOTE Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione: le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

LEGGE 27/12/2013 N. 147 LEGGE DI STABILITA 2014 ART.1 669-679 COMPONENTE T.A.S.I. Disciplina con REGOLAMENTO Con regolamento il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, Per quanto riguarda la TASI: la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'isee. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta

D.L. 06/03/2014 n.16 Disposizioni urgenti in materia di enti locali.. convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014

D.L. 06/03/2014 n.16 Disposizioni urgenti in materia di enti locali.. Art. 1 comma 1 - Disposizioni in materia di TARI E TASI Modifica art.1 comma 677 L.147/2013 Possibilità di superamento dei limiti delle aliquote TASI per l anno 2014, per un ammontare complessivo non > 0,8 %o da destinare a detrazioni su abitazioni principali ed equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

D.L. 06/03/2014 n.16 Disposizioni urgenti in materia di enti locali.. Art. 1 comma 1 - Disposizioni in materia di TARI E TASI Modifica art.1 comma 688 L.147/2013 Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall art.9 c.3 D.LGS.23/2011 (TERMINI DI SCADENZA I.M.U. 16/06 16/12) E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

D.L. 06/03/2014 n.16 Disposizioni urgenti in materia di enti locali.. Il versamento della TASI è effettuato, A REGIME: P- Prima rata sulla base dell aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell anno precedente; S- Seconda rata a saldo con conguaglio IINVIO TELEMATICO DELLE DELIBERAZIONI ENTRO IL 21/10 MEDIANTE INSERIMENTO NEL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE IIn caso di mancato inserimento: aliquote anno precedente

D.L. 06/03/2014 n.16 Disposizioni urgenti in materia di enti locali.. PER IL 2014: - Per i fabbricati DIVERSI dall abitazione principale, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base (1 PER MILLE) qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. - Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

D.L. 06/03/2014 n.16 Disposizioni urgenti in materia di enti locali.. Art. 1 comma 1 - Disposizioni in materia di TARI E TASI Modifica art.1 comma 731 L.147/2013 Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'imu e della TASI. CANCELLATO L OBBLIGO PREVISTO NELLA PRIMA VERSIONE DEL COMMA 731 DELLA Legge 147/2013 di utilizzare tali risorse per detrazioni TASI abitazione principale

D.L. 06/03/2014 n.16 Disposizioni urgenti in materia di enti locali.. Art. 1 comma 3 - Disposizioni in materia di TARI E TASI Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI): - gli immobili posseduti dallo Stato; - gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. (STESSE ESENZIONI I.M.U.: fabbricati destinati al culto, attività non commerciali, ecc.)

Confronto IMU/TASI Esempi ABITAZIONE PRINCIPALE ALIQUOTA IMU 4 PER MILLE CON DETRAZIONE 200 ALIQUOTA TASI 1 PER MILLE SENZA DETRAZIONI RENDITA IMU 4 PER MILLE 200,00 TASI 1 X MILLE DIFFERENZA 300,00 0 50 50 400,00 69,00 67-2 500,00 136,00 84-52 800,00 338,00 134-204 1.000,00 472,00 168-304 1.300,00 674,00 218-456 17

RENDITA Confronto IMU/TASI Esempi ABITAZIONE PRINCIPALE ALIQUOTA IMU 4 PER MILLE CON DETRAZIONE 200 ALIQUOTA TASI 2,5 PER MILLE SENZA DETRAZIONI IMU 4 PER MILLE 200,00 TASI 2,5 X MILLE DIFFERENZA 300,00 0 126 126 400,00 69,00 168 99 500,00 136,00 210 74 800,00 338,00 336-2 1.000,00 472,00 420-52 1.300,00 674,00 546-128 18

Confronto IMU/TASI Esempi ABITAZIONE PRINCIPALE ALIQUOTA IMU 4 PER MILLE CON DETRAZIONE 200 ALIQUOTA TASI 2,5 PER MILLE CON DETRAZIONE LEGATE A RENDITA RENDITA IMU 4 PER MILLE 200,00 TASI 2,5 PER MILLE DETRA- ZIONE IMPOSTA DIFFERENZA 300,00 0 125,00 0 0 400,00 69,00 100,00 68,00-1,00 500,00 136,00 75,00 135,00-1,00 800,00 338,00 / 336,00-2,00 1.000,00 472,00 / 420,00-52,00 1.300,00 674,00 / 546,00-128,00 MINOR GETTITO TASI 290.000,00 19

Confronto IMU/TASI Esempi ABITAZIONE PRINCIPALE ALIQUOTA IMU 4 PER MILLE CON DETRAZIONE 200 ALIQUOTA TASI 3,3 PER MILLE CON DETRAZIONE LEGATE A RENDITA RENDITA IMU 4 PER MILLE 200,00 TASI 3,3 PER MILLE DETRA- ZIONE IMPOSTA DIFFERENZA % abitazioni sul territorio 300,00 2 165,00 1-0 15% 400,00 69 165,00 57-12 7% 600,00 203 130,00 203-1 25% 800,00 338 100,00 344 6 26% 1.000,00 472 0 554 82 1.300,00 674 0 721 47 27% 20

Confronto IMU/TASI Esempi ABITAZIONE PRINCIPALE ALIQUOTA IMU 4,8 PER MILLE CON DETRAZIONE 200 ALIQUOTA TASI 3,3 PER MILLE CON DETRAZIONE LEGATE A RENDITA RENDITA IMU 4,8 PER MILLE 200,00 TASI 3,3 PER MILLE DETRA- ZIONE IMPOSTA DIFFERENZA % abitazioni sul territorio 300,00 42 165,00 1-41 15% 400,00 123 165,00 57-66 7% 500,00 203 130,00 147-56 25% 800,00 445 100,00 344-102 26% 1.000,00 606 0 554-52 1.300,00 848 0 721-128 27% Confronto con IMU deliberata per l anno 2013 4,8% 21