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COMUNE DI BORGOMARO (PROVINCIA DI IMPERIA) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del )

INDICE: Art. 1 Oggetto del regolamento. Art. 2 - Aliquote Art. 3 Assimilazioni all abitazione principale. Art. 4 Base Imponibile. Art. 5 - Base imponibile per fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili. Art. 6 Esenzioni. Art. 7 Terreni agricoli e coltivatori diretti. Art. 8 Versamenti e Dichiarazione. Art. 9 Versamenti dei contitolari. Art. 10 Interessi. Art. 11 Rimborsi e compensazioni. Art. 12 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento. Art. 13 Riscossione Coattiva. Art. 14 Funzionario Responsabile. Art. 15 Disposizioni finali.

Art. 1 Oggetto del regolamento. 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione nel Comune di Borgomaro dell Imposta municipale propria (IMU), nell ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997. 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile. Art. 2 Aliquote 1. Le aliquote, detrazioni e riduzioni, sono determinate o modificate, nell'ambito delle misure minime e massime stabilite dalla legge, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale ed in base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214. 2. Le aliquote, detrazioni e riduzioni, sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di decorrenza e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione riferito all'anno di imposta a partire dal quale le stesse debbono applicarsi. Art. 3 Assimilazioni all abitazione principale. 1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Art. 4 Base Imponibile 1. La base imponibile dell imposta è costituita dal valore dell immobile determinato ai sensi dell art.5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, e dei commi 4 e 5 dell art.13 del D.L. n.201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell articolo 5 del D. Lgs. 504/92. 4. Per i terreni, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, vale l esenzione di cui alla lettera h) dell art.7 del D.Lgs. 504/1992. 5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 6. A norma dell art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall approvazione della Regione e dall adozione di strumenti attuativi del medesimo. 7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. Art. 5 Base imponibile per fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. 1) L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 3 è considerato ininfluente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato. 2) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 3) Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata: a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore; b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; 4) In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 lett.b si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 3, lettera b). 5) La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune

6) Ai fini delle agevolazioni previste dalla lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. per usufruire della medesima riduzione. Art. 6 Esenzioni. 1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 2. Sono inoltre considerate esenti le seguenti tipologie di immobili: - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni; - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; - i terreni agricoli; (Il Comune rientra nell elenco di cui alla Circolare Ministero Finanze n. 9 del 14/06/1993) - i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all art. 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993 n. 557 convertito in Legge 133/94, del comune di Borgomaro in quanto rientrate dell elenco ISTAT dei comuni classificati montani. Art. 7 Terreni agricoli e coltivatori diretti. 1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. 2. Ai fini del riconoscimento dell agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve dimostrare che dall attività agricola deriva almeno il 75 % del proprio reddito e che alla stessa viene dedicato almeno il 51 % del proprio tempo di lavoro; al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 8 Versamenti e Dichiarazione. 1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 2. Per quanto concerne l abitazione principale e le relative pertinenze, per l anno 2012 il contribuente ha facoltà di effettuare il versamento in tre rate, aggiungendo un secondo versamento in acconto con scadenza 17 settembre. 3. Per l annualità 2012, relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale l acconto viene versato nella misura del 30 %, mentre per i fabbricati rurali di cui all articolo 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011 (fabbricati iscritti al catasto terreni con obbligo di accatastamento) il versamento viene effettuato in un unica soluzione entro il 17 dicembre. 4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (versamento tramite modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. Dal 1 dicembre 2012 è possibile effettuare il versamento anche tramite bollettino postale. 5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12 (docici). 7. In caso di situazioni particolari, la Giunta Comunale ha facoltà di stabilire il differimento delle scadenze di legge per i versamenti. 8. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune, utilizzando il modulo approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 gg. dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta.

Art. 9 Versamenti dei contitolari. 1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. 2. Per poter accedere all agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione congiunta. Art. 10 Interessi 1. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Art. 11 Rimborsi e Compensazioni 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza. 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12 (docici) per anno solare. 4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. Art. 12 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento. 1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la

ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sei rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. 2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell istanza, maggiorato di 2 (due) punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo. 3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. 4. In caso di mancato pagamento di una rata: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; c) l'importo non può più essere rateizzato. Art. 13 Riscossione coattiva. 1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. n. 602/1973. 2. La riscossione coattiva può altresì essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell articolo 52 del D.Lgs446/97. 3. Non si fa luogo all accertamento e alla riscossione coattiva se l ammontare dell imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore, per ciascun credito, a euro 20 (venti) per ogni periodo d imposta. Art. 14 Funzionario responsabile. 1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale

dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi. Art. 15 Disposizioni Finali. 1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.