Decreto legislativo 30 maggio 2003 n. 193.

Documenti analoghi
VISTI gli articoli 33, comma 2 e 80, comma 58, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);

Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n. 193

De Agostini Professionale S.p.A. - FulShow - UIL P.A. PENITENZIARI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D IPAR11MEN TO DELL' AMMINISI'RAZI O NE PENlTENZIARIA UFFI a o DEL CAro DEL D IP~RnMENl 'O UFFI a o PER LE RELAZIONI SINO A CAU Roma, li

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 184 del 1 ottobre 2010

IPOTESI DI ACCORDO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 TITOLO I

Pagina 1 di 5. DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n.238. Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n.238 Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

D.P.R. n. 359 del 10 Maggio 1996 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, S.O.

ACCORDO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 TITOLO I. Forze di polizia ad ordinamento civile

Prot. n 0993_2003 Roma, 05/06/2003. Coordinatori Regionali CISL FPS Penitenziario Loro sedi. Responsabili SAS ed R.S.U. Loro sedi

FEDERAZIONE NAZIONALE CORPO FORESTALE DELLO STATO

Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Pagina 1 di 7. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2003, n.348

). (10G0205)

Al Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Piazzale del Viminale, 1 Nota Operativa n ROMA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n.140

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2006, n. 220

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI E ADOTTATO COME TESTO BASE DALLE COMMISSIONI

Code contrattuali Tabelle riassuntive dello schema approvato durante l incontro dell 11 aprile 2006 presso la Funzione Pubblica

*** NORMATTIVA - Stampa ***

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IPOTESI DI ACCORDO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 BOZZA DEL 9 giugno 2004 TITOLO I

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*** NORMATTIVA - Stampa ***

Decreto Presidente Repubblica n. 359/1996

RIORDINO DEI RUOLI. bozza di testo a fronte dell articolato di revisione dei ruoli dell Arma dei Carabinieri RUOLO UFFICIALI RUOLO ISPETTORI

*** NORMATTIVA - Stampa ***

TESTO UNIFICATO. La parte sottolineata in azzurro è relativa alle modifiche nel testo approvato alla Camera dei Deputati

D.P.R. 10 aprile 1987, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359

FORZE DI POLIZIA. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;

D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69

NOTA OPERATIVA N. 53. Direzione Centrale Previdenza. Roma 15/10/2009. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali

DECRETO-LEGGE 27 settembre 1982, n Vigente al: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

'(&5(72'(/35(6,'(17('(//$5(38%%/,&$DSULOHQ

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Benefici su 12 mensilità dal 1 gennaio 2018

De Agostini Professionale S.p.A. - FulShow - UIL P.A. PENITENZIARI

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1 contratto D.P.R. 10 maggio 1996, 359

Titolo I FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE. Articolo 1. Ambito di applicazione e durata

Riordino dei ruoli dell Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria

DPR 9 febbraio 2001 n. 140

Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione

Benefici su 12 mensilità dal 1 gennaio 2018

CAPO IV REVISIONE DEI RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. Sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.

3 contratto - biennio economico

G "" '." MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE NfILITARE

*** NORMATTIVA - Stampa ***

*** NORMATTIVA - Stampa ***

Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

PRONTUARIO SINOTTICO

DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2001, n. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 2010, n. 184 Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. n. 551 del 24 Luglio 1981

FORZE POLIZIA: IL SIULP FIRMA, CONTRATTO EQUO PER I POLIZIOTTI

SENATO DELLA REPUBBLICA

*** NORMATTIVA - Stampa ***

Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione

ACCORDO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n 184

Ministero della Difesa DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216 (2), in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

RIORDINO SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 82

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DEL CNEL BIENNIO ECONOMICO

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 76

ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Triennio economico

Legge 189/1959 ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

IPOTESI d sviluppo su RIORDIO DEI RUOLI -

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Triennio economico

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

1. Premessa. Roma, 03/04/2002 Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali S E D E

NUOVA BOZZA DI EMENDAMENTO DEL RIORDINO DELLE CARRIERE 16 DICEMBRE 2008

SENATO DELLA REPUBBLIC

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S C H E D A. Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 200

Direzione Centrale Previdenza

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Gazzetta Ufficiale N. 12 del 15 gennaio 2008

NOTA OPERATIVA N. 28. Direzione Centrale Previdenza. Roma, 28 luglio Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali

Nota operativa n. 31 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

Legge 3 novembre 1963, n (in Gazz. Uff., 30 novembre, n. 311)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2010, n. 251

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004, n.301

Transcript:

Decreto legislativo 30 maggio 2003 n. 193. SISTEMA DEI PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE a norma dell'art. 7, legge 29 marzo 2001 n. 86. Il Presidente della Repubblica visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione; visto l'art. 7, legge 29.3.01 n. 86, che ha delegato il Governo a modificare la normativa sui livelli retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze armate, ad esclusione di quello dirigente; visto l'art. 16, comma 4, legge 28.12.01 n. 448; visti gli artt. 33, comma 2, e 80, comma 58, legge 27.12.02 n. 289; vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18.4.03; acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29.5.03; sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze; emana il seguente decreto legislativo: Capo I - INTRODUZIONE DEL SISTEMA DEI PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE Art. 1 - Ambito di applicazione. 1) Il presente decreto si applica al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle disposizioni di cui al D.lgs. 12.5.95 n. 195 e successive modificazioni, escluso quello destinatario del trattamento stipendiale o economico dirigenziale. Art. 2 - Sistema dei parametri stipendiali. 1) A decorrere dall'1.1.05, al personale di cui all'art. 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali. 2) I parametri correlati all'anzianità nella o sono attribuiti dopo 8 anni di effettivo servizio nella stessa o grado. 3) A decorrere dall'1.1.05 il trattamento stipendiale è determinato dal

prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2. 4) In sede di 1a applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in E 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza all'1.1.05, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2. 5) Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro. Art. 3 - Effetti del sistema dei parametri stipendiali. 1) A decorrere dall'1.1.05 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5. 2) Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29.4.76 n. 177 e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'art. 2, comma 10, legge 8.8.95 n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero. 3) Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7. 4) Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità maturata all'1.1.05, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5. 5) Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla 13a mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82, DPR 10.1.57 n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto. 6) A decorrere dall'1.1.05, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29.4.76 n. 177 e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro. 7)

La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all'art. 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172, legge 11.7.80 n. 312. 8) Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, di cui al D.lgs. 30.4.97 n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2.1.05. Art. 4 - Effetti sulla retribuzione individuale di anzianità. 1) La quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi, eventualmente in godimento all'1.1.05, calcolata sulla retribuzione individuale d'anzianità, confluisce alla stessa data nella medesima retribuzione. 2) A decorrere dall'1.1.05, la retribuzione individuale d'anzianità, compresa anche quella eventualmente rideterminata ai sensi del comma 1, non è soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione. Capo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 5 - Anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali. 1) Al personale di cui all'art. 1, in servizio all'1.1.03, è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti e da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle A1, A2 e A3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data. 2) Al personale di cui all'art. 1, in servizio all'1.1.04, è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti o da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data. 3) Le anticipazioni stipendiali di cui al presente articolo sono utili nei limiti degli importi percepiti ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla legge 29.4.76 n. 177 e successive modificazioni, e della indennità di buonuscita a favore del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 e 2004. 4) Le anticipazioni di cui al presente articolo non producono effetti ai fini della determinazione della paga degli allievi vice ispettori, vice periti tecnici, vice revisori tecnici e qualifiche corrispondenti. Art. 6 - Effetti sui trattamenti economici. 1) I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano ad essere corrisposti in relazione al grado o alla di appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dai rinnovi degli accordi

sindacali e dalle procedure di concertazione. 2) In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, e fino a quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, il parametro attribuito al personale con di agente e gradi corrispondenti, indicato nelle tabelle 1 e 2, non modifica il trattamento stipendiale, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, in godimento per il medesimo personale alla data di entrata in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3, 4 e 5. Art. 7 - Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori e qualifiche e gradi corrispondenti. 1) A decorrere dall'1.1.05, agli ispettori e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano 10 anni d'anzianità nella o grado, è attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti di 8 anni d'anzianità nella medesima o grado. 2) Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all'atto dell'acquisizione della o del grado superiore. Art. 8 - Disposizioni per il personale della Polizia di Stato. 1) Agli assistenti e ai sovrintendenti destinatari della disciplina transitoria di cui all'art. 16, D.lgs. 28.2.01 n. 53, in servizio all'1.1.05, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attri buito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'assistente e per il sovrintendente con 8 anni d'anzianità nella di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto. 2) Il parametro previsto per gli assistenti e i sovrintendenti con 8 anni d'anzianità nella di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1.1.05 anche al personale con la medesima destinatario della disciplina transitoria di cui all'art. 16, D.lgs. 28.2.01 n. 53, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. 3) Per il personale che acquisisce la di ispettore superioresostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella utile ai fini dell'attribuzione al parametro previsto per la medesima con 8 anni d'anzianità è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1.1.05 agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che hanno acquisito tale dal 2.9.02 al 31.12.02 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 19, comma 3, D.lgs. 28.2.01 n. 53. 4) Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5, art. 19, D.lgs. 28.2.01 n. 53, che assumono a decorrere dall'1.1.05 la

denominazione di "sostituto commissario" di cui all'art. 31-quater, DPR 24.4.82 n. 335, è attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto. 5) Per il personale che acquisisce la di ispettore superioresostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario, di cui all'art. 31-quater, DPR 24.4.82 n. 335 e successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nel 2001, successivamente alla data d'entrata in vigore del D.lgs. 28.2.01 n. 53. 6) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche al personale che riveste una corrispondente dei ruoli tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti. 7) A decorrere dall'1.1.05: (a) il comma 1, art. 31-quater, DPR 24.4.82 n. 335 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1) Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella, possono partecipare a una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1 gennaio.»; (b) il comma 1, art. 31-quinquies, DPR 24.4.82 n. 337, è sostituito dal seguente: «1) I periti tecnici superiori che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella, possono partecipare a una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la rivestita, assumono la denominazione di "sostituto direttore tecnico" con decorrenza dallo stesso 1 gennaio.»; (c) il comma 1, art. 15-quinquies, DPR 30.4.87 n. 240, è sostituito dal seguente: «1) Gli orchestrali periti tecnici superiori che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella, possono partecipare a una specifica selezione per titoli a conclusione della quale, ferma restando la rivestita, assumono la denominazione di "1 livello" con decorrenza dallo stesso 1 gennaio.». Art. 9 - Disposizioni per il personale dell'arma dei carabinieri. 1) Agli appuntati scelti e ai brigadieri destinatari della disciplina transitoria di cui all'art. 30, commi 10 e 11, D.lgs. 28.2.01 n. 83, in servizio all'1.1.05, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere con 8 anni d'anzianità di cui alla tabella 1, allegata al

presente decreto. 2) Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri con 8 anni d'anzianità di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1.1.05 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all'art. 30, commi 10 e 11, D.lgs. 28.2.01 n. 83, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. 3) Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con 8 anni d'anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1.1.05 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2.9.02 e il 31.12.02, non destinatari del trattamento economico di cui all'art. 38-ter, D.lgs. 12.5.95 n. 198 e successive modificazioni. 4) A decorrere dall'1.1.05: (a) il comma 3, art. 38-ter, D.lgs. 12.5.95 n. 198 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «3) I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino, nel corso dell'anno, 15 anni d'anzianità di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della di luogotenente.»; (b) il comma 3, art. 30, D.lgs. 28.2.01 n. 83, è sostituito dal seguente: «3) I marescialli aiutanti, comunque in servizio all'1.1.05, che al 31.8.95 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data dell'1.1.05 non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3, art. 38-ter, D.lgs. 12.5.95 n. 198 e successive modificazioni, conseguono la di "luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3, art. 38-ter, D.lgs. 12.5.95 n. 198 e successive modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.»; (c) il comma 4, art. 30, D.lgs. 28.2.01 n. 83, è sostituito dal seguente: «4) Per il conferimento della di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 3, art. 38-ter, D.lgs. 12.5.95 n. 198 e successive modificazioni, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di 7 anni per il personale con anzianità di grado compresa tra l'1.9.95 e il 31.12.95 e di 7 anni e 6 mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra l'1.1.96 e la data d'entrata in vigore del presente decreto.»; (d) il comma 6, art. 30, D.lgs. 28.2.01 n. 83, è sostituito dal seguente: «6) Per i marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 15.4.01 e il 31.12.07, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste

dall'art. 38-ter, D.lgs. 12.5.95 n. 198 e successive modificazioni, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della di luogotenente è richiesto il requisito d'anzianità di maresciallo aiutante di cui alla tabella C3, allegata al presente decreto.»; (e) al D.lgs. 28.2.01 n. 83 è aggiunta la tabella C allegata al presente decreto. Art. 10 - Disposizioni per il personale del Corpo della Guardia di finanza 1) Agli appuntati scelti e ai brigadieri destinatari della disciplina transitoria di cui all'art. 11, D.lgs. 28.2.01 n. 67, in servizio all'1.1.05, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere con 8 anni d'anzianità di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto. 2) Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri con 8 anni d'anzianità di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito, con decorrenza 1.1.05, anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all'art. 11, D.lgs. 28.2.01 n. 67, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. 3) Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1.1.05 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2.9.02 e il 31.12.02, non destinatari del trattamento economico di cui all'art. 58-ter, D.lgs. 12.5.95 n. 199 e successive modificazioni. 4) A decorrere dall'1.1.05: (a) la lett. a), comma 1, art. 58-quater, D.lgs. 12.5.95 n. 199 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «(a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata, abbiano maturato ovvero maturino 15 anni d'anzianità di maresciallo aiutante;»; (b) il comma 2, art. 12, D.lgs. 28.2.01 n. 67, è sostituito dal seguente: «2) Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio all'1.1.05, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui è stata attribuita la di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore all'1.9.95, i quali, alla medesima data dell'1.1.05, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 58-quater, comma 1, lett. b) e c) del decreto di inquadramento, la di luogotenente è conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui alle lett. b) e c), art. 58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni indicate alla lett. d) dello stesso articolo.»; (c) il comma 4, art. 12, D.lgs. 28.2.01 n. 67, è sostituito dal seguente:

«4) Per le procedure di conferimento della di luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti d'anzianità previsti dal comma 1, lett. a), art. 58-quater del decreto d'inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della di luogotenente, ai marescialli aiutanti è richiesta una permanenza minima di 7 anni per il personale con anzianità di grado compresa tra l'1.9.95 e il 31.12.95, e di 7 anni e 6 mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra l'1.1.96 e il giorno precedente alla data d'entrata in vigore del presente decreto.»; (d) il comma 5, art. 12, D.lgs. 28.2.01 n. 67, è sostituito dal seguente: «5) Ai marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 10.4.01 e il 31.12.07, in deroga ai requisiti d'anzianità previsti dal comma 1, lett. a), art. 58-quater del decreto d'inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della di luogotenente è richiesta una permanenza minima come indicata nella tabella B allegata al presente decreto.»; (e) il periodo in calce alla tabella E allegata al D.lgs. 27.2.91 n. 79, concernente il «Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza», è sostituito dal seguente: «Il personale appartenente al Ruolo "Esecutori", fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 58- quater, comma 1, D.lgs. 12.5.95 n. 199 e successive modificazioni, consegue la di luogotenente, a ruolo aperto, previo giudizio d'idoneità espresso dalla competente Commissione di avanzamento.»; (f) la tabella B allegata al D.lgs. 28.2.01 n. 67, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto. Art. 11 - Disposizioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria 1) Agli assistenti e ai sovrintendenti destinatari della disciplina transitoria prevista all'art. 18, D.lgs. 28.2.01 n. 76, in servizio all'1.1.05, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto rispettivamente per l'assistente e per il sovrintendente con 8 anni d'anzianità nella di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto. 2) Il parametro previsto per gli assistenti e i sovrintendenti con 8 anni d'anzianità nella di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1.1.05 anche al personale con la medesima destinatario della disciplina transitoria di cui all'art. 18, D.lgs. 28.2.01 n. 76, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. 3) Per il personale che acquisisce la di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per tale con 8 anni d'anzianità nella medesima è fissato, per ciascun anno rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1.1.05 agli ispettori superiori che hanno acquisito tale dal 2.9.02 al 31.12.02 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 21, comma 3, D.lgs. 28.2.01 n. 76.

4) Agli ispettori superiori destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5, art. 21, D.lgs. 28.2.01 n. 76, che assumono a decorrere dall'1.1.05 la denominazione di sostituto commissario, di cui all'art. 30- quater, D.lgs. 30.10.92 n. 443 e successive modificazioni, è attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1 allegata al presente decreto. 5) Per il personale che acquisisce la di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito d'anzianità nella ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario di cui all'art. 30-quater, D.lgs. 30.10.92 n. 443 e successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 1. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la di ispettore superiore nel 2001, successivamente alla data d'entrata in vigore del D.lgs. 28.2.01 n. 76. 6) A decorrere dall'1.1.05 il comma 1, art. 30-quater, D.lgs. 30.10.92 n. 443 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1) Gli ispettori superiori che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato 15 anni di effettivo servizio nella, sono ammessi, a domanda, a una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1 gennaio.». Art. 12 - Disposizioni per il personale del Corpo forestale dello Stato. 1) Agli assistenti e ai sovrintendenti e qualifiche equiparate destinatari della disciplina transitoria prevista al comma 1, art. 30, D.lgs. 28.2.01 n. 87, in servizio all'1.1.05, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'assistente e per il sovrin tendente con 8 anni d'anzianità nella di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto. 2) Il parametro previsto per gli assistenti e i sovrintendenti, e qualifiche equiparate, con 8 anni d'anzianità nella di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1.1.05 anche al personale con la medesima destinatario della disciplina transitoria di cui all'art. 30, comma 1, D.lgs. 28.2.01 n. 87, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. 3) Per il personale che acquisisce la di ispettore superiore o equiparata entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella, utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per la medesima con 8 anni d'anzianità è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1.1.05 agli ispettori superiori e ai periti superiori che hanno acquisito tale dal 2.9.02 al 31.12.02 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'art. 30, comma 7, D.lgs. 28.2.01 n. 87. 4) Agli ispettori superiori e ai periti superiori destinatari della

disciplina transitoria prevista ai commi 8 e 9, art. 30, D.lgs. 28.2.01 n. 87, che assumono a decorrere dall'1.1.05 la denominazione di "scelto", di cui agli artt. 21-ter e 47-ter, D.lgs. 12.5.95 n. 201 e successive modificazioni, è attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto. 5) Per il personale che acquisisce la di ispettore superiore e perito superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il requisito d'anzianità nella ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di "scelto" di cui agli artt. 21-ter e 47-ter, D.lgs. 12.5.95 n. 201 e successive modificazioni è, rispettivamente, di 9, 10, 11, 12, 13 e 1. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la di ispettore superiore e perito superiore nel 2001, successivamente alla data d'entrata in vigore del D.lgs. 28.2.01 n. 87. 6) A decorrere dall'1.1.05: (a) il comma 1, art. 21-ter, D.lgs. 12.5.95 n. 201 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1) Gli ispettori superiori che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato 15 anni di effettivo servizio nella sono ammessi, a domanda, a una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la rivestita, assumono la denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1 gennaio.»; (b) il comma 1, art. 47-ter, D.lgs. 12.5.95 n. 201 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1) I periti superiori che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato 15 anni di effettivo servizio nella sono ammessi, a domanda, a una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la rivestita, assumono la denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1 gennaio.». 7) Al comma 10, art. 30, D.lgs. 28.2.01 n. 87, le parole: «di cui agli artt. 21-bis, 21-ter, 21-quater, 47-bis, 47-ter» sono sostituite dalle seguenti: «relative alle condizioni soggettive di cui ai commi 2 e 3, artt. 21-ter e 47-ter e quelle di cui agli artt. 21-bis, 21-quater, 47-bis.». Art. 13 - Disposizioni per il personale delle Forze armate. 1) Per il personale che acquisisce il grado di 1 maresciallo entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile, ai fini dell'accesso al parametro previsto per tale grado con 8 anni d'anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1.1.05 ai primi marescialli che hanno acquisito il grado tra il 2.9.02 e il 31.12.02, non destinatari del trattamento economico di cui all'art. 6-bis, D.lgs. 12.5.95 n. 196 e successive modificazioni. 2) Il trattamento di cui all'art. 34-bis, D.lgs. 12.5.95 n. 196, e successive modificazioni, così come integrato dal D.lgs. 28.2.01 n. 82, utile ai fini di pensione e di buonuscita, viene mantenuto nella misura in godimento al 31.12.04 e viene riassorbito all'atto del passaggio al parametro successivo. 3)

A decorrere dall'1.1.05: (a) il comma 2, art. 6-bis, D.lgs. 12.5.95 n. 196 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «2) I primi marescialli, dopo che siano trascorsi 1 di permanenza nel grado di 1 maresciallo sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'art. 35, legge 10.5.83 n. 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la di "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento del 15 anno di permanenza.»; (b) il comma 1, art. 6-ter, D.lgs. 12.5.95 n. 196 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1) Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15.4.01 e il 31.12.07, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione di cui all'art. 6-bis per il conferimento della di luogotenente è richiesto il requisito d'anzianità di 1 maresciallo di cui alla tabella B4, allegata al presente decreto.»; (c) al D.lgs. 12.5.95 n. 196 e successive modificazioni, è aggiunta la tabella E allegata al presente decreto; (d) le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in quanto compatibili al personale del ruolo dei musicisti. Art. 14 -Disposizioni particolari sul trattamento economico del personale militare. 1) A decorrere dall'1.1.05, ai sottotenenti e ai tenenti e gradi corrispondenti appartenenti al complemento o in ferma prefissata e rafferma è attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74% e all'88,55% dello stipendio parametrale dei pari grado in servizio permanente. 2) Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ai volontari di truppa in ferma breve o prefissata, nonché agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente. Art. 15 - Abrogazioni. 1) A decorrere dall'1.1.05 sono abrogati: (a) gli artt. 138 e 140, legge 11.7.80 n. 312 e successive modificazioni; (b) gli artt. 12-bis, 24-quinquies.1, 24-octies, 27-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-ter, 31-quater, comma 4, e 31-quinquies, DPR 24.4.82 n. 335 e successive modificazioni; (c) gli artt. 11-bis, 20-quinquies.1, 20-octies, 25quinquies, 28-bis, 31.1, 31-quater e 31-quinquies, comma 4, DPR 24.4.82 n. 337 e successive modificazioni; (d) gli artt. 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, comma 4, DPR 30.4.87 n. 240 e successive modificazioni; (e) gli artt. 11-bis, 19-bis, 21-bis, 28-bis, 29-bis, 30.1, 30-ter, 30- quater, comma 4, e 30-quinquies, D.lgs. 30.10.92 n. 443 e successive modificazioni;

(f) gli artt. 4-bis, 5-bis, 6-bis, commi 1 e 3, 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-quinquies e 39-bis, D.lgs. 12.5.95 n. 196 e successive modificazioni; (g) gli artt. 37-bis, 37-ter, 38-ter, commi 1 e 7, 54-bis, 54-ter, 54 -quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies, D.lgs. 12.5.95 n. 198 e successive modificazioni; (h) gli artt. 58-ter, 73-bis, 73-ter, 73-quater e 73-quinquies, D.lgs. 12.5.95 n. 199 e successive modificazioni; (i) gli artt. 21-bis, 21-ter, comma 4, 21-quater, 47-bis, 47-ter, comma 4, 47-quater e 49, commi da 1-bis a 1-decies, D.lgs. 12.5.95 n. 201 e successive modificazioni; (l) l'art. 3, commi 1 e 2, legge 28.3.97 n. 85 e successive modificazioni; (m) l'art. 32, comma 3-bis, D.lgs. 5.10.00 n. 298; (n) gli artt. 1 e 2, legge 30.11.00 n. 356; (o) l'art. 19, comma 3, e l'art. 21, D.lgs. 28.2.01 n. 53; (p) l'art. 12, comma 3, D.lgs. 28.2.01 n. 67; (q) l'art. 21, comma 3, e l'art. 23, D.lgs. 28.2.01 n. 76; (r) l'art. 30, commi 7, 8 e 9, D.lgs. 28.2.01 n. 83; (s) l'art. 30, comma 7, D.lgs. 28.2.01 n. 87. Art. 16 - Clausola finanziaria. 1) All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad Euro 189 milioni per il 2003, ad E 288 milioni per il 2004 e ad E 638 milioni a decorrere dal 2005, si provvede: quanto ad E 139 milioni per il 2003 ed E 138 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 16, comma 4, 3 periodo, legge 28.12.01 n. 448, e quanto ad E 50 milioni per il 2003, E 150 milioni per il 2004, E 500 milioni a decorrere dal 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 33, comma 2, 3 periodo, legge 27.12.02 n. 289. 2) La spesa derivante dal presente decreto è soggetta a monitoraggio ai sensi del DL 6.9.02 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31.10.02 n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di spesa superiori a quelli indicati nel comma 1, lo scostamento è recuperato a valere, quale finalizzazione prioritaria, sulle risorse destinate ai rinnovi degli accordi sindacali e alle procedure di concertazione relative alle categorie di personale interessato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 maggio 2003 Ciampi Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Pisanu, Ministro dell'interno Martino, Ministro della difesa Castelli, Ministro della giustizia Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze visto, il Guardasigilli: Castelli

Tabella 1 (Art. 2, comma 1) PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.lgs. 12 MAGGIO 1995 N. 195 FORZE DI POLIZIA POLIZIA ARMA CORPO CORPO CORPO DI STATO DEI GUARDIA POLIZIA FORESTALE (*) CARABINIERI DI PENITEN- STATO FINANZA ZIARIA (*) param. DIRETTIVI UFFICIALI UFFICIALI DIRETTIVI DIRETTIVI vice tenente tenente commissario commissario questore colonnello colonnello coordinatore superiore 150,00 aggiunto maggiore maggiore penitenziario forestale commissario capitano capitano commissario commissario 144,50 peniten- ziario forestale commissario tenente tenente commissario commissario 139,00 penitenziario forestale vice sottotenente Sotto- vice vice 133,25 commissario tenente commissario commissario penitenziario forestale RUOLO RUOLO RUOLO RUOLO RUOLO ISPETTORI ISPETTORI ISPETTORI ISPETTORI ISPETTORI ispettore maresciallo maresciallo ispettore ispettore 139,00 superiore aiutante aiutante superiore superiore s.ups s.ups "luogoten." sostituto scelto sostituto "luogoten." commissario commissario ispettore maresciallo maresciallo ispettore ispettore 135,50 superiore aiutante aiutante superiore superiore s.ups(con s.ups (con 8 anni (con 8 anni (con 8 anni 8 anni (con 8 anni ) nella nella nella ) ) ) ) ispettore maresciallo maresciallo ispettore ispettore 133,00 superiore aiutante aiutante superiore superiore s.ups s.ups ispettore maresciallo maresciallo ispettore ispettore 128,00 ispettore maresciallo maresciallo ispettore ispettore 124,00 ordinario ordinario vice maresciallo maresciallo vice vice 120,75 ispettore ispettore ispettore RUOLO RUOLO SOVRIN- RUOLO RUOLO RUOLO SOVRIN- TENDENTI SOVRIN- SOVRIN- SOVRIN- TENDENTI TENDENTI TENDENTI TENDENTI sovrint. brigadiere brigadiere Sovrin- sovrin- 122,50 tendente tendente (con 8 anni (con 8 anni (con 8 anni (con 8 anni (con 8

nella ) ) nella anni nella ) ) ) sovrint. brigadiere brigadiere sovrin- sovrin- 120,25 tendente tendente sovrint. brigadiere brigadiere sovrin- sovrin- 116,25 tendente tendente vice vice vice vice sovrin- vice sovrin- 112,25 sovrint. brigadiere brigadiere tendente tendente RUOLO RUOLO RUOLO RUOLO RUOLO ASSISTENTI APPUNTATI APPUNTATI ASSISTENTI ASSISTENTI E E E E E AGENTI CARABINIERI FINANZIERI AGENTI AGENTI assistente appuntato appuntato assistente assistente 113,50 scelto scelto (con 8 anni (con (con (con (con 8 anni nella 8 anni 8 anni 8 anni nella nella ) ) ) ) ) assistente appuntato appuntato assistente assistente 111,50 scelto scelto assistente appuntato appuntato assistente assistente 108,00 agente carabiniere finanziere agente scelto agente 104,50 scelto scelto scelto scelto agente carabiniere finanziere agente agente 101,25 (*) comprese le qualifiche equiparate degli altri ruoli. Tabella 2 (art. 2, comma 1) PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 12 MAGGIO 1995 N. 195 FORZE ARMATE ESERCITO MARINA AERONAUTICA param. UFFICIALI UFFICIALI UFFICIALI tenente capitano tenente 150,00 colonnello di fregata colonnello maggiore capitano maggiore di corvetta capitano tenente capitano 144,50 di vascello tenente sottotenente tenente 139,00 di vascello sottotenente guardiamarina sottotenente 133,25 RUOLO RUOLO RUOLO MARESCIALLI MARESCIALLI MARESCIALLI 1 maresciallo 1 maresciallo 1 maresciallo 139,00 luogotenente luogotenente luogotenente

1 maresciallo 1 maresciallo 1 maresciallo 135,50 (con 8 anni (con 8 anni (con 8 anni ) ) ) 1 maresciallo 1 maresciallo 1 maresciallo 133,00 maresciallo 1a classe maresciallo 128,00 1a classe maresciallo 2a classe maresciallo 124,00 ordinario 2a classe maresciallo 3a classe maresciallo 120,75 3a classe RUOLO SERGENTI RUOLO SERGENTI RUOLO SERGENTI sergente 2 sergente maggiore 122,50 maggiore scelto (con 8 anni (con 8 anni (con 8 anni ) ) ) sergente 2 scelto sergente maggiore 120,25 maggiore sergente 2 sergente maggiore 116,25 maggiore sergente sergente sergente 112,25 RUOLO VOLONTARI RUOLO VOLONTARI RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO IN SERVIZIO IN SERVIZIO PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE ral sotto 1 aviere 113,50 maggiore di 1a classe scelto scelto scelto (con 8 anni (con 8 anni (con 8 anni ) ) ) ral sotto 1 aviere 111,50 maggiore di 1a classe scelto scelto scelto ral sotto 1 aviere 108,00 maggiore di 1a classe ral sotto 1 aviere scelto 104,50 maggiore scelto di 2a classe 1 ral sotto aviere 101,25 maggiore di 3a classe Tabella 3 (art. 2, comma 4) FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE Tabella degli stipendi al 1 gennaio 2005 basati sui parametri posizioni economiche di provenienza posizioni di nuove stip. Numero numero emoluprovenienza posizioni liv annuo scatti scatti mento (*) derivanti lordo gerarchici aggiuntivi pensiodalla (tabella (Dd.lgs.) nabile Introdu- allegata nn. 53/01, di

zione art. 43 87/01, riordino dei bis, legge 76/01 (Dd.lgs. parametri 1.4.81 nn. (*) n. 121; 53/01, art. 138-87/01, 140, legge 76/01) n. 312/80 DIRETTIVI vice vice 9 14437,35 0 0 questore questore aggiunto aggiunto commissario commis- 8 12643,32 1 0 sario commissario commis- 8 12643,32 0 0 sario vice vice 7 11861,89 0 0 commissario commis- bis sario RUOLO ISPETTORI ispettore ispettore 7 11861,89 0 2 superiore superiore bis s.ups s. ups sostituto sostituto commissario commissario ispettore ispettore 11861,89 0 1 superiore superiore s.ups s.ups con più con di 2 anni 8 anni e 4 mesi nella nella qualif.) E destinatario scatto Dd.lgs. nn. 53/01, 87/01, 76/01 ispettore 11861,89 0 0 superiore s.ups con più di 2 anni e 4 mesi nella E non destinatario scatto Dd.lgs. nn. 53/01, 87/01, 76/01 ispettore 11861,89 0 1 superiore s.ups 2 anni e 4 mesi nella

MA destinatario scatto Dd.lgs. nn. 53/01, 87/01, 76/01 ispettore ispettore 11861,89 0 0 superiore superiore s.ups s. ups 2 anni e 4 mesi nella e non destinatario scatto Dd.lgs. nn. 53/01, 87/01, 76/01 ispettore ispettore 7 11082,86 0 0 di 10 anni nella ispettore ispettore 6 10379,57 1 0 258,23 con più bis 3 anni e 6 mesi nella ispettore 3 anni e 6 mesi nella vice vice 6 9675,07 2 0 258,23 ispettore ispettore con più 1 anno nella vice ispettore 1 anno nella RUOLO SOVRINTENDENTI sovrint. sovrint. 6 10379,57 0 1 bis con più (con 30 anni 8 anni di serv. nella e più qualif.) nella sovrint. 0

con più 30 anni di serv. e meno nella sovrint. 1 30 anni di serv. e più nella sovrint. sovrint. 0 30 anni di serv. e meno nella sovrin- sovrin- 6 9675,07 1 0 191,09 tendente tendente vice sovrin- vice 0 0 tendente con sovrinpiù tendente 3 anni e 6 mesi nella vice sovrintendente con meno 3 anni ù e 6 mesi nella RUOLO ASSISTENTI E AGENTI assistente assist. 5 8776,59 3 1 con più (con 16 anni 8 anni nella e più qualif. nella assistente assist. 0 con più 16 anni e meno nella assistente

16 anni e meno nella assistente assist. 2 agente agente 1 scelto scelto agente agente (segue) posizioni economiche di provenienza stipendio basato sul sistema dei parametri posizioni di nuove emolu- inden- totale param. stipendi provenienza posizioni menti: nità stipendio annui (*) derivanti isp. sup integra- e lordi dalla (art. 3, tiva indennità con intro- comma 2, speciale integra- param. duzione l. 28.3.97 tiva dei n. 85) speciale parametri (*) sovr. ass. (art. 1, comma 1 e 3, l.30.11.00 n. 356) DIRETTIVI vice vice 6641,40 21078,75 150,00 22,37250 questore questore aggiunto aggiunto commissario commis- 6545,28 sario 19505,68 144,50 21552,18 commissario commis- 19188,60 139,00 20731,85 sario vice vice 6495,48 18357,37 133,25 19874,24 commissario commissario RUOLO ISPETTORI ispettore ispettore 781,43 6495,48 19773,89 139,00 20731,85 superiore superiore s.ups s.ups sostituto sostituto commissario commissario ispettore ispettore 19436,35 135,50 20209,83 superiore superiore s.ups s.ups con più (con di 2 anni 8 anni e 4 mesi nella

nella E destinatario scatto Dd.lgs. nn. 53/01, 87/01, 76/01 qualif.) ispettore 19138,80 superiore s.ups con più di 2 anni e 4 mesi nella E non destinatario scatto Dd.lgs. nn. 53/01, 87/01, 76/01 ispettore 18654,92 superiore s.ups 2 anni e 4 mesi nella MA destinatario scatto Dd.lgs. nn. 53/01, 87/01, 76/01 ispettore ispettore 18357,37 133,00 19836,95 superiore superiore s.ups s.ups 2 anni e 4 mesi nella e non destinatario scatto Dd.lgs. nn. 53/01, 87/01, 76/01 ispettore ispettore 6445,80 17528,66 128,00 19091,20 di 10 anni nella ispettore ispettore 6408,48 17306,77 124,00 18494,60 con più 3 anni e 6 mesi nella ispettore 17048,54 3 anni e 6 mesi

nella vice vice 6371,04 16790,09 120,75 18009,86 ispettore ispettore con più 1 anno nella vice 16531,86 120,75 ispettore 1 anno nella RUOLO SOVRINTENDENTI sovrint. sovrin- 232,41 6408,48 17280,95 122,50 18270,88 tendente con più 30 anni (con 8 anni e più nella qualif.) nella sovrint. 17020,46 con più 30 anni e meno nella sovrint. 17048,54 30 anni e più nella sovrint. sovrin- 16788,05 120,25 17935,29 tendente 30 anni e meno nella sovrin- sovrin- 6371,04 16288,99 116,25 17338,69 tendente tendente vice sovrin- vice 16237,20 112,25 16742,09 tendente con sovrinpiù tendente 3 anni e 6 mesi nella

vice sovrin- 16046,11 tendente con meno 3 anni e 6 mesi nella RUOLO ASSISTENTI E AGENTI assistente assis- 247,90 6317,88 16224,03 113,50 16928,53 tente con più 16 anni (con 8 anni e più nella qualif.) nella assistente assis- 16003,61 111,50 16630,23 tente con più 16 anni e meno nella assistente 15755,71 16 anni e meno nella assistente assis- 15535,30 108,00 16108,20 tente agente agente 15314,88 104,50 15586,18 scelto scelto agente agente 15094,47 101,25 15094,47 Tabella 4 (art. 2, comma 4) FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE Tabella degli stipendi al 1 gennaio 2005 basati sui parametri posizioni economiche di provenienza posizioni di nuove liv. stip. numero numero emoluprovenienza posizioni annuo scatti scatti mento (*) derivanti lordo gerarchici aggiuntivi pensiodalla (tabella (Dd.lgs. nabile introdu- allegata nn. 83/01, di zione art. 43 bis 67/01 riordino dei legge (Dd.lgs. parametri 1.4.81 nn. (*) n. 121; 83/01, art.138-140 67/01 legge n. 312/80

UFFICIALI tenente tenente 9 14437,35 0 0 colonnello colonmaggiore nello maggiore capitano capitano 8 12643,32 1 tenente tenente 0 sotto- sotto- 7 11861,89 tenente tenente bis RUOLO ISPETTORI mare- 7 11861,89 0 2 sciallo bis aiutante s.ups "luogotenente" maresciallo aiutante "luogotenente" maresciallo mare- 1 aiutante sciallo s.ups aiutante s.ups maresciallo aiutante con marepiù sciallo di 2 anni aiutante e 4 mesi nel (con grado E 8 anni destina- nel tario scatto grado) Dd.lgs. nn. 83/01, 67/01 maresciallo 0 aiutante s.ups maresciallo aiutante con più di 2 anni e 4 mesi nel grado E non destinatario scatto Dd.lgs. nn. 83/01, 67/01 maresciallo 1 aiutante s.ups maresciallo aiutante con

meno di 2 anni e 4 mesi nel grado MA destinatario scatto Dd.lgs. nn. 83/01, 67/01 maresciallo mare- 0 aiutante sciallo s.ups aiutante s.ups maresciallo aiutante con maremeno sciallo di 2 anni aiutante e 4 mesi nel grado E non destinatario scatto Dd.lgs. nn. 83/01, 67/01 maresciallo mare- 7 11082,86 sciallo di 10 anni maresciallo mare- 6 10379,57 1 258,23 ordinario sciallo bis con più ordinario 3 anni e 6 mesi nel grado maresciallo ordinario 3 anni e 6 mesi nel grado maresciallo mare- 6 9675,07 2 258,23 con più sciallo 1 anno maresciallo 1 anno RUOLO SOVRINTENDENTI brigadierec brigadiere 6 10379,57 0 1 apo bis con più (con 30 anni 8 anni di serv. ) e più 4 anni nel grado brigadiere 0

con più 30 anni di serv. e meno brigadiere 1 30 anni di serv. e più brigadiere brigadiere 0 30 anni di serv. e meno brigadiere brigadiere 6 9675,07 1 vice vice 0 191,09 brigadiere brigadiere con più 3 anni e 6 mesi vice brigadiere 3 anni e 6 mesi RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI/FINANZIERI appuntato appuntato 5 8776,59 3 1 scelto scelto con più (con 16 anni 8 anni di serv. nel e più grado) appuntato appuntato 0 scelto scelto con più 16 anni di serv. e meno appuntato scelto 16 anni di serv. e meno

appuntato appuntato 2 carabiniere carabi- 1 scelto niere scelto finanziere scelto finanziere scelto carabiniere/ carabfinanziere iniere (segue) posizioni economiche di provenienza stipendio basato sul sistema dei parametri posizioni di nuove emolu- inden- totale param. stipendi provenienza posizioni menti: nità stipendio annui (*) derivanti mare- integ- e lordi dalla sciallo rativa indennità con introdu- aiu- spe- integ- parametri zione tante ciale rativa dei (art. 3 speciale parametri comma 2 (*) legge 28.3.97 n. 85) brig. app. sc. (art. 1 commi 1 e 3 legge 30.11.00 n. 356 UFFICIALI tenente tenente 6641,40 21078,75 150,00 22,37250 colonnello colonnello maggiore maggiore capitano capitano 6545,28 19505,68 144,50 21552,18 tenente tenente 19188,60 139,00 20731,85 sotto- sotto- 6495,48 18357,37 133,25 19874,24 tenente tenente RUOLO ISPETTORI finanziere maresciallo maresciallo 781,43 6495,48 19773,89 139,00 20731,85 aiutante aiutante s.ups "luogo-s.ups tenente" "luogotenente" maresciallo aiutante maresciallo "luogo- aiutante

tenente" "luogotenente" maresciallo maresciallo 19436,35 135,50 20209,83 aiutante aiutante s.ups s.ups maresciallo maresciallo aiutante con aiutante più (con 8 anni di 2 anni ) e 4 mesi nel grado E destinatario scatto Dd.lgs nn. 83/01, 67/01 maresciallo 19138,80 aiutante s.ups maresciallo aiutante con più di 2 anni e 4 mesi nel grado E non destinatario scatto Dd.lgs. nn. 83/01, 67/01 maresciallo 18654,92 aiutante s.ups maresciallo aiutante con meno di 2 anni e 4 mesi nel grado MA destinatario scatto Dd.lgs. nn. 83/01, 67/01 marescialloa maresciallo 18357,37 133,00 19836,95 iutante aiutante s.ups s.ups maresciallo maresciallo aiutante con aiutante meno di 2 anni e 4 mesi nel grado E non destinatario scatto Dd.lgs. nn. 83/01, 67/01 maresciallo maresciallo 6445,80 17528,66 128,00 19091,20

di 10 anni maresciallo maresciallo 6408,48 17306,77 124,00 18494,60 ordinario ordinario con più 3 anni e 6 mesi nel grado maresciallo maresciallo 17048,54 ordinario ordinario 3 anni e 6 mesi nel grado maresciallo maresciallo 6371,04 16790,09 120,75 18009,86 con più 1 anno maresciallo 16531,86 1 anno RUOLO SOVRINTENDENTI brigadiere brigadiere 232,41 6408,48 17280,95 122,50 18270,88 con più (con 8 anni 30 anni ) e più brigadiere 17020,46 con più 30 anni e meno brigadiere 17048,54 30 anni e più brigadiere brigadiere 16788,05 120,25 17935,29 30 anni e meno brigadiere brigadiere 6371,04 16288,99 116,25 17338,69 vice vice 16237,20 112,25 16742,09 brigadiere brigadiere con più