Allegato A C O M U N E D I R I C C I O N E (Provincia di Rimini) OGGETTO: CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ULTERIORI DISTRIBUTORI DI ACQUA MICROFILTRATA PROVENIENTE DALL ACQUEDOTTO PUBBLICO NEL COMUNE DI RICCIONE. ************ L anno.. (Duemila.), addì.. del mese di, nella Residenza Comunale, in Riccione Viale Vittorio Emanuele II, n. 2. TRA -, nato.. il, che agisce e stipula nella sua qualità di Dirigente del Settore Progetti Speciali ed Espropri del Comune di Riccione (Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00324360403), domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale, in rappresentanza del Comune medesimo, ai sensi e per gli effetti dell art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 71, comma 8 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; ED il., nato a.. (.) il, che interviene nel presente atto in qualità di della, con sede a.. (..), Via., n., Codice Fiscale, Iscr. Registro Imprese e Partita I.V.A.:.., R.E.A.., in virtù di atto pubblico redatto dal notaio, Rep. n. del registrato a. il. al n., come richiamato nel documento della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di. del - 1 -
., in atti, in prosieguo denominato Sponsor ; Si conviene e si stipula quanto segue: PREMESSO CHE: - Ai sensi dell art. 119 del D.Lgs. 267/2000, le Amministrazioni Comunali possono stipulare contratti di sponsorizzazione al fine di migliorare la qualità dei servizi prestati; - Con determinazione dirigenziale n... del.., esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata l avviso pubblica di sponsorizzazione finalizzato alla realizzazione di ulteriori due distributori pubblici di acqua microfiltrata proveniente dalla rete acquedottistica comunale; - - In data.. sono stati redatti i verbali di gara delle proposte di sponsorizzazione pervenute da cui emerge che l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella della società.; - Con determinazione dirigenziale n.. del, è stata affidata alla ditta di.., la sponsorizzazione della casetta dell acqua del Sindaco ; - allegati al presente contratto e parti integranti e sostanziali dello stesso sono: a) piano della manutenzione programmata offerti dallo sponsor in sede di gara; b) elaborati tecnici progettuali offerti dallo sponsor in sede di gara CIO' PREMESSO Volendo le parti tradurre in contratto quanto sopra, stipulano la seguente scrittura privata a valere e tenere a norma di legge, per il che: ART. 1 OBBLIGHI DELLO SPONSOR Lo sponsor si obbliga ad installare le n. 2 casette dell acqua del Sindaco, nei - 2 -
quartieri di Spontricciolo e Raibano, l indicazione precisa del luogo di collocazione dei due manufatti sarà comunicato allo sponsor con una nota scritta da parte del Responsabile del Procedimento. Sono a carico dello sponsor gli allacci di acqua, di energia elettrica e di scarico fognario relativi alle due casine dell acqua. I due manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche: Struttura portante: - Dimensioni: n. 4 lati cm. x, altezza cm., tetto. x..; dotata di griglie di aereazione sulla porta posteriore e di aereazione sul tetto per favorire la funzionalità dei macchinari e delle attrezzature che saranno installate; Impianto di produzione di acqua liscia e gassata, refrigerata (temperatura compresa 08 = 18 gradi): - capacità di erogazione: litri/ora; - pompa carbonazione da. litri/ora; - sistema di filtrazione a carboni attivi in polvere (PAC) in grado di trattenere tutte le impurità di grandezza fino 0,5 micron, il cloro residuo libero e le sostanze organiche nell acqua potabile; - dispositivo per pagamento dell acqua gassata e naturale (5 centesimi/litro); - 3 -
- sistema elettronico di programmazione del funzionamento; - sterilizzazione batterica raggi UV od ozono; Lo Sponsor si assume ogni responsabilità civile e penale derivante dall installazione della struttura e dal funzionamento degli impianti, tenendo indenne il Comune da ogni responsabilità nei confronti di persone e/o cose. Resta inteso che, lo Sponsor sarà sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalla non potabilità dell acqua proveniente dal pubblico acquedotto, la cui competenza esclusiva è del Gestore dell Acquedotto. E a carico dello Sponsor per tutta la durata del contratto la manutenzione delle due casine nonché le spese per il funzionamento dei macchinari, e quelle relative alle pubbliche forniture di acqua ed energia elettrica. Lo sponsor ha l obbligo rilasciare le certificazione di conformità previste dalla normativa vigente per le strutture realizzate nonché la conformità igenica di cui al DM 174/2004. Lo Sponsor ha l obbligo di relazionare annualmente al Responsanbile del procedimento le manutenzioni eseguite. A fronte di tali spese lo Sponsor potrà introitare i 5 centesimi/litro spettanti per la distribuzione sia dell acqua gassata e dell acqua naturale. Lo sponsor ha inoltre l obbligo di mantenere l ordine e la pulizia nelle due aree pubbliche prospiciente alle due casine dell acqua. ART. 2 OBBLIGHI DEL COMUNE DI RICCIONE Il Comune di Riccione si impegna, per il periodo di vigenza del presente contratto, a: A) Mettere a disposizione, a titolo gratuito, le aree pubbliche su cui installare i manufatti ed i relativi punti per gli allacci di acqua, energia elettrica e scarico fognario a carico dello sponsor. - 4 -
L Amministrazione si riserva la facoltà, così come previsto dall evidenza pubblica, di chiedere in futuro allo sponsor l installazione di altre due casine dell acqua da inserire in quartieri di Riccione ancora sprovvisti oppure in zone densamente popolate. Il Comune invierà in tal caso formale ricihesta scritta allo sponsor. B) Riportare il nome ed il logo o marchio dello Sponsor nei manifesti che saranno affissi nel territorio comunale per pubblicizzare la casetta dell acqua del Sindaco ; C) Riportare il nome ed il logo o marchio dello Sponsor nello spazio del sito internet del Comune di Riccione che sarà specificatamente dedicato per pubblicizzare la casetta dell acqua del Sindaco ; D) Di autorizzare lo sponsor ad inserire il nome ed il logo o marchio sullo spazio frontale della casetta dell acqua del Sindaco ; E) Di autorizzare lo sponsor, a titolo gratuito, ad utilizzare anche gli spazi laterali della casetta dell acqua del Sindaco, per messaggi pubblicitari reclamizzanti la propria attività; F) Di citare lo sponsor nei comunicati stampa e nella conferenza stampa locale di presentazione dell apertura della casetta dell acqua del Sindaco ; G) Di autorizzare lo sponsor a distribuire materiale pubblicitario relativo alla propria attività nel luogo in cui sarà realizzata la casetta dell acqua del Sindaco, con tempi e modalità comunque da concordarsi con l Amministrazione Comunale; H) Di autorizzare lo sponsor a divulgare materiale pubblicitario relativo alla propria attività qualificandosi come sponsor della casetta dell acqua del Sindaco ed a distribuire gadgets gratuiti attinenti alla casetta dell acqua del Sindaco sponsorizzata. Il Comune terrà sollevato lo Sponsor da qualunque responsabilità o pretese relative alla non potabilità dell acqua proveniente dal pubblico acquedotto, impegnandosi a - 5 -
comunicare tempestivamente e ufficialmente allo Sponsor eventuali problematiche di cui venisse a conoscenza e per le quali fosse costretto ad emettere ordinanza relativa al divieto di utilizzo di acqua proveniente dal pubblico acquedotto e destinata ad consumo umano. E vietata l affissione di pubblicità sulle pareti delle casine dell acqua, oggetto di avviso pubblico, che non sia strettamente connessa all attività dello sponsor relativa alle casine medesime. ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha una durata di anni 6 dalla sottoscrizione. Il Comune ha la facoltà di prorogare il termine per ulteriori anni 6 in maniera onerosa, in caso contrario le strutture saranno rimosse a cura e spese dello sponsor e gli spazi pubblici saranno ripristinati nello stato di fatto in cui si trovavano prima della collocazione delle casine. ART. 4 ESCLUSIVA Lo Sponsor ha il diritto esclusivo di sponsorizzare l attività della casetta dell acqua del Sindaco e l Amministrazione Comunale non potrà contrarre altri rapporti pubblicitari legati alle strutture sponsorizzate sino alla scadenza naturale del presente contratto, fatto salve eventuali future proposte di altri soggetti in parti del territorio diverse da quelle attualmente individuate. ART. 5 POLIZZA ASSICURATIVA La ditta ha stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile n. rilasciata da emesso il.. per i seguenti massimali assicurati: Responsabilità Civile Terzi 2.500.000,00; Responsabilità Civile operai 2.500.000,00; Responsabilità Civile Prodotti 3.000.000,00. - 6 -
ART. 6 CAUZIONE DEFINITIVA Si da' atto che la ditta, prima della sottoscrizione della presente contratto e dello svincolo della cauzione provvisoria, ha prestato idonea cauzione a garanzia degli obblgihi contrattuali mediante fideiussione bancaria/polizza assicurativa di un importo di Euro 4.000,00 (quattromila/00) con una validità fino alla scadenza della presente convenzione. Si dà atto che nel contratto fideiussorio è stata inserita la specifica clausola che obbliga l'istituto fideiussore a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune di Riccione, con l'esclusione del beneficio di cui al 2 comma dell'art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la pronuncia dei Giudici. Si dà atto altresì che il fideiussore rinuncia alla decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile, volendo ed intendendo che il fideiussore resta obbligato in solido con il Concessionario. ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione Comunale ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di inadempienza degli obbligo contrattuali da parte dello Sponsor, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, trasmesso a mezzo raccomandata a.r. con conseguente rimozione dell intera casetta dell acqua del Sindaco e di tutto il materiale pubblicitario apposto ed il ripristino nello stato originario dei luoghi. L operazione sarà a cura del Comune a spese dello Sponsor. ART. 8 TEMPISTICA DELLA INSTALLAZIONE L intervento di realizzazione e di successiva messa in funzione delle strutture in oggetto dovrà essere completato entro il termine di quattro mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, fatto salvo i ritardi non imputabili allo sponsor. In caso di ritardo nella tempistica di cui sopra, per fatto imputabile allo sponsor sarà applicata una penale giornaliere di 100, qualora il ritardo sia superiore di due mesi - 7 -
si procederà alla risoluzione in danno del contratto. ART. 9 - SPESE Sono a completo ed esclusivo carico dello Sponsor tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonchè quelle di bollo e di registrazione. ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il Comune, ai sensi dell articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni, informa lo Sponsor che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. ART. 11 FORO COMPETENTE Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in relazione al presente contratto, verranno risolte con spirito di accordo bonario, nel caso di perdurare del disaccordo, è esclusivamente competente il Foro di Rimini. Letto, approvato e sottoscritto. IL DIRIGENTE SETTORE PROGETTI SPECIALI LO SPONSOR - 8 -