REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE PUBBLICHE. Capo I ATTIVITA DIDATTICA

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Transcript:

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE PUBBLICHE Capo I ATTIVITA DIDATTICA Titolo I Ordinamento didattico Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento Il Corso di Laurea magistrale in Scienze del governo e politiche pubbliche è corso di studi interclasse ed afferisce alle Classi LM-62 - Scienze della politica & LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni. Il presente regolamento disciplina l ordinamento didattico, gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative, l organizzazione didattica del Corso di Laurea in Scienze del governo e politiche pubbliche. Il Consiglio di Corso di Studi, elegge tra i docenti di ruolo del Corso stesso un Coordinatore del Corso di Laurea. Spetta al Coordinatore sovraintendere gli aspetti organizzativi del corso, predisporre e formulare il piano di studi e i curricula da sottoporre in ultima istanza al Consiglio di Dipartimento per l approvazione secondo le procedure di rito, curare il rispetto del presente regolamento didattico, promuovere ampia pubblicità dell offerta formativa. La durata della carica del Coordinatore del Corso di Laurea è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Art.2 Obiettivi formativi Primo obiettivo della Laurea magistrale in Scienze del governo e politiche pubbliche è la formazione di funzionari e dirigenti pubblici e privati di livello elevato, che siano in grado d'interpretare e gestire problemi complessi con un approccio disciplinare integrato. Il percorso formativo dovrà condurre gli studenti che si iscrivono a questo corso di laurea ad essere in grado di gestire in tutti i suoi aspetti una unità organizzativa complessa, ivi comprese la definizione delle mansioni, la misurazione dei carichi di lavoro, gli interventi di clima organizzativo, la valutazione delle prestazioni, dei ruoli e delle posizioni. Altro obiettivo formativo specifico riguarda le particolarità dei processi decisionali in ambito pubblico, con riferimento al rapporto politica-burocrazia e alla complessità dei

livelli di governo nelle moderne democrazie (locale, regionale, nazionale, sovranazionale). Specificamente il corso di laurea si propone di far acquisire competenze in relazione alla realtà europea, nel contesto della comunicazione culturale di aree anche molto eterogenee. Le competenze in materia di progettazione europea consentiranno al laureato di inserirsi negli enti locali al fine di promuovere l'accesso alle risorse europee. Da ultimo costituisce obiettivo formativo specifico del corso di laurea l'acquisizione di competenze di tipo progettuale e valutativo, con particolare riferimento alle attività di project management e di policy evaluation. Art. 3 Curriculum e quadro generale della attività formativa Il Corso di Laurea magistrale in Scienze del governo e politiche pubbliche è organizzato su due percorsi formativi corrispondenti alle due Classi di Laurea magistrale: LM 62 Scienze della politica e LM 63 Scienze delle pubbliche amministrazioni. Entrambi i percorsi consentono il conseguimento del titolo congiunto in entrambe le classi di laurea magistrale. Per la Classe LM 62 Scienze della politica sono previsti due profili denominati: profilo studi europei e profilo studi sociologici. L articolazione del piano di studi determina, coerentemente con gli obiettivi formativi del corso, il numero di crediti attribuiti alle singole attività formative: a) attività caratterizzanti finalizzate ad orientamenti specifici del mercato del lavoro; b) attività affini e integrative a quelle caratterizzanti c) attività formative autonomamente scelte dallo studente d) attività esterne (tirocini e stages formativi) presso imprese nazionali e multinazionali, enti e amministrazioni pubbliche o private nazionali o internazionali. Art. 4 Ammissione al Corso di Laurea Il requisito necessario per accedere al corso di laurea è il possesso di un diploma di laurea o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Se si è in possesso di una laurea della classe L-16 e L-36 (ex DM 270/04) o una laurea della classe 15 e 19 (ex DM 509/99), non è previsto il test di valutazione e l iscrizione può avvenire direttamente. Negli altri casi è prevista la valutazione della carriera pregressa e un test per la verifica del possesso delle conoscenze necessarie all'accesso nonché l'eventuale recupero delle conoscenze non possedute.

Art. 5 - Organizzazione didattica Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea magistrale in Scienze del governo e politiche pubbliche, l'elenco degli insegnamenti, con i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti formativi universitari, "CFU" nel prosieguo del presente regolamento, assegnati a ciascuna attività didattica, le eventualità propedeuticità e la struttura dell'ordinamento didattico sono definite nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento. Art. 6 Durata dei corsi Gli insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea magistrale in Scienze del governo e politiche pubbliche sono di norma semestrali. Le date d inizio e fine dei semestri sono decise annualmente dal Consiglio di Dipartimento. I docenti sono tenuti a svolgere i loro corsi, per l intero ammontare del carico didattico previsto, entro tali date. Nell organizzazione dell attività didattica, il Consiglio di Corso di Studi favorisce una ripartizione bilanciata degli insegnamenti tra il primo e il secondo semestre. Art. 7 Verifica del profitto Per ciascuna attività di cui al presente regolamento è previsto un accertamento finale alla conclusione del periodo in cui si è svolto il corso. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla attività in oggetto. Gli accertamenti finali possono consistere in prove scritte e/o orali (esame orale, compito scritto, relazione scritta o orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova pratica o esercitazione attraverso strumenti informatici) definite dal titolare dell insegnamento. L'accertamento finale di cui al comma precedente, oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta anche l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di Laurea. Art. 8 Obsoloscenza dei crediti formativi I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di quindici anni solari, salvo che su richiesta dell interessato Il Consiglio di Dipartimento non deliberi diversamente.

Il Consiglio di Dipartimento potrà comunque verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti. Art. 9 Piani di Studio Lo studente segue l ordinamento didattico previsto dal presente regolamento ed è tenuto a presentare il Piano di Studi indicando il profilo prescelto, nonché le materie a scelta entro la scadenza stabilita dagli Organi di Ateneo. Art. 10 Lingue straniere ed abilità informatiche La conoscenza di una o più lingue straniere è verificata nella fase di iscrizione attraverso la partecipazione alla prova di ingresso per la verifica delle conoscenze iniziali, ivi comprese le competenze linguistiche in inglese. Ulteriori attestati e certificazioni linguistiche ed informatiche danno titolo al riconoscimento di crediti TAF tipo F, secondo quanto previsto all art. 11. Art. 11 Stages e tirocini, conoscenze e abilità professionali Le proposte di attività di stage e di tirocini avviate dai docenti o dagli interessati sono coordinate dal Delegato di Dipartimento e approvate dal Consiglio di Dipartimento. Tali attività sono svolte presso istituti/organismi/enti pubblici e privati anche in altri Paesi. Sono riconoscibili conoscenze e abilità professionali se certificate ai sensi della normativa vigente in materia. Altre conoscenze di livello post-secondario sono riconoscibili se l ha partecipato effettivamente alla progettazione ed alla realizzazione dell attività formativa. Al fine del riconoscimento dei crediti formativi F, il criterio adottato è quello della verifica della coerenza delle attività con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea. In tale caso il numero di crediti riconosciuti avverrà sulla base delle ore di attività svolta. Art. 12 Passaggi, trasferimenti e immatricolazioni con abbreviazioni di corso Gli studenti in possesso di altro titolo di studio ulteriore rispetto al titolo di accesso od iscritti ad altro Corso di studi, di questa o di altra Università, possono ottenere il ricono-

scimento dei Crediti formativi universitari (CFU) già acquisiti, se coerenti con gli obbiettivi formativi e con l ordinamento didattico di questo Corso di Laurea. Il riconoscimento dei Crediti formativi universitari (CFU) acquisiti avviene su proposta della Commissione piani di studi nominata dal Consiglio di Dipartimento e composta da professori di ruolo e/o ricercatori del Dipartimento, sentito il Coordinatore del Corso di Studi. I crediti formativi universitari (CFU) relativi ai diversi insegnamenti possono essere riconosciuti anche solo parzialmente. Art. 13 Prova finale La prova finale consiste nell'elaborazione e discussione, con il docente di riferimento e di fronte alla prevista commissione, di una tesi scritta, relativa ad argomenti perlopiù affrontati nel corso di studio. Essa è intesa a fornire allo studente, oltre che conoscenza specifica sulla tematica prescelta, una capacità metodologica di ricerca e di stesura di testi a contenuto scientifico, che potrà rivelarsi utile per il prosieguo dell'iter accademico e per il futuro professionale. Le modalità di svolgimento della prova finale sono stabilite nel Regolamento della prova finale dei corsi di laurea magistrali che viene allegato al presente regolamento (Allegato 2). Per il conseguimento della Laurea lo studente deve avere acquisito almeno 120 Crediti formativi universitari (CFU) riconosciuti dal Consiglio di Dipartimento. Il riconoscimento è automatico per tutte le attività formative previste dal presente regolamento e/o dal Manifesto degli Studi. Inoltre lo studente deve avere superato con esito positivo la discussione relativa alla prova finale di cui all'articolo precedente. Il calcolo del voto finale di laurea è disciplinato dal Regolamento della prova finale dei corsi di laurea magistrali approvato dal Consiglio di Dipartimento. PARTE SECONDA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Titolo I Norme finali Art. 14 Modifiche al regolamento Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Direttore del Dipartimento, dal Coordinatore del Corso di Studio, da almeno un terzo dei membri del Con-

siglio di Dipartimento e devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dai componenti il Consiglio medesimo. Con l entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di nuove disposizioni in materia si procede in ogni caso alla verifica e alla modifica o alla integrazione del presente regolamento. Art. 15 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dopo l approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento e si applica dall anno accademico in corso.