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DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2010, n. 14 Istituzione dell'albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94. (10G0028) Vigente al: 28-1-2014 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l'istituzione dell'albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2010; Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 2 e 3 febbraio 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2010; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Albo degli amministratori giudiziari 1. Presso il Ministero della giustizia e' istituito l'albo degli amministratori giudiziari, di seguito denominato: «Albo». 2. L'Albo e' articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale. Art. 2 Attivita' degli amministratori giudiziari 1. Gli iscritti nell'albo degli amministratori giudiziari provvedono alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione http://www.normattiva.it/do/atto/export 1/6

dei beni sequestrati. 2. La gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca e' riservata ai soli iscritti nella Sezione di esperti in gestione aziendale di cui all'articolo 1, comma 2. 3. L'elencazione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' espressamente attribuita dalla legge ovvero da regolamenti agli amministratori giudiziari. Art. 3 Iscrizione nell'albo 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, hanno diritto all'iscrizione nell'albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attivita' professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni: a) nell'albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) nell'albo professionale degli avvocati. 2. Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale il requisito dello svolgimento di attivita' professionale di cui al comma 1 deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali. 3. I soggetti di cui al comma 1, che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'albo se risultano iscritti all'albo professionale di cui alle lettere a) o b) del comma 1 da almeno tre anni. 4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di certificazione dei requisiti di idoneita' professionale indicati ai commi 1, 2 e 3. Art. 4 Onorabilita' 1. Non possono essere iscritti nell'albo coloro che: a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del http://www.normattiva.it/do/atto/export 2/6

Codice Civile; 3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; 4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi; d) non hanno riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza. Art. 5 Cancellazione dall'albo 1. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, di seguito denominato: «Ministero», se accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dal presente decreto, ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito l'interessato, dispone con decreto motivato la cancellazione dall'albo. Il Ministero procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 4. 2. Il provvedimento di cancellazione e' notificato all'interessato. Art. 6 Vigilanza del Ministro della giustizia 1. Il Ministero vigila sull'attivita' degli iscritti nell'albo. 2. L'autorita' giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e gli ordini professionali interessati comunicano al Ministero i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attivita' di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati. 3. Il Ministero, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneita' al corretto svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, sentito l'interessato, puo' disporre con decreto motivato la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non superiore ad un anno e nei casi piu' gravi puo' disporre la cancellazione. 4. Il Ministero puo' altresi' procedere alla sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati indicati all'articolo 4, comma 1, fino all'esito del procedimento. 5. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono notificati all'interessato. Art. 7 Iscrizione in sede di prima formazione dell'albo 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente http://www.normattiva.it/do/atto/export 3/6

decreto, il Ministero, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione dell'albo. L'Albo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro della giustizia. 2. In sede di prima formazione possono essere iscritti all'albo, purche' presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni; b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di amministratore giudiziario. 3. Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, possono essere iscritti all'albo, purche' presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 4-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall'autorita' giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali; b) i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni. 4. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, il termine indicato ai commi 2 e 3 e' ridotto a tre anni. Art. 8 Compensi degli amministratori giudiziari 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sulla base delle seguenti norme di principio: a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda; b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione piu' http://www.normattiva.it/do/atto/export 4/6

onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa; c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni; d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi: 1) complessita' dell'incarico o concrete difficolta' di gestione; 2) possibilita' di usufruire di coadiutori; 3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati; 4) qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti; 5) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita' di amministrazione; e) previsione della possibilita' di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi; f) previsione delle modalita' di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati piu' amministratori per un'unica procedura. Art. 9 Contributo per la tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari 1. Per la tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari e' posto a carico dell'iscritto un contributo annuo alle spese, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta dell'albo, e le modalita' di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni. Art. 10 Regolamento 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) le modalita' di iscrizione nell'albo degli amministratori giudiziari; b) le modalita' di sospensione e cancellazione dall'albo degli amministratori giudiziari; http://www.normattiva.it/do/atto/export 5/6

c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero. Art. 11 Clausola di invarianza 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 5 e 6 nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alfano, Ministro della giustizia Maroni, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Scajola, Ministro dello sviluppo economico http://www.normattiva.it/do/atto/export 6/6