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REGIONE PIEMONTE BU25S1 25/06/2015 Legge regionale 23 giugno 2015, n. 13. Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali. Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE la seguente legge: promulga Art. 1. (Finalità e definizioni) 1. La Regione promuove e tutela l'esercizio delle medicine non convenzionali nel rispetto dell'accordo Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto in data 7 febbraio 2013 concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti. 2. La Regione, in attuazione all'accordo di cui al comma 1, definisce la procedura per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati responsabili della formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia ivi compresa l'omotossicologia e la antroposofia. 3. Ai fini della presente legge per: a) Accordo si intende l'accordo Stato-regioni-Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 1; b) Ordini professionali si intendono gli ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti operanti nella Regione. Art. 2. (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle seguenti medicine non convenzionali: a) agopuntura; b) fitoterapia; c) omeopatia suddivisa nei seguenti sottoelenchi: 1) omeopatia; 2) omotossicologia; 3) antroposofia. Art. 3. (Elenchi dei professionisti sanitari esercenti medicine non convenzionali) 1. Gli Ordini professionali istituiscono gli elenchi dei professionisti esercenti le medicine non convenzionali di cui all'articolo 2. 2. Possono iscriversi agli elenchi, di cui al comma 1, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti che hanno effettuato i percorsi formativi ai sensi dell'articolo 4. 3. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 non costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle medicine non convenzionali che resta disciplinato dalla normativa statale vigente. Art. 4. (Criteri e obiettivi della formazione) 1. Ai fini dell'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 3, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti effettuano un percorso formativo con oneri a proprio carico.

2. Il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai criteri e agli obiettivi individuati dall'accordo, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente. Art. 5. (Protocolli d'intesa) 1. Gli Ordini professionali e la Regione, sulla base di protocolli d'intesa stipulati nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, nonché delle disposizioni dell'accordo, determinano: a) i percorsi formativi, effettuati da enti accreditati dalla Regione, per l'ammissione agli elenchi dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine non convenzionali; b) i criteri e le modalità per la valutazione dei percorsi formativi indicati alla lettera a) ai fini dell'iscrizione negli elenchi; c) le disposizioni transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della normativa statale vigente, tenendo conto di quanto previsto al comma 2. 2. Sono validi i titoli, i diplomi e gli attestati ad essi equipollenti, rilasciati dalle università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti dall'accordo. 3. I protocolli determinano i criteri e le modalità di accreditamento regionale degli enti formativi, abilitati a rilasciare gli attestati riconosciuti ai fini della presente legge, nonché le modalità di monitoraggio degli stessi enti e di revoca dell'accreditamento medesimo. 4. I protocolli sono stipulati sulla base delle proposte presentate dalla Commissione regionale permanente per le medicine non convenzionali, ai sensi dell'articolo 7. Art. 6. (Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali) 1. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge è istituita, presso la direzione regionale competente in materia di sanità, la Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali. 2. La Commissione di cui al comma 1 è composta: a) dal responsabile della direzione della Giunta regionale competente in materia sanitaria; b) da un rappresentante delle università presenti sul territorio regionale in cui è presente almeno una delle seguenti facoltà: 1) medicina e chirurgia; 2) veterinaria; 3) farmacia; 4) odontoiatria. c) da un rappresentante per ciascuno degli indirizzi della medicina non convenzionale di cui all'articolo 2, designato dall assessorato regionale competente in materia di sanità; d) da un rappresentante designato dall'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri; e) da un rappresentante designato dall'ordine professionale dei farmacisti; f) da un rappresentante designato dall'ordine professionale dei veterinari; g) da un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti). 3. I componenti della Commissione eleggono un presidente e un vicepresidente, scelti tra i propri membri. 4. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente della direzione della Giunta regionale competente in materia di sanità che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Commissione stessa.

5. Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipa la metà più uno dei componenti. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. 6. La Commissione dura in carica quattro anni ed è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. 7. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Art. 7. (Compiti della Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali) 1. La Commissione di cui all'articolo 6, nel rispetto dell'accordo e della normativa statale e comunitaria vigente, propone: a) i criteri e le modalità di accreditamento e di verifica degli istituti di formazione nelle singole discipline di medicine non convenzionali di cui all'articolo 2; b) i criteri per la definizione dei percorsi formativi degli enti accreditati per le singole discipline di medicina non convenzionale; c) i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio di cui all articolo 5, comma 1, lettera c). 2. La Commissione inoltre: a) coordina e promuove la divulgazione delle discipline mediche non convenzionali nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla salute; b) redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell'attività svolta. Art. 8. (Disposizione transitoria) 1. Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano alle professioni di medico veterinario e di farmacista fino alla definizione dell'ulteriore accordo previsto dall'articolo 10, comma 5, dell'accordo, previa l acquisizione di parere delle rispettive federazioni nazionali per l'estensione di tali disposizioni. Art. 9. (Clausola di neutralità finanziaria) 1. La presente legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 23 giugno 2015 p. Sergio Chiamparino Il Vice Presidente Aldo Reschigna

LAVORI PREPARATORI Proposta di legge n. 50 "Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali - Presentata dai Consiglieri Giaccone, Baricco, Chiapello, Grimaldi, Monaco, Ravetti, Rossi il 1 ottobre 2014. - Assegnata alla IV Commissione in sede referente il 9 ottobre 2014. - Sul testo sono state effettuate consultazioni. - Testo licenziato a maggioranza dalla IV Commissione il 27 maggio 2015 con relazione di maggioranza di Mario Giaccone e relazione di minoranza di Mauro CAMPO. - Approvata in Aula il 16 giugno 2015, con 30 voti favorevoli, 1 astenuto e 7 non partecipanti.

NOTE Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it. Note all articolo 6 - Il testo vigente dell articolo 4 della legge regionale 24/2009 è il seguente: Art. 4 (Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti). 1. È istituita la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta, composta dall'assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6. 2. Compete alla Consulta di: a) esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta regionale sugli schemi di atti normativi e sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate ad esigenze di tutela dei consumatori e degli utenti; b) esprimere pareri, su espressa richiesta della competente commissione consiliare, sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi effetti sulle tematiche riguardanti il consumerismo; c) sollecitare l'adeguamento a livello regionale a rilievi, pareri e segnalazioni dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore e da altri enti nazionali e comunitari; d) proporre l'effettuazione di studi e ricerche sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti; e) promuovere il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti anche al fine di accrescere l'efficacia del ricorso a strumenti, conciliativi e giurisdizionali, di tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti; f) designare i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali, nel rispetto dei principi di pluralismo e rappresentatività delle associazioni proponenti; g) indicare ai soggetti gestori dei servizi pubblici locali le associazioni dei consumatori e degli utenti incaricate degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), da individuarsi in base al loro maggior radicamento nell'ambito territoriale di erogazione del servizio, secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 5, comma 3. 3. I pareri di cui al comma 2, lettere a) e b), sono espressi entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali se ne prescinde.

Note all articolo 8 - Il testo vigente dell articolo 10 dell Accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 è il seguente: Art. 10 (Fase transitoria) 1.La fase transitoria di cui al presente articolo si protrae fino ai 36 mesi successivi alla data di stipula del presente Accordo. 2.Esse stabiliscono che i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione dovranno adeguare i programmi didattici, le metodologie formative e l organigramma didattico alle previsioni contenute nel presente accordo. 3. In fase transitoria, per l ammissione agli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti agopuntura, fitoterapia, omeopatia è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale; b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata; c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b); d) documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della commissione, possegga requisiti didattici idonei. 4. Per i professionisti che non rientrano nei criteri definiti dalle precedenti disposizioni transitorie le commissioni di esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo istituite presso gli ordini professionali, definiscono le modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita. Al termine della fase transitoria, così come sopra normata, l iscrizione negli elenchi degli ordini è subordinata unicamente al possesso dell attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno provveduto ad adeguare l iter formativo in linea con i criteri definiti dal presente documento. 5. Con successivo accordo, acquisito il parere della Federazione nazionale ordini veterinari italiani e della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani, si provvederà ad estendere i contenuti del presente accordo alle professioni di medico veterinario e farmacista.