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Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 23/10/2014-0019531 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Consiglio Regimude del Veneto U del 23/10/2014 Prot.: 0019531 Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della QUINTA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Giunta regionale e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 469 Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Roberto Ciambetti, Andrea Bassi, Federico Caner, Vittorino Cenci, Maurizio Conte, Stefano Falconi, Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi, Arianna Lazzarini, Franco Manzato, Gianpiero Possamai, Daniele Stival e Matteo Toscani relativa a: "DIFFUSIONE DELLE TECNICHE SALVA VITA E DEI CONCETTI Dl PREVENZIONE PRIMARIA QUALI LA DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE". Ai sensi dell ad. 21 dello Statuto e degli ad. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Quinta Commissione consiliare presenterà Ia propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall ad. 24 del Regolamento. La Prima Commissione consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Quinta Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. SERVIZIO ATTIVITA Unità San Marco 2322 +39 041 2701416 tel E RAPPORTI atti istituzionali Palazzo Ferro Fini +39 041 2701271 fax ISTITUZIONALI 30124 Venezia uai@consigliovenetait www.consigliovenetolt

2 Logislatura Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente. Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo. Cordiali saluti. SERVIZIO 11_ SF.GRETARIO g4 NERALE (dott. Robert anon) ATTIVITA E RAPPORTI ISTITUZIONALI ILP GE,CAPO Dott b to Valente GV/sd papel 469

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 469 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Finozzi, Cenci, Toscani, Manzato, Bassi, Falconi, Finco, Possamai, Stival, Conte, Caner e Lazzarini DIFFUSIONE DELLE TECNICHE SALVA VITA E DEI CONCETTI DI PREVENZIONE PRIMARIA QUALI LA DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 ottobre 2014.

DIFFUSIONE DELLE TECNICHE SALVA VITA E DEI CONCETTI DI PREVENZIONE PRIMARIA QUALI LA DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE Relazione: Signor Presidente, colleghi consiglieri, nei paesi occidentali gli incidenti rappresentano la prima causa di morte e di disabilità in età pediatrica. Ai primi posti, tra le cause di morte nei primi quattro anni di vita, troviamo l inalazione di un corpo estraneo, drammaticamente correlata al ritardo con cui si interviene nell effettuazione delle manovre salvavita. Anche la morte improvvisa per arresto cardiaco ha un triste primato e, sebbene sia rara in tenera età, quando succede necessita di un intervento molto rapido nell ordine dei quattro minuti mentre le statistiche indicano che un mezzo di soccorso riesce ad arrivare mediamente nell arco di otto minuti. Il presente progetto di legge ha come obiettivo quello di diffondere percorsi, formativi e/o informativi volti a preparare le persone (personale scolastico docente e non docente, genitori, educatori, etc.) sulle "tecniche salvavita" e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare. Per "manovre di disostruzione pediatrica" s intendono le manovre atte a liberare le vie aeree ostruite da un corpo estraneo. Queste manovre sono codifìcate a livello internazionale secondo un preciso algoritmo e vengono definite "salvavita" in quanto, i soggetti con la trachea ostruita, possono andare in contro alla morte per soffocamento. Questo tipo di manovre possono essere utilizzate sia sui lattanti che sui bambini ma anche su adulti. I dati sono allarmanti: il 14 aprile scorso, a Novara, un bimbo è morto soffocato da una caramella sotto gli occhi dei nonni. 11 12 marzo scorso un bimbo era con la mamma al bistrot di Ikea e stava mangiando un panino con wurstel. Un pezzetto non è andato giù, il bambino ha cominciato a tossire, è diventato rosso, la mamma ha cercato aiuto ma in 20 minuti nessuno è riuscito ad aiutarlo, in tanti ci hanno provato ma inutilmente. Qualcuno nel tentativo di togliere il pezzettino che era rimasto in gola ha spinto ancora più giù il boccone peggiorando la situazione. 11 bambino poi è deceduto. Il 28 maggio scorso in provincia di Cuneo una bimba è morta soffocata da un nocciolo di ciliegia. Il 7 marzo scorso un pensionato di Binago è morto mentre stava cenando a casa con la moglie a causa di un pezzetto di cibo che ha ostruito le vie aeree. Un particolare ricorrente da annotare quando accadono questi incidenti è che, spesso, ci sono persone presenti ma nessuno sa come intervenire, oppure si interviene in modo non appropriato rischiando di peggiorare la situazione quando in realtà le manovre corrette da effettuare sono estremamente semplici, alla portata di tutti e, soprattutto, riescono a risolvere la situazione nel 98% dei casi. La finalità che si vuole raggiungere con l approvazione di questa proposta di legge è quella di formare persone sull importanza e sulla conoscenza delle "tecniche salvavita" e sui concetti di prevenzione primaria, persone che, a loro volta, sensibilizzeranno altre persone creando, con il tempo, una rete "virtuosa" 1

di soggetti in grado di intervenire tempestivamente applicando correttamente le tecniche salvavita. L addestramento formativo viene svolto dai soggetti/enti formatori accreditati dal sistema sanitario di emergenza urgenza e si perfeziona con rilascio di un attestato di qualificazione. Nel dettaglio la proposta di legge prevede: - all articolo I si definiscono le finalità perseguite dalla proposta di legge in esame; - all articolo 2 si individuano i destinatari e gli interventi della proposta di legge regionale; - all articolo 3 si prevede una specifica premialità nell erogazione di contributi regionali per quelle istituzioni scolastiche che prevedono percorsi formativi e Wormativi sulle "tecniche salva vita" e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare; - all articolo 4 si definiscono gli aspetti fìnanziari della proposta di legge in esame. 2

DIFFUSIONE DELLE TECNICHE SALVA VITA E DEI CONCETTI DI PREVENZIONE PRIMARIA QUALI LA DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto, nell ambito della prevenzione primaria, promuove e incentiva la massima diffusione di semplici manovre "salvavita", mediante percorsi formativi e/o informativi volti a preparare il maggior numero di persone alle tecniche di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare. 2. La Regione del Veneto, altresì, sensibilizza e promuove, presso le istituzioni scolastiche, il personale docente e non docente, educatori, genitori e studenti, con il sostegno dei soggetti formatori, opportune campagne di sensibilizzazione e diffusione delle linee guida, sulla tecniche di cui al comma 1. Art. 2 - Destinatari e interventi. 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, tempi e criteri per creare una rete virtuosa di soggetti in grado di intervenire tempestivamente, in ogni situazione, applicando correttamente le tecniche di cui all articolo 1. 2. Le norme contenute nella presente legge sono principalmente rivolte al personale scolastico docente e non docente, alle famiglie e studenti che operano: a) nei servizi educativi per minori e per l infanzia; b) negli asili nido pubblici e privati; c) nelle scuole dell infanzia; d) nelle scuole dell obbligo (primaria e secondaria); e) nelle scuole secondarie di secondo grado; f) negli enti educativi diversi. 3. La Giunta regionale adotta, altresì, entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge, deliberazione in cui stabilisce: a) la formazione e l aggiornamento dei soggetti di cui al comma 2; b) le modalità di certificazione e i criteri di accreditamento dei soggetti/enti formatori, oltre ai soggetti/enti di formazione già accreditati ai sensi della DGR del Veneto n. 4282/2009; c) l organizzazione dei corsi e della didattica, attraverso il Centro regionale di emergenza urgenza (CREU) che ne assicura il coordinamento. 4. Al termine dei percorsi formativi, ai partecipanti che hanno superato la prova di valutazione pratica, viene rilasciato un attestato di qualificazione specifico per il corso effettuato. Art. 3 - Obblighi e premialità. 1. Tutti i servizi educativi per l infanzia accreditati presso la Regione del Veneto sono tenuti ad attuare percorsi informativi e formativi rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti sulle "tecniche salvavita" e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare, tenuti dai soggetti/enti formatori di cui alla lettera b), comma 3 dell articolo 2; 2. La Regione del Veneto prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell erogazione di contributi che coinvolgono le scuole dell infanzia e 3

asili nido, nonché tutte le scuole dell obbligo che istituiscono percorsi informativi e formativi sulle "tecniche salvavita" e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti. 3. In tutte le istituzione scolastiche del territorio regionale è prevista l attivazione di corsi di rianimazione cardio polmonare (BLS e BLSD) certificativi per gli studenti delle classi terminali. Art. 4 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ogni esercizio del triennio 2014, 2015 e 2016, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate all upb UO248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2014 che viene opportunatamente incrementata con la contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell upb U0188 "Fondo di riserva per la spesa impreviste" del bilancio di previsione 2014. 4

INDICE Art. 1 - Finalità 3 Art. 2 - Destinatari e interventi. 3 Art. 3 - Obblighi e premialità 3 Art. 4 - Norma finanziaria 4 5