Concorso per l accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali. Anno Accademico

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Transcript:

Decreto Interministeriale 5 settembre 2007 Concorso per l accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali. Anno Accademico 2007-2008 VISTO il testo unico delle leggi sull istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; VISTO l articolo 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e le successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali; VISTO il decreto del Ministro dell università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme per l istituzione e l organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali; VISTO il decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo 2001, n.120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537; VISTO l articolo 2, comma 146, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha sostituito l articolo 16, comma 2ter, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; VISTO il decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia, con il quale, ai sensi dell articolo 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è stato definito il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell anno accademico 2007-2008; CONSIDERATA la necessità di provvedere, ai sensi dell articolo 4 del decreto n. 537 del 1999, all indizione del concorso nazionale per titoli ed esame per l accesso alle scuole nell anno accademico 2007-2008 per il numero complessivo di 5030 posti; Art. 1 Indizione del concorso D E C R E T A : 1. Per l anno accademico 2007-2008 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esame per l ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali ai sensi dell articolo 4 del regolamento adottato con decreto 21

dicembre 1999, n. 537. 2. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato ai sensi dell articolo 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è pari a 5030 unità. 3. Il concorso si svolgerà il giorno 31 ottobre 2007 su tutto il territorio nazionale presso le università sedi di facoltà di giurisprudenza indicate nel prospetto allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. I posti disponibili presso ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato. 4. Con successivo decreto del Ministro dell università e della ricerca sarà rideterminato, per gli eventuali Atenei richiedenti, il numero dei posti assegnati al fine di compensare le eventuali carenze di posti disponibili nelle singole sedi che risultino a seguito dell espletamento della prova di ammissione, con quelli in esubero presso altri atenei. Art. 2 Presentazione della domanda 1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni, in data anteriore al 31 ottobre 2007. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata alla segreteria della facoltà di giurisprudenza di uno degli atenei di cui all allegato 1 entro il 5 ottobre 2007. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova d esame. Alla domanda di partecipazione i candidati allegano la documentazione comprovante l avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente università. 2. Per l ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia. 3. E in facoltà dell ateneo disporre l esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con motivato provvedimento del direttore amministrativo. Art. 3 Prova d esame 1. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. E altresì vietata l introduzione nell aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma. 2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l espletamento della prova è di novanta minuti. 3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza. Art. 4 Commissione giudicatrice 1. Con decreto rettorale è costituita presso ciascuno degli atenei di cui all allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal

più anziano di età. La commissione è incaricata di assicurare la regolarità dell espletamento delle prove di esame ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La commissione provvede inoltre alla formulazione della graduatoria dei candidati ai sensi dell articolo 5. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento. 2. Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza dell Università La Sapienza di Roma invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti gli elaborati ai sensi dell articolo 9, comma 2, del decreto n. 537 del 1999. A tal fine la commissione controlla preliminarmente l integrità dei plichi contenenti i tre elaborati. 3. Il numero dell elaborato sorteggiato è comunicato per via telematica ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l apertura dei questionari. E in ogni caso disposta l esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell autorizzazione della commissione. 4. Per i fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all articolo 9 del decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001. I responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il consorzio interuniversitario CINECA il giorno 29 ottobre 2007. L esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all art. 5 da parte della commissione giudicatrice. Art. 5 Valutazione della prova e dei titoli 1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all articolo 4 ha a disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea. 2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all articolo 4, comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 settembre 2007 IL MINISTRO DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA f.to Fabio Mussi IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA f.to Clemente Mastella

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI ANNO ACCADEMICO 2007-2008 Il numero complessivo dei laureati in Giurisprudenza da ammettere alla Scuola è fissato in 100. La prova di ammissione si svolgerà il giorno 31 ottobre 2007 presso la sede della Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli studi di Teramo, sita in Coste S.Agostino- Teramo. Sono ammessi alla Scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, saranno collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età. La Scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazione ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi giuridico-forense e notarile della durata di un anno. La frequenza alle attività didattiche della Scuola è obbligatoria. Le tasse universitarie annue, comprensive delle imposte di bollo per l immatricolazione e per l autentica della foto ammontano a Euro 1.400,00. Esse dovranno essere pagate in due rate, rispettivamente di Euro 625,00 con scadenza il 31 dicembre 2007 e di Euro 775,00 con scadenza il 30 aprile 2008, da versare entrambe sul conto corrente postale n. 45312733 intestato a: Università degli studi di Teramo-Viale Crucioli, 122 64100 Teramo. Alla scadenza della prima rata sarà dovuta anche la tassa regionale di Euro 77,47, da versare sul conto corrente postale n.13066642, intestato a: Azienda per il diritto agli studi universitari - Teramo. In caso di ritardo nel pagamento delle tasse universitarie sarà dovuta una mora di Euro 26,00. INSEGNAMENTI COSTITUTIVI DELLA SCUOLA Sono insegnamenti costitutivi della scuola: 1 Anno Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di: - Diritto civile - Diritto processuale civile - Diritto processuale penale - Diritto penale - Diritto Commerciale - Diritto amministrativo - Fondamenti del diritto europeo - Diritto dell unione europea - Diritto del lavoro e della previdenza sociale nonché elementi di: - Informatica giuridica - Contabilità dello stato e degli enti pubblici - Economia e contabilità industriale. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l ammissione all esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio direttivo della scuola sulla base della valutazione complessiva dell esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l anno di corso una sola volta. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi. Il costo per il rilascio della pergamena (da versare al termine del corso), attestante il titolo finale, è di 159,00 ed è comprensivo delle imposte di bollo per la pergamena e per la domanda di esame finale.

DOMANDA DI AMMISSIONE Le domande di ammissione alla Scuola di specializzazione per l A.A. 2007-2008, disponibili per la stampa sul sito di Ateneo www.unite.it, dovranno essere presentate o pervenire con raccomandata A.R. (in questo caso fa fede il timbro postale di arrivo in Ateneo) all Università degli studi Settore didattica e studenti Servizio ordinamenti didattici - V.le Crucioli 122-64100 Teramo, entro e non oltre il 5 ottobre 2007 Alla domanda di ammissione alla Scuola dovrà essere allegato: - certificato di laurea con l indicazione dei voti riportati nei singoli esami di profitto e nell esame di laurea e con l indicazione dell anno accademico di prima immatricolazione, in alternativa si può allegare l autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00. I candidati ammessi alla Scuola di Specializzazione, dovranno presentare entro il 31 dicembre 2007: - domanda di immatricolazione su modulo scaricabile dal sito di Ateneo; - una fotografia formato tessera da autenticare su modulo già predisposto ed allegato alla modulistica; - ricevuta o attestazione del pagamento della prima rata e della tassa regionale. Per quanto non previsto nel presente bando, si rimanda al bando nazionale di cui al D.I. 5 settembre 2007 relativo al concorso per l accesso alle Scuole di specializzazione per le Professioni legali. ISCRIZIONI AGLI ANNI SUCCESSIVI Le domande di iscrizione al secondo anno di corso, redatte su moduli disponibili per la stampa sul sito di Ateneo www.unite.it, dovranno essere presentate o spedite entro e non oltre il 31 dicembre 2007, corredate della ricevuta della prima rata di 625,00 (comprensiva dell imposta di bollo per l iscrizione) versata sul c.c.p. n. 45312733 intestato all Università degli studi di Teramo e della ricevuta della tassa regionale di 77,47 versata sul c.c.p. n. 13066642 intestato a: Azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo. La seconda rata di Euro 775,00 scade il 30 aprile 2008. In caso di ritardo nel pagamento delle tasse universitarie sarà dovuta una mora di Euro 26,00. IL RETTORE Prof. Mauro MATTIOLI