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Lavori preparatori XVI Legislatura - Camera dei Deputati Atto n. 2219 Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del15.6.2009 L atto n. C 2219 recante Istituzione del Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo di sistemi di mobilità altamente sostenibile presentato alla Camera di iniziativa dell On. Alfano, è stato assegnato per l esame in sede referente alla commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni). L analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio), 8ª (Ambiente), 10ª (Att. produt.), 14ª (Pol. comun.), Questioni regionali. Il presente disegno di legge propone l istituzione del Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo di sistemi di mobilità altamente sostenibile, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di incentivare l uso di energia pulita nell alimentazione dei mezzi di trasporto. Con il Fondo si promuovono interventi per la produzione di idrogeno basata sul riutilizzo delle materie prime e sulle risorse energetiche rinnovabili, al fine di evitare l'emissione nell'aria di sostanze inquinanti a base di carbonio e di gas a effetto serra. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento. PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato GIOACCHINO ALFANO Istituzione del Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo di sistemi di mobilità altamente sostenibile Presentata il 18 febbraio 2009 Onorevoli Colleghi! - Il problema dell'inquinamento atmosferico sta

2 lavori preparatori diventando sempre più serio e occorre uno specifico impegno affinché, soprattutto nelle grandi città, si lavori per utilizzare veicoli che abbiano un basso impatto ambientale. Da troppo tempo, infatti, si sente parlare di tale necessità, ma l'impiego degli attuali veicoli, nonostante il rispetto delle direttive europee (veicoli di categoria «euro 4» ed «euro 5»), non riesce a dare quella svolta necessaria a contrastare efficacemente il livello delle emissioni che vengono prodotte. Occorre conservare il pianeta per le generazioni future perché i nostri figli meritano di vivere in un mondo meno inquinato. Non dimentichiamoci che i cambiamenti climatici a cui troppe volte siamo costretti ad assistere sono essenzialmente dovuti alle emissioni antropiche di gas a effetto serra. Quello che desta maggiore preoccupazione è il ritmo crescente di tali emissioni, con conseguenze di mutamenti a livello globale che non possono non farci riflettere. Bisogna proporre un modello di sviluppo che comporti una drastica riduzione di tali emissioni, perché solo così facendo possiamo avere valide prospettive per il futuro. Appare evidente che per lavorare in questa direzione, di fondamentale importanza per il nostro futuro, è necessario puntare su una mobilità sostenibile che preveda l'utilizzo di veicoli leggeri, per passeggeri e commerciali, consentendo l'impiego di idrogeno e di carburanti «puliti». La presente proposta di legge intende dare una svolta nel settore della mobilità con la creazione, prevista dall'articolo 1, del Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo di sistemi di mobilità altamente sostenibile. L'istituzione del Fondo ha lo scopo di consentire il diffondersi di mezzi di trasporto a energia pulita e di prevedere una serie di interventi per la produzione di idrogeno basata sul riutilizzo delle materie prime e sulle risorse energetiche rinnovabili, al fine di evitare l'emissione nell'aria di sostanze inquinanti a base di carbonio e di gas a effetto serra, per la realizzazione di sistemi che consentano l'omologazione dei veicoli che utilizzano l'idrogeno come combustibile e per l'installazione di distributori di idrogeno sul territorio nazionale.

Lavori preparatori 3 L'articolo 2 prevede che le linee guida relative agli interventi finanziabili siano definite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'articolo 3 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sia installato almeno un distributore di idrogeno ogni 50.000 abitanti e che, entro tre anni dalla medesima data, il predetto rapporto sia intensificato arrivando all'installazione di almeno un distributore di idrogeno ogni 10.000 abitanti. L'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria della legge. PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Istituzione del Fondo nazionale per la ricerca e per lo sviluppo di sistemi di mobilità altamente sostenibile). 1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo di sistemi di mobilità altamente sostenibile, di seguito denominato «Fondo», basati sull'utilizzo di idrogeno e di carburanti di nuova generazione. 2. Il Fondo ha lo scopo di favorire il diffondersi di mezzi di trasporto a energia pulita. 3. A valere sulle risorse del Fondo sono promossi interventi che prevedono: a) lo studio e la realizzazione di sistemi che consentano la produzione di idrogeno basata sul riutilizzo delle materie prime e sulle risorse energetiche rinnovabili, al fine di evitare l'emissione nell'aria di sostanze inquinanti a base di carbonio e di gas a effetto serra; b) la realizzazione di sistemi che consentano l'omologazione dei veicoli che utilizzano l'idrogeno come combustibile;

4 lavori preparatori c) l'installazione di distributori di idrogeno sul territorio nazionale. 4. Il Fondo ha una dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Art. 2. (Definizione delle linee guida). 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida relative agli interventi di cui all'articolo 1 finanziabili a valere sulle risorse del Fondo. Art. 3. (Distributori di idrogeno). 1. Nell'attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'installazione di almeno un distributore di idrogeno ogni 50.000 abitanti e, entro tre anni dalla medesima data di entrata in vigore, di almeno un distributore di idrogeno ogni 10.000 abitanti. Art. 4. (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

Lavori preparatori 5 l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.