Circolare N.53 del 27 Marzo 2013

Documenti analoghi
Accordo Stato-Regioni per l abilitazione operatori di attrezzature

Servizi Sicurezza Lavoro

ISCRIZIONE GRATUITA SOCIO ADERENTE (esclusi formatori e consulenti in base al D.Lgs 81/08 e ss. mm.)

Accordo formazione utilizzo attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari. Donato Lombardi

Formazione e abilitazione utilizzo attrezzature di lavoro termine ultimo 12 marzo 2015

Studio Project Consulting Centro di Formazione Territoriale Accreditato Dott. Ing. Daniele Sequino

La formazione sull uso di ATTREZZATURE DI LAVORO

DOVE SIAMO. Per qualsiasi necessità o chiarimento contattare una delle nostre sedi:

Dott. Ing. Maria Oss Unità Operativa Territoriale di Certificazione Verifica Ricerca di Bolzano

Obblighi formativi e attrezzature di lavoro. Lucca, 21/02/2013

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE

Circolare Nr. 191/2013. Oggetto: Lavoro Sicurezza Formazione per l utilizzo di particolari attrezzature Circolare Min. Lavoro n. 12 dell

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Patentino per le macchine agricole: obblighi e scadenze * Girolamo Simonato

LA FORMAZIONE ABILITATIVA PER GLI OPERATORI DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (ex art. 73 comma 5 D.lgs 81/08)

TABELLA CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs 81 e Nuovo Accordo Stato-Regioni SCADENZE, METODOLOGIA E NUMERO DI ORE FORMATIVE

La Sicurezza in Agricoltura

CATALOGO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

FORMAZIONE SULLE ATTREZZATURE DA LAVORO ING. VINCENZO D ONOFRIO

GUIDA ALLA FORMAZIONE PER LA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE IMPRESE E PER I FORMAT ORI/DOCENTI

LE ATTREZZATURE DI LAVORO LA FORMAZIONE DOPO L ACCORDO STATO REGIONI

FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO e ABILITAZIONE ATTREZZATURE

SCHEMA PER LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AI MACCHINARI

Workshop Le macchine della filiera per lo smaltimento dei rifiuti

DIRETTIVA MACCHINE ) -INFORMAZIONE - FORMAZIONE - ATTESTAZIONE - ADDESTRAMENTO

CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORE (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 73, COMMA 4)

Accordo Stato Regioni sulla formazione richiesta per l abilitazione degli operatori all uso delle attrezzature di cui all art 73 comma 5 D.lgs 81/08.

Cantieri in Sicurezza 81 sas

Accordo Stato-Regioni sulla formazione per le attrezzature (art. 73 c.5 D.Lgs 81/08)

Abilitazione degli operatori per l uso di attrezzature. Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DURATA minima dei corsi

Abilitazione alla conduzione dei carri raccogli frutta. Nicola Delussu UOC PSAL Milano ATS Città Metropolitana di Milano

Nella fattispecie, le figure richieste dal D.Lgs 81, che richiedono una nomina e una formazione specifica, sono le seguenti:

LA FORMAZIONE: INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI PER L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

TABELLA ADEMPIMENTI CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO E REGIONI E PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI CRITERI DI ABILITAZIONE ALL USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO PERICOLOSE AI SENSI DELL ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22/02/2012

Gli accordi Stato-Regioni

Formazione dei lavoratori. Formazione dei lavoratori

Modalità applicative del DM 11 aprile Rimini 23 Aprile 2013

La formazione abilitante per le macchine in cantiere

La formazione abilitante per le macchine in cantiere

TAVOLO TECNICO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La giusta protezione per la sicurezza della tua azienda.

Formazione dei Datori di Lavoro

Chi sono i soggetti per i quali è richiesta una specifica abilitazione all uso delle attrezzature

I NOSTRI CORSI DI SICUREZZA

I carri raccogli frutta sul campo Esperienze di vigilanza

Chi sono i soggetti per i quali è richiesta una specifica abilitazione all uso delle attrezzature

Escavatori, Pale caricatrici frontali, Terne e Autoribaltabili a cingoli

Verifiche ed utilizzo in sicurezza dei carri raccogli frutta

TABELLA RIASSUNTIVA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 22 Febbraio 2012 per l applicazione dell Art. 73 comma 5 del D.Lgs.81/2008.

Accordo 22 febbraio 2012 in attuazione all art. art. 73 c. 5 D.lgs 81/08. Rimini 23 Aprile 2013

Via Alcide De Gasperi, BRENDOLA (VI) - Tel: Fax:

ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI

Corso per Addetti alla Conduzione di Carrelli Elevatori (Muletti)

I NOSTRI CORSI. 1. Abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori industriali/ telescopici/ telescopici rotativi, 16 ore

LISTINO PREZZI al PUBBLICO per realizzazione di CORSI DI FORMAZIONE ATTREZZATURE di LAVORO rif. Accordo Stato Regioni feb. 2012

AMBIENTE LAVORO 2014 Bologna Fiere, 23 ottobre 2014

Requisiti di sicurezza. Obblighi dal datore di lavoro. Accordo Stato Regioni

Rev.6 del Pag. 2 di 7

Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs.

FORMAZIONE GENERALE AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SICUREZZA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Addetto alla conduzione di autoribaltabili a cingoli 5 Anni Attrezzature. con conducente a bordo (Carrelli industriali semoventi)

EXPOTRAINING 2014 Fiera Milano City, 1 ottobre 2014

FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADDETTI AI LAVORI. novità introdotte dalla nuova normativa

L Accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione e quindi a partire dal 12/03/2013.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

CORSI ATTREZZATURE DI LAVORO

ELENCO DEI NOSTRI CORSI FAD IN MODALITÀ E-LEARNING

Catalogo Corsi Sicurezza con Docente in aula

Corso per Addetti alla Conduzione di Carrelli Elevatori (Muletti)

CALENDARIO CORSI GENNAIO-GIUGNO 2016

PRINCIPALI ADEMPIMENTI CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO

LISTA CONTROLLO CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DURATA MINIMA CORSO BASE 16 ore (parte generale+parte specifica)

LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA

CORSI Associati Euro RSPP DATORI DI LAVORO ALTO RISCHIO 07/02/ /06/ /10/ /02/ /06/ /10/ /02/2017

CORSI RSPP DATORI DI LAVORO INIZIO CORSO PREZZO a persona 27/02/2018 Associati Euro RSPP DATORI DI LAVORO ALTO RISCHIO

ATTREZZATURE DI LAVORO. Formazione e Abilitazione degli operatori

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo Stato Regioni del Art.32 del D.Lgs. 81/08; modalità e learning e per il 50% del monte ore

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO. Accordo 22 febbraio 2012

CALENDARIO CORSI LUGLIO-DICEMBRE 2019

CALENDARIO CORSI LUGLIO-DICEMBRE 2017

La formazione per le attrezzature non previste nell accordo Stato Regioni del 22/02/2012

IMPORTANTE. Comunicazioni adempimenti in materia di Sicurezza sul Lavoro

SAN LORENZO SERVIZI S.R.L.

CALENDARIO CORSI GENNAIO-GIUGNO 2017

CALENDARIO CORSI LUGLIO-DICEMBRE 2018

FORMAZIONE AZIENDALE Pag. 1 Prot. Iscrizione_Formazione_aziendale_Ed.03.00

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO. Accordo 22 febbraio 2012

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO. Accordo 22 febbraio 2012

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO. Accordo 22 febbraio 2012

TABELLA DEI CONTENUTI E DELLA DURATA DEI CORSI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

CALENDARIO CORSI GENNAIO-GIUGNO 2018

CHIEDE che il Sig. (Nome e Cognome) nato a il

Transcript:

Circolare N.53 del 27 Marzo 2013 Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta un specifica abilitazione degli operatori. Chiarimenti del ministero

Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che, in data 12 marzo 2013, è entrato in vigore (12 mesi dopo la sua pubblicazione sulla G.U. avvenuta il 12 marzo 2012) l accordo 22 febbraio 2012 concernente: i) l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori; ii) le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione; iii) i soggetti formatori; iv) la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Alla luce delle numerose richieste pervenute, il Ministero del Lavoro (Circolare Min. Lavoro e politiche sociali 11.3.2013 n. 12) è intervenuto per chiarire che: i) l esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo può essere certificata dall addetto attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000; ii) è necessario conseguire la specifica abilitazione, anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'accordo 22 febbraio 2012. Sono escluse dall obbligo in commento le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc... 1

Premessa Come anticipato in premessa è in vigore dal 12 marzo 2013, l Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente: l individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori; le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione; i soggetti formatori; la durata; gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. L accordo 22 febbraio 2012 è entrato in vigore in data 12 marzo 2013, ovvero 12 mesi dopo la sua pubblicazione sulla G.U. avvenuta il 12 marzo 2012: l entrata in vigore del predetto accordo comporta che, i lavoratori incaricati dell uso delle attrezzature (disciplinate dal predetto regolamento) devono effettuare i corsi di formazione indicati entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, ovvero entro il 12 marzo 2015. Alla luce delle numerose richieste pervenute, il Ministero del Lavoro (Circolare Min. Lavoro e politiche sociali 11.3.2013 n. 12) è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti di carattere prettamente operativo. Esperienza documentata per "i lavoratori del settore agricolo" Il punto 9.4 dell accordo del 22 febbraio 2012, dispone che i soli lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo ( 12 marzo 2013) sono in possesso di esperienza documentata almeno pari à 2 anni sono soggetti ai corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo ( 12 marzo 2016). Il richiamato punto 6 dell accordo in commento rubricato Durata della validità dell abilitazione ed aggiornamento dispone, per i lavoratori del settore agricolo, la partecipazione ad un corso di aggiornamento per l abilitazione all utilizzo di particolari attrezzature di lavoro ( meglio indicate nel proseguo) della durata minima di 4 ore: ai fini dell'effettuazione del predetto corso di aggiornamento, il Ministro del lavoro (sempre con la richiamata circolare) ha riconosciuto ai lavoratori la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità. 2

Con la circolare in commento, il Ministero del lavoro illustra le modalità attraverso le quali, i lavoratori del settore agricolo, potranno dimostrare la loro esperienza nell utilizzo delle apparecchiature e attrezzature di lavoro. In buona sostanza, ai fini della documentazione dell'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare le seguenti situazioni: a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda dell'attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l'esperienza e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni Peraltro, una dichiarazione analoga potrà essere redatta dal titolare dell'impresa agricola per documentare l'esperienza di eventuali collaboratori familiari. b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve necessariamente attestare l'individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l'attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l'esperienza nell'uso dell'attrezzatura di lavoro e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso l'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. In ogni caso il datore di lavoro, fermo restando gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.L. 81/2008), è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore. 3

Obblighi del datore di lavoro in materia di verifica delle competenze nell utilizzo delle attrezzature di lavoro Art. 71 Comma 7 D.LGs n. 81/2008 Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. Articolo 73 comma 4 Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati D. Lgs. n. 81/2008 e dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e s.m.i. responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Il possesso dell'esperienza documentata si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le seguenti attrezzature di lavoro, ben individuate all interno dell'accordo in commento. Le attrezzature per l uso delle quali è prevista abilitazione e formazione sono: Piattaforme di lavoro Macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, mobili elevabili: poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio. Gru a torre Gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro. Gru mobile Autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse è che rimane stabile per effetto della gravità. 4

Gru per autocarro Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo Carrelli industriali semoventi Carrelli/sollevatori/el evatori semoventi telescopici rotativi Trattori agricoli o forestali Macchine movimento terra Escavatori a fune Gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo. Carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5 rispetto all asse longitudinale del carrello. Qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile. Attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile. Qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori. Escavatori idraulici macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una strutturai superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360 e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg. Macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360 e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione 5

Pale caricatrici frontali Terne Autoribaltabile a cingoli Pompa per calcestruzzo mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali. Macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg. Macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore. Macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg. Dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace dì scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso. Utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben determinate delle suddette attrezzature di lavoro Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle predette attrezzature di lavoro: la specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività, che non richiedono il conseguimento della specifica abilitazione, le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc. 6