[ORIGINALE 1 REPUBBLICA ITALIANA g t NOME DEL POPOLO ITALIANO Giudice di pace - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE equità - TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presiden IN principi informatori - IVA avvocato dklatrattario Dott. RAFFAELE FRASCA - Consiglier l e w R.G.N. 4024/2007 Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO 1 Consigliere - Cron. l 3G 5_3 Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Re. Zgliere Rep. itti3 Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere ha pronunciato la seguente, SENTE Ud. 15/06/2012 PC sul ricorso 4024-207 da: IA LOCALE N. di CATANIA AZIE NDA UNIT A' r" Dott. na del suo Direttore Generale elettivdmente dominlidtd in NrVII, DMIMMONTI q, ormmmo lo studio del 1081 avvocato INTERNULLO ROSARIA, rappresentata e 2012 difesa dall'avvocato =AGONIA ALBERTO, giusta delega in atti; - ricorrente -
contro O S.R.L.;
- intimata - avverso la sentenza n. 4511/2005 del GIUDICE DI PACE di CATANIA, depositata il 02/12/2005, R.G.N. 6289/2005, R.G.N. 6289/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Proc ra t ore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha.ícluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'o srl otteneva dal Giudice di pace di Catania decreto ingiuntivo per la somma di euro 511, 34, oltre spese di procedura, nei confronti della Azienda USL opposizione. I di Catania, che proponeva La USL contestava, tra l'altro, l'erronea attribuzione dell'iva a favore del procuratore distrattario della società. L'opposizione veniva respinta e le spese processuali comperwate (sentenza del Giudice di pace 2 dicembre 2005). Avverso la suddetta sentenza, la AUSL propone ricorso con unico m iv. G l i i n t i m a t i n o n s v o l g o n o d i f e s e. MOTIVI DELLA DECISIONE i. 1. Con l'unico motivo di ricorso, la AUsI deduce la violazione dei principi regolatori relativi alla normativa in materia di IVA. 4, 2. Il ricorso per cassazione avverso senten d giudice di pace secondo equità, nel regime previsto dall'art. 339 < od. p c. v., anteriormente alla modifica di cui alla Legge n. 40 del di violazione di principi regolatorirdélla 6, è arsimissibile vertendo in tema teria. 3. Secondo la USL ricorrente, in particcil e, la disciplina in materia di IVA è ispirata al principio dell eutra. à dell'imposta, con la conseguenza che, potendo l'imprer/itore c e tare detrarre l'iva indicata nella fattura del professionista ( sarebbe tenuta 0-che lo ha assistito, la debitrice (AUSL) non corresponsione dell'imposta. Altrimenti, si verificherebbe un aracchimento ingiustificato dell'ingiungente, che da un lato incasstrebbe l'iva refusagli, dall'altro porterebbe in detrazione VIVA versata. IVdefinitiva, il professionista distrattario può richiedere al sockombepte solo l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'iva che gli sarebbe dovuta - a titolo di rivalsa - dal proprio cliente, abilitato a detrarla. 3.1. Il ricorso è fondato. Di recente (Cass. 21 febbraio 2012, n. 2474) la Corte si è pronunciata espressamente sulla questione, affermando il seguente principio di diritto: «L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell' IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal 3 C ii
proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.». Il Collegio condivide il suddetto principio, che va applicato alla identica fattispecie, con conseguente cassazione sul punto della sentera 4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. Zi d. impugnata. proc. civ., la Corte revoca il decreto ingiuntivo li ta ente all'applicazione dell'iva a favore del difensore distrattario della srl. 5. Gli aspetti di novità della questione, decisa dalla. Corte di legittimità solo nell'anno corrente, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali, sia del giudizio di merito - per il quale le spese erano già state compensate - che del presente g P.Q. zio. LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la s tenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingi^vo o i l amente all'applicazione dell'iva a favore del difensore, d'st della o srl. Compensa inte ralme te del giudizio di ca az ne. spese processuali del giudizio di opposizione e Cosilaiso n Roma, il 15 giugno 2012 Il consigliere estensore (22044W0 Il Presidente DEPOSITATO h CANCE SERIA Cggi innocenzo B 4