NOME DEL POPOLO ITALIANO. Giudice di pace - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE equità - TERZA SEZIONE CIVILE SENTE. na del suo Direttore Generale

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA

/ ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

18455/11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere - SENTENZA (C.F. contro

Cass. civ. Sez. III, , n Risarcimento del fermo Tecnico e Rimborso IVA

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. MARTIGNETTI S.R.L. (C.F ), in persona

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N /2012 Cron ) Composta d

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

RE P UBBLICA ITALIAN A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR TE SUP REMA DI CAS SAZIONE SEZIONE LAVORO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

5 REPUBBLICA ITALIANA I i 03pggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ANTONIO MERONE - Presidente - urd.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA ORDINANZA. sul ricorso iscritto al n /2011 R.G.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA. SEZIONE TRIBUTARIA crviie. Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere - SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 7044

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere - SENTENZA

Cass.11615/2015. Riduzione dei compensi professionali: deve essere motivata.

fte 126/14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto FALLIMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da: Dott. C

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 ORDINANZA. contro

Cass. 5008/2017. Indennizzo diretto.premio pagato in ritardo: la compagnia è tenuta al risarcimento del da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 3111

REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Intestazione. Cassazione civile sez. un., - 30/01/2019, n. 2755

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere - SENTENZA

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. L.D. IMMOBILIARE S.R.L.

APR. 2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA. PARADISO ASSUNTA, elettivamente domciliata in. contro

CONTRibJ Jtìrt ila 2 O 2 C i i.4

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - Rep.,// Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere - EQUITALIA SESTRI S.P.A., in persona del legale

/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA. CORRADO ANNA C.F. CRRNNA65P54C259D, elettivamente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

REPUBBLICA ITALIA 11? A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI. - Primo Pres.te f.f. -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. legale rappresentante pro tempore, e. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere - ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocato M.A., difeso dall'avvocato L.R., giusta delega in atti;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n.4825 del 11/03/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sentenza di condanna - La compensazione delle spese comprende anche quelle successive alla sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ANTONIO VALITUTTI Rel. Consigliere

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI. Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - Ud. 24/03/2015. Dott. GIANFRANCO BANDINI Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Campobasso depositato in data 3 dicembre Udita la relazione della causa svolta

, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N /2009

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

L'assoggettabilità Irap del consulente informatico

Cass. 2262/2013. Sanzioni Amministrative. Notifica a mezzo posta privata: nullità

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORIGINALE. ,f40 49,0, ó 0. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROBERTA VIVALDI. Presidente. Dott. RAFFAELE FRASCA.

34 72 REPUBBLICA ITALIANA

C "" Dott. FELICE MANNA - Consigliere - [Id. 14/07/2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

depositato il 28/01/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO; udito, pe

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 1566

hirtir '4 c4,; :;

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO' 2 SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Antonio Didone - Consigliere -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA MAGIC S.N.C. DI PALLOTTINI MARIO VLADIMIRO E MATTEUCCI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NUME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. EQUITALIA EMILIA NORD SPA in persona del legale

Transcript:

[ORIGINALE 1 REPUBBLICA ITALIANA g t NOME DEL POPOLO ITALIANO Giudice di pace - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE equità - TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presiden IN principi informatori - IVA avvocato dklatrattario Dott. RAFFAELE FRASCA - Consiglier l e w R.G.N. 4024/2007 Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO 1 Consigliere - Cron. l 3G 5_3 Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Re. Zgliere Rep. itti3 Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere ha pronunciato la seguente, SENTE Ud. 15/06/2012 PC sul ricorso 4024-207 da: IA LOCALE N. di CATANIA AZIE NDA UNIT A' r" Dott. na del suo Direttore Generale elettivdmente dominlidtd in NrVII, DMIMMONTI q, ormmmo lo studio del 1081 avvocato INTERNULLO ROSARIA, rappresentata e 2012 difesa dall'avvocato =AGONIA ALBERTO, giusta delega in atti; - ricorrente -

contro O S.R.L.;

- intimata - avverso la sentenza n. 4511/2005 del GIUDICE DI PACE di CATANIA, depositata il 02/12/2005, R.G.N. 6289/2005, R.G.N. 6289/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Proc ra t ore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha.ícluso per l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'o srl otteneva dal Giudice di pace di Catania decreto ingiuntivo per la somma di euro 511, 34, oltre spese di procedura, nei confronti della Azienda USL opposizione. I di Catania, che proponeva La USL contestava, tra l'altro, l'erronea attribuzione dell'iva a favore del procuratore distrattario della società. L'opposizione veniva respinta e le spese processuali comperwate (sentenza del Giudice di pace 2 dicembre 2005). Avverso la suddetta sentenza, la AUSL propone ricorso con unico m iv. G l i i n t i m a t i n o n s v o l g o n o d i f e s e. MOTIVI DELLA DECISIONE i. 1. Con l'unico motivo di ricorso, la AUsI deduce la violazione dei principi regolatori relativi alla normativa in materia di IVA. 4, 2. Il ricorso per cassazione avverso senten d giudice di pace secondo equità, nel regime previsto dall'art. 339 < od. p c. v., anteriormente alla modifica di cui alla Legge n. 40 del di violazione di principi regolatorirdélla 6, è arsimissibile vertendo in tema teria. 3. Secondo la USL ricorrente, in particcil e, la disciplina in materia di IVA è ispirata al principio dell eutra. à dell'imposta, con la conseguenza che, potendo l'imprer/itore c e tare detrarre l'iva indicata nella fattura del professionista ( sarebbe tenuta 0-che lo ha assistito, la debitrice (AUSL) non corresponsione dell'imposta. Altrimenti, si verificherebbe un aracchimento ingiustificato dell'ingiungente, che da un lato incasstrebbe l'iva refusagli, dall'altro porterebbe in detrazione VIVA versata. IVdefinitiva, il professionista distrattario può richiedere al sockombepte solo l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'iva che gli sarebbe dovuta - a titolo di rivalsa - dal proprio cliente, abilitato a detrarla. 3.1. Il ricorso è fondato. Di recente (Cass. 21 febbraio 2012, n. 2474) la Corte si è pronunciata espressamente sulla questione, affermando il seguente principio di diritto: «L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell' IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal 3 C ii

proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.». Il Collegio condivide il suddetto principio, che va applicato alla identica fattispecie, con conseguente cassazione sul punto della sentera 4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. Zi d. impugnata. proc. civ., la Corte revoca il decreto ingiuntivo li ta ente all'applicazione dell'iva a favore del difensore distrattario della srl. 5. Gli aspetti di novità della questione, decisa dalla. Corte di legittimità solo nell'anno corrente, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali, sia del giudizio di merito - per il quale le spese erano già state compensate - che del presente g P.Q. zio. LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la s tenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingi^vo o i l amente all'applicazione dell'iva a favore del difensore, d'st della o srl. Compensa inte ralme te del giudizio di ca az ne. spese processuali del giudizio di opposizione e Cosilaiso n Roma, il 15 giugno 2012 Il consigliere estensore (22044W0 Il Presidente DEPOSITATO h CANCE SERIA Cggi innocenzo B 4