ORDINANZA MUNICIPALE concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico O R D I N A :

Documenti analoghi
ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

COMUNE DI CLARO ORDINANZA MUNICIPALE. concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE AL PUBBLICO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE AL PUBBLICO

ORDINANZA MUNICIPALE No. 3/2002. Ordina:

ordina: Sono fatte salve le disposizioni edilizie applicabili ad ogni impianto che costituisce pure una costruzione.

IL MUNICIPIO DI BIASCA

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO del 10 giugno 2002.

COMUNE DI GAMBAROGNO. Regolamento sulla posa d impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico

Ordinanza municipale

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Ordinanza municipale Impianti pubblicitari

Ordinanza municipale concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico

ORDINANZA CHE REGOLA LA PROCEDURA PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO IL MUNICIPIO DI MENDRISIO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

ORDINANZA CHE REGOLA LA PROCEDURA PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

concernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del

ORDINANZA MUNICIPALE

Comune di Collina d Oro OM Regolamentazione parcheggi comunali

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO NELLA GIURISDIZIONE DI MASSAGNO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE NELLE ZONE BLU. (del 12 giugno 2012)

REGOLAMENTO COMUNALE SUI POSTEGGI

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE PEDONALI DEL CENTRO COMUNE. (del )

ORDINANZA MUNICIPALE concernente le agevolazioni di parcheggio concesse ad abitanti ed aziende per i comparti a ZONA BLU (del

Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nei posteggi ad uso pubblico limitato

REGOLAMENTO SUI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI MONTEGGIO

Ordinanza concernente la regolamentazione dell accesso al nucleo di Intragna (risoluzione municipale no )

ORDINANZA MUNICIPALE

Ordinanza concernente gli esercizi pubblici

ORDINANZA SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE (DEL 1 GENNAIO 2014)

Ordinanza municipale che disciplina gli accessi con veicoli a motore nel Centro Storico

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L OCCUPAZIONE PROVVISORIA DELL AREA PUBBLICA

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE NEI POSTEGGI AD USO PUBBLICO SU VIA CARLO CATTANEO A CHIASSO

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE (del 7 novembre 2012)

ORDINANZA MUNICIPALE concernente gli esercizi pubblici Ris. Mun ,

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE DI PARCHEGGIO (PRIMO E SECONDO LIVELLO)

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI. Il Municipio di Melide richiamati gli articoli 192 LOC, 44 RALOC e 42 ROC.

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE AGLI ABITANTI DELLE ZONE BLU

Ordinanza municipale Concernente le agevolazioni di parcheggio

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI

COMUNE DI BIOGGIO. Municipio

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE. Il Municipio di Lumino

Autorizzazione per l esecuzione di lavori sulla strada cantonale art. 45 LCStr, artt. 9 e seguenti Ldp

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Regolamento Patriziale per l uso della strada forestale Costa Brignoi Selna Valle dei Mulitt

Ordinanza municipale concernente le tasse e. tariffe per prestazioni particolari di Polizia

Ordinanza concernente gli esercizi alberghieri e la ristorazione

ORDINANZA MUNICIPALE IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI. Titolo II Orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici

2.25 COMUNE DI MORCOTE. ORDINANZA MUNICIPALE concernente la gestione dell area ricreativa dell Autosilo di Garavello

Ordinanza municipale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Ris. mun. 113 del 9 marzo 2015)

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI del 18 dicembre 1995

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI del 9 gennaio 1996

COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE TEL FAX ARBEDO

REGOLAMENTO SUL DEMANIO PUBBLICO. (del 6 maggio 1993) IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA. decreta: CAPO I GENERALITÀ. Art. 1.

REGOLAMENTO COMUNALE SUI BENI AMMINISTRATIVI

Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante 1 (del 24 settembre 1985)

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 54 di data 22 settembre 2015.

ORDINANZA MUNICIPALE sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (del 11 marzo 2013)

COMUNE DI ALTO MALCANTONE

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici

Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di parcheggio

Comune di Braggio REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI

Ordinanza municipale concernente l assegnazione e l uso di posteggi a favore dei dipendenti della Città di Mendrisio

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE IL PRELIEVO DI TASSE PER L OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, PER IL RILASCIO DELLE LICENZE EDILIZIE, DEI PERMESSI DI

comunale sull occupazione di area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito.

Ordinanza municipale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

Ordinanza municipale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

ORDINANZA MUNICIPALE concernente il servizio taxi a Minusio (del )

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA PEDONALE NEL CENTRO STORICO

CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI

Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Bellinzona

REGOLAMENTO D USO DELLA STRADA FORESTALE Quartino-Orgnana Cavriana

Ordinanza municipale concernente il prelievo di tasse di cancelleria

C o m u n e d i C a n o b b i o. Regolamento Comunale per l utilizzazione dei beni amministrativi

Ordinanza municipale concernente l uso dell autosilo Cervia

Comune di Cauco REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI

Ordinanza Municipale CONTROLLO IMPIANTI COMBUSTIONE

COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza sull attività di ambulante professionale od occasionale nel Comune

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL DISCIPLINAMENTO DI VOLI A BASSA QUOTA E GLI ATTERRAGGI ESTERNI EFFETTUATI CON ELICOTTERI

Comune di San Vittore

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLE TASSE DI CANCELLERIA (ris. mun. N del )

REGOLAMENTO COMUNALE SULL ILLUMINAZIONE ESTERNA

Regolamento PER L INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI ED OMBREGGIANTI

REGOLAMENTO D USO DELLA STRADA FORESTALE CANTONACCIO-MONTI DELLA GANNA (2 840 ml)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORDINANZA CONTROLLO IMPIANTI COMBUSTIONE

Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dei servizi comunali (del 23 luglio 2001)

Ordinanza municipale Concernente l uso dei parchi pubblici, parchi scolastici e campi da gioco

REGOLAMENTO D USO DELLA STRADA FORESTALE MONTE MONDINI

ORDINANZA RIGUARDANTE LA VIDEOSORVEGLIANZA (1-2008)

Base legale e principio

Transcript:

Ris. mun. N 218/2002 del 26 febbraio 2002 ORDINANZA MUNICIPALE concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico Il Municipio del Comune di Minusio, richiamati gli art. 192 LOC e 28 RALOC, la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 28.02.2000 (LImp), il Regolamento d esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26.06.2001 (RLImp), la Legge sul demanio pubblico del 18.03.1986 (LDP), il Regolamento sul demanio pubblico del 30.08.1994 (RDP), la Legge edilizia cantonale del 13.03.1991 (LE) e le Norme di applicazione del Piano Regolatore di Minusio (NAPR), O R D I N A : CAPITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto 1. La presente Ordinanza regola la procedura di competenza del Municipio concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione. 2. Per quanto non esplicitamente regolamentato nella presente Ordinanza, fanno stato le specifiche norme di cui alla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari e relativo Regolamento d esecuzione. Art. 2 Definizioni 1. La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari e dal relativo Regolamento d esecuzione. 2. Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico (forma, dimensione, colore) si applicano le disposizioni dell Ordinanza sulla segnaletica stradale. Pagina 1 di 6

CAPITOLO II Autorizzazioni Art. 3 Obbligo L esposizione di impianti a norma dell art. 2 della presente Ordinanza sottostà all obbligo di autorizzazione da parte del Municipio. Art. 4 Validità 1. L autorizzazione viene rilasciata a titolo precario. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l impianto oggetto della domanda. 2. L impianto autorizzato dovrà essere installato entro sei mesi dal rilascio dell autorizzazione. In caso contrario sarà necessario l inoltro di una nuova domanda. 3. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione verrà presa conformemente alla legislazione vigente al momento dell inoltro della nuova domanda. Art. 5 Esenzioni 1. Non necessitano di autorizzazione: gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all evento e non vi siano contenute pubblicità per terzi (Sponsor); le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o società, purché non superino la superficie di mq 0,25, non siano luminose o di natura rifrangente; le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici e gli uffici), purché riferite all attività del negozio. 2. Resta riservata la procedura concernente l occupazione di area pubblica. Art. 6 Divieti 1. Sono vietati gli impianti che per dimensione o immissione possono arrecare pregiudizio all estetica del paesaggio, degli edifici e alla sicurezza stradale. Pagina 2 di 5

2. Sono inoltre vietati: l installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all art. 2 ss. LImp; la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono, messaggi variabili o in movimento ( display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità. 3. Restano riservati i divieti di cui alla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi. Art. 7 Obblighi 1. Il beneficiario di un autorizzazione è tenuto a mantenere l impianto in ordine, pulito e funzionante. 2. Il beneficiario, e in via sussidiaria il proprietario dell immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione: in caso di cessazione, cessione o cambio dell attività; quando, dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilire lo stato decoroso dell impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme alla legislazione vigente in materia. CAPITOLO III Procedura Art. 8 Domanda 1. La domanda per l ottenimento dell autorizzazione va inoltrata al Municipio in tre copie, tramite formulario ufficiale ottenibile presso la Polizia comunale. 2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l esame della pratica, in particolare: indicazione del luogo (estratto planimetrico); disegno in scala dell impianto o insegna; fotografie del luogo di collocazione; consenso scritto del proprietario del fondo, se diverso dall istante. 3. Il Municipio trasmette le domande di competenza cantonale (fuori zona edificabile) all Ufficio della segnaletica stradale. Pagina 3 di 5

Art. 9 Coordinamento con la licenza edilizia Se l impianto richiede la licenza edilizia, in quanto assimilabile per dimensione o immissioni ad una costruzione, la domanda o notifica di costruzione dovrà includere la documentazione di cui all art. 8 della presente Ordinanza. Art. 10 Coordinamento con il demanio cantonale Se l impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio applica la procedura di cui all art. 8 RLImp. CAPITOLO IV Tasse Art. 11 a) In generale 1. Per ogni decisione il Municipio preleva una tassa di decisione (art. 12), rispettivamente una tassa per prestazioni speciali (art. 13). 2. Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate proporzionalmente al numero d impianti richiesti, nei limiti di Legge. 3. Se l impianto determina anche un occupazione di area pubblica, la relativa tassa sarà calcolata a parte in base alle disposizioni di cui al Regolamento comunale. Art. 12 b) Tassa di decisione Il Municipio preleva una tassa di decisione proporzionata all effettivo dispendio di tempo e di mezzi. Il tributo viene calcolato sulla base del costo orario dei tecnici, agenti di Polizia, personale amministrativo, incaricati dell esame della domanda di autorizzazione, tra un minimo di fr. 50.00 e un massimo di fr. 2'000.00 per domanda. Art. 13 c) Tassa per prestazioni speciali Oltre alla tassa di decisione il Municipio preleva le seguenti tasse per prestazioni straordinarie (art. 9 lett. b RLImp): Tassa d esame fr. 100.00 Sopralluoghi fr. 100.00 Preavvisi e consulenze fr. 50.00 Pagina 4 di 5

Art. 14 Esenzione e riduzioni 1. Gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità sono esenti da tasse. 2. In caso di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso espositore, rispettivamente per la stessa attività commerciale, la tassa di decisione è ridotta del 50%, pari tuttavia ad un minimo di fr. 100.00, fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell impianto precedente. 3. Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non figuri alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi. CAPITOLO V Norme edilizie Art. 15 In generale L esame della domanda per l esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico pregiudizio agli edifici, al paesaggio ed alla sicurezza stradale. CAPITOLO VI Disposizioni finali Art. 16 Sanzioni 1. Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con: la multa; la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle leggi cantonali e comunali, rispettivamente nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda di sanatoria. In entrambi i casi le spese di rimozione sono a carico dell espositore. 2. Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC. Art. 17 Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali dal 1 marzo 2002 al 15 marzo 2002. Contro questa Ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (art. 192 LOC). Pagina 5 di 5