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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE III^ Dipartimento 5 Servizio AMBIENTE e ENERGIA ORDINANZA N 1 DEL 08/04/2011 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL ART. 244 COMMA 2 DEL D. LGS. 152/2006 IL DIRETTORE del SERVIZIO PREMESSO che: con nota prot. 35/64-57-2009 del 29.01.2011, introitata con prot. 10632 del 10.02.2011, il Comando Carabinieri per la Tutela dell Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Catania - ha comunicato ai sensi dell art. 244 del D. Lgs n. 152/2006, che nell ambito del procedimento penale n. 13901/09 R.G. ascritto presso il Tribunale della Procura della Repubblica di Catania è stata espletata attività di indagine nei confronti della Società OFELIA AMBIENTE s.r.l. di Catania. In particolare, presso un impianto di compostaggio gestito dalla suddetta società, ubicato nella zona industriale di Catania contrada Passo Martino località Palma- Torrazze, all interno di un area di proprietà dell Ente Sviluppo Agricolo della regione Sicilia, individuata al N.C.T. del Comune di Catania al foglio n. 55 particelle 109 e 78, personale del Comando Carabinieri - N.O.E. di Catania nella qualità di P.G. con il supporto tecnico di personale dell A.R.P.A. - S.T. di Catania, ha accertato che l area oggetto di indagine è stata interessata da interramento di un ingente quantitativo di rifiuti speciali, i cui campioni prelevati hanno rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (C.S.C.) di numerosi parametri. Tale circostanza fa ritenere il sito potenzialmente contaminato così come previsto dall art. 240 lett. d) del D. Lgs n. 152/2006 e quindi necessario di una caratterizzazione del sito e di un analisi di rischio sito specifica, da parte del responsabile dell inquinamento identificabile, come accertato, dalla società Ofelia Ambiente s.r.l. rappresentata legalmente da MONACO Giuseppe ; con nota prot. 12348 del 15.02.2011, la Provincia Regionale di Catania ha richiesto al Comune di Catania, ai sensi dell art. 244 del D. Lgs 152/2006, informazioni relative al nominativo/ragione sociale dell effettivo proprietario dell area individuata al N.C.T. del Comune di Catania al foglio n. 55 partt. 109 e 78 ed al nominativo/ragione sociale di società che hanno effettivamente fruito dell area e/o hanno gestito e condotto attività lavorative presso il sito; con nota prot. 145 del 17.02.2011, introitata con prot. 14678 del 22.02.2011, l E.S.A. (Ente di Sviluppo Agricolo) di Palermo ha comunicato, ai sensi dell art. 245 comma 2 del D. Lgs 152/2006, di avere ricevuto per conoscenza la nota prot. 35/64-57-2009 del 29.01.2011 del Comando Carabinieri per la Tutela dell Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Catania e nel prenderne atto dichiara la sua totale estraneità ai fatti comunicati, dato che nessun rapporto è mai intercorso tra l Ente e la società denominata Ofelia Ambiente s.r.l., sconosciuta all Ente, che in forza di contratto di comodato d uso, anch esso sconosciuto all Ente, avrebbe utilizzato il fondo di cui sopra. In particolare l E.S.A. ha comunicato che non detiene il possesso del terreno in questione dal 1997 poiché nella qualità di proprietario del sito oggetto dell indagine, con atto stipulato in Notaio Morello il 25 luglio 1997, rep. 60835, ha ceduto in affitto l intero terreno coi relativi impianti alla Siciliana Zootecnica S.p.A. per utilizzare il fondo esclusivamente per l attività zootecnica e per le attività ad essa accessorie con assoluto divieto di sub-locazione totale o parziale e di diversa utilizzazione ; VIA NUOVALUCE N. 67/A - 95030 TREMESTIERI ETNEO (CATANIA)

con nota prot. 59889 del 01.03.2011, introitata con prot. 19484 del 08.03.2011, il Comune di Catania - Direzione Ecologia e Ambiente ha comunicato di avere rilasciato dopo ampia istruttoria, con nota prot. 90128 del 16.04.2009, un parere ai fini del rilascio di un attestato di compatibilità urbanistica alla ditta Ofelia Ambiente che intendeva svolgere, attività di compostaggio per la produzione di ammendanti da rifiuti organici, nel sito oggetto di indagine; inoltre che la ditta Ofelia Ambiente, come da nota prot. 45280 del 06.10.2009 della Provincia Regionale di Catania - Servizio Polizia Provinciale - Ecologia - Protezione Civile, era stata iscritta al registro delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata e contestualmente diffidata a proseguire l attività di recupero in maniera non conforme alle norme ; quindi con successiva nota prot. 56522 del 13.11.2009, la Provincia Regionale di Catania - Servizio Polizia Provinciale - Ecologia - Protezione Civile, disponeva la sospensione dell attività di recupero esercitata dalla ditta in questione ; con nota prot. 19829 del 08.03.2011, valevole quale comunicazione ai sensi dell art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., la Provincia Regionale di Catania ha diffidato ai sensi dell art.244 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la società Ofelia Ambiente s.r.l. ad attivare entro sette (7) giorni dalla data di ricevimento, tutti gli adempimenti necessari per la messa in sicurezza d emergenza del sito, nonché tutte le altre attività successive (indagini preliminari, caratterizzazione ambientale, bonifica, ecc.) che si dovessero rendere necessarie per il ripristino del sito, ai sensi dall art. 242 del D. Lgs. 152/2006. Tale nota è stata inviata anche al Comune di Catania per gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell art. 250 ed ai sensi e per gli effetti dell art. 253 del D. Lgs. 152/2006; VISTO l articolo 6 della Legge n. 127/97 (Bassanini Bis) e s.m.i.; VISTA la L.R. n. 23/98; VISTI gli artt. 3 e 45 del D.lgs. n. 80/98 che affida alla Dirigenza la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa propria degli Enti Locali; VISTI gli articoli 5, 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuiscono alle Provincie Regionali l esercizio delle funzioni amministrative in materia ambientale; VISTA la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrata dell inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE; VISTO il Decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento ; VISTO l art. 197 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006; VISTO l articolo 3 della L.R. n. 9/2010 che attribuisce specifiche competenze alle Province Regionali nell ambito della bonifica dei siti inquinati. VISTA la Parte Quarta ( Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ) - titolo V ( Bonifica di siti contaminati ) - del D. Lgs. 152 del 03.04.2006; VISTO l art. 244, comma 2, del D.Lgs. 152 del 03.04.2006, norma in materia ambientale, la Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo ;

VISTO l art. 242 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 ( Procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati); VISTO l art. 245 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 ( Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione); VISTO l art. 250 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 ( Bonifica da parte dell Amministrazione ); VISTO l art. 253 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 ( Oneri reali e privilegi speciali ); CONSIDERATO che il Comando Carabinieri per la Tutela dell Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Catania - nell ambito del procedimento penale n. 13901/09 R.G. ascritto presso il Tribunale della Procura della Repubblica di Catania ha espletato attività di indagine nei confronti della Società OFELIA AMBIENTE s.r.l. di Catania, e congiuntamente all A.R.P.A. - Struttura Territoriale di Catania ha verificato l effettivo superamento della Concentrazione Soglia di Contaminazione (C.S.C.) di alcuni parametri nella matrice suolo, nonché anomalie analitiche relativamente a vari altri parametri sempre nella matrice suolo; CONSIDERATO che il Comando Carabinieri per la Tutela dell Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Catania - congiuntamente all A.R.P.A. - Struttura Territoriale di Catania ha verificato la presenza di una falda idrica posta a circa 2 metri dal piano campagna e che sussiste la possibilità di trasporto di elementi inquinanti ad opera delle acque meteoriche verso la falda idrica; CONSIDERATO che la Provincia Regionale ai sensi dell art. 197 del D. Lgs 152/2006 è delegata al controllo ed alla tutela dell ambiente; CONSIDERATO che il Comune di Catania in esito alla richiesta prot. 12348 del 15.02.2011 di questa Amministrazione non ha fornito deduzioni sostanziali alla definizione del procedimento; e TENUTO CONTO che il Comando Carabinieri per la Tutela dell Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Catania - nell ambito del procedimento penale n. 13901/09 R.G. ascritto presso il Tribunale della Procura della Repubblica di Catania - a seguito delle indagini espletate ha identificato quale responsabile dell inquinamento la società Ofelia Ambiente s.r.l. rappresentata legalmente da MONACO Giuseppe; questa Amministrazione, ai sensi dell art. 244, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, valutata la documentazione in proprio possesso e sentito il Comune di Catania, ha identificato: il responsabile dell evento contaminante, nella persona del Rappresentante Legale della società Ofelia Ambiente s.r.l., MONACO Giuseppe, con sede legale in Catania via G.A. Costanzo n. 41; il legittimo proprietario dei terreni potenzialmente contaminati, nella persona del Presidente dell E.S.A. - Ente di Sviluppo Agricolo - Regione Siciliana, dott. MATERIA Roberto, con sede in Palermo via Libertà n. 203; CONSIDERATO che la Provincia Regionale di Catania ha diffidato, ai sensi dell art.244 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la società Ofelia Ambiente s.r.l. ad attivare tutti gli adempimenti necessari per la messa in sicurezza d emergenza del sito, nonché tutte le altre attività successive (indagini preliminari, caratterizzazione ambientale, bonifica, ecc.) che si dovessero rendere necessarie per il ripristino del sito, ai sensi dall art. 242 del D. Lgs. 152/2006, e TENUTO CONTO che a tutt oggi la società Ofelia Ambiente s.r.l. non ha provveduto ad effettuare nessun tipo di intervento; RITENUTA la propria competenza ad emettere specifica Ordinanza, ai sensi delle previsioni contenute nell art. 244 del D.Lgs. 152/2006, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione; RITENUTO che sussiste la necessità di garantire la tutela dell ambiente;

DIFFIDA ai sensi dell art. 244, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, la società OFELIA AMBIENTE s.r.l. con sede legale nel comune di Catania, in via G.A. Costanzo n. 41, nella persona del legale rappresentante sig. Monaco Giuseppe nato ad Acireale (CT) il 18.02.1959, ad attuare tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza d emergenza del sito, nonché tutte le altre attività successive (indagini preliminari, caratterizzazione ambientale, bonifica, ecc.) che si dovessero rendere necessarie per il ripristino del sito; Alla: ORDINA società OFELIA AMBIENTE s.r.l. con sede legale nel comune di Catania, in via G.A. Costanzo n. 41, nella persona del legale rappresentante sig. Monaco Giuseppe nato ad Acireale (CT) il 18.02.1959, di provvedere nei modi e nei tempi previsti dall art. 242 del D. Lgs. 152/2006, al ripristino della zona contaminata; la presente ordinanza: MANDA - al responsabile della potenziale contaminazione: società OFELIA AMBIENTE s.r.l. con sede legale nel comune di Catania, in via G.A. Costanzo n. 41, nella persona del legale rappresentante sig. Monaco Giuseppe nato ad Acireale (CT) il 18.02.1959, tramite notifica; - ai sensi dell art. 244 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, al legittimo proprietario dei terreni potenzialmente contaminati, ai sensi e per gli effetti dell art. 253 del D. Lgs. 152/2006: E.S.A. - Ente di Sviluppo Agricolo - Regione Siciliana, nella persona del Presidente dott. MATERIA Roberto, con sede in Palermo via Libertà n. 203, tramite notifica; - ai sensi dell art. 244 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, alla Siciliana Zootecnica S.p.A. nella persona dell Amministratore Pro Tempore presso la sede legale C.da Passo Martino - Blocco Torrazze - (ex Fattorie Sole), tramite notifica; - ai sensi dell art. 244 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, alla Azienda Associata Allevamento Bufalo Sicilia s.s. nella persona dell Amministratore Pro Tempore presso la sede legale C.da Passo Martino - Blocco Torrazze - (ex Fattorie Sole), tramite notifica; e al Comune di Catania per gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell art. 250 e dell art. 253 del D. Lgs. 152/2006; DISPONE di operare secondo i dettami previsti dalla Parte Quarta ( Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ) - titolo V ( Bonifica di siti contaminati ) - del D. Lgs. 152/2006 e relativi allegati. Copia del presente provvedimento sarà trasmessa, per quanto di competenza a: On.le Presidente della Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell Acqua e dei Rifiuti - di Palermo A.R.P.A. Sicilia - sede centrale di Palermo Sig. Prefetto di Catania A.R.P.A. Sicilia - Struttura Territoriale di Catania Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche - di Roma Comando Carabinieri per la Tutela dell Ambiente di Roma Gruppo Carabinieri Tutela Ambiente di Napoli Comando Carabinieri per la Tutela dell Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Catania Ministero della Salute di Roma Assessorato Regionale della Salute di Palermo A.S.P. di Catania e, per opportuna conoscenza, a: On.le Presidente della Provincia Regionale di Catania Il Responsabile del Procedimento è l Ing. Salvatore Raciti - Direttore del Servizio Ambiente e Energia. Tutti gli atti inerenti il presente provvedimento sono depositati presso: Provincia Regionale di Catania III Dipartimento 5 Servizio Ambiente e Energia - Ufficio Bonifiche di siti contaminati Via Nuovaluce n. 67/A 95030 Tremestieri Etneo (CT) Referente dell Ufficio: dott. geol. Edoardo Principio tel. 095 4012529 - fax 095 4012815 - email: edoardo.principio@provincia.ct.it Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) dalla notifica. Il Direttore del Servizio