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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTE PUBBLICO E COOPERATIVASOCIALE AI SENSI DELL ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 L A.S.L. della Provincia di Como e la Cooperativa sociale/consorzio di Cooperative sociali (che agisce per conto delle associate di seguito specificate)... ovvero analogo organismo aventi sede nella Comunità europea, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell art. 42, comma 1 della legge n. 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell art. 53 della legge n. 381/91 stipulano la presente convenzione. In data. tra l A.S.L. della Provincia di Como (che di seguito per brevità sarà chiamato Ente ) con sede a Como via Pessina n. 6 Codice Fiscale 02356740130 rappresentato da dott. Roberto Bollina nato a.. il. abilitato alla sottoscrizione del presente atto e la Cooperativa sociale/consorzio di Cooperative sociali ovvero analogo organismo aventi sede nella Comunità europea.... (che di seguito per brevità sarà chiamata Cooperativa ), con sede a.. via.. n... Codice Fiscale. scritta nella sezione al n...dell Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor..... nato a.... il

.. e residente a. in via..., abilitato alla sottoscrizione del presente atto VISTI gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9 della legge 381/91 e l art. 29, comma 3, della legge regionale n. 1/084; PREMESSO - che, in conformità all art. 5, comma 1, della legge 381/91, l Ente ha ritenuto con atto. di procedere alla stipula con una Cooperativa sociale di una convenzione; - che con l affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto della convenzione, l Ente e la Cooperativa sociale si pongono i seguenti obiettivi: manutenzione ordinaria da eseguirsi ai fabbricati dell ASL della Provincia di Como per lavori da giardiniere ; - che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa sociale è motivata dal fatto di perseguire la politica di inserimento sociale delle persone in difficoltà, utilizzando disposizioni legislative che consentono di formulare rapporti diretti con le associazioni che operano in campo sociale per il recupero delle persone che vivono situazioni di grave emarginazione; - che la Cooperativa sociale è stata individuata a seguito di procedure negoziata svolta con tutte le n. 16 cooperative sociali di tipo B e C della Provincia di Como iscritte all Albo regionale delle cooperative sociali nel settore Manutenzione del Verde e Ortoflorivivaismo al fine di selezionare la Cooperativa sociale ritenuta 2

in grado di raggiungere, nel modo più efficace, gli obiettivi perseguiti dall Ente, conformemente a quanto previsto dall art. 5, comma 1, della legge 381/91; - che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la Cooperativa sociale svolge le seguenti attività: attività di manutenzione del verde SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO È affidato alla Cooperativa lo svolgimento del servizio di manutenzione del verde verso pagamento del corrispettivo determinato dall art. 6 della presente convenzione. ART. 2 - DURATA La convenzione ha durata dal al 30.06.2015. L ASL si riserva di protrarre il contratto oltre la scadenza naturale dello stesso alle medesime condizioni, per un periodo di 90 giorni, nelle more della procedura per una nuova aggiudicazione, riconoscendo quale corrispettivo un dodicesimo del valore di assegnazione dell appalto per ogni mese di effettiva proroga e di effettivi lavori secondo le indicazioni di capitolato. ART. 3 REQUISITI DELLA COOPERATIVA La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell Albo regionale delle cooperative sociali con il numero. e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nelle misura minima prevista dall art. 4 della legge 381/91. 3

La Cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell art. 4 della legge 381/91 per tutto il periodo della convenzione. ART. 4 - RESPONSABILE DELL ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE L Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione l arch. Mauro Maesani cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo. ART. 5 MODALITÀ DI RAPPORTO CON GLI UFFICI COMPETENTI Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa sociale e l Ente inerente la prestazione oggetto della convenzione sarà tenuto dal Responsabile dell UOC Attività Tecnico-Patrimoniali e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, da., quale responsabile sociale degli inserimenti. ART. 6 - OBBLIGHI DELL ENTE L Ente si impegna a riconoscere per la fornitura delle attività convenzionate il corrispettivo stabilito in Euro più IVA, da corrispondere entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardati nei pagamenti, l Ente si impegna a versare alla Cooperativa sociale gli interessi di legge ai sensi del d.lgs. 231/02. ART. 7 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA La Cooperativa sociale si impegna: a) ad impiegare per l espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell attività; 4

b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normativa, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo; d) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell Ente 5

o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell attività; g) a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, anche segnalate dall Ente che saranno rendicontate nella relazione semestrale di cui al punto j); h) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy; i) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegato alla presente convenzione, con piena autonomia organizzativa e gestionale; j) a trasmettere all Ente ogni semestre ed a conclusione della convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell attività di inserimento lavorativo; k) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10, come modificato dal d.l. n.187/10. l) a comunicare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ART. 8 - SOCI VOLONTARI Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell esecuzione dell attività, la Cooperativa sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell art. 27 della legge 381/91, dei soci volontari di 6

cui all allegato elenco nominativo. La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell espletamento delle attività di cui alla convenzione. ART. 9 - PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO Il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla Cooperativa ed un rappresentante del Servizio inviante o dell Ente predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato. ART. 10 VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa sociale e con i lavoratori svantaggiati. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa sociale. Il/I referente/i dell'ente incaricati del controllo e alla vigilanza è/sono... L'Ente comunica entro 30 giorni alla Cooperativa sociale l'eventuale sostituzione dei predetti referenti. ART. 11 SUBAPPALTO - CONSORZI 7

È vietata, da parte della cooperativa sociale la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto, ai sensi del primo comma dell art.1188 del d.lgs. n. 163/06. In materia di subappalto si richiamano le disposizioni dell art. 118 del d.lgs. n. 163/06. Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l eventuale sostituzione della Cooperativa sociale esecutrice deve essere autorizzata da parte dell Ente. ART.12 - TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi dell art. 13 del d.lgs. 196/03 i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della suddetta normativa per il periodo necessario all attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli. I dati sono trattati per finalità istituzionali Per la partecipazione alla procedura di gara, il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l improcedibilità dell istanza e la partecipazione alla gara. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono tutti quelli contemplati dalla normativa vigente. Al concorrente, come interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all art. 7 del d.lgs. 196/03. Il Titolare del trattamento è (Nome e cognome), 8

Responsabile del trattamento è il Direttore (Responsabile) del Servizio.. ed incaricati sono tutti i dipendenti assegnati al Servizio medesimo. ART. 13 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a: - grave inadempimento della Cooperativa sociale/consorzio; - ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell Ente per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all art. 6, ferma restando la possibilità per la Cooperativa sociale di porre l eccezione di inadempimento prima del termine di cui sopra; - mancato raggiungimento dell obiettivo sociale previsto nell art. 7 comma g). Tra le ipotesi di gravi inadempimenti da parte della Cooperativa sociale, sono compresi il mancato rispetto degli obblighi di cui all art. 7 punti b), c), d). Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non inadempiente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione della convenzione, comunicando alla parte inadempiente il proprio intendimento di valersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell art. 1456, 2 comma, C.C., a mezzo raccomandata A.R. È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa dall Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva 9

la volontà da parte dell Ente, sulla base di provvedimento motivato, di far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza. ART. 14 - CONTROVERSIE Per ogni controversia che potesse insorgere nell ambito dell esecuzione della convenzione è competente il Foro di Como ART. 15 - CAUZIONE A garanzia della regolare esecuzione dell attività/fornitura di beni la Cooperativa sociale costituirà una cauzione di Euro pari al 3% (tre per cento) dell importo annuo mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza. ART. 16 - SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione viene registrata solo in caso d uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico della Cooperativa/Consorzio ART. 18 - ALLEGATI ALLA CONVENZIONE Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati: - capitolato speciale sottoscritto per accettazione; - elenco nominativo dei volontari; - polizza fideiussoria [solo se richiesta]. ART. 19 RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia. Letto confermato e sottoscritto Per la Cooperativa Sociale/Consorzio 10

Per l Ente. 11