COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE PROVINCIA DI PAVIA CONVENZIONE TRA ENTE PUBBLICO E COOPERATIVA SOCIALE AI SENSI DELL ART. 5, COMMA I, DELLA LEGGE 8

Documenti analoghi
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO Provincia di Brescia. Area Servizi Sociali

schema di CONVENZIONE ai sensi dell'art. 5 c. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381

VISTI gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91 e l articolo 11 della Legge Regionale 21/2003; PREMESSO

COOPERATIVASOCIALE AI SENSI DELL ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE. L A.S.L. della Provincia di Como e la Cooperativa sociale/consorzio di

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO. Periodo presumibile.

REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DI BERGAMO - COMUNE DI BREMBATE CONVENZIONE PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO. Periodo presumibile.

C O M U N E DI B A R L A S S I N A. Provincia di Monza e della Brianza CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARLASSINA LA COOPERATIVA SOCIALE

SCHEMA DI PREMESSO CHE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SINNAI E LA COOPERATIVA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE 381/91, ART. 10

COMUNE DI VERDERIO PROVINCIA DI LECCO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SINNAI E LA COOPERATIVA SOCIALE PRO GENTES AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE 381/91,

In esecuzione della Determinazione n del il COMUNE DI FABRICA DI ROMA e la "." (che di

COMUNE DI VERGIATE. Provincia di Varese ************************************* DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE ALLE FAMIGLIE

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI E LA

REPUBBLICA ITALIANA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOLARO E LA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B AI SENSI DELL ART. 5, COMMA 1,

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N.381 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DAL 01/04/2016 AL 31/03/2018

CONVENZIONE PER ADESIONE A BANDIERA LILLA. Il Comune di San Vincenzo e la Società Cooperativa Sociale

CITTÀ DI VENARIA REALE. (Provincia di Torino) CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI CUI

Allegato E alla lettera di CITTÀ DI VENARIA REALE. (Provincia di Torino) CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI CUI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N.381 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI

COMUNE DI MUSSO PROVINCIA DI COMO REPUBBLICA ITALIANA CONVENZIONE AI SENSI DELL ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE

L'anno...,il giorno..., del mese di... presso la sede del... via... TRA

L UNIONE DEI COMUNI ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONICA Provincia di Brescia

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO. Rep. N. Lì.. OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE

COMUNE DI CORTE DE CORTESI CON CIGNONE Provincia di Cremona. Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

CONVENZIONE CON LA CASTELLO LAVORO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

REPUBBLICA ITALIANA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. L anno duemilasedici il giorno del mese di

Convenzione tra l ente... e la cooperativa sociale... per la fornitura di.., ai sensi dell articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N.381 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI

., domiciliato a, abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione; PREMESSO

SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01/02/ /12/2015. (CIG: D3)

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO 01/09/ /07/2015. (CIG: A5)

CONVENZIONE PER LA FORNITURA PASTI PRESSO IL CENTRO DIURNO - SIRIO DI VILLANOVA MONDOVÌ.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO (art. 5, c. 1, della Legge 381/91)

COMUNE DI VILLA D ALMÉ Provincia di Bergamo

L anno.., il giorno... del mese di..., nella sede di

L anno 2017 il giorno del mese di presso la sede Comunale di Carpi, TRA

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI A CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Piazza Libertà n Ponte San Pietro (Bg) tel. n Rep. atti n. 2532

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI A CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE

Schema di CONTRATTO. Il giorno... presso la Sede dell'ente CONSORZIO TRA. nel presente atto denominato semplicemente "CONSORZIO" - (Codice

Allegato A alla deliberazione della giunta comunale n. 41 in data 15/03/2012 REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMUNE DI SARRE

Allegato A VISTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE

COMUNE DI CORTE DE CORTESI CON CIGNONE

CONTRATTO FRA IL COMUNE DI GENOVA E... PER LA GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER. IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato

CITTA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII Provincia di Bergamo

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI GENOVA E... PER LA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO PER DONNE. IL COMUNE DI GENOVA - Direzione Politiche Sociali - Settore

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE

COMUNE DI IMOLA. n. del CONVENZIONE TRA ***** E LA COOPERATIVA SOCIALE ***** PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ******, AI SENSI

CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI A.. COOPERATIVA SOCIALE. TRA LE PARTI

L'anno...,il giorno..., del mese di... presso la sede del... via... TRA

REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PERIODO DAL AL , AI SENSI

COMUNE DI NOVATE MILANESE. Provincia di Milano REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: ACCORDO PER L AFFIDAMENTO INTERVENTI DI

Comune di Serracapriola

CONTRATTO DI FORNITURA TRA

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n.

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE

G.C. Numero: 76 Data : 13/11/2017

Provincia di Bergamo CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE. N. 4 di Rep. SCOLASTICA E RISTORAZIONE COLLETTIVA

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n. I.N.R.C.A. - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IGIENICO PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - A. S

SERVIZIO DI PULIZIA PIAZZA CAVOUR - COMUNE DELLA SPEZIA

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO TRA

REGIONE TOSCANA AZIENDA U.S.L. 11. Sede Legale EMPOLI - Via Cappuccini 79. Partita I.V.A. e cod. fis

CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO

Allegato A CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE STAMPATI IN CARTONCINO, SU CARTA CHIMICA E/O BLOCCHI

PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA RDO n. /2018

ALLEGATO C Dgr n del 18/12/2007 pag. 1/5

REPUBBLICA ITALIANA esente da bollo ex artt. 10 ==========================================================

Allegato B) alla determinazione n. 33/Amm del 26/4/2017

REP. N. REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO 27/08/2018 2/08/2019 (ARTICOLO 5, * * * *

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Piazza Libertà n Ponte San Pietro (Bg) tel. n Rep. atti n. 2498

COMUNE DI PREDAIA PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI ISERNIA. SCHEMA DI CONVENZIONE tra Comune di Pozzilli e la..

SETTORE STAZIONE APPALTANTE -CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA ******** CONTRATTO ESECUTIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO Via Roma, Campobasso (CB) Tel Fax

Contratto di appalto per l affidamento del servizio di Global service per. la gestione e manutenzione della Rete Regionale Misurazione Qualità

C O M U N E DI V O L P I A N O. Provincia di Torino. IMPORTO LAVORI:. (di cui. per lavori ed. per

COMUNE DI Martellago. Città Metropolitana di Venezia CONTRATTO D APPALTO. L anno (duemiladiciotto) il giorno ( ) del mese di alle ore, nella

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE

COMUNE DI MONTIGNOSO. Provincia di Massa Carrara. Repubblica Italiana CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI SASSARI CONTRATTO D APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DELL INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE DI CALDAIE

REPUBBLICA ITALIANA CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA REGGIO CALABRIA

L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TUTELARE TEMPORANEA PERIODO...

Transcript:

ALLEGATO A COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE PROVINCIA DI PAVIA CONVENZIONE TRA ENTE PUBBLICO E COOPERATIVA SOCIALE AI SENSI DELL ART. 5, COMMA I, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381, COME SOSTITUITO DALL ART. 20 DELLA LEGGE 52/1996. SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DELL ISTITUTO COMPRENSIVO E LA SCUOLA DELL INFANZIA CESARE ED EVELEDA INDEMINI DI BRESSANA BOTTARONE E FORNITURA PASTI ALTRI SERVIZI. Il Comune di BRESSANA BOTTARONE e la Cooperativa sociale ROSA DEI VENTI Società Cooperativa Onlus, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91, stipulano la presente convenzione.' In data tra il COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE) con sede a BRESSANA BOTTARONE Piazza Marconi n. 18, Codice Fiscale 00447770181 rappresentato dalla Responsabile del Servizio 1 Dott.ssa Elisabeth Nosotti - nata a Inveruno (MI) il 18.07.1954 abilitato alla sottoscrizione del presente atto e la Cooperativa sociale ROSA DEI VENTI Società Cooperativa Onlus (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede a Stradella, via Depretis n. 4 Partita Iva 01639840188 iscritta nella sezione "B al n. 246 dcll'albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante Sig.ra Germana Banani nata a Santa Margherita Staffora il 25/06/1951, abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

VISTI gli articoli 1. 2, 4, 5 (come sostituito dall art. 20 della Legge 52/1996), 8, 9 delia Legge 381/91 e s.m.i.. PREMESSO - che con l'affidamento alla COOPERATIVA delle attività oggetto della convenzione, l ENTE e la COOPERATIVA intendono perseguire diversi importanti obiettivi nell interesse generale della comunità: 1) la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, mediante l'inserimento di persone svantaggiale nel mondo del lavoro; 2) lo svolgimento di attività e di servizi nell ambito delle funzioni istituzionale del Comune che, anche attraverso il suddetto inserimento lavorativo di persone svantaggiate, risponde pienamente alle esigenze dell Ente e dell utenza del servizio di fornitura pasti per tutte le Scuole aventi sede nel Comune di Bressana Bottarone, nonché quelle dei comuni associati; 3) la possibilità di ampliare il servizio di preparazione e fornitura pasti anche in ambito sociale (anziani soli, individui in stato di bisogno ecc.); - che, dall esperienza in analoghi servizi e da informazioni conseguenti, si evince un alto gradimento per lo svolgimento del servizio di produzione e forniture nelle strutture dove già opera la cooperativa; - che la COOPERATIVA è stata individuata a seguito di trattativa diretta, in deroga alla disciplina dei contratti della pubblica amministrazione secondo quanto previsto dall art.5 comma 1 della legge 381/91, come sostituito dall'art. 20 della Legge 52/1996; - che la COOPERATIVA risulta iscritta all'albo regionale ai sensi della legge, ai sensi del Decreto Regione Lombardia n. 11389 del 15.10.2008;

- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la COOPERATIVA può svolgere le seguenti attività: la gestione delle aziende agricole, le lavorazioni agricole in genere e le attività dirette alla trasformazione dei propri prodotti agricoli; le attività florovivaistiche e di manutenzione di verde pubblico e privato; le attività artigianali di falegnameria e la produzione di manufatti in genere; i servizi di pulizia; la gestione di parcheggi e stazioni di lavaggio di autoveicoli; le attività tipografiche e di legatoria, la gestione, la custodia, il riordino di archivi, musei e biblioteche (pubblici e privali); i trasporti, compreso il recapito di corrispondenza urgente e i lavori di facchinaggio; l'attività diretta alla commercializzazione dei propri prodotti; la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche attraverso la gestione di esercizi pubblici (bar, ristoranti, mense, ecc.) e la preparazione, il confezionamento e la distribuzione di pasti; i servizi di lavanderia e stireria; la raccolta differenziala, il trasporto e il conferimento agli impianti finali di rifiuti (carta, plastica, ingombranti, verde, rifiuto secco cd umido, ecc.) anche attraverso la selezione di carta, plastica, cartone, vetro, ecc.. su piattaforme ecologiche; la raccolta, il recupero, il trasporto e lo smaltimento di altri rifiuti solidi urbani, di rifiuti

speciali (tossici, nocivi ed assimilabili), di provenienza pubblica c privata, anche con lo scopo della loro commercializzazione; la gestione, la manutenzione, la custodia di piattaforme e piazzole ecologiche; la pulizia manuale e meccanica di strade, aree pubbliche o private, caditoio stradali, pozzi neri, fosse biologiche, depuratori e fognature, il lavaggio di cassonetti è' altre attrezzature ecologiche, il tutto previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, nell ipotesi in cui vengano richieste dalla, legislazione: la manutenzione e la custodia di cimiteri, l'esecuzione di opere e lavori edili di qualsiasi tipo comprese opere di tinteggiatura, di pavimentazione e di rivestimento, SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 - Oggetto della convenzione E affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento delle seguenti attività: a) Servizio di refezione scolastica, nei modi e termini specificati nell allegato capitolato speciale d oneri; b) Servizio di fornitura pasti a domicilio e GREST, nei modi e termini specificati nell allegato capitolato speciale d oneri; Il fabbisogno è stimato annualmente in circa n. 15.000 pasti per la Scuola Primaria, n. 12.000 pasti per la Scuola dell Infanzia e n. 1.500 pasti a domicilio e GREST, per un corrispettivo totale di 120.092,85 iva esclusa. Art. 2 - Durata La presente convenzione ha durata dal 01/09/2014 al 31/08/2015. Art. 3 - Obblighi della cooperativa La COOPERATIVA si impegna:

a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall art. 4 della Legge 381/91; b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività; c) a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività, e degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, la sig.ra Banani Germana; d) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91; e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge; f) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contralto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo; 5

g) ad applicare per tutte le persone svantaggiale inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore; h) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro: i) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio; j) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy; k) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegalo alla presente convenzione; l) a trasmettere all ENTE almeno annualmente una relazione sull'attività sociale. Art. 4 - Verifiche periodiche e controlli Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l ENTE potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della COOPERATIVA e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla COOPERATIVA. Il referente dell'ente incaricato del controllo e della vigilanza è l Istruttore Direttivo Dott.ssa Raffaella Fasani. L'ENTE comunica entro 30 giorni alla COOPERATIVA l'eventuale sostituzione del predetto referente. Art. 5 - Obblighi dell'ente L'ENTE si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionali il corrispettivo stabilito in Euro 4,23 al pasto (più IVA per legge) per il Servizio di Mensa Scuola dell obbligo, Euro 3,90 (più IVA per legge) per il Servizio Mensa Scuola d Infanzia e in Euro 4,23 (più IVA per legge) per i pasti a domicilio e per il GREST, da corrispondere mensilmente sulla base del numero di pasti consumati, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Art. 6 - Risoluzione della convenzione t La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a: grave inadempimento della COOPERATIVA: ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'ente per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'articolo 5; riduzione dei giorni di prestazione superiore al 50% rispetto a quello previsto. È' causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'ente, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza, per non interrompere il pubblico servizio.

Art. 7 - Risoluzione delle controversie Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parli relativa alla interpretazione e all'applicazione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominali: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. Gli arbitri decidono in modo rituale quali mandatari delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Il Collegio decide entro novanta giorni dall'accettazione dell ultimo arbitro. Le decisioni del Collegio sono definitive salvo i casi per i quali la legge ne consenta l impugnazione davanti all autorità giudiziaria. Art. 8 - Cauzione A garanzia della regolare esecuzione dell'attività, la COOPERATIVA costituirà una cauzione pari al 10% dell'importo dell appalto mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza. Art. 9 - Clausola sulla tracciabilità dei pagamenti La Cooperativa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art.3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. La "Cooperativa" indica come c/c dedicato

il seguente: Codice IBAN: IT79Z0504855680000000028004 - Codici di riscontro ABI 05048 CAB 55680 CÌN Z - Banca Popolare Commercio Industria Agenzia di Broni. Il numero di C.I.G. è il seguente: 5916338C8E Art. 10- Cause di risoluzione del contratto Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto. Art. 11- Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi. Art. 12 - Spese di stipula della convenzione Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA. Art. 13- Responsabile del Procedimento L'Ente nomina quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Elisabeth Nosotti cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo. Letto confermato e sottoscritto Per la Cooperativa Sociale ROSA DEI VENTI (Presidente Germana Banani) Per il COMUNE Di BRESSANA BOTTARONE (Dott.ssa Elisabeth Nosotti)